Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844 , convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 , recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con legge 4 novembre 1947, n. 1456 , e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile 1950, n. 207 , hanno nuovamente effetto dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1959.
Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844 , convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 , recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con legge 4 novembre 1947, n. 1456 , e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile 1950, n. 207 , hanno nuovamente effetto dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1959.