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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/11/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
IA US ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3283 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra in persona del legale rappresentante, nato in Parte_1 Parte_2
Agrigento, il 17/2/1971, , nato il [...] ad Parte_3
Agrigento, nata il [...] ad [...], Parte_4 Parte_5
, nato il [...] in [...], tutti rappresentati e difesi dagli
[...]
avvocati Pier Luigi Cappello e Giuseppe Accolla, giusta procura in atti
Attori contro in persona del legale rappresentante,, e per essa la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, rappresentata da Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, Controparte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiano Leonarduzzi e Albino Agrimi, giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 luglio 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Su ricorso di e per essa , in CP_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante, il Tribunale di Agrigento con decreto n.
917/2022 del 13 ottobre 2022 aveva ingiunto a Parte_1 Parte_2
, e il
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
pagamento in solido della somma di € 110.900,82, oltre interessi e spese, a titolo di quanto dovuto in forza dei contratti di fideiussione stipulati dai
Cont medesimi a garanzia della posizione di società dichiarata fallita. CP_5
Avverso il superiore decreto, notificato tra il 26 ottobre e il 2 novembre
2022 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno proposto opposizione, con atto di citazione, Parte_5
regolarmente notificato, eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della società opposta, stante la mancata prova della cession del credito;
nonchè l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentative di mediazione;
nel merito, gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione della disciplina anti trust, nonchè la decadenza ex art. 1957 c.c. e anche per non aver curato l'ammissione del credito in sede fallimentare, lamentando, infine, l'illegittima applicazione di interessi, commissioni, e spese ultralegali in violazione dell'art. 117 Tub per mancata produzione dei contratti di apertura di credito a valere sui rapporti n. 983418 e 983419 e insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo con condanna alle spese da distrarsi in favore dei procuratori costituitisi.
Costituitasi con comparsa, depositata il 10 maggio 2023, la e CP_1
per essa , rappresentata dalla mandataria Controparte_2 [...]
[...] [...]
ha resistito all'opposizione, contestando ogni censura e Controparte_3
insistendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, esperito il tentativo di mediazione, istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 luglio 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Con riferimento al lamentato difetto di legittimazione attiva della società opposta, vale la pena richiamare l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia" (cfr. Cass. nr.31188/2017 e nr. 21821/2023).
Nel caso di specie, la cessione del credito è stata documentata dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 novembre 2018, dove si dà atto dell'intervenuta cessione da parte di di tutti i crediti (per capitale, CP_6 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre
2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza", prevedendo che i debitori ceduti e i relativi garanti potrebbero richiedere i dati identificativi sul sito https://istituzionale.bper.it/ disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto
Inoltre, è stata depositata la dichiarazione della di intervenuta CP_6
cessione dei crediti in questione alla società Parte_6
Disattesa l'eccezione preliminare e venendo, adesso, all'eccezione di nullità parziale del contratto per violazione della disciplina anti trust, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, va premesso che l'accertamento della Banca d'Italia di cui al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 non può estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio del 2005, con conseguente onere gravante sull'attore della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19 gennaio
2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486, ma anche App. Venezia, 13 settembre 2021, n. 2356).
Ciò in quanto, come pure rilevato da Cass. n. 30818/2018, incombe all'attore che invoca la nullità della clausola, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 2967 c.c., la prova del carattere uniforme e non occasionale di applicazione della clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione del mercato, trattandosi di un elemento costitutivo della sua pretesa.
Quindi, gli opponenti avrebbero dovuto allegare la circostanza della perdurante intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione
( 2012) e, poi, depositare le condizioni generali dei contratti di fideiussione adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale e non meramente regionale o locale, per far emergere che gli stessi avrebbero coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa, al solo fine di impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, ed alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
Inoltre, anche ammettendo che le clausole denunciate in questa sede siano conformi a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia nel 2005, tenuto conto che le stesse sono state dichiarate nulle in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 2 L. n. 297/1990 e non per la violazione di norme imperative, la circostanza nulla prova – con riferimento all'anno di stipula dei contratti di garanzia dedotti in giudizio- circa la condotta delle altre banche e, soprattutto, in ordine alla esistenza di un'applicazione uniforme di quello schema.
In ogni caso, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza a
Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e
101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n.
287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La nullità delle intese in violazione della normativa sulla concorrenza non comporta la nullità integrale delle garanzie prestate, bensì delle sole clausole riproduttive dell'accordo anticoncorrenziale, in mancanza di allegazione e prova che le parti, in assenza di dette clausole, non avrebbero concluso l'accordo.
Pertanto, va detto che, quand'anche fosse dichiarata la nullità delle sole clausole n. 2, 6 e 8 inserite nelle fideiussioni azionate in giudizio, non vi sarebbe nel caso di specie alcuna conseguenza applicativa rilevante, dal momento che la garanzia contiene all'art. 7 la clausola che prevede il pagamento del garante "a semplice richiesta scritta", con la conseguenza che l'attivazione della banca creditrice per evitare la decadenza non doveva necessariamente assumere natura giudiziale: il Giudice di Legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che la clausola con cui il garante si impegna a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta" va interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria); in altre parole, ogniqualvolta le parti concordino il
"pagamento a semplice richiesta scritta" proveniente dal creditore,
l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione è soddisfatto dalla stessa richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/1995 in motivazione, richiamata da Cass. n. 13078/2008, e più di recente Cass. n.
22346/2017). Deve, inoltre, osservarsi come gli opponenti non rivestano certamente la qualità di consumatori, essendo stati soci della debitrice principale ( cfr. visura in atti).
Nel caso di specie, è stato dimostrato che nell'ottobre 2015 la Banca Per aveva inviato agli opponenti una lettera raccomandata con la quale questi ultimi venivano invitati ad adempiere ( cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Ne discende il rigetto dell'eccezione di decadenza.
Va, parimenti, disattesa l'eccezione di decadenza ad agire dell'opposta pe non aver curato l'ammissione del credito in sede fallimentare, non essendo tale decadenza rinvenibile in alcuna disposizione normativa.
Infine, va disattesa per difetto di genericità dell'eccezione relativa alla violazione dell'art.117 Tub da parte dei contratti di apertura di credito, tenuto conto peraltro che nel caso di specie dal documento contrattuale prodotto risultano espressamente stabiliti gli interessi, le commissioni e le spese in ossequio a quanto disposto dall'art. 117 Tub.
Sulla scorta di tali ragioni, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm. esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 917/2022 reso dal
Tribunale di Agrigento il 13 ottobre 2022, che, per l'effetto, conferma;
• Condanna gli opponenti in solido a rifondere le spese di lite, sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 5000,00 oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 27 novembre 2025 .
Il Giudice
G. IA US
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna IA US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
IA US ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3283 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra in persona del legale rappresentante, nato in Parte_1 Parte_2
Agrigento, il 17/2/1971, , nato il [...] ad Parte_3
Agrigento, nata il [...] ad [...], Parte_4 Parte_5
, nato il [...] in [...], tutti rappresentati e difesi dagli
[...]
avvocati Pier Luigi Cappello e Giuseppe Accolla, giusta procura in atti
Attori contro in persona del legale rappresentante,, e per essa la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, rappresentata da Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, Controparte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiano Leonarduzzi e Albino Agrimi, giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 luglio 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Su ricorso di e per essa , in CP_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante, il Tribunale di Agrigento con decreto n.
917/2022 del 13 ottobre 2022 aveva ingiunto a Parte_1 Parte_2
, e il
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
pagamento in solido della somma di € 110.900,82, oltre interessi e spese, a titolo di quanto dovuto in forza dei contratti di fideiussione stipulati dai
Cont medesimi a garanzia della posizione di società dichiarata fallita. CP_5
Avverso il superiore decreto, notificato tra il 26 ottobre e il 2 novembre
2022 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno proposto opposizione, con atto di citazione, Parte_5
regolarmente notificato, eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della società opposta, stante la mancata prova della cession del credito;
nonchè l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentative di mediazione;
nel merito, gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione della disciplina anti trust, nonchè la decadenza ex art. 1957 c.c. e anche per non aver curato l'ammissione del credito in sede fallimentare, lamentando, infine, l'illegittima applicazione di interessi, commissioni, e spese ultralegali in violazione dell'art. 117 Tub per mancata produzione dei contratti di apertura di credito a valere sui rapporti n. 983418 e 983419 e insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo con condanna alle spese da distrarsi in favore dei procuratori costituitisi.
Costituitasi con comparsa, depositata il 10 maggio 2023, la e CP_1
per essa , rappresentata dalla mandataria Controparte_2 [...]
[...] [...]
ha resistito all'opposizione, contestando ogni censura e Controparte_3
insistendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, esperito il tentativo di mediazione, istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 luglio 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Con riferimento al lamentato difetto di legittimazione attiva della società opposta, vale la pena richiamare l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia" (cfr. Cass. nr.31188/2017 e nr. 21821/2023).
Nel caso di specie, la cessione del credito è stata documentata dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 novembre 2018, dove si dà atto dell'intervenuta cessione da parte di di tutti i crediti (per capitale, CP_6 interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre
2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza", prevedendo che i debitori ceduti e i relativi garanti potrebbero richiedere i dati identificativi sul sito https://istituzionale.bper.it/ disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto
Inoltre, è stata depositata la dichiarazione della di intervenuta CP_6
cessione dei crediti in questione alla società Parte_6
Disattesa l'eccezione preliminare e venendo, adesso, all'eccezione di nullità parziale del contratto per violazione della disciplina anti trust, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, va premesso che l'accertamento della Banca d'Italia di cui al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 non può estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio del 2005, con conseguente onere gravante sull'attore della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19 gennaio
2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486, ma anche App. Venezia, 13 settembre 2021, n. 2356).
Ciò in quanto, come pure rilevato da Cass. n. 30818/2018, incombe all'attore che invoca la nullità della clausola, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 2967 c.c., la prova del carattere uniforme e non occasionale di applicazione della clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione del mercato, trattandosi di un elemento costitutivo della sua pretesa.
Quindi, gli opponenti avrebbero dovuto allegare la circostanza della perdurante intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione
( 2012) e, poi, depositare le condizioni generali dei contratti di fideiussione adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale e non meramente regionale o locale, per far emergere che gli stessi avrebbero coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa, al solo fine di impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, ed alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
Inoltre, anche ammettendo che le clausole denunciate in questa sede siano conformi a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia nel 2005, tenuto conto che le stesse sono state dichiarate nulle in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 2 L. n. 297/1990 e non per la violazione di norme imperative, la circostanza nulla prova – con riferimento all'anno di stipula dei contratti di garanzia dedotti in giudizio- circa la condotta delle altre banche e, soprattutto, in ordine alla esistenza di un'applicazione uniforme di quello schema.
In ogni caso, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza a
Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e
101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n.
287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La nullità delle intese in violazione della normativa sulla concorrenza non comporta la nullità integrale delle garanzie prestate, bensì delle sole clausole riproduttive dell'accordo anticoncorrenziale, in mancanza di allegazione e prova che le parti, in assenza di dette clausole, non avrebbero concluso l'accordo.
Pertanto, va detto che, quand'anche fosse dichiarata la nullità delle sole clausole n. 2, 6 e 8 inserite nelle fideiussioni azionate in giudizio, non vi sarebbe nel caso di specie alcuna conseguenza applicativa rilevante, dal momento che la garanzia contiene all'art. 7 la clausola che prevede il pagamento del garante "a semplice richiesta scritta", con la conseguenza che l'attivazione della banca creditrice per evitare la decadenza non doveva necessariamente assumere natura giudiziale: il Giudice di Legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che la clausola con cui il garante si impegna a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta" va interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria); in altre parole, ogniqualvolta le parti concordino il
"pagamento a semplice richiesta scritta" proveniente dal creditore,
l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione è soddisfatto dalla stessa richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/1995 in motivazione, richiamata da Cass. n. 13078/2008, e più di recente Cass. n.
22346/2017). Deve, inoltre, osservarsi come gli opponenti non rivestano certamente la qualità di consumatori, essendo stati soci della debitrice principale ( cfr. visura in atti).
Nel caso di specie, è stato dimostrato che nell'ottobre 2015 la Banca Per aveva inviato agli opponenti una lettera raccomandata con la quale questi ultimi venivano invitati ad adempiere ( cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Ne discende il rigetto dell'eccezione di decadenza.
Va, parimenti, disattesa l'eccezione di decadenza ad agire dell'opposta pe non aver curato l'ammissione del credito in sede fallimentare, non essendo tale decadenza rinvenibile in alcuna disposizione normativa.
Infine, va disattesa per difetto di genericità dell'eccezione relativa alla violazione dell'art.117 Tub da parte dei contratti di apertura di credito, tenuto conto peraltro che nel caso di specie dal documento contrattuale prodotto risultano espressamente stabiliti gli interessi, le commissioni e le spese in ossequio a quanto disposto dall'art. 117 Tub.
Sulla scorta di tali ragioni, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm. esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 917/2022 reso dal
Tribunale di Agrigento il 13 ottobre 2022, che, per l'effetto, conferma;
• Condanna gli opponenti in solido a rifondere le spese di lite, sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 5000,00 oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 27 novembre 2025 .
Il Giudice
G. IA US
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna IA US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44