CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 726/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aidone - Via Terranova 1 94010 Aidone EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 7147 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1, nato a [...] l' Data nascita_1 e residente Indirizzo_1, rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Aidone, la ingiunzione di pagamento n. 7147 del 27.11.2024 avente ad oggetto TARI 2017 per l'importo complessivo di euro 738,00. Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione attesa la mancanza di atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale.
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento per decorso del termine di decadenza ex art. 1 comma 161 L.
296/2006.
3) Nullità dell'atto impugnato pper mancata indicazione del codice tributo e della normativa di riferimento agli interessi calcolati.
4) Violazione del principio di collaborazione e buona fede ex art. 10 L. 212/2000 e illegittimità degli interessi, sanzioni e spese di notifica.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Aidone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento per l'assorbente motivo indicato al n. 1) del ricorso proposto atteso che il Comune di Aidone, non costituitosi in giudizio, non ha dato prova della notifica di atti prodromici alla ingiunzione opposta, idonei ad interrompere il termine prescrizionale. Assorbiti gli altri motivi.
Le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Aidone al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro 180,00 oltre IVA e C.P. se ed in quanto dovute.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 726/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aidone - Via Terranova 1 94010 Aidone EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 7147 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1, nato a [...] l' Data nascita_1 e residente Indirizzo_1, rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Aidone, la ingiunzione di pagamento n. 7147 del 27.11.2024 avente ad oggetto TARI 2017 per l'importo complessivo di euro 738,00. Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione attesa la mancanza di atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale.
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento per decorso del termine di decadenza ex art. 1 comma 161 L.
296/2006.
3) Nullità dell'atto impugnato pper mancata indicazione del codice tributo e della normativa di riferimento agli interessi calcolati.
4) Violazione del principio di collaborazione e buona fede ex art. 10 L. 212/2000 e illegittimità degli interessi, sanzioni e spese di notifica.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Aidone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento per l'assorbente motivo indicato al n. 1) del ricorso proposto atteso che il Comune di Aidone, non costituitosi in giudizio, non ha dato prova della notifica di atti prodromici alla ingiunzione opposta, idonei ad interrompere il termine prescrizionale. Assorbiti gli altri motivi.
Le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Aidone al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro 180,00 oltre IVA e C.P. se ed in quanto dovute.