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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C.7304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7304 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] – ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ARINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al C.so Arnaldo Lucci n.22
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] – C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.04.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Napoli il 24.10.2001, che dalla loro unione erano nati due Controparte_1
figli: (17.10.2002) e (16.01.2007), rappresentava di essersi separato dalla moglie con Per_1 Per_2 decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 5.3.2013 e che dalla data dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, celebrata il 21/02/2013, la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita. Deduceva che in sede di separazione aveva pattuito con un importo di Euro 700,00 a suo carico a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1 due figli, all'epoca entrambi minorenni ed affidati in regime condiviso con collocazione prevalente presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale. Aggiungeva che la primogenita, divenuta frattanto maggiorenne, aveva raggiunto l'indipendenza economica. Concludeva chiedendo: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il SI. e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio Per_2
congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità liberamente, secondo le eSIenze dello stesso, anche in virtù dell'età del ragazzo prossimo alla maggior età; c) previo consenso dei figli assegnare al ricorrente la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Gherardo Marone n. 22, oltretutto di sua esclusiva proprietà, per le motivazione di cui in premessa, che vi andrà ad abitare unitamente ai figli e con revoca dell'assegno di mantenimento del figlio minore Per_1 Per_2
a favore della SI.ra ; c-1) in subordine stabilire che la casa coniugale venga Per_2 Controparte_1 assegnata alla SI.ra , fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio Controparte_1
e stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del Per_2 Parte_1
figlio nella misura di 300,00, considerando che la SI.ra percepisce per Per_2 Controparte_1 intero l'assegno unico del minore pari ad €.185,00. Con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat e, oltre il 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo; d) stabilire che l'assegno di mantenimento del figlio venga corrisposto Per_2
alla madre, , fino al raggiungimento del 18° anno di età del minore. Al raggiungimento Controparte_1
della maggiore età, detto assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto direttamente al figlio
, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo e, comunque nei limiti Per_2 previsti dalla Legge;
d) stabilire che nulla è dovuto dal SI. in favore della figlia Parte_1
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e) per il resto confermare tutte le altre Per_1 disposizioni stabilite in sede di omologa di separazione”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini onde consentire la costituzione della resistente.
All'udienza dell'8.10.2024 compariva solo il ricorrente il quale confermava che la primogenita Per_1
dal 2022 era stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la società Elior e dunque chiedeva la revoca dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della medesima.
Il Giudice, preso atto della regolarità della notifica del ricorso e del decreto alla resistente, non costituita, in ordine ai provvedimenti provvisori, ritenuta documentata l'autosufficienza economica della figlia revocava l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della medesima a carico del Per_1 padre e poneva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 Per_2 corrispondendo mensilmente alla l'importo mensile di Euro 421,00, così rivalutando CP_1
l'importo concordato in sede di separazione, oltre il 50% delle spese straordinarie, confermava le ulteriori statuizioni pattuite in sede di separazione in quanto compatibili;
ritenute irrilevanti le prove articolate dal ricorrente, riservava la decisione al Collegio previa acquisizione del parere del PM.
Con sentenza n. 9386/2024 veniva emessa pronuncia sullo status. Quanto ai provvedimenti accessori, avendo il ricorrente chiesto in via principale la collocazione del figlio minore presso di sé con Per_2
conseguente assegnazione a sé della casa familiare, ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore sul punto, la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'incombente.
Sentito , all'udienza del 30/01/2025 parte ricorrente discuteva oralmente la causa che era Per_2
rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va osservato che, essendo già stata pronunciata sentenza in ordine allo status, la presente decisione verterà esclusivamente sulla disciplina delle condizioni accessorie del divorzio.
Attesa la maggiore età raggiunta anche dal secondo figlio delle parti, nulla si dispone in ordine all'affido, alla collocazione del medesimo e alla disciplina dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Il ricorrente ha insistito per l'assegnazione della casa familiare. Orbene, come costantemente affermato dalla Suprema Corte: “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del
1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater
c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna eSIenza di speciale protezione”. (cfr. Cass. N. 3015/2018).
Nel caso di specie è pacifico che il figlio , divenuto maggiorenne da pochi mesi, non è Per_2
economicamente autosufficiente, essendo ancora studente e convive con la madre nella casa famigliare da quando i genitori si sono separati e tale organizzazione è quella che egli stesso, sentito in udienza, ha riconosciuto essere la più soddisfacente per lui ancora oggi. Pertanto, ritenuto in tale contesto non conforme all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente l'assegnazione della casa al padre, non può essere accolta la richiesta del ricorrente di assegnazione della casa famigliare.
Quanto al contributo economico da porre a carico del padre per il mantenimento di , Per_2 evidenziato che in sede di separazione consensuale era stato pattuito dalle parti un assegno di € 700,00 per entrambi i figli da intendersi ripartito al 50% in mancanza di diversa indicazione, importo che rivalutato all'attualità è pari ad € 421,00 per il solo , tenuto conto dell'età dello stesso, del Per_2
tempo trascorso dalla separazione (marzo 2013) e dei redditi del ferroviere con un reddito da Pt_1 lavoro dipendente risultante dal CUD 2023 pari a € 33.284,00, si ritiene congruo quantificarlo nell'importo di € 480,00, a decorrere dal passaggio in giudicato della presente pronuncia;
su tale importo va calcolata la rivalutazione ISTAT decorrere da marzo 2026. A carico del padre va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie individuate in base al Protocollo del 7/03/2018 tra Presidenza del
Tribunale e COA.
Passando infine alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la natura e l'esito del giudizio e la contumacia della resistente, vanno dichiate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• Rigetta la domanda di assegnazione della casa famigliare proposta da;
Parte_1 • pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento del Parte_1 figlio la somma di € 480,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Per_2
d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026, va versato alla entro CP_1
il giorno cinque di ogni mese;
• dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 7.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino