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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6450 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria TA LD IN Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.49 c.p.c. con ricorso depositato in data
24.10.2023 da
, c.f. , assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GAMBARINI DANIELE , come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
, c.f. , assistito e difeso dall'avvocato NISOLI Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPINA , come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come da precisazione e discussione dell'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 29.10.2024; per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, la ricorrente adiva questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di divorzio In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente l'8.6.2002 nel Comune di Osio Controparte_1
Sotto e che dalla matrimonio erano nati i figli (10 agosto 2005), maggiorenne non ancora Per_1
autonoma, e (16 maggio 2010), ancora a minore. Riferiva che la casa coniugale era di sua Per_2
esclusiva proprietà e che in data 14 Marzo 2023, dopo vent'anni di matrimonio e di precedenti sette di convivenza, il marito aveva abbandonato l'abitazione senza farvi più ritorno con l'unica motivazione di essersi stancato della quotidianità della vita coniugale e familiare, presumibilmente,
a suo dire, aggravata dalla complessa situazione della figlia che, all'epoca come ancora oggi, Per_1
soffriva e soffre di anoressia nervosa, con i conseguenti particolari comportamenti cui è legata sia in termini di rigoroso regime alimentare che per il percorso di psicologia e di psicoterapia, quest'ultimo ancora con risultati scarsamente proficui. La ricorrente evidenziava come, da quando il marito aveva abbandonato l'abitazione, l'avesse anche lasciata senza alcun tipo di aiuto da un punto di vista emotivo oltre che economico e come da tale abbandono la figlia aveva sofferto ulteriori particolari Per_1 disagi e malesseri che l'avevano inizialmente portata ad un categorico rifiuto di contatto con il padre e poi ad un atteggiamento sempre più scontroso e ostile nei suoi confronti, fino ad arrivare da ultimo a subire una vera e propria colluttazione fisica ad opera della figlia che, alla fine, si era trasferita a vivere presso il padre. La ricorrente evidenziava altresì come il marito, qualche giorno prima di andarsene da casa, aveva prelevato la metà del saldo del conto corrente cointestato, ove tuttavia vi erano anche gli importi di Buoni Postali di sua esclusiva proprietà, e stipulato un contratto di locazione per l'immobile ove poi era andato ad abitare, con una condotta complessiva che denotava così una attenta premeditazione dell'abbandono dalla casa coniugale. Ella affermava inoltre di aver appreso da terzi soggetti che il marito aveva da tempo, prima dell'abbandono del tetto coniugale, iniziato una relazione sentimentale con un'altra donna, madre di alcuni compagni dell'attività sportiva frequentata dai figli, nell'ambito della quale il marito svolgeva l'attività di istruttore della squadra giovanile. Per tutti i suddetti motivi chiedeva l'addebito della separazione a carico del marito. Dal punto di vista più specificatamente finanziario assumeva che proprio dalla movimentazione del conto corrente si poteva facilmente arguire quello che era il reddito delle parti e affermava di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.000,, a fronte di quello del marito il cui reddito un reddito imponibile annuo netto era di circa € 30.000,00. Dopo aver ricordato l'esistenza sia dei buoni fruttiferi delle parti, alcuni cointestati ed altri di sua esclusiva proprietà, il proprio tfr da lei percepito , assumeva che ognuno dei coniugi era titolare di una Polizza Vita denominata “nuovi orizzonti” accesa presso Allianz per un controvalore di € 49.000,00 ciascuna. Richiedeva l'affido condiviso del minore
, con la collocazione prevalente presso di lei, assumendo che il padre in genere lo vedeva Per_2
una volta a settimana, al termine degli allenamenti , oltre che nelle giornate del venerdì e quindi nei fine settimana alternati;
chiedeva per il mantenimento dei due figli un assegno complessivo di € 600,00, come versato spontaneamente dal marito così da chiedere comunque l'importo di € 300,00 per il minore, oltre al 70% delle spese straordinarie . Nell'ambito del ricorso prevedeva così le identiche domande in tema di divorzio.
