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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5680/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 5680/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 08.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 31.07.2023 da e Parte_1 Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to MARIAROSARIA BUSCETTO, dalla cui unione sono nati
(il 20.6.1988), OV (il 19.10.1991) e (il 28.1.1995), tendente ad ottenere la Per_1 Per_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) in data 17.10.1987; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data dell'udienza a trattazione scritta con cui i coniugi erano autorizzati a vivere separatamente (15.12.2023) nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato n. 4934/2023 del 20/12/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso con cui formulavano domanda cumulativa di separazione e divorzio da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 “1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di residenza;
2. i figli essendo maggiorenni ed economicamente sufficienti staranno liberamente in forma condivisa con entrambi i genitori, in base alle singole esigenze lavorative e personali;
3. il signor provvederà mensilmente al mantenimento della signora Controparte_1 Pt_1
con il versamento in contanti mensile di euro 50,00 da versarsi anticipatamente il 20 di ogni mese e che sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat, salvo migliori modifiche come per legge;
4. le parti si obbligano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) il 17.10.1987 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(CE) il 07.08.1961, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 93, parte II, serie A, anno 1987);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 09.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 5680/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 08.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 31.07.2023 da e Parte_1 Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to MARIAROSARIA BUSCETTO, dalla cui unione sono nati
(il 20.6.1988), OV (il 19.10.1991) e (il 28.1.1995), tendente ad ottenere la Per_1 Per_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) in data 17.10.1987; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data dell'udienza a trattazione scritta con cui i coniugi erano autorizzati a vivere separatamente (15.12.2023) nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato n. 4934/2023 del 20/12/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso con cui formulavano domanda cumulativa di separazione e divorzio da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 “1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di residenza;
2. i figli essendo maggiorenni ed economicamente sufficienti staranno liberamente in forma condivisa con entrambi i genitori, in base alle singole esigenze lavorative e personali;
3. il signor provvederà mensilmente al mantenimento della signora Controparte_1 Pt_1
con il versamento in contanti mensile di euro 50,00 da versarsi anticipatamente il 20 di ogni mese e che sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat, salvo migliori modifiche come per legge;
4. le parti si obbligano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.” rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) il 17.10.1987 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(CE) il 07.08.1961, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 93, parte II, serie A, anno 1987);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 09.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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