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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 816/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 7 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per , presente personalmente, l'avv. EVARISTI IA Parte_1 Per 'avv. MAGNINI EDOARDO e l'avv. MONNINI MICHELE Controparte_1 È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Giulio Gallini
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
In ordine alla nota di deposito di parte ricorrente del 29.08.2025, l'avv. Monnini evidenzia come l'unico provvedimento sopravvenuto sia il provvedimento del GIP di Firenze, non avente alcuna rilevanza ai fini della presente causa, mentre la richiesta di archiviazione del P.M. è datata ed è stata comunicata il 7.05.2024. Pertanto, si oppone alla produzione della richiesta di archiviazione del P.M., per tardività. In ogni caso, ritiene che tale richiesta di archiviazione non fornisca alcuna prova, nemmeno presuntiva, dei fatti costitutivi della domanda della ricorrente, essendo quelle della vicina mere valutazioni personali. Rileva che la dichiarazione della resistente di avere versato una somma di denaro mensile alla ricorrente costituisce una dichiarazione stragiudiziale resa a terzi, liberamente apprezzabile dal giudice;
peraltro, in ricorso la ricorrente non ha mai dichiarato di avere ricevuto somme a titolo retributivo, anzi, nel conteggio di parte, il percepito è pari a zero, pertanto, le eventuali dazioni di denaro sono riconducibili al rapporto amicale. Precisa, con riferimento al doc. n. 4 di parte resistente, ovvero il verbale di udienza del 27.10.2022, che il giudice tutelare ha dato atto che tra le persone comparse vi era anche la ricorrente e che, nel qualificarsi, quest'ultima dichiarava di essere una amica. Ribadisce il disconoscimento e la contestazione del doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente. Si
1 oppone all'integrazione istruttoria, tardivamente richiesta da parte ricorrente con le note del
29.08.2025.
L'avv. Evaristi contesta le odierne deduzioni di parte resistente, in particolare, l'eccezione di tardività, essendo stata la documentazione allegata alle note del 29.08.2025 a lui trasmessa successivamente dal difensore in sede penale. Evidenzia come le somme corrisposte mensilmente dalla resistente alla ricorrente ben possono essere detratte da quanto richiesto con il ricorso. Si riporta al contenuto della richiesta di archiviazione del P.M., evidenziando come il rapporto di amicizia non escluda la sussistenza di un rapporto di lavoro. Insiste nell'ammissione dell'interrogatorio formale della resistente, anche in forma protetta, e, comunque, nell'audizione della resistente a conferma delle proprie sottoscrizioni apposte sul doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente, anche ai sensi dell'art. 421
c.p.c.
L'avv. Monnini ribadisce che in ricorso la ricorrente ha dichiarato di non avere mai ricevuto la retribuzione. L'avv. Magnini invoca la presunzione di gratuità propria del rapporto amicale e ribadisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente. Evidenzia come non sia stata formulata alcuna istanza di verificazione nei confronti dei documenti disconosciuti. L'avv. Monnini chiede la conferma dell'ordinanza del 4.02.2025, non essendo applicabile la previsione dell'art. 421
c.p.c., stanti le maturate preclusioni, proprie del rito del lavoro.
Per il resto, le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 816/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EVARISTI Parte_1 C.F._1 IA, con elezione di domicilio in FIRENZE, VIA RICASOLI N. 32, presso il difensore avv. EVARISTI IA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata dalla amministratrice di Controparte_1 C.F._2 sostegno, avv. Alessandra Marchetti, con il patrocinio dell'avv. MAGNINI EDOARDO e dell'avv. MONNINI MICHELE, elettivamente domiciliata in VIA AGNOLO POLIZIANO 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. MONNINI MICHELE PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.03.2024, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di in qualità di Controparte_1 collaboratrice familiare convivente, presso l'abitazione di quest'ultima, sita in Firenze, via San
Gallo n. 54, dal 7.05.2020 al 6.07.2023 (ovvero sino a quando i familiari della badata ottenevano la nomina di una amministratrice di sostegno), in assenza di regolarizzazione contrattuale e previdenziale e senza ricevere alcuna retribuzione, svolgendo le mansioni previste dalla contrattazione collettiva di settore, occupandosi del sostegno alla persona e del mantenimento della abitazione, utilizzando i fondi della datrice di lavoro in collaborazione con il di lei nipote, che aveva la delega ad operare sul conto corrente della zia;
Testimone_1
b) di avere presentato denunce sia all'INPS, che all'ITL di Firenze;
c) di avere, quindi, diritto al pagamento di complessivi euro 60.274,58, come risultanti dai conteggi allegati al ricorso.
3 Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato nel periodo dal 7 maggio 2020 al 6 luglio 2023 presso la signora in Firenze, Via San Gallo 54, in qualità di collaboratrice domestica Controparte_1 convivente;
2) Condannare la datrice a corrispondere alla ricorrente la somma di Controparte_1 euro 60.274,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda fino al soddisfo;
3)
Condannare la datrice al pagamento delle spese tutte del presente processo.”.
Si è costituita in giudizio rappresentata dalla sua amministratrice di sostegno, previa Controparte_1 autorizzazione del giudice tutelare, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese e con condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, la resistente ha negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inter partes, trattandosi di un rapporto di amicizia, in assenza di convivenza, così come risultante dai verbali delle udienze relative al procedimento R.V.G. 12002/2022 e dai provvedimenti del giudice tutelare, non essendo stati, peraltro, specificamente allegati e non avendo la ricorrente chiesto di provare la soggezione della lavoratrice al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della datrice di lavoro (c.d. eterodirezione), né gli indici presuntivi di subordinazione, nonché le mansioni asseritamente svolte, l'eventuale non autosufficienza della badata, l'orario eventualmente osservato, ecc.
Con ordinanza del 4.02.2025, il Tribunale ha ritenuto di non dovere disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS, non avendo la ricorrente formulato, nelle conclusioni di cui al ricorso, una domanda di regolarizzazione della sua posizione contributiva presso gli enti competenti.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti (essendo state respinte, con ordinanza del 4.02.2025, le istanze di prova orale formulate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo un condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro (e della conseguente domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive), è onere della parte che ne deduce l'esistenza (ovvero del lavoratore) provare la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa – potendo il medesimo, ove l'elemento della eterodirezione non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto
4 atteggiarsi del rapporto, fare riferimento ai c.d. indici di subordinazione (individuazione di una retribuzione determinata in misura fissa e su base oraria;
predeterminazione e obbligatorietà dell'orario di lavoro;
stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, ecc.). Si veda, ex multis,
Cass. S.L. ord. n. 15922/2020.
Ciò posto, si ritiene che, nel caso in esame, parte ricorrente non abbia assolto all'onere di specifica allegazione e prova sulla stessa integralmente incombente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, a fronte della radicale contestazione di parte resistente, che ha sostenuto che si trattava di un rapporto di amicizia, senza stabile convivenza, poi deterioratosi, come emerge dai verbali di udienza e dai provvedimenti relativi al procedimento di volontaria giurisdizione
R.G. 12002/2022, pendente dinnanzi al Tribunale di Firenze, nonché dalla pendenza di un procedimento penale che vedeva la ricorrente indagata per i reati di circonvenzione di incapace e di maltrattamenti nei confronti della resistente (procedimento poi archiviato con provvedimento del GIP di Firenze del 17.06.2025, allegato alla nota di parte ricorrente del 29.08.2025).
Infatti, come eccepito da parte resistente in memoria di costituzione, difetta, in primo luogo, in ricorso qualsivoglia specifica allegazione in ordine al profilo della eterodirezione (ovvero alla soggezione della lavoratrice al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della datrice di lavoro, discendente dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa), nonché in ordine alla sussistenza dei c.d. indici di subordinazione (individuazione di una retribuzione determinata in misura fissa e su base oraria, predeterminazione e obbligatorietà dell'orario di lavoro, ecc.).
Né, in ricorso, sono state specificamente allegate le mansioni, essendosi la parte limitata a sostenere di avere svolto tutte le mansioni previste dalla contrattazione collettiva di settore per il profilo di collaboratore familiare convivente (v. pag. n. 1 del ricorso, che pare riferibile al profilo professionale di collaboratore familiare generico polifunzionale, riconducibile al livello B); a tal proposito, si osserva, tuttavia, che i conteggi allegati al ricorso sono stati elaborati sulla base del livello CS, riferito all'assistenza a persona non autosufficiente, in difetto di qualsivoglia allegazione in ricorso relativa alla non autosufficienza della resistente nel periodo oggetto di causa.
Ancora, difetta in ricorso qualsivoglia specifica allegazione (e richiesta di prova sul punto) in ordine all'obbligatorietà dell'orario di lavoro e alla collocazione oraria, giornaliera e settimanale, della prestazione lavorativa, nonché all'eventuale svolgimento di ore di lavoro straordinario (al contrario, inserite nei conteggi di parte) e alla fruizione/mancata fruizione di ferie e permessi.
Peraltro, dalla circostanza che la ricorrente abbia negato in ricorso di avere percepito somme a titolo retributivo per il periodo oggetto di causa (e, infatti, nei conteggi di parte il percepito è pari a 0) si
5 ricava l'insussistenza di uno dei principali indici di subordinazione (ovvero la corresponsione di una retribuzione fissa e su base oraria); si veda, a tal proposito, pag. n. 2 del ricorso: “non ha mai ricevuto né retribuzione alcuna”, nonché i capitoli n. 3 riferito all'interrogatorio formale (“Vero che non ha mai ricevuto retribuzione alcuna?”) e n. 4 riferito alla prova testimoniale (“Vero che non avete mai corrisposto alla retribuzione alcuna?”) di pag. n. 4 del ricorso. Parte_1
Ulteriormente, deve essere confermata l'ordinanza del 4.02.2025 di reiezione delle istanze di prova orale formulate, in particolare, in ricorso, in quanto, in parte, formulate genericamente e, in parte, relative a circostanze non rilevanti ai fini della decisione e superflue.
Parimenti, a fronte della reiterazione della relativa istanza istruttoria a verbale della odierna udienza, si ritiene superfluo disporre l'interrogatorio formale della resistente, avendo la parte radicalmente negato, in memoria di costituzione, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, ed emergendo la natura amicale del rapporto intercorso tra le parti, che comprendeva anche l'effettuazione di vacanze e di attività di svago/ludiche, dalle audizioni della resistente disposte nel corso del procedimento R.G.V. 12002/2022, nonché dalle relazioni mediche versate in atti, basate sullo stesso riferito della resistente (v. doc. n. 2, 3, 4, 5, 8, 9 del fascicolo di parte resistente, in cui la resistente appella la ricorrente come “la mia amica , appellativo contenuto anche negli scritti di cui al doc. Pt_2
n. 7 del fascicolo di parte ricorrente – pure oggetto di contestazione da parte della resistente -, nonché nel referto di visita ambulatoriale di cui al doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente, in cui il medico ha riportato che la resistente era accudita da una amica).
Peraltro, nel verbale dell'udienza del 27.10.2022 nel procedimento R.V.G. 12002/2022, di cui al doc. n.
4 del fascicolo di parte resistente, la ricorrente, presente, è qualificata come “amica” e il giudice tutelare, con provvedimento del 29.06.2023, ha rigettato l'istanza di regolarizzazione della posizione lavorativa della ricorrente come badante della beneficiaria: “avendo la stessa beneficiaria sempre dichiarato che la sig.ra è legata non da un rapporto di lavoro ma da un rapporto di Parte_1 amicizia, rapporto confermato dalla sig.ra all'udienza del 27.10.2022 (vedi Parte_1 verbale di udienza)”.
Non rilevanti appaiono, inoltre, le fotografie prodotte da parte ricorrente con il doc. n. 7 del proprio fascicolo di parte, oggetto di contestazione da parte della resistente, ritraenti le parti in occasione di viaggi, passeggiate e cene (soltanto due fotografie, peraltro prive di data e rispetto alle quali non è stata indicata alcuna circostanza di luogo e di modo, ritraggono la ricorrente mentre spolvera le ante di un armadio e pulisce un termosifone).
Parimenti non rilevanti, ai fini della qualificazione del rapporto de quo in termini di subordinazione, appaiono i documenti relativi al procedimento penale archiviato, depositati da parte ricorrente con la
6 nota del 29.08.2025 (peraltro, con riferimento alla richiesta di archiviazione del P.M., tardivamente, poiché la parte ne era previamente a conoscenza, come emerge dal verbale dell'udienza del 28.01.2025,
e non l'ha prodotta nella prima difesa utile, ovvero alla prima udienza del 28.01.2025), posto che i soggetti sentiti a SIT nel corso del procedimento penale, ovvero il medico di base, l'assistente sociale, ecc., hanno dichiarato che trattavasi di un rapporto di amicizia, né possono assumere rilevanza dirimente le mere ipotesi/congetture formulate da una vicina, nemmeno in rapporti di conoscenza con le parti, ovvero dalla polizia giudiziaria, nè l'eventuale dazione di somme di denaro da parte della resistente a favore della ricorrente, che ben possono costituire delle liberalità erogate dalla resistente nell'ambito di un rapporto amicale, avendo, peraltro, la ricorrente, come sopra riportato, negato in ricorso di avere mai ricevuto somme di denaro a titolo retributivo nel periodo oggetto di causa.
Infine, parte resistente ha documentato che l'ITL di Firenze ha chiuso l'accertamento ispettivo avviato a seguito della denuncia presentata dalla ricorrente con esito negativo (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte resistente).
Da tutto quanto predetto, discende l'integrale rigetto del ricorso, non avendo la ricorrente assolto all'onere di specifica allegazione e prova su di lei incombente in ordine alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti in termini di subordinazione, con riferimento sia al profilo della eterodirezione
(ovvero della soggezione gerarchica e funzionale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro), che ai c.d. indici sussidiari di subordinazione, quali lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione e la predeterminazione dell'orario di lavoro, ed alla conseguente spettanza delle rivendicate differenze retributive.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del
D.M. n. 147/2022 (causa di lavoro, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
Non sussistono i presupposti per una condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emerso che la ricorrente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
7 - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della resistente, liquidate in complessivi euro 5.360,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre all'IVA ed al CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 816/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 7 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per , presente personalmente, l'avv. EVARISTI IA Parte_1 Per 'avv. MAGNINI EDOARDO e l'avv. MONNINI MICHELE Controparte_1 È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Giulio Gallini
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
In ordine alla nota di deposito di parte ricorrente del 29.08.2025, l'avv. Monnini evidenzia come l'unico provvedimento sopravvenuto sia il provvedimento del GIP di Firenze, non avente alcuna rilevanza ai fini della presente causa, mentre la richiesta di archiviazione del P.M. è datata ed è stata comunicata il 7.05.2024. Pertanto, si oppone alla produzione della richiesta di archiviazione del P.M., per tardività. In ogni caso, ritiene che tale richiesta di archiviazione non fornisca alcuna prova, nemmeno presuntiva, dei fatti costitutivi della domanda della ricorrente, essendo quelle della vicina mere valutazioni personali. Rileva che la dichiarazione della resistente di avere versato una somma di denaro mensile alla ricorrente costituisce una dichiarazione stragiudiziale resa a terzi, liberamente apprezzabile dal giudice;
peraltro, in ricorso la ricorrente non ha mai dichiarato di avere ricevuto somme a titolo retributivo, anzi, nel conteggio di parte, il percepito è pari a zero, pertanto, le eventuali dazioni di denaro sono riconducibili al rapporto amicale. Precisa, con riferimento al doc. n. 4 di parte resistente, ovvero il verbale di udienza del 27.10.2022, che il giudice tutelare ha dato atto che tra le persone comparse vi era anche la ricorrente e che, nel qualificarsi, quest'ultima dichiarava di essere una amica. Ribadisce il disconoscimento e la contestazione del doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente. Si
1 oppone all'integrazione istruttoria, tardivamente richiesta da parte ricorrente con le note del
29.08.2025.
L'avv. Evaristi contesta le odierne deduzioni di parte resistente, in particolare, l'eccezione di tardività, essendo stata la documentazione allegata alle note del 29.08.2025 a lui trasmessa successivamente dal difensore in sede penale. Evidenzia come le somme corrisposte mensilmente dalla resistente alla ricorrente ben possono essere detratte da quanto richiesto con il ricorso. Si riporta al contenuto della richiesta di archiviazione del P.M., evidenziando come il rapporto di amicizia non escluda la sussistenza di un rapporto di lavoro. Insiste nell'ammissione dell'interrogatorio formale della resistente, anche in forma protetta, e, comunque, nell'audizione della resistente a conferma delle proprie sottoscrizioni apposte sul doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente, anche ai sensi dell'art. 421
c.p.c.
L'avv. Monnini ribadisce che in ricorso la ricorrente ha dichiarato di non avere mai ricevuto la retribuzione. L'avv. Magnini invoca la presunzione di gratuità propria del rapporto amicale e ribadisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente. Evidenzia come non sia stata formulata alcuna istanza di verificazione nei confronti dei documenti disconosciuti. L'avv. Monnini chiede la conferma dell'ordinanza del 4.02.2025, non essendo applicabile la previsione dell'art. 421
c.p.c., stanti le maturate preclusioni, proprie del rito del lavoro.
Per il resto, le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 816/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EVARISTI Parte_1 C.F._1 IA, con elezione di domicilio in FIRENZE, VIA RICASOLI N. 32, presso il difensore avv. EVARISTI IA PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata dalla amministratrice di Controparte_1 C.F._2 sostegno, avv. Alessandra Marchetti, con il patrocinio dell'avv. MAGNINI EDOARDO e dell'avv. MONNINI MICHELE, elettivamente domiciliata in VIA AGNOLO POLIZIANO 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. MONNINI MICHELE PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.03.2024, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di in qualità di Controparte_1 collaboratrice familiare convivente, presso l'abitazione di quest'ultima, sita in Firenze, via San
Gallo n. 54, dal 7.05.2020 al 6.07.2023 (ovvero sino a quando i familiari della badata ottenevano la nomina di una amministratrice di sostegno), in assenza di regolarizzazione contrattuale e previdenziale e senza ricevere alcuna retribuzione, svolgendo le mansioni previste dalla contrattazione collettiva di settore, occupandosi del sostegno alla persona e del mantenimento della abitazione, utilizzando i fondi della datrice di lavoro in collaborazione con il di lei nipote, che aveva la delega ad operare sul conto corrente della zia;
Testimone_1
b) di avere presentato denunce sia all'INPS, che all'ITL di Firenze;
c) di avere, quindi, diritto al pagamento di complessivi euro 60.274,58, come risultanti dai conteggi allegati al ricorso.
3 Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato nel periodo dal 7 maggio 2020 al 6 luglio 2023 presso la signora in Firenze, Via San Gallo 54, in qualità di collaboratrice domestica Controparte_1 convivente;
2) Condannare la datrice a corrispondere alla ricorrente la somma di Controparte_1 euro 60.274,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda fino al soddisfo;
3)
Condannare la datrice al pagamento delle spese tutte del presente processo.”.
Si è costituita in giudizio rappresentata dalla sua amministratrice di sostegno, previa Controparte_1 autorizzazione del giudice tutelare, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese e con condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, la resistente ha negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inter partes, trattandosi di un rapporto di amicizia, in assenza di convivenza, così come risultante dai verbali delle udienze relative al procedimento R.V.G. 12002/2022 e dai provvedimenti del giudice tutelare, non essendo stati, peraltro, specificamente allegati e non avendo la ricorrente chiesto di provare la soggezione della lavoratrice al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della datrice di lavoro (c.d. eterodirezione), né gli indici presuntivi di subordinazione, nonché le mansioni asseritamente svolte, l'eventuale non autosufficienza della badata, l'orario eventualmente osservato, ecc.
Con ordinanza del 4.02.2025, il Tribunale ha ritenuto di non dovere disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS, non avendo la ricorrente formulato, nelle conclusioni di cui al ricorso, una domanda di regolarizzazione della sua posizione contributiva presso gli enti competenti.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti (essendo state respinte, con ordinanza del 4.02.2025, le istanze di prova orale formulate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo un condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro (e della conseguente domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive), è onere della parte che ne deduce l'esistenza (ovvero del lavoratore) provare la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa – potendo il medesimo, ove l'elemento della eterodirezione non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto
4 atteggiarsi del rapporto, fare riferimento ai c.d. indici di subordinazione (individuazione di una retribuzione determinata in misura fissa e su base oraria;
predeterminazione e obbligatorietà dell'orario di lavoro;
stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, ecc.). Si veda, ex multis,
Cass. S.L. ord. n. 15922/2020.
Ciò posto, si ritiene che, nel caso in esame, parte ricorrente non abbia assolto all'onere di specifica allegazione e prova sulla stessa integralmente incombente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, a fronte della radicale contestazione di parte resistente, che ha sostenuto che si trattava di un rapporto di amicizia, senza stabile convivenza, poi deterioratosi, come emerge dai verbali di udienza e dai provvedimenti relativi al procedimento di volontaria giurisdizione
R.G. 12002/2022, pendente dinnanzi al Tribunale di Firenze, nonché dalla pendenza di un procedimento penale che vedeva la ricorrente indagata per i reati di circonvenzione di incapace e di maltrattamenti nei confronti della resistente (procedimento poi archiviato con provvedimento del GIP di Firenze del 17.06.2025, allegato alla nota di parte ricorrente del 29.08.2025).
Infatti, come eccepito da parte resistente in memoria di costituzione, difetta, in primo luogo, in ricorso qualsivoglia specifica allegazione in ordine al profilo della eterodirezione (ovvero alla soggezione della lavoratrice al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della datrice di lavoro, discendente dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa), nonché in ordine alla sussistenza dei c.d. indici di subordinazione (individuazione di una retribuzione determinata in misura fissa e su base oraria, predeterminazione e obbligatorietà dell'orario di lavoro, ecc.).
Né, in ricorso, sono state specificamente allegate le mansioni, essendosi la parte limitata a sostenere di avere svolto tutte le mansioni previste dalla contrattazione collettiva di settore per il profilo di collaboratore familiare convivente (v. pag. n. 1 del ricorso, che pare riferibile al profilo professionale di collaboratore familiare generico polifunzionale, riconducibile al livello B); a tal proposito, si osserva, tuttavia, che i conteggi allegati al ricorso sono stati elaborati sulla base del livello CS, riferito all'assistenza a persona non autosufficiente, in difetto di qualsivoglia allegazione in ricorso relativa alla non autosufficienza della resistente nel periodo oggetto di causa.
Ancora, difetta in ricorso qualsivoglia specifica allegazione (e richiesta di prova sul punto) in ordine all'obbligatorietà dell'orario di lavoro e alla collocazione oraria, giornaliera e settimanale, della prestazione lavorativa, nonché all'eventuale svolgimento di ore di lavoro straordinario (al contrario, inserite nei conteggi di parte) e alla fruizione/mancata fruizione di ferie e permessi.
Peraltro, dalla circostanza che la ricorrente abbia negato in ricorso di avere percepito somme a titolo retributivo per il periodo oggetto di causa (e, infatti, nei conteggi di parte il percepito è pari a 0) si
5 ricava l'insussistenza di uno dei principali indici di subordinazione (ovvero la corresponsione di una retribuzione fissa e su base oraria); si veda, a tal proposito, pag. n. 2 del ricorso: “non ha mai ricevuto né retribuzione alcuna”, nonché i capitoli n. 3 riferito all'interrogatorio formale (“Vero che non ha mai ricevuto retribuzione alcuna?”) e n. 4 riferito alla prova testimoniale (“Vero che non avete mai corrisposto alla retribuzione alcuna?”) di pag. n. 4 del ricorso. Parte_1
Ulteriormente, deve essere confermata l'ordinanza del 4.02.2025 di reiezione delle istanze di prova orale formulate, in particolare, in ricorso, in quanto, in parte, formulate genericamente e, in parte, relative a circostanze non rilevanti ai fini della decisione e superflue.