Si costituiva il resistente che contestava la ricostruzione fattuale posta in essere nel ricorso, asserendo di come, di contro, il rapporto di coppia era in crisi da tempo e che le giornate si caratterizzavano da anni per i litigi e i diverbi piuttosto accesi, tanto che alla fine egli, che si definiva frustrato, sottovalutato e non stimato, aveva ritenuto più utile per gli stessi figli allontanarsi dall'abitazione coniugale. Assumeva le stesse parti avevano iniziato a discutere di separazione già prima del 2021, decisione che era stata invece di fatto accantonata alla luce del decesso improvviso della madre della ricorrente, e come per detto motivo egli aveva preferito rimanere vicino alla moglie. Evidenziava come il carattere particolare della ricorrente si era manifestato chiaramente anche nei rapporti di lei con la sua stessa famiglia d'origine, soffermandosi in tal senso sugli aspri rapporti che la moglie aveva con il proprio fratello e con il padre, quest'ultimo allontanato dalla casa coniugale, con cui non aveva più alcun tipo di rapporto. Riportava come, nel marzo 2023, dopo un litigio, la moglie gli avesse detto peraltro avanti alla figlia maggiore la seguente frase:” In questa casa ci dai fastidio, domani prendi le tue cose e vai da tua mamma” e come egli, qualche giorno dopo, aveva trovato tutti i suoi beni ammassati fuori casa. Contestava alcuna premeditazione sia per quanto concerneva la casa in affitto, assumendo che era stata una coincidenza quella per cui la casa di proprietà del cognato si era liberata proprio durante il periodo nel quale egli era stato allontanato dalla casa coniugale e sia per quanto concerne la divisione del saldo del c/c cointestato, a riprova allegando i messaggi sul cellulare inviatigli dalla moglie. Assumeva di avere un ottimo rapporto con i figli e di avere sempre molto seguito la figlia sofferente di anoressia nervosa, come provato dall'essere stato lui stesso a Per_1
rivolgersi alla nutrizionista o alla psicoterapeuta e a come era sempre aggiornato sullo stato di salute della figlia. Riteneva che in qualche modo la madre aveva cercato di porgli contro i figli e come tale sentimento di astio e rabbia della ricorrente era da porre a base dell'inasprirsi dei rapporti tra madre e figlia, arrivato all'apice quando, a seguito di un litigio nel quale la figlia era stata schiaffeggiata dalla madre, il 19 agosto 2023, si era trasferita a vivere presso di lui. Assumeva che anche Per_1
il figlio minore era spesso vittima di situazioni nelle quali la madre lo denigrava creando Per_2
delle situazioni problematiche, come accaduto da ultimo per la cresima nella quale si era infine optato per svolgere feste separate. Relativamente alla situazione specificatamente economica sottolineava che seppure il proprio reddito per l'anno 2022 si attestava sui 30.066,00 euro, a fronte di quelli della ricorrente pari ad € 13.066,00, esso aveva l'onere del pagamento del canone di locazione mensile, di
€ 550,00 oltre per le spese condominiali, oneri che non aveva invece la mogie. Negava con determinazione di avere alcun tipo di relazione extraconiugale . Concludeva pe la pronuncia di stato con il rigetto della dichiarazione di addebito, con l'affidamento condiviso del figlio minore Per_2
con collocazione presso la madre, e con la collocazione presso di sé per la figlia maggiorenne, ipotizzava il suo diritto di visita, instava nel chiedere che ogni genitore avesse il mantenimento ordinario integrale del figlio con lui convivente, dividendosi al 50% le spese di tipo straordinario.
Anch'egli, evidentemente, proponeva le domande relative alla domanda di divorzio.
All'esito della prima udienza 473 bis-21 cpc del 25.1.24, dopo aver sentito le parti, il giudice delegato ha autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ha affidato in via condivisa il figlio minore Per_2
con collocamento prevalente presso la madre, ha specificato il diritto di visita del padre e determinava in euro. 200,00 l'assegno di mantenimento a carico del padre, cui veniva posto integralmente il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne con lui convivente, ponendo poi le spese straordinarie per i due figli nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre
La causa si istruiva con i due interrogatori formali delle parti e con l'escussione di n. 3 testi in totale,
a fronte della rinuncia dei procuratori ai restanti testi indicati in atti.
All'udienza ex art. 473bis-28 cpc la ricorrente rinunciava alla richiesta di addebito e riduceva ad €
200,00 la richiesta di assegno di mantenimento per il figlio minore.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 8.6.2002 in Osio Sotto (BG) e che dall'unione sono nati di figli (10 agosto 2005), maggiorenne non Per_1
ancora autonoma, e (16 maggio 2010), ancora a minore. Per_2
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., convivenza peraltro cessata ormai di fatto dal marzo 2023, secondo quanto riferito dai coniugi,
Deve darsi atto che la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di addebito svolta nei confronti del marito e, in sede di pc, di fatto ha ridotto la richiesta dell'assegno per il mantenimento di ad € 200,00 Per_3 dichiarando di volersi conformare alle condizioni indicate nell'ambito dei provvedimenti urgenti assunti dal giudice designato. Il resistente ha invece insistito per il mantenimento integrale di ciascun figlio a carico del genitore collocatario e per ottenere un contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
La rinuncia alla richiesta di declaratoria di addebito a carico del marito esonera questo
Collegio dall'esame della domanda.
- Sull'affido e sul diritto di visita del figlio minore
Non vi sono problemi né relativamente alla forma di affido né per quanto concerne le modalità ed i giorni di visita. D'altra parte non sembrano esservi reali indicazioni contrarie nella scelta della forma di affido condiviso che è di norma la forma più favorevole e migliore per i minori.
Il figlio minore viene pertanto affidato in via condivisa ad entrambi i genitori , con collocamento prevalente presso la madre, dandosi atto della convivenza presso il padre della figlia maggiorenne non autonoma della coppia.
Viene altresì confermato il diritto di visita del padre che, salvo accordi migliorativi e in contemperanza agli interessi scolastici e non del figlio stesso, è previsto con le seguenti modalità: - per due gg infrasettimanali, indicativamente nelle giornate di mercoledì e di venerdì ,con ritiro del ragazzo dalla casa della madre alle h 17.00 o presso il centro sportivo di Lallio, al termine degli allenamenti di calcio, o, in caso di problemi di lavoro, dalle h 19.00 fino al rientro a casa sempre entro e non oltre le ore 22.30; - a fine settimane alternate dalle h 14 del sabato e rientro nella sera della domenica entro le 22,30; - per 7 gg durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i genitori i periodi dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per 3 gg durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i genitori il giorno di Pasqua;
- per 15 gg, anche consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
- Sulla misura del mantenimento ordinario e straordinario della prole
La ricorrente ha insistito, in seno alla pc, per la conferma delle condizioni così come individuate nei provvedimenti provvisori e cioè richiedendo € 200,00 di mantenimento ordinario e il 60% delle spese straordinarie per il minore.
Il resistente, di contro, ha chiesto che il mantenimento sia previsto in via integrale su ogni singolo genitore , rispettivo collocatario o convivente con il figlio, chiedendo che le spese straordinarie si dividano a metà tra i genitori per entrambi i figli.
La richiesta del padre sembra rifarsi ad un orientamento pure avutosi in giurisprudenza secondo il quale il collocamento del minore presso entrambi i genitori in modo paritetico rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle sue esigenze così da non essere necessario alcun contributo ulteriore richiesto a uno dei genitori.
Tale indicazione teorica tuttavia deve essere posta in correlazione alle specifiche e concrete le condizioni economiche dei genitori perché a fronte di un disequilibrio reddituale è ovvio che le condizioni offerte al figlio appaiono essere differenti, mentre il minore ha diritto alla continuità del tenore di vita della famiglia ante crisi.
In altre parole, laddove un genitore abbia un reddito minore dell'altro non può essere in grado di garantire al minore stesso le identiche possibilità che invece godrebbe dall'altro e ciò certamente a scapito del minore stesso e della sua crescita equilibrata con la possibilità che i ruoli genitoriali stessi e quindi l'intero diritto alla cd “bigenitorialità” ne venga alterato. Nella presente fattispecie si ha prova di un divario importante tra le parti : € 27.066 di reddito imponibile di lui contro i 10.187,00 di lei, seppur onerato dal canone di € 550,00 mensile. Né tale realtà sembra poter essere messa in crisi dalla indicazione, in seno agli atti conclusionali del resistente, dall'utilizzo “della non approvazione” da parte della madre per escludere ogni suo contributo nelle spese straordinarie – anche di tipo medico - a favore della figlia , con la quale i rapporti sembrerebbero non essere buoni. Tale deprecabile comportamento, anche in caso di reale verosimiglianza di esso, non ha alcun rapporto con la situazione reddituale di partenza relativa al mantenimento ordinario del figlio minore.
Viene quindi confermato l'onere del versamento a carico del padre di un assegno per il mantenimento ordinario del figlio minore nell'importo di € 200,00 entro il 10 di ogni mese, onerando il resistente del mantenimento ordinario integrale per la figlia maggiorenne non autonoma.
Le analitiche indicazioni del procuratore del resistente relative alle spese straordinarie della figlia inducono questo Collegio allora a rimodulare nella misura del 50% su ciascun genitore l'onere delle spese straordinarie per i due figli, come da Nuovo Protocollo che viene riportano in seno al dispositivo.
Le spese di lite relative a tale fase , alla luce della reciproca soccombenza delle domande, si compensano tra le parti.
Non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. B), della legge 898/1970 e succ. mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinchè questi – trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, cpc – provveda ad acquisire, sempre con le modalità di deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
AP D'AD (MI) il 30/07/1977 (atto n. 7 , parte II , serie A, registro del Comune di
Osio Sotto - BG , Atti di Matrimonio dell'anno 2002 ) - Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Osio Sotto (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- dà atto della rinuncia della ricorrente sulla richiesta di declaratoria di addebito della separazione al marito
- dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, dando atto del Per_2 collocamento di lui presso la casa coniugale unitamente alla madre e dell'attuale coabitazione della figlia maggiorenne non autonoma, presso il padre;
Per_1
- pone il mantenimento ordinario della figlia ad esclusivo carico del padre;
Per_1
- obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , l'importo di € 200,00, oltre Per_2
rivalutazione annuale Istat;
- obbliga ciascun genitore a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo quanto stabilito dal c.d.
Protocollo di BE , di seguito riportato per le categorie di spesa:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- Dispone che il padre , salvo accordi migliorativi e in contemperanza agli interessi scolastici e non del figlio stesso, veda il minore con le seguenti modalità: - per due gg infrasettimanali, indicativamente nelle giornate di mercoledì e di venerdì ,con ritiro del ragazzo dalla casa della madre alle h 17.00 o presso il centro sportivo di Lallio, al termine degli allenamenti di calcio, o, in caso di problemi di lavoro, dalle h 19.00 fino al rientro a casa sempre entro e non oltre le ore 22.30; - a fine settimane alternate dalle h 14 del sabato e rientro nella sera della domenica entro le 22,30; - per 7 gg durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i genitori i periodi dal 24 al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio;
- per 3 gg durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i genitori il giorno di Pasqua;
- per 15 gg, anche consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
- Spese di lite relative alla presente pronuncia compensate tra le parti
- provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Maria TA LD IN per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in BE, alla Camera di Consiglio del 28 11.24.
Il Presidente est. dott.ssa Maria TA LD IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria TA LD IN Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.49 c.p.c. con ricorso depositato in data
24.10.2023 da
, c.f. , assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GAMBARINI DANIELE , come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
, c.f. , assistito e difeso dall'avvocato NISOLI Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPINA , come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come da precisazione e discussione dell'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 29.10.2024; per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, la ricorrente adiva questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di divorzio In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente l'8.6.2002 nel Comune di Osio Controparte_1
Sotto e che dalla matrimonio erano nati i figli (10 agosto 2005), maggiorenne non ancora Per_1
autonoma, e (16 maggio 2010), ancora a minore. Riferiva che la casa coniugale era di sua Per_2
esclusiva proprietà e che in data 14 Marzo 2023, dopo vent'anni di matrimonio e di precedenti sette di convivenza, il marito aveva abbandonato l'abitazione senza farvi più ritorno con l'unica motivazione di essersi stancato della quotidianità della vita coniugale e familiare, presumibilmente,
a suo dire, aggravata dalla complessa situazione della figlia che, all'epoca come ancora oggi, Per_1
soffriva e soffre di anoressia nervosa, con i conseguenti particolari comportamenti cui è legata sia in termini di rigoroso regime alimentare che per il percorso di psicologia e di psicoterapia, quest'ultimo ancora con risultati scarsamente proficui. La ricorrente evidenziava come, da quando il marito aveva abbandonato l'abitazione, l'avesse anche lasciata senza alcun tipo di aiuto da un punto di vista emotivo oltre che economico e come da tale abbandono la figlia aveva sofferto ulteriori particolari Per_1 disagi e malesseri che l'avevano inizialmente portata ad un categorico rifiuto di contatto con il padre e poi ad un atteggiamento sempre più scontroso e ostile nei suoi confronti, fino ad arrivare da ultimo a subire una vera e propria colluttazione fisica ad opera della figlia che, alla fine, si era trasferita a vivere presso il padre. La ricorrente evidenziava altresì come il marito, qualche giorno prima di andarsene da casa, aveva prelevato la metà del saldo del conto corrente cointestato, ove tuttavia vi erano anche gli importi di Buoni Postali di sua esclusiva proprietà, e stipulato un contratto di locazione per l'immobile ove poi era andato ad abitare, con una condotta complessiva che denotava così una attenta premeditazione dell'abbandono dalla casa coniugale. Ella affermava inoltre di aver appreso da terzi soggetti che il marito aveva da tempo, prima dell'abbandono del tetto coniugale, iniziato una relazione sentimentale con un'altra donna, madre di alcuni compagni dell'attività sportiva frequentata dai figli, nell'ambito della quale il marito svolgeva l'attività di istruttore della squadra giovanile. Per tutti i suddetti motivi chiedeva l'addebito della separazione a carico del marito. Dal punto di vista più specificatamente finanziario assumeva che proprio dalla movimentazione del conto corrente si poteva facilmente arguire quello che era il reddito delle parti e affermava di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.000,, a fronte di quello del marito il cui reddito un reddito imponibile annuo netto era di circa € 30.000,00. Dopo aver ricordato l'esistenza sia dei buoni fruttiferi delle parti, alcuni cointestati ed altri di sua esclusiva proprietà, il proprio tfr da lei percepito , assumeva che ognuno dei coniugi era titolare di una Polizza Vita denominata “nuovi orizzonti” accesa presso Allianz per un controvalore di € 49.000,00 ciascuna. Richiedeva l'affido condiviso del minore
, con la collocazione prevalente presso di lei, assumendo che il padre in genere lo vedeva Per_2
una volta a settimana, al termine degli allenamenti , oltre che nelle giornate del venerdì e quindi nei fine settimana alternati;
chiedeva per il mantenimento dei due figli un assegno complessivo di € 600,00, come versato spontaneamente dal marito così da chiedere comunque l'importo di € 300,00 per il minore, oltre al 70% delle spese straordinarie . Nell'ambito del ricorso prevedeva così le identiche domande in tema di divorzio.
Si costituiva il resistente che contestava la ricostruzione fattuale posta in essere nel ricorso, asserendo di come, di contro, il rapporto di coppia era in crisi da tempo e che le giornate si caratterizzavano da anni per i litigi e i diverbi piuttosto accesi, tanto che alla fine egli, che si definiva frustrato, sottovalutato e non stimato, aveva ritenuto più utile per gli stessi figli allontanarsi dall'abitazione coniugale. Assumeva le stesse parti avevano iniziato a discutere di separazione già prima del 2021, decisione che era stata invece di fatto accantonata alla luce del decesso improvviso della madre della ricorrente, e come per detto motivo egli aveva preferito rimanere vicino alla moglie. Evidenziava come il carattere particolare della ricorrente si era manifestato chiaramente anche nei rapporti di lei con la sua stessa famiglia d'origine, soffermandosi in tal senso sugli aspri rapporti che la moglie aveva con il proprio fratello e con il padre, quest'ultimo allontanato dalla casa coniugale, con cui non aveva più alcun tipo di rapporto. Riportava come, nel marzo 2023, dopo un litigio, la moglie gli avesse detto peraltro avanti alla figlia maggiore la seguente frase:” In questa casa ci dai fastidio, domani prendi le tue cose e vai da tua mamma” e come egli, qualche giorno dopo, aveva trovato tutti i suoi beni ammassati fuori casa. Contestava alcuna premeditazione sia per quanto concerneva la casa in affitto, assumendo che era stata una coincidenza quella per cui la casa di proprietà del cognato si era liberata proprio durante il periodo nel quale egli era stato allontanato dalla casa coniugale e sia per quanto concerne la divisione del saldo del c/c cointestato, a riprova allegando i messaggi sul cellulare inviatigli dalla moglie. Assumeva di avere un ottimo rapporto con i figli e di avere sempre molto seguito la figlia sofferente di anoressia nervosa, come provato dall'essere stato lui stesso a Per_1
rivolgersi alla nutrizionista o alla psicoterapeuta e a come era sempre aggiornato sullo stato di salute della figlia. Riteneva che in qualche modo la madre aveva cercato di porgli contro i figli e come tale sentimento di astio e rabbia della ricorrente era da porre a base dell'inasprirsi dei rapporti tra madre e figlia, arrivato all'apice quando, a seguito di un litigio nel quale la figlia era stata schiaffeggiata dalla madre, il 19 agosto 2023, si era trasferita a vivere presso di lui. Assumeva che anche Per_1
il figlio minore era spesso vittima di situazioni nelle quali la madre lo denigrava creando Per_2
delle situazioni problematiche, come accaduto da ultimo per la cresima nella quale si era infine optato per svolgere feste separate. Relativamente alla situazione specificatamente economica sottolineava che seppure il proprio reddito per l'anno 2022 si attestava sui 30.066,00 euro, a fronte di quelli della ricorrente pari ad € 13.066,00, esso aveva l'onere del pagamento del canone di locazione mensile, di
€ 550,00 oltre per le spese condominiali, oneri che non aveva invece la mogie. Negava con determinazione di avere alcun tipo di relazione extraconiugale . Concludeva pe la pronuncia di stato con il rigetto della dichiarazione di addebito, con l'affidamento condiviso del figlio minore Per_2
con collocazione presso la madre, e con la collocazione presso di sé per la figlia maggiorenne, ipotizzava il suo diritto di visita, instava nel chiedere che ogni genitore avesse il mantenimento ordinario integrale del figlio con lui convivente, dividendosi al 50% le spese di tipo straordinario.
Anch'egli, evidentemente, proponeva le domande relative alla domanda di divorzio.
All'esito della prima udienza 473 bis-21 cpc del 25.1.24, dopo aver sentito le parti, il giudice delegato ha autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ha affidato in via condivisa il figlio minore Per_2
con collocamento prevalente presso la madre, ha specificato il diritto di visita del padre e determinava in euro. 200,00 l'assegno di mantenimento a carico del padre, cui veniva posto integralmente il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne con lui convivente, ponendo poi le spese straordinarie per i due figli nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre
La causa si istruiva con i due interrogatori formali delle parti e con l'escussione di n. 3 testi in totale,
a fronte della rinuncia dei procuratori ai restanti testi indicati in atti.
All'udienza ex art. 473bis-28 cpc la ricorrente rinunciava alla richiesta di addebito e riduceva ad €
200,00 la richiesta di assegno di mantenimento per il figlio minore.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 8.6.2002 in Osio Sotto (BG) e che dall'unione sono nati di figli (10 agosto 2005), maggiorenne non Per_1
ancora autonoma, e (16 maggio 2010), ancora a minore. Per_2
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., convivenza peraltro cessata ormai di fatto dal marzo 2023, secondo quanto riferito dai coniugi,
Deve darsi atto che la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di addebito svolta nei confronti del marito e, in sede di pc, di fatto ha ridotto la richiesta dell'assegno per il mantenimento di ad € 200,00 Per_3 dichiarando di volersi conformare alle condizioni indicate nell'ambito dei provvedimenti urgenti assunti dal giudice designato. Il resistente ha invece insistito per il mantenimento integrale di ciascun figlio a carico del genitore collocatario e per ottenere un contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
La rinuncia alla richiesta di declaratoria di addebito a carico del marito esonera questo
Collegio dall'esame della domanda.
- Sull'affido e sul diritto di visita del figlio minore
Non vi sono problemi né relativamente alla forma di affido né per quanto concerne le modalità ed i giorni di visita. D'altra parte non sembrano esservi reali indicazioni contrarie nella scelta della forma di affido condiviso che è di norma la forma più favorevole e migliore per i minori.
Il figlio minore viene pertanto affidato in via condivisa ad entrambi i genitori , con collocamento prevalente presso la madre, dandosi atto della convivenza presso il padre della figlia maggiorenne non autonoma della coppia.
Viene altresì confermato il diritto di visita del padre che, salvo accordi migliorativi e in contemperanza agli interessi scolastici e non del figlio stesso, è previsto con le seguenti modalità: - per due gg infrasettimanali, indicativamente nelle giornate di mercoledì e di venerdì ,con ritiro del ragazzo dalla casa della madre alle h 17.00 o presso il centro sportivo di Lallio, al termine degli allenamenti di calcio, o, in caso di problemi di lavoro, dalle h 19.00 fino al rientro a casa sempre entro e non oltre le ore 22.30; - a fine settimane alternate dalle h 14 del sabato e rientro nella sera della domenica entro le 22,30; - per 7 gg durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i genitori i periodi dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per 3 gg durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i genitori il giorno di Pasqua;
- per 15 gg, anche consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
- Sulla misura del mantenimento ordinario e straordinario della prole
La ricorrente ha insistito, in seno alla pc, per la conferma delle condizioni così come individuate nei provvedimenti provvisori e cioè richiedendo € 200,00 di mantenimento ordinario e il 60% delle spese straordinarie per il minore.
Il resistente, di contro, ha chiesto che il mantenimento sia previsto in via integrale su ogni singolo genitore , rispettivo collocatario o convivente con il figlio, chiedendo che le spese straordinarie si dividano a metà tra i genitori per entrambi i figli.
La richiesta del padre sembra rifarsi ad un orientamento pure avutosi in giurisprudenza secondo il quale il collocamento del minore presso entrambi i genitori in modo paritetico rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle sue esigenze così da non essere necessario alcun contributo ulteriore richiesto a uno dei genitori.
Tale indicazione teorica tuttavia deve essere posta in correlazione alle specifiche e concrete le condizioni economiche dei genitori perché a fronte di un disequilibrio reddituale è ovvio che le condizioni offerte al figlio appaiono essere differenti, mentre il minore ha diritto alla continuità del tenore di vita della famiglia ante crisi.
In altre parole, laddove un genitore abbia un reddito minore dell'altro non può essere in grado di garantire al minore stesso le identiche possibilità che invece godrebbe dall'altro e ciò certamente a scapito del minore stesso e della sua crescita equilibrata con la possibilità che i ruoli genitoriali stessi e quindi l'intero diritto alla cd “bigenitorialità” ne venga alterato. Nella presente fattispecie si ha prova di un divario importante tra le parti : € 27.066 di reddito imponibile di lui contro i 10.187,00 di lei, seppur onerato dal canone di € 550,00 mensile. Né tale realtà sembra poter essere messa in crisi dalla indicazione, in seno agli atti conclusionali del resistente, dall'utilizzo “della non approvazione” da parte della madre per escludere ogni suo contributo nelle spese straordinarie – anche di tipo medico - a favore della figlia , con la quale i rapporti sembrerebbero non essere buoni. Tale deprecabile comportamento, anche in caso di reale verosimiglianza di esso, non ha alcun rapporto con la situazione reddituale di partenza relativa al mantenimento ordinario del figlio minore.
Viene quindi confermato l'onere del versamento a carico del padre di un assegno per il mantenimento ordinario del figlio minore nell'importo di € 200,00 entro il 10 di ogni mese, onerando il resistente del mantenimento ordinario integrale per la figlia maggiorenne non autonoma.
Le analitiche indicazioni del procuratore del resistente relative alle spese straordinarie della figlia inducono questo Collegio allora a rimodulare nella misura del 50% su ciascun genitore l'onere delle spese straordinarie per i due figli, come da Nuovo Protocollo che viene riportano in seno al dispositivo.
Le spese di lite relative a tale fase , alla luce della reciproca soccombenza delle domande, si compensano tra le parti.
Non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. B), della legge 898/1970 e succ. mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinchè questi – trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, cpc – provveda ad acquisire, sempre con le modalità di deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
AP D'AD (MI) il 30/07/1977 (atto n. 7 , parte II , serie A, registro del Comune di
Osio Sotto - BG , Atti di Matrimonio dell'anno 2002 ) - Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Osio Sotto (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- dà atto della rinuncia della ricorrente sulla richiesta di declaratoria di addebito della separazione al marito
- dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, dando atto del Per_2 collocamento di lui presso la casa coniugale unitamente alla madre e dell'attuale coabitazione della figlia maggiorenne non autonoma, presso il padre;
Per_1
- pone il mantenimento ordinario della figlia ad esclusivo carico del padre;
Per_1
- obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , l'importo di € 200,00, oltre Per_2
rivalutazione annuale Istat;
- obbliga ciascun genitore a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo quanto stabilito dal c.d.
Protocollo di BE , di seguito riportato per le categorie di spesa:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- Dispone che il padre , salvo accordi migliorativi e in contemperanza agli interessi scolastici e non del figlio stesso, veda il minore con le seguenti modalità: - per due gg infrasettimanali, indicativamente nelle giornate di mercoledì e di venerdì ,con ritiro del ragazzo dalla casa della madre alle h 17.00 o presso il centro sportivo di Lallio, al termine degli allenamenti di calcio, o, in caso di problemi di lavoro, dalle h 19.00 fino al rientro a casa sempre entro e non oltre le ore 22.30; - a fine settimane alternate dalle h 14 del sabato e rientro nella sera della domenica entro le 22,30; - per 7 gg durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i genitori i periodi dal 24 al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio;
- per 3 gg durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i genitori il giorno di Pasqua;
- per 15 gg, anche consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
- Spese di lite relative alla presente pronuncia compensate tra le parti
- provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Maria TA LD IN per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in BE, alla Camera di Consiglio del 28 11.24.
Il Presidente est. dott.ssa Maria TA LD IN