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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/09/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 692/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 692/2023 con OGGETTO: Responsabilita professionale promossa da:
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROVENZALE FRANCESCA P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO - contumace
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 22.02.2023, la Parte_2
ha evocato in giudizio il rag. esponendo:
[...] Controparte_1
a) che la contabilità era seguita dal professionista convenuto;
b) che i pagamenti delle somme dovute a titolo di imposte (risultanti dai Mod 24) avvenivano mediante compensazione con i crediti fiscali spettanti alla società;
c) che il rag. operava quale intermediario delegato al pagamento dei debiti CP_1 tributari;
d) che, a partire dall'anno 2019, la società attrice aveva ricevuto cartelle esattoriali
1 per il mancato pagamento di IMU e IRES/IRAP;
e) che il rag. a fronte delle rimostranze della società, assicurava la corret- CP_1 tezza della posizione della Pt_1
f) che, invece, in data 14.04.2022 la società attrice aveva ricevuto la notifica di un pignoramento presso terzi, per il recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate di un credito complessivamente pari alla somma di € 45.195,19;
g) che il 09.05.2022 la aveva effettuato una verifica presso l'Agenzia delle Pt_1 Entrate, venendo così ad apprendere l'esistenza di un debito complessivo di € 82.642,69;
h) che, da una nuova verifica effettuata il 25.06.2022, il debito era risultato pari a € 120.250,51;
i) che successivamente la società aveva ricevuto ulteriori avvisi di accertamento da parte del Comune di Livorno e dall'Agenzia delle Entrate;
j) che il 24.10.2022 il “sottoscriveva in favore della espresso rico- CP_1 Pt_1 noscimento di responsabilità”;
k) che il 30.11.2022 la chiedeva un risarcimento di € 56.634,90 quale som- Pt_1 ma a tale data addebitata alla a titolo di maggiori oneri per le cartelle Pt_1 esattoriali e/o atti di accertamento alla stessa notificati;
l) che, inoltre, la aveva scoperto che il non aveva depositato i bilan- Pt_1 CP_1 ci dal 2013 al 2021.
Tanto premesso, la società ha chiesto di condannare il convenuto:
a) al risarcimento del danno, pari a € 63.614,29 oltre interessi e rivalutazione mo- netaria;
b) a consegnare tutta la documentazione societaria ancora in suo possesso, “oltre- ché a provvedere al deposito ed agli adempimenti dovuti anche a conclusione del mandato”.
2. non si è costituito e all'udienza del 02.11.2023 è stato dichiarato Controparte_1 contumace.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
4. Con ordinanza del 13.3.24 il Giudice ha nominato un consulente tecnico-contabile, nella persona del dott. al quale ha affidato l'incarico di “quantificare il dan- Per_1 no arrecato dalla negligente condotta del rag. . Controparte_1
In particolare, il Giudice ha disposto che il ctu distinguesse “per ciascuna cartella di pa- gamento o avviso di accertamento (dell'Agenzia Entrate Riscossione, del Comune di Li-
e della Camera di Commercio) il capitale da un lato e interessi, sanzioni, diritti di CP_2 riscossione e spese, dall'altro.”. Inoltre, al ctu è stato conferito l'incarico di “stabilire l'effetto che ha avuto la dichiarazione di adesione (doc. 32 fasc. att.) e, cioè, stabilire se la somma pagata in adempimento di tale dichiarazione è imputabile a capitale (tributo) o a
2 interessi, sanzioni e spese.”.
In conclusione, al CTU è stato demandato l'incarico di “quantificare gli importi che la so- cietà ha pagato o dovrà pagare a titolo di:
- capitale (tributo)
- interessi, spese, sanzioni, dritti di riscossione, ecc.”.
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 13.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte, in data 10.06.2025, da parte attri- ce.
6. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
7. Responsabilità del rag. CP_1
Il rag. è certamente responsabile del danno lamentato dalla CP_1 Parte_1
Egli era, infatti, delegato ad operare le compensazioni fiscali (cfr. teste , verb. ud. Tes_2 30.10.24).
Nelle mail del 13.6.2022, del 28.7.2022 e del 29.8.2022 il ha ammesso che i mo- CP_1 delli F24, con cui avrebbe dovuto compensare i debiti fiscali della società con i crediti fi- scali della stessa, non erano stati “acquisiti dall'Agenzia delle Entrate”. Pertanto, queste operazioni di compensazione non sono andate a buon fine (ammesso che siano state effetti- vamente compiute e che i relativi F24 siano stati realmente inviati all' Parte_3
[.
).
