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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/09/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4602/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. PIZZIGHELLO PAOLA
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. BERNARDI CARLOTTA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] Parte_1
(TV) il 27/01/1980 e nato a [...] il [...] del Parte_2
matrimonio contratto il 06/10/2007 e trascritto al n. 62, Parte II, Serie A, Anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nell'obbligo del reciproco rispetto.
2. Entrambi coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di reciproco di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
3. Il sig. con la presente sottoscrizione, dichiara di volere vendere alla sig.ra Parte_2 Pt_1
che accetta, la propria quota del 50% della casa coniugale sita in Vittorio Veneto (TV) Via
[...]
dell'Aviere n. 17, censita nel Catasto dei Fabbricati alla Sez. G, Foglio 3, Particella 809, Sub. 11, Cat. A/2,
Classe 03, Vani 6,5 R.C. € 702,95 e Sez. G, Foglio 3, Particella 809, Sub. 51, Cat. C/6, Classe 07, mq 29,
R.C. € 86,87, osservando le seguenti modalità:
- il prezzo della compravendita dell'immobile viene pattuito in € 115.616,71 e verrà corrisposto in unica soluzione contestualmente al rogito notarile;
- la cessione della quota di proprietà dell'abitazione avverrà entro e non oltre la data del 31.12.2025 con rogito notarile a cura del Notaio Dott. , con studio sito in Treviso (TV) Via Persona_1
Lancieri di Novara n. 3/A;
- i costi necessari e relativi al trasferimento dell'immobile di cui sopra, verranno imputati a parte acquirente;
- il sig. provvederà al trasferimento della propria residenza anagrafica entro e non Parte_2
oltre una settimana dal rogito notarile;
- il mobilio attualmente presente nella casa coniugale si intende compreso nel prezzo di compravendita.
4. I ricorrenti chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui sopra, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
5. Il sig. continuerà a percepire i crediti derivanti dalle agevolazioni fiscali in essere alla Parte_2
data attuale, con particolare riferimento al Bonus 110% per la ristrutturazione dell'immobile come descritto in premessa.
6. Il conto corrente cointestato n. 1000002209 acceso presso la Banca Prealpi Sanbiagio Credito
Cooperativo verrà chiuso e il saldo di € 4.662,06 verrà prelevato dalla sig.ra Pt_1
7. I coniugi danno atto di avere già provveduto separatamente alla divisione concordata dei mobili ed oggetti personali ed adibiti ad arredo della casa coniugale e di avere fatto, ciascuno per quanto di propria competenza, quanto necessario affinché le utenze domestiche della casa coniugale fossero volturate alla moglie.
8. In relazione a quanto esposto nei punti precedenti, ed in generale in relazione alle rispettive condizioni economico patrimoniali che vengono giudicate equiparabili, i coniugi danno atto che, con il rogito notarile di cui sopra, nulla avranno più da pretendere l'uno dall'altro, avendo già regolato integralmente i loro rapporti patrimoniali.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate. Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 11/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4602/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. PIZZIGHELLO PAOLA
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. BERNARDI CARLOTTA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] Parte_1
(TV) il 27/01/1980 e nato a [...] il [...] del Parte_2
matrimonio contratto il 06/10/2007 e trascritto al n. 62, Parte II, Serie A, Anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nell'obbligo del reciproco rispetto.
2. Entrambi coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di reciproco di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
3. Il sig. con la presente sottoscrizione, dichiara di volere vendere alla sig.ra Parte_2 Pt_1
che accetta, la propria quota del 50% della casa coniugale sita in Vittorio Veneto (TV) Via
[...]
dell'Aviere n. 17, censita nel Catasto dei Fabbricati alla Sez. G, Foglio 3, Particella 809, Sub. 11, Cat. A/2,
Classe 03, Vani 6,5 R.C. € 702,95 e Sez. G, Foglio 3, Particella 809, Sub. 51, Cat. C/6, Classe 07, mq 29,
R.C. € 86,87, osservando le seguenti modalità:
- il prezzo della compravendita dell'immobile viene pattuito in € 115.616,71 e verrà corrisposto in unica soluzione contestualmente al rogito notarile;
- la cessione della quota di proprietà dell'abitazione avverrà entro e non oltre la data del 31.12.2025 con rogito notarile a cura del Notaio Dott. , con studio sito in Treviso (TV) Via Persona_1
Lancieri di Novara n. 3/A;
- i costi necessari e relativi al trasferimento dell'immobile di cui sopra, verranno imputati a parte acquirente;
- il sig. provvederà al trasferimento della propria residenza anagrafica entro e non Parte_2
oltre una settimana dal rogito notarile;
- il mobilio attualmente presente nella casa coniugale si intende compreso nel prezzo di compravendita.
4. I ricorrenti chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui sopra, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
5. Il sig. continuerà a percepire i crediti derivanti dalle agevolazioni fiscali in essere alla Parte_2
data attuale, con particolare riferimento al Bonus 110% per la ristrutturazione dell'immobile come descritto in premessa.
6. Il conto corrente cointestato n. 1000002209 acceso presso la Banca Prealpi Sanbiagio Credito
Cooperativo verrà chiuso e il saldo di € 4.662,06 verrà prelevato dalla sig.ra Pt_1
7. I coniugi danno atto di avere già provveduto separatamente alla divisione concordata dei mobili ed oggetti personali ed adibiti ad arredo della casa coniugale e di avere fatto, ciascuno per quanto di propria competenza, quanto necessario affinché le utenze domestiche della casa coniugale fossero volturate alla moglie.
8. In relazione a quanto esposto nei punti precedenti, ed in generale in relazione alle rispettive condizioni economico patrimoniali che vengono giudicate equiparabili, i coniugi danno atto che, con il rogito notarile di cui sopra, nulla avranno più da pretendere l'uno dall'altro, avendo già regolato integralmente i loro rapporti patrimoniali.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate. Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 11/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi