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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 760/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 760/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. LIBBIA FRANCESCA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...](Svizzera), rappresentata e difesa dall'avv. ZUNINO
ALESSANDRO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Albania Parte_1 Parte_2 il 13/01/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti in data 12.05.2023 (atto n. 220 parte II serie C, n. 220 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio sono nati i figli: , in data 08.06.2002, in Asti e , in data Per_1 Persona_2
10.05.2004, in Asti.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 83/2024 emessa dal Tribunale di
Asti (R.G. 675/2024).
Con ricorso depositato il 06/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza di separazione passata in giudicato/ di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014/ di un accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 13.01.2000 in OD (Albania), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Asti, nell'anno 2023, al n. 220, Parte II, Serie C, alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE: con riguardo ai figli, entrambi già maggiorenni, seppur non ancora economicamente autosufficienti, che il padre e la madre provvedano direttamente e d'accordo con gli stessi, ognuno per la propria quota, a far fronte delle loro necessità e spese, ordinarie e straordinarie, man mano che si presentano;
PRENDE ATTO CHE:
i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
a definizione di ogni rapporto della crisi coniugale, quale elemento essenziale per la risoluzione della stessa, la sig.ra d'intesa con il Sig. , si impegna a trasferire gratuitamente Parte_2 Parte_1 ai figli e la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Asti, Corso Don Per_1 Per_2
Minzoni n. 179 -identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Asti, Foglio 77, Particella 2963,
Subalterno 14- acquistato in parti uguali insieme al sig. , con atto di compravendita del Parte_1
04.04.2005, notaio di Asti, Repertorio n. 48381 – Raccolta n. 21311, registrato ad Persona_3
Asti il 07.04.2005, trascritto ad Asti il 08.04.2005, Reg. Gen. n. 3384 – Reg. Part. n. 2109;
2 alternativamente all'intesa espressa al precedente punto (già stato inserito nell'accordo di separazione, poi non attuato per sopravvenute circostanze contingenti) le Parti sono d'accordo a vendere lo stesso nelle more del presente procedimento con diretto (o eventualmente anche indiretto) pagamento in parti uguali a favore dei figli e del prezzo del trasferimento Per_1 Persona_2 della quota della Sig.ra Parte_2
Con il buon fine degli impegni che si originano dal presente accordo le parti danno atto di aver definito tutti i rapporti della crisi coniugale, dichiarando di nulla avere più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 760/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. LIBBIA FRANCESCA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...](Svizzera), rappresentata e difesa dall'avv. ZUNINO
ALESSANDRO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Albania Parte_1 Parte_2 il 13/01/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti in data 12.05.2023 (atto n. 220 parte II serie C, n. 220 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023).
Dal matrimonio sono nati i figli: , in data 08.06.2002, in Asti e , in data Per_1 Persona_2
10.05.2004, in Asti.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 83/2024 emessa dal Tribunale di
Asti (R.G. 675/2024).
Con ricorso depositato il 06/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza di separazione passata in giudicato/ di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014/ di un accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 13.01.2000 in OD (Albania), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Asti, nell'anno 2023, al n. 220, Parte II, Serie C, alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE: con riguardo ai figli, entrambi già maggiorenni, seppur non ancora economicamente autosufficienti, che il padre e la madre provvedano direttamente e d'accordo con gli stessi, ognuno per la propria quota, a far fronte delle loro necessità e spese, ordinarie e straordinarie, man mano che si presentano;
PRENDE ATTO CHE:
i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
a definizione di ogni rapporto della crisi coniugale, quale elemento essenziale per la risoluzione della stessa, la sig.ra d'intesa con il Sig. , si impegna a trasferire gratuitamente Parte_2 Parte_1 ai figli e la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Asti, Corso Don Per_1 Per_2
Minzoni n. 179 -identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Asti, Foglio 77, Particella 2963,
Subalterno 14- acquistato in parti uguali insieme al sig. , con atto di compravendita del Parte_1
04.04.2005, notaio di Asti, Repertorio n. 48381 – Raccolta n. 21311, registrato ad Persona_3
Asti il 07.04.2005, trascritto ad Asti il 08.04.2005, Reg. Gen. n. 3384 – Reg. Part. n. 2109;
2 alternativamente all'intesa espressa al precedente punto (già stato inserito nell'accordo di separazione, poi non attuato per sopravvenute circostanze contingenti) le Parti sono d'accordo a vendere lo stesso nelle more del presente procedimento con diretto (o eventualmente anche indiretto) pagamento in parti uguali a favore dei figli e del prezzo del trasferimento Per_1 Persona_2 della quota della Sig.ra Parte_2
Con il buon fine degli impegni che si originano dal presente accordo le parti danno atto di aver definito tutti i rapporti della crisi coniugale, dichiarando di nulla avere più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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