Il teste ha confermato che il rag. ammise i suoi errori, “si scusò per la si- Tes_1 CP_1 tuazione che si era creata, che avrebbe aperto a breve il sinistro e comunicato alla IN- DELT il numero di sinistro riferito alla predetta apertura.” (cfr. verb. ud. 10.7.24).
Ciò premesso in punto di fatto, è indubbio che il professionista avrebbe dovuto sincerarsi del buon esito dei suoi invii al sistema telematico dell'Agenzia fiscale. Non avendo posto in essere questa doverosa e certamente semplice attività di controllo, il suo comportamento omissivo va qualificato come negligente e, quindi, egli è responsabile ai sensi dell'art. 1176 e dell'art. 2233 c.c.
8. Quantificazione del danno derivante dall'omesso versamento di tributi:
Il CTU ha riferito quanto segue.
Dall'esame delle cartelle esattoriali il debito tributario complessivo di è pari a € Parte_1 202.607,32, di cui:
- € 135.750,21 per capitale;
- € 66.857,11 per interessi/sanzioni/spese/aggi/more.
3 E' ovvio che il danno conseguente al negligente comportamento del rag. Controparte_1 (che operava quale intermediario al pagamento e, quindi, avrebbe dovuto provvedere al versamento delle imposte compensandole con i crediti fiscali della società) va ravvisato non già nel capitale (che la società avrebbe comunque dovuto versare, perché effettivamente dovuto) bensì nelle sanzioni, interessi, spese, aggi e more. Sono questi, infatti, gli importi che la avrebbe evitato di sborsare, qualora il suo consulente avesse operato con la Parte_1 diligenza prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c.
Il CTU, rispondendo ad uno specifico quesito, ha aggiunto che la ha aderito alla Parte_1 definizione agevolata (nota come “rottamazione quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate tra il 1^ gennaio 2000 e il 30.6.2022.
Questa iniziativa ha consentito alla di evitare di pagare le somme dovute per san- Parte_1 zioni, interessi di mora, spese e aggi.
Non tutti i debiti tributari oggetto delle cartelle di pagamento emesse a seguito del negli- gente comportamento del rag. però, sono suscettibili di rottamazione. CP_1
In particolare, le sanzioni, interessi, aggi e spese che l'adesione alla rottamazione quater ha consentito di evitare di pagare sono pari a € 16.172,55.
Ne consegue che il danno accusato da per non aver il rag. pagato tempe- Parte_1 CP_1 stivamente (mediante compensazione con i crediti fiscali) i tributi dovuti, è pari a € 50.684,56 (e cioè: € 66.857,11 meno € 16.172,55).
9. Domanda di condannare il convenuto a “riconsegnare in favore della Pt_1
[... di tutta la documentazione societaria ancora in suo possesso”:
L'avv. Francesca Provenzale con mail del 13.6.2022, per conto della ha intimato Parte_1 al rag. di “consegnare entro e non oltre il 13.6.2022 la documentazione tutta già CP_1 richiamata nella PEC del 25.5.2022” (cfr. doc. nr. 12 fasc. att.).
Con PEC del 30.11.2022 l'avv. Provenzale ha affermato che il ha consegnato solo CP_1 una parte della documentazione contabile e fiscale, per di più “oltremodo confusa”.
A seguito di tale diffida ad adempiere, il contratto di prestazione d'opera professionale si è risolto e, quindi, il rag. ha l'obbligo di restituire la documentazione, ai sensi CP_1 dell'art. 2235 c.c.
Il teste ha dichiarato che “devono essere ancora consegnati alla il libro Tes_1 Pt_1 dei verbali assembleari ed il registro dei beni ammortizzabili.” (cfr. verb. ud. 10.7.2024).
La domanda, pertanto, va accolta, con riferimento alla richiesta di consegna del libro dei verbali assembleari e del registro dei beni ammortizzabili.
10. Domanda di condannare il convenuto a “provvedere al deposito ed agli adempi- menti dovuti anche a conclusione del mandato”:
Questa domanda va respinta perché generica.
11. Spese
4 Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede:
a) condanna a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di € 50.684,56 Controparte_3 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale via via rivalutato dal 22.2.2023 al saldo;
b) condanna a consegnare a il libro dei verbali assem- Controparte_1 Parte_1 bleari ed il registro dei beni ammortizzabili;
c) condanna a rifondere a le spese processuali, liquidate Controparte_1 Parte_1 in:
- € 7.616,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 792,80 per spese anticipate;
- compenso liquidato al ctu dott. con decreto del 21.3.2025; Persona_2
- spese successive occorrende.
Livorno, 13.9.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 692/2023 con OGGETTO: Responsabilita professionale promossa da:
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROVENZALE FRANCESCA P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO - contumace
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 22.02.2023, la Parte_2
ha evocato in giudizio il rag. esponendo:
[...] Controparte_1
a) che la contabilità era seguita dal professionista convenuto;
b) che i pagamenti delle somme dovute a titolo di imposte (risultanti dai Mod 24) avvenivano mediante compensazione con i crediti fiscali spettanti alla società;
c) che il rag. operava quale intermediario delegato al pagamento dei debiti CP_1 tributari;
d) che, a partire dall'anno 2019, la società attrice aveva ricevuto cartelle esattoriali
1 per il mancato pagamento di IMU e IRES/IRAP;
e) che il rag. a fronte delle rimostranze della società, assicurava la corret- CP_1 tezza della posizione della Pt_1
f) che, invece, in data 14.04.2022 la società attrice aveva ricevuto la notifica di un pignoramento presso terzi, per il recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate di un credito complessivamente pari alla somma di € 45.195,19;
g) che il 09.05.2022 la aveva effettuato una verifica presso l'Agenzia delle Pt_1 Entrate, venendo così ad apprendere l'esistenza di un debito complessivo di € 82.642,69;
h) che, da una nuova verifica effettuata il 25.06.2022, il debito era risultato pari a € 120.250,51;
i) che successivamente la società aveva ricevuto ulteriori avvisi di accertamento da parte del Comune di Livorno e dall'Agenzia delle Entrate;
j) che il 24.10.2022 il “sottoscriveva in favore della espresso rico- CP_1 Pt_1 noscimento di responsabilità”;
k) che il 30.11.2022 la chiedeva un risarcimento di € 56.634,90 quale som- Pt_1 ma a tale data addebitata alla a titolo di maggiori oneri per le cartelle Pt_1 esattoriali e/o atti di accertamento alla stessa notificati;
l) che, inoltre, la aveva scoperto che il non aveva depositato i bilan- Pt_1 CP_1 ci dal 2013 al 2021.
Tanto premesso, la società ha chiesto di condannare il convenuto:
a) al risarcimento del danno, pari a € 63.614,29 oltre interessi e rivalutazione mo- netaria;
b) a consegnare tutta la documentazione societaria ancora in suo possesso, “oltre- ché a provvedere al deposito ed agli adempimenti dovuti anche a conclusione del mandato”.
2. non si è costituito e all'udienza del 02.11.2023 è stato dichiarato Controparte_1 contumace.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2
4. Con ordinanza del 13.3.24 il Giudice ha nominato un consulente tecnico-contabile, nella persona del dott. al quale ha affidato l'incarico di “quantificare il dan- Per_1 no arrecato dalla negligente condotta del rag. . Controparte_1
In particolare, il Giudice ha disposto che il ctu distinguesse “per ciascuna cartella di pa- gamento o avviso di accertamento (dell'Agenzia Entrate Riscossione, del Comune di Li-
e della Camera di Commercio) il capitale da un lato e interessi, sanzioni, diritti di CP_2 riscossione e spese, dall'altro.”. Inoltre, al ctu è stato conferito l'incarico di “stabilire l'effetto che ha avuto la dichiarazione di adesione (doc. 32 fasc. att.) e, cioè, stabilire se la somma pagata in adempimento di tale dichiarazione è imputabile a capitale (tributo) o a
2 interessi, sanzioni e spese.”.
In conclusione, al CTU è stato demandato l'incarico di “quantificare gli importi che la so- cietà ha pagato o dovrà pagare a titolo di:
- capitale (tributo)
- interessi, spese, sanzioni, dritti di riscossione, ecc.”.
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 13.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte, in data 10.06.2025, da parte attri- ce.
6. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
7. Responsabilità del rag. CP_1
Il rag. è certamente responsabile del danno lamentato dalla CP_1 Parte_1
Egli era, infatti, delegato ad operare le compensazioni fiscali (cfr. teste , verb. ud. Tes_2 30.10.24).
Nelle mail del 13.6.2022, del 28.7.2022 e del 29.8.2022 il ha ammesso che i mo- CP_1 delli F24, con cui avrebbe dovuto compensare i debiti fiscali della società con i crediti fi- scali della stessa, non erano stati “acquisiti dall'Agenzia delle Entrate”. Pertanto, queste operazioni di compensazione non sono andate a buon fine (ammesso che siano state effetti- vamente compiute e che i relativi F24 siano stati realmente inviati all' Parte_3
[.
).
