Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Rg 11-1/2025 PU RDC
Interessato: Persona_1
OCC: Avv. Ottavia Malagoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE III CIVILE
Sottosezione Crisi Insolvenza e Procedure Concorsuali in persona del Giudice monocratico dott. Carlo Bianconi ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII nella causa iscritta al 11-1/2025 r.g. introdotta da:
nato in [...] il [...] e residente in C.F._1 Persona_1
Guiglia (MO), via Michelangelo n. 404 ( , rappresentato e C.F._2 difeso, giusta procura, da Avv. DAVIDE DI GIOVINE (PEC
e c.f. ) ed Email_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bologna, via De'Carbonesi n.
6;
RICORRENTE con l'ausilio de
AVV. OTTAVIA MALAGOLI, del Foro di Modena, in qualità di Gestore della Crisi;
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che
“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino
È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile
e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”
***
Ciò chiarito, si richiama il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, idoneo a consentire la ricostruzione della vicenda.
Parimenti, si richiama, intendendosi essa qui ritrascritta, la parte motivazionale del decreto 25.1.2025, reso da questo Giudice nell'ambito della fase disciplinata dal comma 1 dell'art. 70 CCII.
A seguito di osservazioni del creditore con decreto 20.3.2025 Parte_1 questo GD ha concesso termine per integrare la proposta ed il piano.
Il debitore, con l'ausilio del Gestore, ha provveduto in data 27.3.2025.
Il Gestore ha quindi effettuato le comunicazioni previste dalla legge e dal decreto
(cfr. relazione del 16.4.2025).
Non sono state reiterate le osservazioni e/o le contestazioni, atteso che la posizione del creditore opponente è stata pienamente considerata nel piano, da ritenersi in ogni caso più conveniente (per tutti) rispetto alla alternativa liquidatoria.
Ribadito che non emergono profili di inammissibilità della iniziativa, ed in assenza di perduranti contestazioni di convenienza (rimesse all'impulso di parte), il piano può essere omologato per come proposto, e segnatamente secondo quanto previsto nel piano stesso nella versione aggiornata al 27.3.2025, che si ritrascrive per comodità: ***
Il ricorso merita dunque accoglimento.
Spese irripetibili in assenza di contrasto.
***
Tutto ciò premesso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso omologa il piano proposto da Persona_1
;
[...]
- dispone che il piano venga eseguito dal debitore sotto la vigilanza del Gestore, secondo le previsioni e le scadenze contenute a pagg. 2 e 3 della relazione integrativa 27.3.2025 del Gestore stesso;
- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
(a partire dal 30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione;
in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano;
tale rapporto dovrà contenere le eventuali informazioni di cui all'art. 72 CCII;
- dispone che all'esito del piano l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4 CCI;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Modena per estratto a cura del medesimo OCC;
dispone che la stessa sia comunicata a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata.
Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'OCC.
Modena 23.4.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi