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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2024, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
N. R. 2986 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2986 /2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore Parte_1 C.F._1
speciale AVV. nominato dal Presidente del Tribunale in data 18.12.2020, Persona_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Per_1
PARTE ATTRICE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI CP_1 C.F._2
CRISTIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE CONVENUTA
E contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
PICCIRILLI MONICA, elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia il Tribunale di Torino, reietta ogni diversa istanza, conclusione ed eccezione,
ACCERTARE E DICHIARARE che il Sig. (C.F. , nato a [...] C.F._2
Crocefieschi (GE), in data 11.07.1963, residente in [...]23, non è il
padre biologico del minore (C.F. ), nato a [...] C.F._1
ET UR (SV) il 5.11.2014, residente in [...] e, per l'effetto
ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ET UR (SV) di eseguire le
prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
DISPORRE che il minore possa mantenere l'attuale cognome Parte_1
DISPORRE che il minore possa continuare ad incontrare il Sig. Parte_1 [...]
con le modalità attualmente in corso;
CP_1
DISPORRE la prosecuzione della presa in carico di tutto il nucleo, in particolare da parte del
Servizio Sociale e di CP_3
INVITARE i genitori e ad intraprendere un CP_1 Controparte_2
percorso di mediazione familiare.
Con vittoria delle spese e degli onorari di lite.
Per parte convenuta CP_1
Voglia il Tribunale Illustrissimo, reiectis adversis, respingere le avverse domande.
Protestate spese, compenso professionale di avvocato, nonché rimborso forfettario ex art. 14 D.M.
8 aprile 2004, n. 127 ed oneri fiscali e previdenziali di legge
Per parte convenuta CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le
declaratorie e le pronunce tutte del caso:
- accertare e dichiarare che il sig. (C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
(GE) in data 11.7.1963, residente in [...]23, non è il padre biologico del
minore (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] e, per l'effetto - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ET UR (SV) di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita
- disporre che il minore possa mantenere il proprio cognome Parte_1
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in data 27.01.2021 , in persona del curatore speciale Parte_1
nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale in data 18.12.2020, conveniva in giudizio i propri genitori e chiedendo che venisse accertato che CP_1 Controparte_2
egli non era figlio di , sebbene nato in [...] matrimonio tra essi convenuti. CP_1
Tutto questo premesso in fatto chiedeva al Tribunale di dichiarare che non era figlio CP_1
del padre convenuto con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita del minore. Stante il rapporto esistente con il sig. , chiedeva in ogni caso di poter CP_1
mantenere il cognome attuale e di poter continuare a vedere il convenuto con le modalità in corso.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali non contestavano l'inesistenza del legame biologico tra il minore ed il sig. . La madre si associava alle domande del curatore speciale. Il padre, CP_1
invece, chiedeva il rigetto delle stesse poiché, nel caso in esame, dovrebbe prevalere il favor
minoris rispetto al favore veritatis.
Veniva disposta CTU al fine di verificare l'insussistenza del legame biologico tra il minore ed il sig.
. Venivano altresì richieste relazioni sociali al fine di verificare l'esistenza e l'intensità del CP_1
rapporto tra il minore ed il sig. . CP_1
All'udienza del 19.10.2023, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Risultano integrati i presupposti di cui all'art. 244 c.c.
L'azione di disconoscimento di paternità del figlio, nato in [...] matrimonio, è stata infatti proposta dal curatore speciale del minore e l'azione per il minore è Parte_1
imprescrittibile.
Dalla CTU disposta in corso di causa è emerso che “in base allo studio di polimorfismi genetici del
DNA, si esclude il rapporto di paternità biologica tra e ”. CP_1 Parte_1 Ritiene pertanto il Collegio che sia dimostrato in giudizio che non sussiste alcun rapporto di filiazione tra l'attore e il convenuto . CP_1
Ciò che occorre verificare è se il disconoscimento richiesto corrisponda all'interesse del minore.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte precisato che, ai fini dell'accoglimento della domanda di disconoscimento di paternità, a tutela dell'identità personale della minore, è doveroso operare un bilanciamento tra la verità biologica e l'interesse alla conservazione dei legami affettivi creatisi in ambito familiare.
Lo stesso ricorrente riconosce come “l'approfondita indagine psico-sociale sul minore Pt_1
e sul suo contesto familiare ha messo in evidenza un forte legame di affetto tra il minore ed
[...]
entrambi i genitori, ed ha sottolineato l'importanza che, al di là della discendenza biologica, il minore possa mantenere i contatti con il Sig. (pag. 4 comparsa conclusionale). CP_1
Nella relazione dei servizi depositata in data 13.10.2023 si legge che “è stata restituita ai genitori la
presenza di un legame solido e significativo tra il minore ed il sig. rapporto che si reputa CP_1
importante tutelare affinché sia sostenuto nel suo percorso di crescita. Il sig. si è Pt_1 CP_1
mostrato autenticamente affezionato a , e nel suo percorso di conoscenza ha dimostrato di Pt_1
possedere le competenze necessarie per gestire, con la delicatezza che la situazione richiede, il
rapporto con ”. Pt_1
Alla luce di ciò è indubbio che sia interesse del minore mantenere i rapporti con il sig. , oltre CP_1
che il suo cognome che, ormai, all'età di 10 anni, è divenuto segno distintivo e identificativo della sua persona.
È principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “in tema di disconoscimento di
paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali
della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del "favor veritatis"
sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato
all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni
scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle
indagini – e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari,
nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non
necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale
bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un
accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con
particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo
sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, che, nell'accogliere l'azione di
disconoscimento di paternità proposta dal padre di un minore infraquattordicenne, ha ritenuto di
valorizzare esclusivamente il "favor veritatis", trascurando di procedere ad un accurato
bilanciamento, in concreto, di questo criterio con quello del preminente interesse del minore)” (fra le altre, cfr Cass. Ord. 27140/21).
Nel caso di specie il sig. è l'unico uomo ad aver fatto da padre al minore sino ad oggi e da CP_1
quest'ultimo riconosciuto come tale. Nessuna evidenza è emersa circa il padre biologico di
. È chiaro, dunque, che l'interesse del minore sia quello di mantenere la stabilità degli Pt_1
affetti che, nel caso in esame, prevale senza dubbio sull'interesse alla verità biologica.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente, cui la convenuta si è associata, CP_2
deve essere rigettata.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti essendo la decisione assunta nell'interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
rigetta le domande di parte ricorrente e della convenuta Controparte_2
Compensa le spese di lite
Così deciso in Torino, il 8/03/2024
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2986 /2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del curatore Parte_1 C.F._1
speciale AVV. nominato dal Presidente del Tribunale in data 18.12.2020, Persona_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Per_1
PARTE ATTRICE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI CP_1 C.F._2
CRISTIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE CONVENUTA
E contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
PICCIRILLI MONICA, elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia il Tribunale di Torino, reietta ogni diversa istanza, conclusione ed eccezione,
ACCERTARE E DICHIARARE che il Sig. (C.F. , nato a [...] C.F._2
Crocefieschi (GE), in data 11.07.1963, residente in [...]23, non è il
padre biologico del minore (C.F. ), nato a [...] C.F._1
ET UR (SV) il 5.11.2014, residente in [...] e, per l'effetto
ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ET UR (SV) di eseguire le
prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
DISPORRE che il minore possa mantenere l'attuale cognome Parte_1
DISPORRE che il minore possa continuare ad incontrare il Sig. Parte_1 [...]
con le modalità attualmente in corso;
CP_1
DISPORRE la prosecuzione della presa in carico di tutto il nucleo, in particolare da parte del
Servizio Sociale e di CP_3
INVITARE i genitori e ad intraprendere un CP_1 Controparte_2
percorso di mediazione familiare.
Con vittoria delle spese e degli onorari di lite.
Per parte convenuta CP_1
Voglia il Tribunale Illustrissimo, reiectis adversis, respingere le avverse domande.
Protestate spese, compenso professionale di avvocato, nonché rimborso forfettario ex art. 14 D.M.
