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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott.ssa Marta PAGANINI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di querela di falso incidentale iscritta al n. 160 sub.1 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 P.IVA_1
dom. avv. Gemma G. Simolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Bergamo, Via Stoppani n. 15, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
- (c.f. , Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Jean Battista Carminati e Laura Testa del foro di bergamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Bergamo, Via Maris Domini n.
3, giusta delega agli atti telematici
RESISTENTE
OGGETTO: Querela di falso incidentale.
In data 1° aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Collegio, contrariis rejectis, così decidere:
pagina 1 di 8 IN VIA PRINCIPALE: accogliere la querela di falso proposta in via incidentale dall' Parte_1
e per l'effetto:
[...]
1) accertare, con ogni conseguenza di legge, la falsità del Processo verbale di accertamento e trasgressione (PVAT) della
Regione Carabinieri Forestali Lombardia – Stazione di Dervio n. 65 in data 16 dicembre 2019 (doc. 02 fascicolo Parte_2
, notificato alla sig.ra il 19 dicembre 2019, laddove i verbalizzanti
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4
dichiarano che, in esito ai rilievi tecnici eseguiti sul fondo aziendale il giorno 11 dicembre 2019:
[...] Controparte_1
- è stata individuata una “trasformazione non autorizzata d'uso del suolo boscato mediante taglio di essenze arboree e
conseguente impianto di ovicoltura dato dalla messa in opera di circa 180 piantine di ulivo” (pag. 1/5);
- è stata individuata “una superficie di mq. 2.244, classificata bosco nel PGT nonché bosco non trasformabile dal P.I.F. in
vigore, caratterizzata dalla presenza delle piantine di ulivo” (pag. 3/5),
- è stata “effettivamente modificata tramite diversa destinazione d'uso senza le previste autorizzazioni” una superficie
boscata non trasformabile pari a mq. 2.244 (pag. 3/5);
- è indicata “superficie boscata trasformata effettivamente:
2.244 mq.” (pag. 4/5);
2) accertare, con ogni conseguenza di legge, la falsità delle elaborazioni effettuate nell'applicativo del GeoPortale di
Regione Lombardia menzionate nel PVAT (pag. 3/5) racchiuse nel documento “Fascicolo fotografico ed elaborazioni
applicativo geoportale regionale” datato 16 marzo 2020, riferito al sopralluogo dell'11 dicembre 2019 (doc. 01 fascicolo
), laddove è indicata un'area di 2.240 mq. di bosco non trasformabile caratterizzata dalla presenza delle Parte_2
piantine di ulivo (pag. 1) e relativamente alla localizzazione di detta superficie nei poligoni tracciati negli elaborati grafici
(pagg. 2-4) nonché nelle fotografie (pagg. 5-8);
3) accertare, con ogni conseguenza di legge, la falsità del Verbale di istruttoria della
[...]
in data 3 agosto 2020 e relativi elaborati grafici (docc. da 14 a 14e fascicolo Parte_2 Parte_2
, laddove gli estensori dott. Agr. ed il Responsabile del Settore Tecnico della
[...] Persona_1 Parte_2
dichiarano che la superficie “effettivamente oggetto di trasformazione non autorizzata” è pari a mq. 1.430 (pag. 2) ed è
localizzata nei poligoni individuati negli elaborati grafici allegati;
IN OGNI CASO: condannarsi la a rifondere all' Parte_2 [...]
le spese del presente procedimento sia legali che tecniche, ivi comprese quelle Parte_1
sostenute per il Consulente tecnico di parte”.
pagina 2 di 8 Per parte convenuta: “Ritenuti e valutati tutti i fatti dedotti dalle parti, gli argomenti difensivi rassegnati dalle stesse e
gli elementi di prova acquisiti agli atti del procedimento, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza o
eccezione disattesa, così giudicare:
In via principale e nel merito: per tutti i motivi riversati in atti, accertare e dichiarare che la querela di falso avanzata dalla
ricorrente avverso gli atti di accertamento espletati dai Carabinieri Forestali di Dervio e dai Funzionari della resistente
è destituita del benché minimo fondamento tecnico-logico-giuridico e, per conseguenza, rigettare la Parte_2
correlata istanza, ordinare che venga apposta la menzione della Sentenza su ciascuno degli atti e dei documenti avverso i
quali è stata proposta la querela di falso per cui è causa ed, infine, condannare la parte querelante al pagamento della
pena pecuniaria di cui all'art. 226 c.p.c.
In ogni caso: con vittoria e rifusione delle spese, dei diritti e dei compensi di causa, ivi compresi quelli maturati a favore
del nominato C.T.U. dott. e del nominato C.T.P. dott. da liquidarsi nella misura indicata nelle Persona_2 Persona_3
note spese allegate alla presente nota difensiva, ritenuto che il procedimento di querela di falso è un giudizio autonomo a
cognizione piena e che la correlata causa deve ritenersi di valore indeterminabile giacché connaturata sia allo scopo del
giudizio che alle possibili implicazioni fuori del processo dell'accertamento o meno della falsità (Cassazione civile, Sezione
III, Sentenza n. 15642 del 23 giugno 2017)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 Legge 689/1981 n. 2/2022 emessa dalla
[...]
, con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa Parte_2
pecuniaria di euro 20.382,64 inerente alla trasgressione consistente nella “trasformazione non autorizzata di area boscata sottoposta a vincolo idrogeologico”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione e Parte_2
rilevando che la sanzione comminata poggia la propria base sui rilievi effettuati dal personale di P.G. in data 16.12.2019 e contenuti nel successivo verbale di accertamento n. 65/2019 della Stazione
Carabinieri Forestale di Dervio.
2. - L ha quindi proposto querela di falso in corso di causa, Parte_1
asserendo l'intrinseca inattendibilità sul piano tecnico dei rilievi eseguiti dalla Stazione dei Carabinieri, in quanto non effettuati correttamente. In particolare, la ricorrente ha lamentato l'impossibilità di pagina 3 di 8 individuare l'area oggetto di contestazione, poiché dai verbali delle operazioni non si ricaverebbe in modo chiaro l'estensione e l'ubicazione della superficie considerata: ciò non consentirebbe di ritenere corrispondenti le aree boschive esistenti con quelle oggetto dei rilievi. Pertanto, al fine di accertare l'inefficacia probatoria del “Processo Verbale di Accertamento e Trasgressione n. 65/2019 in data
19.12.2019 della Stazione Carabinieri Forestale di Dervio ed il verbale di istruttoria della
[...]
in data 3.8.2020 con relativo allegato tecnico”, Parte_2
l' ha proposto la presente querela di falso incidentale. Parte_1
3. - La si è difesa anche nel procedimento incidentale di querela di falso, Parte_2
contestando le argomentazioni avversarie e deducendo la correttezza dei rilievi effettuati dalla Stazione
Carabinieri Forestale di Dervio del 16.12.2019. Concretamente, la convenuta ha rilevato la perfetta corrispondenza del perimetro e delle misurazioni dell'area con quanto emergente dagli estratti cartografici, rilevando unicamente – quanto allo stato di fatto dei luoghi – che essi potrebbero attualmente mostrarsi diversi rispetto alle fotografie allegate al verbale in considerazione del tempo passato e del mutare della vegetazione. Ha così concluso per il rigetto della querela di falso.
4. - La causa è stata istruita mediante C.T.U. affidata all'ing. , il quale ha Persona_2
depositato la propria relazione in data 5.3.2024 ed è stato chiamato a fornire chiarimenti definitivi all'udienza dell'1.4.2025. Rilevata l'impossibilità di raggiungere un accordo ed insistendo le parti nelle rispettive allegazioni e conclusioni, la causa è passata in decisione.
5. - Deve premettersi che è assistito da efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.
l'accertamento dei fatti contenuti nel verbale redatto da Agenti nell'esercizio delle proprie funzioni, in relazione alle circostanze di fatto che sono state direttamente accertate alla presenza di questi ultimi ed alle attività e misurazioni che i medesimi hanno personalmente effettuato. Nello specifico, il PVAT
della Stazione Carabinieri Forestale di Dervio del 19.12.2019, essendo relativo a rilievi eseguiti nel fondo attoreo nel pomeriggio dell'11.12.2019, così come il successivo verbale di istruttoria della del 3.8.2020 che ha rielaborato quelle Parte_2
risultanze, sono documenti rientranti tra gli atti facenti piena prova fino a querela di falso, di modo che la domanda dell'attrice risulta correttamente proposta.
pagina 4 di 8 6. - Passando al merito della querela, devono primariamente essere individuati gli elementi dall' e quindi i punti essenziali oggetto della querela di falso. Parte_5 Parte_1
Dalla lettura dell'atto introduttivo della fase incidentale emerge chiaramente come l'attrice abbia inteso censurare il contenuto del verbale di accertamento e trasgressione n. 65/2019 del
19.12.2019 (doc. 2 della ricorrente e doc. 2 della resistente nel fascicolo principale), poiché “i rilievi
eseguiti dalla Stazione Carabinieri Forestale di Dervio sono intrinsecamente privi di attendibilità sul piano tecnico poiché non eseguiti correttamente”. In particolare, l' – anche per il Parte_1
tramite della perizia di parte effettuata dal dott. agr. (allegata alla querela di falso) – ha Persona_4
lamentato che:
- l'individuazione dell'area interessata è stata effettuata “mediante GPS Garmin 64st – risultato poi affetto da errore strumentale” tanto che, successivamente alla comunicazione dell'errore, il tecnico incaricato dalla “ha rideterminato sulla carta la superficie in questione”; Parte_2
- il verbale di accertamento del 19.12.2019 “fa riferimento all'esistenza di una superficie
agricola di mq. 1.300, anch'essa interessata dalla piantumazione, ma non oggetto di sanzione (…) della quale tuttavia non viene fornita nessuna localizzazione”;
- esiste la “reale difficoltà di individuazione delle aree oggetto della verbalizzazione” e “risulta assai complessa la sovrapposizione delle superfici indicate”, in quanto “non è stata nemmeno effettuata l'operazione di esatta localizzazione dell'area interessata con punti certi di individuazione”.
Insomma, in base alla documentazione allegata al verbale rimane di fatto preclusa “una accurata individuazione della superficie interessata”, la quale non risulta neppure descritta tramite “riprese
fotografiche individuabili in loco con riferimenti certi di luogo da individuarsi sulle planimetrie con
apposito segno distintivo”;
- non può ritenersi integrata la trasformazione dell'area boscata, in quanto la destinazione di parte del terreno a uliveto non è ricompresa nella fattispecie, trattandosi peraltro di pianta autoctona.
Ciò premesso, è evidente che le doglianze dell' attengano alla individuabilità Parte_1
dell'area oggetto di verifica e alla non coincidenza dei rilievi effettuati rispetto alla reale situazione di fatto del terreno. La lagnanza riguardante la mancata considerazione che l'ulivo possa considerarsi pagina 5 di 8 pianta autoctona sfugge invece dal perimetro della querela di falso e potrà eventualmente essere affrontata nella decisione finale.
Rileva poi il Collegio come nell'atto introduttivo della querela di falso non risultino sollevate questioni circa il numero (180) degli ulivi che secondo i rilievi dei Carabinieri Forestali sarebbero stati piantati in spregio al divieto: argomento, questo, che ha formato oggetto di uno specifico quesito al
C.T.U. solo a seguito di argomenti difensivi della ma senza – si ripete – una Parte_2
specifica contestazione dell'attrice in querela incidentale, la quale si è soffermata sul punto solamente nella memoria del 15.5.2024 dopo la perizia. Di conseguenza, pur essendo stata la C.T.U. disposta anche per l'individuazione del numero di esemplari arborei eventualmente piantati, tale circostanza non verrà considerata ai fini dell'accoglimento della querela di falso, non essendo stata oggetto di contestazione ab origine da parte dell' . Parte_1
Con riguardo alla C.T.U., le risultanze peritali risultano ben motivate, chiare e suffragate da adeguate argomentazioni, anche alla luce dei chiarimenti resi da ultimo all'udienza dell'1.4.2025: il
Collegio non rinviene, quindi, ragioni per discostarsene.
In particolare, con riferimento al dedotto vizio di inattendibilità tecnica dei rilievi svolti dai
Carabinieri Forestali di Dervio e dell'impossibilità di rintracciare i luoghi oggetto di verifica, il C.T.U. ha rilevato che “la strumentazione usata dai Carabinieri Forestali era adeguata ai fini dei rilievi che si volevano compiere” e che “le metodologie utilizzate per l'identificazione cartografica e fotografica dell'area, sono state corrette” (cfr. pagg. 8 e 9 della perizia). Il C.T.U. ha quindi confermato la sovrapponibilità della mappatura effettuata dai Carabinieri Forestali con le rappresentazioni cartografiche esistenti, pur biasimando la mancata indicazione di capisaldi naturali certi, che avrebbero reso possibile replicare le misurazioni con strumenti non tecnologici (“Ciò che i Forestali non hanno
fatto è individuare in campo uno o più punti certi di riferimento che avrebbero consentito
l'identificazione certa dell'area oggetto di sanzione, che senza l'utilizzo di strumentazione tecnica di tipo satellitare (il GPS)”). Tuttavia, spiega il C.T.U., l'individuazione dell'area risulta corretta (pag. 14 della perizia). Anche in sede di chiarimenti all'udienza dell'1.4.2025, il C.T.U. si è così definitivamente espresso: “Confermo la correttezza del rilievo fatto dai Carabinieri Forestali e che ho
riportato a pag. 5 della perizia. In particolare il perimetro del PIF depositato in Regione corrisponde
pagina 6 di 8 a quanto il collegio peritale ha rilevato in loco ed ha proceduto a sovrapporre alla mappa del PIF.
Quindi per estensione e per perimetro coincidono. Pur mancando, come chiarito in perizia, i caposaldi, il C.T.U. ritiene comunque il rilievo sufficientemente preciso”.
Pertanto, la C.T.U. disposta in corso di causa ha dato certa conferma che gli Operanti hanno effettuato misurazioni corrette ed hanno fornito “elementi di certa localizzazione delle aree
assoggettate a sanzione perché hanno trasmesso ai tecnici della Comunità poligoni Pt_2
georeferenziati sovrapponibili al tematismo boscato”; ha poi altrettanto sicuramente attestato che l'area misurata dai Carabinieri Forestali corrisponde a quella contenuta nel PIF. Tanto confuta pienamente le censure mosse dall' e l'accertata corrispondenza tra il Parte_1
contenuto del verbale di accertamento e trasgressione n. 65/2019 del 19.12.2019 e lo stato di fatto dei luoghi comporta il rigetto della querela di falso.
7. - Al rigetto della querela consegue la condanna della parte querelante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226 comma 1 c.p.c., che il Collegio liquida nel massimo di euro 20,00
stante la totale infondatezza del mezzo.
8. - Alla soccombenza segue altresì la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali della fase, che si liquidano – tenuto conto del valore della domanda (indeterminabile, di media complessità) e con applicazione dei valori medi stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n.
147 e successiva modificazione – in euro 7.616,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta.
Le spese di C.T.U., alla luce della conferma della correttezza dei rilievi effettuati dalla Stazione
Carabinieri Forestale di Dervio, vanno definitivamente poste a carico dell'attrice.
Rientrano inoltre fra le spese di lite anche quelle di natura tecnica che la convenuta ha dovuto affrontare per le prestazioni rese dal proprio consulente tecnico di parte (Cass. 15.10.2024 n. 26729;
Cass. 18.5.2015 n. 10173; Cass.
3.1.2013 n. 84; Cass. 16.6.1990 n. 6056). È certo che il C.T.P., dott.
, abbia effettuato le prestazioni di cui danno conto gli elaborati peritali del C.T.U. e le Persona_3
osservazioni allegate alla consulenza d'ufficio: pertanto, può essere riconosciuta alla convenuta la somma di euro 912,44 oltre IVA e cassa previdenza, importo richiesto dal C.T.P. nella propria nota spese.
pagina 7 di 8
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
RIGETTA
la querela di falso promossa da avverso il Processo Parte_1
Verbale di Accertamento e Trasgressione n. 65/2019 del 19.12.2019 della Stazione Carabinieri
Forestale di Dervio ed avverso il verbale di istruttoria della Parte_2
in data 3.8.2020 con relativo allegato tecnico;
[...]
PONE
definitivamente a carico di le spese di C.T.U., come Parte_1
liquidate con separato provvedimento;
ND
(c.f. ), in persona della titolare, a rifondere Parte_1 P.IVA_1
a le spese di lite per euro 7.616,00 Parte_2
oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e le spese di C.T.P. per euro 912,44, oltre IVA e cassa previdenza;
ND
(c.f. , in persona della titolare, a pagare la Parte_1 P.IVA_1
pena pecuniaria di euro 20,00 ai sensi dell'art. 226 c.c.;
MANDA alla Cancelleria per l'apposizione della menzione della sentenza su ciascuno degli atti e dei documenti avverso i quali è stata proposta la querela di falso.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 2 maggio 2025.
Il Presidente rel. est.
dr. Mirco Lombardi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott.ssa Marta PAGANINI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di querela di falso incidentale iscritta al n. 160 sub.1 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 P.IVA_1
dom. avv. Gemma G. Simolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Bergamo, Via Stoppani n. 15, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
- (c.f. , Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Jean Battista Carminati e Laura Testa del foro di bergamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Bergamo, Via Maris Domini n.
3, giusta delega agli atti telematici
RESISTENTE
OGGETTO: Querela di falso incidentale.
In data 1° aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Collegio, contrariis rejectis, così decidere:
pagina 1 di 8 IN VIA PRINCIPALE: accogliere la querela di falso proposta in via incidentale dall' Parte_1
e per l'effetto:
[...]
1) accertare, con ogni conseguenza di legge, la falsità del Processo verbale di accertamento e trasgressione (PVAT) della
Regione Carabinieri Forestali Lombardia – Stazione di Dervio n. 65 in data 16 dicembre 2019 (doc. 02 fascicolo Parte_2
, notificato alla sig.ra il 19 dicembre 2019, laddove i verbalizzanti
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4
dichiarano che, in esito ai rilievi tecnici eseguiti sul fondo aziendale il giorno 11 dicembre 2019:
[...] Controparte_1
- è stata individuata una “trasformazione non autorizzata d'uso del suolo boscato mediante taglio di essenze arboree e
conseguente impianto di ovicoltura dato dalla messa in opera di circa 180 piantine di ulivo” (pag. 1/5);
- è stata individuata “una superficie di mq. 2.244, classificata bosco nel PGT nonché bosco non trasformabile dal P.I.F. in
vigore, caratterizzata dalla presenza delle piantine di ulivo” (pag. 3/5),
- è stata “effettivamente modificata tramite diversa destinazione d'uso senza le previste autorizzazioni” una superficie
boscata non trasformabile pari a mq. 2.244 (pag. 3/5);
- è indicata “superficie boscata trasformata effettivamente:
2.244 mq.” (pag. 4/5);
2) accertare, con ogni conseguenza di legge, la falsità delle elaborazioni effettuate nell'applicativo del GeoPortale di
Regione Lombardia menzionate nel PVAT (pag. 3/5) racchiuse nel documento “Fascicolo fotografico ed elaborazioni
applicativo geoportale regionale” datato 16 marzo 2020, riferito al sopralluogo dell'11 dicembre 2019 (doc. 01 fascicolo
), laddove è indicata un'area di 2.240 mq. di bosco non trasformabile caratterizzata dalla presenza delle Parte_2
piantine di ulivo (pag. 1) e relativamente alla localizzazione di detta superficie nei poligoni tracciati negli elaborati grafici
(pagg. 2-4) nonché nelle fotografie (pagg. 5-8);
3) accertare, con ogni conseguenza di legge, la falsità del Verbale di istruttoria della
[...]
in data 3 agosto 2020 e relativi elaborati grafici (docc. da 14 a 14e fascicolo Parte_2 Parte_2
, laddove gli estensori dott. Agr. ed il Responsabile del Settore Tecnico della
[...] Persona_1 Parte_2
dichiarano che la superficie “effettivamente oggetto di trasformazione non autorizzata” è pari a mq. 1.430 (pag. 2) ed è
localizzata nei poligoni individuati negli elaborati grafici allegati;
IN OGNI CASO: condannarsi la a rifondere all' Parte_2 [...]
le spese del presente procedimento sia legali che tecniche, ivi comprese quelle Parte_1
sostenute per il Consulente tecnico di parte”.
pagina 2 di 8 Per parte convenuta: “Ritenuti e valutati tutti i fatti dedotti dalle parti, gli argomenti difensivi rassegnati dalle stesse e
gli elementi di prova acquisiti agli atti del procedimento, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza o
eccezione disattesa, così giudicare:
In via principale e nel merito: per tutti i motivi riversati in atti, accertare e dichiarare che la querela di falso avanzata dalla
ricorrente avverso gli atti di accertamento espletati dai Carabinieri Forestali di Dervio e dai Funzionari della resistente
è destituita del benché minimo fondamento tecnico-logico-giuridico e, per conseguenza, rigettare la Parte_2
correlata istanza, ordinare che venga apposta la menzione della Sentenza su ciascuno degli atti e dei documenti avverso i
quali è stata proposta la querela di falso per cui è causa ed, infine, condannare la parte querelante al pagamento della
pena pecuniaria di cui all'art. 226 c.p.c.