Parimenti, a fronte della reiterazione della relativa istanza istruttoria a verbale della odierna udienza, si ritiene superfluo disporre l'interrogatorio formale della resistente, avendo la parte radicalmente negato, in memoria di costituzione, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, ed emergendo la natura amicale del rapporto intercorso tra le parti, che comprendeva anche l'effettuazione di vacanze e di attività di svago/ludiche, dalle audizioni della resistente disposte nel corso del procedimento R.G.V. 12002/2022, nonché dalle relazioni mediche versate in atti, basate sullo stesso riferito della resistente (v. doc. n. 2, 3, 4, 5, 8, 9 del fascicolo di parte resistente, in cui la resistente appella la ricorrente come “la mia amica , appellativo contenuto anche negli scritti di cui al doc. Pt_2
n. 7 del fascicolo di parte ricorrente – pure oggetto di contestazione da parte della resistente -, nonché nel referto di visita ambulatoriale di cui al doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente, in cui il medico ha riportato che la resistente era accudita da una amica).
Peraltro, nel verbale dell'udienza del 27.10.2022 nel procedimento R.V.G. 12002/2022, di cui al doc. n.
4 del fascicolo di parte resistente, la ricorrente, presente, è qualificata come “amica” e il giudice tutelare, con provvedimento del 29.06.2023, ha rigettato l'istanza di regolarizzazione della posizione lavorativa della ricorrente come badante della beneficiaria: “avendo la stessa beneficiaria sempre dichiarato che la sig.ra è legata non da un rapporto di lavoro ma da un rapporto di Parte_1 amicizia, rapporto confermato dalla sig.ra all'udienza del 27.10.2022 (vedi Parte_1 verbale di udienza)”.
Non rilevanti appaiono, inoltre, le fotografie prodotte da parte ricorrente con il doc. n. 7 del proprio fascicolo di parte, oggetto di contestazione da parte della resistente, ritraenti le parti in occasione di viaggi, passeggiate e cene (soltanto due fotografie, peraltro prive di data e rispetto alle quali non è stata indicata alcuna circostanza di luogo e di modo, ritraggono la ricorrente mentre spolvera le ante di un armadio e pulisce un termosifone).
Parimenti non rilevanti, ai fini della qualificazione del rapporto de quo in termini di subordinazione, appaiono i documenti relativi al procedimento penale archiviato, depositati da parte ricorrente con la
6 nota del 29.08.2025 (peraltro, con riferimento alla richiesta di archiviazione del P.M., tardivamente, poiché la parte ne era previamente a conoscenza, come emerge dal verbale dell'udienza del 28.01.2025,
e non l'ha prodotta nella prima difesa utile, ovvero alla prima udienza del 28.01.2025), posto che i soggetti sentiti a SIT nel corso del procedimento penale, ovvero il medico di base, l'assistente sociale, ecc., hanno dichiarato che trattavasi di un rapporto di amicizia, né possono assumere rilevanza dirimente le mere ipotesi/congetture formulate da una vicina, nemmeno in rapporti di conoscenza con le parti, ovvero dalla polizia giudiziaria, nè l'eventuale dazione di somme di denaro da parte della resistente a favore della ricorrente, che ben possono costituire delle liberalità erogate dalla resistente nell'ambito di un rapporto amicale, avendo, peraltro, la ricorrente, come sopra riportato, negato in ricorso di avere mai ricevuto somme di denaro a titolo retributivo nel periodo oggetto di causa.
Infine, parte resistente ha documentato che l'ITL di Firenze ha chiuso l'accertamento ispettivo avviato a seguito della denuncia presentata dalla ricorrente con esito negativo (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte resistente).
Da tutto quanto predetto, discende l'integrale rigetto del ricorso, non avendo la ricorrente assolto all'onere di specifica allegazione e prova su di lei incombente in ordine alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti in termini di subordinazione, con riferimento sia al profilo della eterodirezione
(ovvero della soggezione gerarchica e funzionale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro), che ai c.d. indici sussidiari di subordinazione, quali lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione e la predeterminazione dell'orario di lavoro, ed alla conseguente spettanza delle rivendicate differenze retributive.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del
D.M. n. 147/2022 (causa di lavoro, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
Non sussistono i presupposti per una condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emerso che la ricorrente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
7 - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della resistente, liquidate in complessivi euro 5.360,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre all'IVA ed al CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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