Il teste ha confermato che il rag. ammise i suoi errori, “si scusò per la si- Tes_1 CP_1 tuazione che si era creata, che avrebbe aperto a breve il sinistro e comunicato alla IN- DELT il numero di sinistro riferito alla predetta apertura.” (cfr. verb. ud. 10.7.24).
Ciò premesso in punto di fatto, è indubbio che il professionista avrebbe dovuto sincerarsi del buon esito dei suoi invii al sistema telematico dell'Agenzia fiscale. Non avendo posto in essere questa doverosa e certamente semplice attività di controllo, il suo comportamento omissivo va qualificato come negligente e, quindi, egli è responsabile ai sensi dell'art. 1176 e dell'art. 2233 c.c.
8. Quantificazione del danno derivante dall'omesso versamento di tributi:
Il CTU ha riferito quanto segue.
Dall'esame delle cartelle esattoriali il debito tributario complessivo di è pari a € Parte_1 202.607,32, di cui:
- € 135.750,21 per capitale;
- € 66.857,11 per interessi/sanzioni/spese/aggi/more.
3 E' ovvio che il danno conseguente al negligente comportamento del rag. Controparte_1 (che operava quale intermediario al pagamento e, quindi, avrebbe dovuto provvedere al versamento delle imposte compensandole con i crediti fiscali della società) va ravvisato non già nel capitale (che la società avrebbe comunque dovuto versare, perché effettivamente dovuto) bensì nelle sanzioni, interessi, spese, aggi e more. Sono questi, infatti, gli importi che la avrebbe evitato di sborsare, qualora il suo consulente avesse operato con la Parte_1 diligenza prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c.
Il CTU, rispondendo ad uno specifico quesito, ha aggiunto che la ha aderito alla Parte_1 definizione agevolata (nota come “rottamazione quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate tra il 1^ gennaio 2000 e il 30.6.2022.
Questa iniziativa ha consentito alla di evitare di pagare le somme dovute per san- Parte_1 zioni, interessi di mora, spese e aggi.
Non tutti i debiti tributari oggetto delle cartelle di pagamento emesse a seguito del negli- gente comportamento del rag. però, sono suscettibili di rottamazione. CP_1
In particolare, le sanzioni, interessi, aggi e spese che l'adesione alla rottamazione quater ha consentito di evitare di pagare sono pari a € 16.172,55.
Ne consegue che il danno accusato da per non aver il rag. pagato tempe- Parte_1 CP_1 stivamente (mediante compensazione con i crediti fiscali) i tributi dovuti, è pari a € 50.684,56 (e cioè: € 66.857,11 meno € 16.172,55).
9. Domanda di condannare il convenuto a “riconsegnare in favore della Pt_1
[... di tutta la documentazione societaria ancora in suo possesso”:
L'avv. Francesca Provenzale con mail del 13.6.2022, per conto della ha intimato Parte_1 al rag. di “consegnare entro e non oltre il 13.6.2022 la documentazione tutta già CP_1 richiamata nella PEC del 25.5.2022” (cfr. doc. nr. 12 fasc. att.).
Con PEC del 30.11.2022 l'avv. Provenzale ha affermato che il ha consegnato solo CP_1 una parte della documentazione contabile e fiscale, per di più “oltremodo confusa”.
A seguito di tale diffida ad adempiere, il contratto di prestazione d'opera professionale si è risolto e, quindi, il rag. ha l'obbligo di restituire la documentazione, ai sensi CP_1 dell'art. 2235 c.c.
Il teste ha dichiarato che “devono essere ancora consegnati alla il libro Tes_1 Pt_1 dei verbali assembleari ed il registro dei beni ammortizzabili.” (cfr. verb. ud. 10.7.2024).
La domanda, pertanto, va accolta, con riferimento alla richiesta di consegna del libro dei verbali assembleari e del registro dei beni ammortizzabili.
10. Domanda di condannare il convenuto a “provvedere al deposito ed agli adempi- menti dovuti anche a conclusione del mandato”:
Questa domanda va respinta perché generica.
11. Spese
4 Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede:
a) condanna a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di € 50.684,56 Controparte_3 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale via via rivalutato dal 22.2.2023 al saldo;
b) condanna a consegnare a il libro dei verbali assem- Controparte_1 Parte_1 bleari ed il registro dei beni ammortizzabili;
c) condanna a rifondere a le spese processuali, liquidate Controparte_1 Parte_1 in:
- € 7.616,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 792,80 per spese anticipate;
- compenso liquidato al ctu dott. con decreto del 21.3.2025; Persona_2
- spese successive occorrende.
Livorno, 13.9.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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