In ogni caso: con vittoria e rifusione delle spese, dei diritti e dei compensi di causa, ivi compresi quelli maturati a favore
del nominato C.T.U. dott. e del nominato C.T.P. dott. da liquidarsi nella misura indicata nelle Persona_2 Persona_3
note spese allegate alla presente nota difensiva, ritenuto che il procedimento di querela di falso è un giudizio autonomo a
cognizione piena e che la correlata causa deve ritenersi di valore indeterminabile giacché connaturata sia allo scopo del
giudizio che alle possibili implicazioni fuori del processo dell'accertamento o meno della falsità (Cassazione civile, Sezione
III, Sentenza n. 15642 del 23 giugno 2017)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 Legge 689/1981 n. 2/2022 emessa dalla
[...]
, con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa Parte_2
pecuniaria di euro 20.382,64 inerente alla trasgressione consistente nella “trasformazione non autorizzata di area boscata sottoposta a vincolo idrogeologico”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione e Parte_2
rilevando che la sanzione comminata poggia la propria base sui rilievi effettuati dal personale di P.G. in data 16.12.2019 e contenuti nel successivo verbale di accertamento n. 65/2019 della Stazione
Carabinieri Forestale di Dervio.
2. - L ha quindi proposto querela di falso in corso di causa, Parte_1
asserendo l'intrinseca inattendibilità sul piano tecnico dei rilievi eseguiti dalla Stazione dei Carabinieri, in quanto non effettuati correttamente. In particolare, la ricorrente ha lamentato l'impossibilità di pagina 3 di 8 individuare l'area oggetto di contestazione, poiché dai verbali delle operazioni non si ricaverebbe in modo chiaro l'estensione e l'ubicazione della superficie considerata: ciò non consentirebbe di ritenere corrispondenti le aree boschive esistenti con quelle oggetto dei rilievi. Pertanto, al fine di accertare l'inefficacia probatoria del “Processo Verbale di Accertamento e Trasgressione n. 65/2019 in data
19.12.2019 della Stazione Carabinieri Forestale di Dervio ed il verbale di istruttoria della
[...]
in data 3.8.2020 con relativo allegato tecnico”, Parte_2
l' ha proposto la presente querela di falso incidentale. Parte_1
3. - La si è difesa anche nel procedimento incidentale di querela di falso, Parte_2
contestando le argomentazioni avversarie e deducendo la correttezza dei rilievi effettuati dalla Stazione
Carabinieri Forestale di Dervio del 16.12.2019. Concretamente, la convenuta ha rilevato la perfetta corrispondenza del perimetro e delle misurazioni dell'area con quanto emergente dagli estratti cartografici, rilevando unicamente – quanto allo stato di fatto dei luoghi – che essi potrebbero attualmente mostrarsi diversi rispetto alle fotografie allegate al verbale in considerazione del tempo passato e del mutare della vegetazione. Ha così concluso per il rigetto della querela di falso.
4. - La causa è stata istruita mediante C.T.U. affidata all'ing. , il quale ha Persona_2
depositato la propria relazione in data 5.3.2024 ed è stato chiamato a fornire chiarimenti definitivi all'udienza dell'1.4.2025. Rilevata l'impossibilità di raggiungere un accordo ed insistendo le parti nelle rispettive allegazioni e conclusioni, la causa è passata in decisione.
5. - Deve premettersi che è assistito da efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.
l'accertamento dei fatti contenuti nel verbale redatto da Agenti nell'esercizio delle proprie funzioni, in relazione alle circostanze di fatto che sono state direttamente accertate alla presenza di questi ultimi ed alle attività e misurazioni che i medesimi hanno personalmente effettuato. Nello specifico, il PVAT
della Stazione Carabinieri Forestale di Dervio del 19.12.2019, essendo relativo a rilievi eseguiti nel fondo attoreo nel pomeriggio dell'11.12.2019, così come il successivo verbale di istruttoria della del 3.8.2020 che ha rielaborato quelle Parte_2
risultanze, sono documenti rientranti tra gli atti facenti piena prova fino a querela di falso, di modo che la domanda dell'attrice risulta correttamente proposta.
pagina 4 di 8 6. - Passando al merito della querela, devono primariamente essere individuati gli elementi dall' e quindi i punti essenziali oggetto della querela di falso. Parte_5 Parte_1
Dalla lettura dell'atto introduttivo della fase incidentale emerge chiaramente come l'attrice abbia inteso censurare il contenuto del verbale di accertamento e trasgressione n. 65/2019 del
19.12.2019 (doc. 2 della ricorrente e doc. 2 della resistente nel fascicolo principale), poiché “i rilievi
eseguiti dalla Stazione Carabinieri Forestale di Dervio sono intrinsecamente privi di attendibilità sul piano tecnico poiché non eseguiti correttamente”. In particolare, l' – anche per il Parte_1
tramite della perizia di parte effettuata dal dott. agr. (allegata alla querela di falso) – ha Persona_4
lamentato che:
- l'individuazione dell'area interessata è stata effettuata “mediante GPS Garmin 64st – risultato poi affetto da errore strumentale” tanto che, successivamente alla comunicazione dell'errore, il tecnico incaricato dalla “ha rideterminato sulla carta la superficie in questione”; Parte_2
- il verbale di accertamento del 19.12.2019 “fa riferimento all'esistenza di una superficie
agricola di mq. 1.300, anch'essa interessata dalla piantumazione, ma non oggetto di sanzione (…) della quale tuttavia non viene fornita nessuna localizzazione”;
- esiste la “reale difficoltà di individuazione delle aree oggetto della verbalizzazione” e “risulta assai complessa la sovrapposizione delle superfici indicate”, in quanto “non è stata nemmeno effettuata l'operazione di esatta localizzazione dell'area interessata con punti certi di individuazione”.
Insomma, in base alla documentazione allegata al verbale rimane di fatto preclusa “una accurata individuazione della superficie interessata”, la quale non risulta neppure descritta tramite “riprese
fotografiche individuabili in loco con riferimenti certi di luogo da individuarsi sulle planimetrie con
apposito segno distintivo”;
- non può ritenersi integrata la trasformazione dell'area boscata, in quanto la destinazione di parte del terreno a uliveto non è ricompresa nella fattispecie, trattandosi peraltro di pianta autoctona.
Ciò premesso, è evidente che le doglianze dell' attengano alla individuabilità Parte_1
dell'area oggetto di verifica e alla non coincidenza dei rilievi effettuati rispetto alla reale situazione di fatto del terreno. La lagnanza riguardante la mancata considerazione che l'ulivo possa considerarsi pagina 5 di 8 pianta autoctona sfugge invece dal perimetro della querela di falso e potrà eventualmente essere affrontata nella decisione finale.
Rileva poi il Collegio come nell'atto introduttivo della querela di falso non risultino sollevate questioni circa il numero (180) degli ulivi che secondo i rilievi dei Carabinieri Forestali sarebbero stati piantati in spregio al divieto: argomento, questo, che ha formato oggetto di uno specifico quesito al
C.T.U. solo a seguito di argomenti difensivi della ma senza – si ripete – una Parte_2
specifica contestazione dell'attrice in querela incidentale, la quale si è soffermata sul punto solamente nella memoria del 15.5.2024 dopo la perizia. Di conseguenza, pur essendo stata la C.T.U. disposta anche per l'individuazione del numero di esemplari arborei eventualmente piantati, tale circostanza non verrà considerata ai fini dell'accoglimento della querela di falso, non essendo stata oggetto di contestazione ab origine da parte dell' . Parte_1
Con riguardo alla C.T.U., le risultanze peritali risultano ben motivate, chiare e suffragate da adeguate argomentazioni, anche alla luce dei chiarimenti resi da ultimo all'udienza dell'1.4.2025: il
Collegio non rinviene, quindi, ragioni per discostarsene.
In particolare, con riferimento al dedotto vizio di inattendibilità tecnica dei rilievi svolti dai
Carabinieri Forestali di Dervio e dell'impossibilità di rintracciare i luoghi oggetto di verifica, il C.T.U. ha rilevato che “la strumentazione usata dai Carabinieri Forestali era adeguata ai fini dei rilievi che si volevano compiere” e che “le metodologie utilizzate per l'identificazione cartografica e fotografica dell'area, sono state corrette” (cfr. pagg. 8 e 9 della perizia). Il C.T.U. ha quindi confermato la sovrapponibilità della mappatura effettuata dai Carabinieri Forestali con le rappresentazioni cartografiche esistenti, pur biasimando la mancata indicazione di capisaldi naturali certi, che avrebbero reso possibile replicare le misurazioni con strumenti non tecnologici (“Ciò che i Forestali non hanno
fatto è individuare in campo uno o più punti certi di riferimento che avrebbero consentito
l'identificazione certa dell'area oggetto di sanzione, che senza l'utilizzo di strumentazione tecnica di tipo satellitare (il GPS)”). Tuttavia, spiega il C.T.U., l'individuazione dell'area risulta corretta (pag. 14 della perizia). Anche in sede di chiarimenti all'udienza dell'1.4.2025, il C.T.U. si è così definitivamente espresso: “Confermo la correttezza del rilievo fatto dai Carabinieri Forestali e che ho
riportato a pag. 5 della perizia. In particolare il perimetro del PIF depositato in Regione corrisponde
pagina 6 di 8 a quanto il collegio peritale ha rilevato in loco ed ha proceduto a sovrapporre alla mappa del PIF.
Quindi per estensione e per perimetro coincidono. Pur mancando, come chiarito in perizia, i caposaldi, il C.T.U. ritiene comunque il rilievo sufficientemente preciso”.
Pertanto, la C.T.U. disposta in corso di causa ha dato certa conferma che gli Operanti hanno effettuato misurazioni corrette ed hanno fornito “elementi di certa localizzazione delle aree
assoggettate a sanzione perché hanno trasmesso ai tecnici della Comunità poligoni Pt_2
georeferenziati sovrapponibili al tematismo boscato”; ha poi altrettanto sicuramente attestato che l'area misurata dai Carabinieri Forestali corrisponde a quella contenuta nel PIF. Tanto confuta pienamente le censure mosse dall' e l'accertata corrispondenza tra il Parte_1
contenuto del verbale di accertamento e trasgressione n. 65/2019 del 19.12.2019 e lo stato di fatto dei luoghi comporta il rigetto della querela di falso.
7. - Al rigetto della querela consegue la condanna della parte querelante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226 comma 1 c.p.c., che il Collegio liquida nel massimo di euro 20,00
stante la totale infondatezza del mezzo.
8. - Alla soccombenza segue altresì la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali della fase, che si liquidano – tenuto conto del valore della domanda (indeterminabile, di media complessità) e con applicazione dei valori medi stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n.
147 e successiva modificazione – in euro 7.616,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta.
Le spese di C.T.U., alla luce della conferma della correttezza dei rilievi effettuati dalla Stazione
Carabinieri Forestale di Dervio, vanno definitivamente poste a carico dell'attrice.
Rientrano inoltre fra le spese di lite anche quelle di natura tecnica che la convenuta ha dovuto affrontare per le prestazioni rese dal proprio consulente tecnico di parte (Cass. 15.10.2024 n. 26729;
Cass. 18.5.2015 n. 10173; Cass.
3.1.2013 n. 84; Cass. 16.6.1990 n. 6056). È certo che il C.T.P., dott.
, abbia effettuato le prestazioni di cui danno conto gli elaborati peritali del C.T.U. e le Persona_3
osservazioni allegate alla consulenza d'ufficio: pertanto, può essere riconosciuta alla convenuta la somma di euro 912,44 oltre IVA e cassa previdenza, importo richiesto dal C.T.P. nella propria nota spese.
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Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
RIGETTA
la querela di falso promossa da avverso il Processo Parte_1
Verbale di Accertamento e Trasgressione n. 65/2019 del 19.12.2019 della Stazione Carabinieri
Forestale di Dervio ed avverso il verbale di istruttoria della Parte_2
in data 3.8.2020 con relativo allegato tecnico;
[...]
PONE
definitivamente a carico di le spese di C.T.U., come Parte_1
liquidate con separato provvedimento;
ND
(c.f. ), in persona della titolare, a rifondere Parte_1 P.IVA_1
a le spese di lite per euro 7.616,00 Parte_2
oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e le spese di C.T.P. per euro 912,44, oltre IVA e cassa previdenza;
ND
(c.f. , in persona della titolare, a pagare la Parte_1 P.IVA_1
pena pecuniaria di euro 20,00 ai sensi dell'art. 226 c.c.;
MANDA alla Cancelleria per l'apposizione della menzione della sentenza su ciascuno degli atti e dei documenti avverso i quali è stata proposta la querela di falso.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 2 maggio 2025.
Il Presidente rel. est.
dr. Mirco Lombardi
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