8 aprile 2004, n. 127 ed oneri fiscali e previdenziali di legge
Per parte convenuta CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le
declaratorie e le pronunce tutte del caso:
- accertare e dichiarare che il sig. (C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
(GE) in data 11.7.1963, residente in [...]23, non è il padre biologico del
minore (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] e, per l'effetto - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ET UR (SV) di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita
- disporre che il minore possa mantenere il proprio cognome Parte_1
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in data 27.01.2021 , in persona del curatore speciale Parte_1
nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale in data 18.12.2020, conveniva in giudizio i propri genitori e chiedendo che venisse accertato che CP_1 Controparte_2
egli non era figlio di , sebbene nato in [...] matrimonio tra essi convenuti. CP_1
Tutto questo premesso in fatto chiedeva al Tribunale di dichiarare che non era figlio CP_1
del padre convenuto con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita del minore. Stante il rapporto esistente con il sig. , chiedeva in ogni caso di poter CP_1
mantenere il cognome attuale e di poter continuare a vedere il convenuto con le modalità in corso.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali non contestavano l'inesistenza del legame biologico tra il minore ed il sig. . La madre si associava alle domande del curatore speciale. Il padre, CP_1
invece, chiedeva il rigetto delle stesse poiché, nel caso in esame, dovrebbe prevalere il favor
minoris rispetto al favore veritatis.
Veniva disposta CTU al fine di verificare l'insussistenza del legame biologico tra il minore ed il sig.
. Venivano altresì richieste relazioni sociali al fine di verificare l'esistenza e l'intensità del CP_1
rapporto tra il minore ed il sig. . CP_1
All'udienza del 19.10.2023, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Risultano integrati i presupposti di cui all'art. 244 c.c.
L'azione di disconoscimento di paternità del figlio, nato in [...] matrimonio, è stata infatti proposta dal curatore speciale del minore e l'azione per il minore è Parte_1
imprescrittibile.
Dalla CTU disposta in corso di causa è emerso che “in base allo studio di polimorfismi genetici del
DNA, si esclude il rapporto di paternità biologica tra e ”. CP_1 Parte_1 Ritiene pertanto il Collegio che sia dimostrato in giudizio che non sussiste alcun rapporto di filiazione tra l'attore e il convenuto . CP_1
Ciò che occorre verificare è se il disconoscimento richiesto corrisponda all'interesse del minore.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte precisato che, ai fini dell'accoglimento della domanda di disconoscimento di paternità, a tutela dell'identità personale della minore, è doveroso operare un bilanciamento tra la verità biologica e l'interesse alla conservazione dei legami affettivi creatisi in ambito familiare.
Lo stesso ricorrente riconosce come “l'approfondita indagine psico-sociale sul minore Pt_1
e sul suo contesto familiare ha messo in evidenza un forte legame di affetto tra il minore ed
[...]
entrambi i genitori, ed ha sottolineato l'importanza che, al di là della discendenza biologica, il minore possa mantenere i contatti con il Sig. (pag. 4 comparsa conclusionale). CP_1
Nella relazione dei servizi depositata in data 13.10.2023 si legge che “è stata restituita ai genitori la
presenza di un legame solido e significativo tra il minore ed il sig. rapporto che si reputa CP_1
importante tutelare affinché sia sostenuto nel suo percorso di crescita. Il sig. si è Pt_1 CP_1
mostrato autenticamente affezionato a , e nel suo percorso di conoscenza ha dimostrato di Pt_1
possedere le competenze necessarie per gestire, con la delicatezza che la situazione richiede, il
rapporto con ”. Pt_1
Alla luce di ciò è indubbio che sia interesse del minore mantenere i rapporti con il sig. , oltre CP_1
che il suo cognome che, ormai, all'età di 10 anni, è divenuto segno distintivo e identificativo della sua persona.
È principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “in tema di disconoscimento di
paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali
della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del "favor veritatis"
sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato
all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni
scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle
indagini – e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari,
nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non
necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale
bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un
accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con
particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo
sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, che, nell'accogliere l'azione di
disconoscimento di paternità proposta dal padre di un minore infraquattordicenne, ha ritenuto di
valorizzare esclusivamente il "favor veritatis", trascurando di procedere ad un accurato
bilanciamento, in concreto, di questo criterio con quello del preminente interesse del minore)” (fra le altre, cfr Cass. Ord. 27140/21).
Nel caso di specie il sig. è l'unico uomo ad aver fatto da padre al minore sino ad oggi e da CP_1
quest'ultimo riconosciuto come tale. Nessuna evidenza è emersa circa il padre biologico di
. È chiaro, dunque, che l'interesse del minore sia quello di mantenere la stabilità degli Pt_1
affetti che, nel caso in esame, prevale senza dubbio sull'interesse alla verità biologica.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente, cui la convenuta si è associata, CP_2
deve essere rigettata.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti essendo la decisione assunta nell'interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
rigetta le domande di parte ricorrente e della convenuta Controparte_2
Compensa le spese di lite
Così deciso in Torino, il 8/03/2024
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina