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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11202 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 39084/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. TT RL - Presidente
Dott. UR AN - Giudice rel.
Dott. Alfredo Landi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39084 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 27 novembre 2024
TRA
(CF: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
50051 Castelfiorentino (FI), Via Verdi n. 27, in proprio e quale legale rappresentante della società con sede in Via Leonardo da Vinci n 25 50050 Montaione (FI), P.IVA e CF Parte_2
; (CF: , nato a [...] il [...] P.IVA_1 Parte_3 C.F._2
e residente a [...] tutti difesi e rappresentati dall'Avv
SS D'CO (CF: ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, CodiceFiscale_3 in via Ricasoli, 5 a Empoli (FI);
- attori
E
1 con sede in FI, viale A. Gramsci n. 34, C.F. e P. Controparte_1
I.V.A.: , in persona del Procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo P.IVA_2
FI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Empoli (FI), via Romboli n. 9; con sede in via Duca d'Aosta 10 FI ( , per il tramite della Parte_4 P.IVA_3 sua mandataria con sede in Piazza Borromeo 14, Milano (Partita Iva, codice fiscale Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
US EN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Napoli alla
Piazza Piedigrotta 9;
, ( ), anche quale liquidatore della cessata Costruzioni Ciulli S.r.l. CP_3 C.F._4 nonché quale amministratore e rappresentante della Controparte_4
( ); contumace ( ; ; P.IVA_5 Controparte_5 C.F._5 Controparte_6
( ); Controparte_7 P.IVA_6 Controparte_8
( ), in persona della legale rappresentante P.IVA_7 Controparte_8 CP_9
( ) anche quale rappresentante dello Studio Tani e Associati;
C.F._6 [...]
( ) residente in [...] 50050 Gambassi terme (FI); CP_10 C.F._7
(( ; contumaci;
CP_11 C.F._8
- convenuti nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
27 novembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e quale Parte_3 Parte_1 rappresentante legale della società convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_12
e nonché le altre parti sopra indicate, per sentir: “Quanto ai
[...] Parte_4 fideiussori: Accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità del contratto di credito fondiario dedotto in causa e per l'effetto e comunque accertare e dichiarare la nullità e/o
l'invalidità e/o l'inefficacia delle fideiussioni dedotte in causa e/o delle ridette tre clausole già censurate dalla NC d'IA e per l'effetto e comunque accertare e dichiarare che i Signori
e per tutti i motivi e le ragioni esposte, nulla dovevano (e/o devono) Parte_3 Parte_1 alla per effetto di tali fideiussioni e per l'effetto e comunque accertare e Controparte_13 dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia di tutti gli accordi e i contratti conclusi e/o sottoscritti nel 2012 e 2016 dedotti in atti (nonché dei vari negozi accessori e/o collegati e/o
2 attuativi di tali accordi) ovvero annullarli e per l'effetto e comunque condannare la CP_13
a restituire e/o a pagare ai due fideiussori l'importo di € 456.053,00 ciascuno, pari a
[...] quanto da ognuno di loro versato (nell'ipotesi minima) in forza degli accordi del 2012 e 2016
(nonché dei vari negozi accessori e/o collegati e/o attuativi di tali accordi) o, in subordine, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia dei conti vincolati a pegno n. 1048914/4 intestato a e n. 1048915/1 intestato a ovvero previo loro Parte_3 Parte_1 annullamento, condannare la a restituire e/o a pagare ai due fideiussori Controparte_13
l'importo di € 351.528,00 ciascuno, tutt'ora giacente su tali conti. In via subordinata condannare la a pagare ai due fideiussori gli stessi importi a titolo di risarcimento del Controparte_13 danno a loro prodotto, per aver aderito alla dedotta intesa anticoncorrenziale promossa dall' Pt_5 di cui in atti, ad aver quindi inserito nei contratti di fideiussione le ridette tre clausole censurate dalla NC d'IA. In via ulteriormente subordinata, qualora si ritenesse valido ed efficace
l'impegno fideiussorio dei Signori nonché le tre clausole censurate dalla NC d'IA, Pt_3 nonché validi ed efficaci gli accordi novativi conclusi nel 2012 e 2016 (nonché dei vari negozi accessori e/o collegati e/o attuativi di tali accordi), condannare la per il danno loro CP_13 prodotto dalla sua gestione negligente ed illegittima del rapporto di credito fondiario e delle varie erogazioni effettuate, danno da ragguagliarsi alla differenza tra quanto versato dai Signori Pt_3 in esecuzione dell'impegno fideiussorio contratto (anche a mezzo degli atti novativi di cui si è detto) e quanto avrebbero potuto risparmiare se il valore della garanzia ipotecaria assunta dalla avesse mantenuto il valore imposto dalla legge e dal contratto di finanziamento ovvero alla CP_13 differenza tra il 20% del valore delle fideiussioni sottoscritte e quanto effettivamente da loro pagato
o comunque prestato. In ogni caso, condannare la a risarcire ogni danno Controparte_13 causato e causando ai fideiussori (per limitazione del loro merito di credito, limitazione dell'accesso al credito ecc.) per effetto delle illegittime segnalazioni effettuate alla Centrale Rischi presso la NC d'IA (ovvero, comunque rese disponibili ad altri enti) nonché ordinare alla
e agli altri enti cui tali segnalazioni sono state comunque rese disponibili, le Controparte_13 conseguenti rettifiche, con effetto dalla sottoscrizione delle ridette fideiussioni, o in subordine da quando la si era impegnata a rettificare le relative segnalazioni con gli accordi del 2012 e CP_13
2016. In ogni caso, oltre interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. e rivalutazione monetaria dal fatto o in subordine dalla domanda giudiziale. Quanto a Fermi e ribaditi tutti Parte_2 gli accertamenti e tutte dichiarazioni di cui sopra, rideterminare i rapporti dare avere tra le parti del rapporto fondiario per cui è causa con applicazione del minor tasso tra quello sostitutivo ex art.
117 TUB ovvero quello legale e quello tempo per tempo applicato dalla e imputazione a CP_13 capitale restituito di tutto quanto indebitamente pagato negli anni da Accertare e Parte_2
3 dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia dell'ipoteca di € 9.000.000,00 iscritta a garanzia della restituzione del finanziamento fondiario per cui è causa presso i RR.II. in data 6/08/2005 al n. 1848 di formalità (doc. 35 - Iscrizione Ipoteca del 6-08-2005 Reg. gen n 7307 Reg. part. n 1848), con ordine al Conservatore di procedere senz'altro alla sua cancellazione e radiazione. Condannare la
a risarcire alla società attrice i danni prodotti dalla gestione negligente e Controparte_13 illegittima delle varie erogazioni del finanziamento fondiario, danni che si quantificano nella differenza tra l'effettivo valore delle opere sulla base delle quali sono state effettuate le varie Cont erogazioni a e l'ammontare totale di tali erogazioni. Qualora si ritengano validi ed efficaci gli accordi conclusi nel 2012 e 2016 (e i collegati negozi attuativi ed esecutivi), condannare la
[...]
e (una volta confermata l'avvenuta cessione del credito fondiario per cui è causa) CP_13
in solido tra loro a risarcire tutti i danni prodotti e producendi Parte_4 dall'inadempimento di quest'ultima a consentire le restrizioni e le riduzioni ipotecarie cui si era impegnata con tali accordi, danni che si ragguagliano al deprezzamento del Controparte_13 patrimonio sociale nella prospettiva liquidatoria concorsuale necessitata dall'indotta impossibilità della società attrice a proseguire il programma aziendale concordato con la stessa CP_13
In ogni caso, oltre interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. e rivalutazione
[...] monetaria dal fatto o in subordine dalla domanda giudiziale. Con vittoria di spese di lite…”.
Premettevano gli attori di aver rilasciato in favore della banca convenuta diverse fideiussioni omnibus, al fine di consentire alla la realizzazione di alcuni interventi immobiliari Parte_2 finanziati dalla mediante concessione di apertura di credito nelle forme del credito CP_13 fondiario, con contratto stipulato in data 29.7.2005; segnatamente la aveva concesso alla CP_13 società un finanziamento sino all'importo di € 4.500.000,00, dei quali € 1.840.000,00 da utilizzare per l'acquisto del compendio immobiliare e € 2.660.000,00 per effettuare i lavori di ristrutturazione, con durata prevista di 19 mesi, salvo proroghe;
che il contenuto delle fideiussioni fosse riproduttivo di quello dello schema contrattuale standardizzato predisposto dall'Associazione NCria IAna
(ABI) oggetto del provvedimento della NC d'IA n. 55 del 2005; che successivamente, la società attrice aveva dato avvio all'intervento edilizio e la banca aveva erogato l'intera somma concessa in finanziamento;
tuttavia, i lavori non erano stati compiuti, nonostante l'utilizzo dell'intero plafond, risultando di fatto realizzato parzialmente solo uno dei sei lotti in origine previsti (lotto A); che, all'inizio del 2012, dopo la verifica dello stato dei lavori, la banca convenuta, la debitrice principale ed anche i fideiussori, stimando il fabbisogno della società Parte_2 per l'ultimazione del lotto A in ulteriori € 1.300.000,00, erano addivenuti alla sottoscrizione di un accordo in forza del quale, al fine di rafforzare le garanzie rilasciate alla banca, i fideiussori si erano impegnati a versare alla società l'80 % delle somme per le quali era stata assunta la garanzia per
4 l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione, con conseguente liberazione per l'importo corrispondente dall'obbligazione assunta nei confronti dell'Istituto di credito;
che contestualmente erano state rideterminate le condizioni del finanziamento, che era stato trasformato in mutuo ipotecario a 15 anni, con i primi tre anni di preammortamento da corrispondere in un'unica rata con scadenza prevista per l'8.3.2015; che, nel 2016, le parti avevano stipulato un nuovo accordo, sostitutivo di quello concluso nel 2012 da intendersi risolto, con il quale e Parte_3 Pt_1
(che nel frattempo avevano acquisito il controllo della avevano costituito in
[...] Parte_2 pegno somma pari a quella per la quale avevano prestato fideiussione a garanzia dell'apertura di una nuova e separata linea di credito in favore della società, con conseguente svincolo delle garanzie personali in misura corrispondente alla valorizzazione della garanzia pignoratizia;
che erano state poi nuovamente rimodulate le condizioni del primo finanziamento concesso alla con suddivisione del debito residuo in una quota ordinaria e una quota postergata. Parte_2
Negli anni successivi i avevano versato sui conti vincolati in pegno l'importo di € Pt_3
351.528,20 ciascuno, con conseguente riduzione delle fideiussioni a € 8.033, 00; che, nel settembre del 2020, la a fronte dell'inadempimento della alle obbligazioni assunte con CP_13 Parte_2 il primo contratto, aveva ceduto il proprio credito nei confronti di Parte_4 nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione dei crediti, mantenendo la titolarità dell'ulteriore linea di credito concessa alla nel 2016. Parte_2
Nel gennaio del 2021, la prospettandosi la vendita di quattro unità del lotto A, si Parte_2 era rivolta alla chiedendo la disponibilità della cessionaria a prestare il Parte_4 consenso per l'applicazione delle restrizioni delle garanzie concordate nel 2016 al fine di procedere alla vendita degli immobili: alla richiesta la società non aveva ricevuto riscontro positivo, e per questo la lamentava che le fosse stata preclusa la prosecuzione dell'attività sociale. Parte_2
Inoltre, gli attori si dolevano del fatto che, nonostante lo svincolo quasi integrale delle fideiussioni, la banca non avesse effettuato le dovute rettifiche alla Centrale Rischi, cosicché questi ultimi risultassero ancora garanti della per l'importo di € 358.000,00 ciascuno, con Parte_2 conseguente pregiudizio in loro danno.
Tanto premesso in fatto, i fideiussori chiedevano al Tribunale di accertare la nullità delle garanzie rilasciate in favore della banca, sotto diversi profili: per indeterminatezza dell'oggetto; per violazione della normativa antitrust (quanto meno con riferimento alle clausole di sopravvivenza e di riviviscenza della garanzia e di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.), recando esse contenuto conforme a quello dello schema predisposto dell'ABI e oggetto di provvedimento della NC
d'IA e pertanto costituenti contratti a valle di intesa anticoncorrenziale (con conseguente decadenza della NC di agire nei loro confronti); per nullità della causa in ragione della non
5 meritevolezza dell'interesse tutelato. Eccepivano, altresì, la nullità dei successivi accordi conclusi con la NC, in quanto sottoscritti da parte loro sull'erroneo presupposto della validità delle garanzie.
Eccepivano poi la nullità del contratto di finanziamento, per essere stato lo stesso concesso alla società in violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma secondo TUB e per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, in quanto il finanziamento era stato parametrato all'indice
Euribor, del quale stata accertata la manipolazione sul mercato da parte della Commissione Europea con provvedimento C (2013) 8512. In subordine, chiedevano disporsi annullamento del contratto per dolo.
Ancora eccepivano la nullità del contratto di finanziamento, in ragione della mancata indicazione in Par esso dell' e della indeterminatezza o dell'usurarietà del tasso di interesse extra fido in esso indicato.
In subordine, chiedevano la condanna di al risarcimento del danno Controparte_12 derivante dalla violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B del contratto garantito;
per il danno causato dall'inserimento nelle fideiussioni delle clausole oggetto di condotta anticoncorrenziale;
per l'omessa rettifica alla Centrale Rischi dei dati relativi alle garanzie prestate da parte loro;
più in generale, per il danno derivante dalla negligente gestione da parte della NC del rapporto di credito.
La chiedeva, invece, accertarsi la nullità del finanziamento fondiario per le Parte_2 medesime ragioni dedotte dai fideiussori, conseguentemente imputarsi al capitale quanto già restituito e rideterminarsi il debito residuo con applicazione del minor tasso tra quello sostitutivo ex art. 117 TUB ovvero quello legale e quello tempo per tempo applicato dalla NC;
dichiararsi la nullità dell'ipoteca concessa;
infine, condannare la banca al risarcimento del danno derivante dalla negligente gestione del credito. Chiedeva, inoltre, la condanna in solido della CP_12
e della al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento
[...] Parte_4 dell'obbligo assunto a garantire le restrizioni ipotecarie necessarie alla vendita delle unità immobiliari, con danno ragguagliabile alla perdita di valore commerciale degli immobili ultimandi.
Si costituiva contestando integralmente quanto dedotto dagli attori e Controparte_12 chiedendo: “di rigettare tutte le domande avanzate dagli attori perché infondate in fatto ed in diritto …riconoscendo la fondiarietà del contratto di finanziamento descritto in atti stipulato il
29/07/2005 con atto ai rogiti Notaio (Rep. 27418 – Racc. 13375) e dei Persona_1 successivi atti modificativi, ovvero, in accoglimento dell'istanza ex art. 1424 c.c., convertendolo in finanziamento ipotecario ordinario.”
6 In particolare, quanto alla nullità del contratto di finanziamento fondiario del 29.7.2005 per violazione del limite di cui all'art. 38 TUB, la convenuta contestava la determinazione del valore dell'immobile dato in garanzia allegato dagli attori, e chiedeva, in via riconvenzionale, la conversione del contratto in finanziamento ipotecario ordinario. In secondo luogo, in relazione all'indice Euribor, la banca affermava la determinatezza e non arbitrarietà del tasso convenuto, essendo nota al cliente l'evoluzione del parametro;
escludeva che la sanzione della nullità prevista dalla normativa antitrust si estendesse ai contratti a valle dell'intesa; rilevava che, in ogni caso, il contratto stipulato tra le parti fosse antecedente al periodo considerato dalla Commissione Europea, circostanza che escludeva la possibilità di dichiarare il contratto nullo o di annullare lo stesso. Par Contestava che la mancata indicazione dell' determinasse la nullità del contratto ex art 117
TUB; negava l'indeterminatezza e l'usurarietà del tasso extrafido, essendo previsto un aumento inferiore a quello mediamente applicato all'epoca (aumento del 40% del TEG in luogo dell'aumento del 50%) ed essendo desumibile dal contratto la categoria di rilevazione di riferimento
(“apertura di credito in conto corrente”).
Con specifico riguardo alle domande promosse dagli attori in qualità di fideiussori, la banca escludeva che le garanzie concesse potessero considerarsi immeritevoli di tutela ex art. 1322 c.c., nonché l'indeterminatezza dell'oggetto delle fideiussioni omnibus, ravvisandosi in esse la previsione di un importo massimo garantito e contestando la nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust.
Negava, comunque, anche qualora fosse accertata la nullità delle predette clausole, la decadenza dal diritto di agire nei confronti dei garanti ex art. 1957 c.c.. Parimenti, deduceva l'inconferenza del richiamo operato dagli attori all'art. 1952 c.c..
Contestava la fondatezza di ogni richiesta risarcitoria avanzata dagli attori nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio anche , tramite la mandataria allegando, in Parte_4 Controparte_2 primo luogo, il proprio il difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande formulate nei suoi confronti, sul presupposto che esse avrebbero dovuto essere proposte nei confronti della sola
[...]
e, in subordine, chiedendo il rigetto delle domande nel merito. CP_13
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “ferma l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta in via preliminare per atti e fatti ante cessione, per il rigetto delle domande nei confronti dell'esponente in quanto del tutto inammissibili ed, altresì, infondate, per tutti i motivi esposti;
in via del tutto subordinata e per mero tuziorismo difensivo, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità del mutuo sub iudice per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, l'esponente si associa alla difesa della NC cedente in merito alla proposta istanza di conversione ex art. 1424 c.c. in finanziamento ipotecario ordinario del
7 contratto di finanziamento fondiario ipotecario stipulato il 29/07/2005 in atti;
il tutto con vittoria di spese secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori come per legge”.
Le altre parti convenute, ritualmente citate a comparire, non si costituivano in giudizio e ne era dichiarata la contumacia.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate all'udienza del 27 novembre 2024; all'esito il
Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini di legge.
*********
La domanda proposta dagli attori è fondata nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla in qualità di cessionaria del credito nascente dal contratto concluso dalla Parte_4 con la per effetto dell'operazione di cessione in blocco dei Parte_2 Controparte_12 crediti in sofferenza realizzata nel 2020 in relazione alla domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti, avendo gli attori proposto la domanda sul presupposto che la cessionaria fosse tenuta a consentire la restrizione dell'ipoteca iscritta sul compendio immobiliare nella titolarità della in forza dell'acquisizione della titolarità del credito garantito, cosicché l'eventuale Parte_2 infondatezza della pretesa, assunta dalla convenuta, è questione da valutare nel merito che non incide sull'ammissibilità della domanda.
Nel merito, si ritengono infondate le eccezioni di nullità sollevate dalle parti attrici con riferimento al contratto concluso dalla società in data 29.7.2005, con Parte_2 Controparte_12
in primo luogo, con riferimento all'eccepito superamento del limite di finanziabilità di cui
[...] all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), si richiama, in quanto condivisibile,
l'orientamento della Corte di Cassazione (S.U. sentenza del 16/11/2022 n. 33719), secondo il quale va escluso che esso determini la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., non assumendo la richiamata disposizione valore di norma imperativa. Il limite previsto dall'art. 38 TUB rappresenta, infatti, un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, da ritenersi non essenziale, il cui superamento può al più determinare la responsabilità dell'istituto di credito nell'ambito della c.d. vigilanza prudenziale.
In secondo luogo, si ritiene infondata l'eccezione di nullità del contratto fondata sul presupposto che il tasso di interesse in esso previsto fosse stato determinato con riferimento al parametro
Euribor, in violazione della normativa antitrust, per essere la pattuizione intervenuta a valle di intesa
8 anticoncorrenziale accertata dalla Commissione europea con provvedimento del 4 dicembre 2013.
Sul punto, appare assorbente di ogni altra considerazione la circostanza che il contratto risulta sottoscritto in data antecedente a quella in cui si sarebbe consumata l'intesa illecita, cosicché non sia dato neppure ritenere accertato che il tasso di riferimento fosse stato oggetto di manipolazione.
In ogni caso, l'eventuale accertamento di tale ultima circostanza avrebbe al più legittimato la società attrice alla proposizione di azione risarcitoria, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio connesso all'incremento di costo in ipotesi derivatole dalla manipolazione del tasso.
Né il riferimento all'Euribor ha generato in alcun modo indeterminatezza dell'oggetto del contratto essendo il parametro, alla luce delle pattuizioni contrattuali, compiutamente individuabile, trattandosi di indice conoscibile in ogni momento, calcolato e pubblicato giornalmente dall'European Banking Federation (EBF) secondo criteri prestabiliti, e costituendo un dato assolutamente univoco.
Per le stesse ragioni si ritengono insussistenti i presupposti per l'annullamento del contratto per vizi della volontà della parte finanziata.
Ancora infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento basata sul presupposto della mancata indicazione in esso dell'Isc o Taeg essendo l'indice deputato, per previsione normativa, a svolgere una mera funzione informativa in ordine al costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non già a determinare di per sé alcuna condizione del rapporto;
ne discende che, al più, potrebbe ipotizzarsi la responsabilità della per inadempimento dei suoi obblighi CP_13 informativi, con ogni conseguenza risarcitoria, nell'ipotesi in cui fosse stato allegato e provato che la parte attrice avesse subito un danno in conseguenza di esso.
Infine, infondata è la dedotta nullità del contratto per indeterminabilità e usurarietà del tasso extra fido;
infatti, quest'ultimo nel contratto è individuato nel “TEG medio vigente pubblicato dal
Ministero del Tesoro maggiorato del 40%”, cosicché, all'evidenza, in base alla condizione richiamata, il tasso extra fido potesse essere individuato per relationem con riferimento alla classificazione operata con Decreto del Ministro del Tesoro, previa riconduzione del contratto alla categoria di riferimento determinabile in ragione del suo contenuto, secondo gli ordinari canoni interpretativi.
Va poi esclusa l'usurarietà del tasso extrafido, in ragione del fatto che la convenuta maggiorazione del 40% del TEG era inferiore rispetto a quella consentita dalla soglia usuraia all'epoca vigente
(pari al 50% del TEG).
Ne discende la piena validità del titolo costitutivo del rapporto di mutuo, nonché l'infondatezza della pretesa nullità derivata delle garanzie prestate in relazione ad esso.
9 Quanto alle ulteriori doglianze sollevate dagli attori con specifico riguardo alle fideiussioni, va esclusa, in primo luogo, la fondatezza dell'eccezione di nullità di esse sollevata sul presupposto del difetto di causa per essere i contratti destinati a realizzare interessi non meritevoli di tutela: la funzione di tali garanzie - ampiamente utilizzate nella prassi bancaria - è infatti quella di agevolare l'accesso al credito mediante il rafforzamento della posizione del creditore, interesse quest'ultimo certamente meritevole di tutela. È, inoltre, ormai superata la questione postasi in tempo risalente della validità delle fideiussioni omnibus quanto ai profili di indeterminatezza dell'oggetto, venendo in rilievo garanzie prestate per obbligazioni anche future contratte dal debitore principale con previsione di un importo massimo garantito, in conformità al disposto dell'art. 1938 c.c..
I garanti hanno poi dedotto che il testo delle citate fideiussioni fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione NCria italiana, nei confronti del quale la NC
d'IA aveva avviato un'istruttoria conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 55 del 2005: con esso la NC d'IA, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli
Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Si ha riguardo, quindi, nel dettaglio, alle clausole di cui: all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”; all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considerasse intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall'Abi il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90. Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiamo per oggetto o per effetto di impedire,
10 restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – e affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, potessero contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa risultasse significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della NC d'IA si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema Abi sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza, e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è pronunciata di recente la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla NC d'IA in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale
11 costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti
“funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di
“conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse
12 di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da ultimo citato e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti sottoscritti dagli opponenti con quelle contenute nello schema predisposto dall'Abi oggetto del provvedimento della NC d'IA, di dover dichiarare la nullità delle medesime.
Gli opponenti, premettendo la nullità, tra le altre, della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c. hanno poi eccepito la decadenza della NC dal diritto di agire nei loro confronti, essendo decorso il termine di sei mesi previsto dalla disposizione invocata entro il quale la banca avrebbe dovuto proporre le sue istanze nei confronti del debitore.
Sennonché l'eccezione di decadenza è stata formulata dagli attori garanti omettendo anche solo di indicare quando il diritto della di agire nei loro confronti fosse maturato e pertanto il CP_13 momento dal quale avrebbe dovuto essere computato il termine di decadenza: non è dato del resto neppure desumere dagli atti se e quando il conto sul quale era regolata l'apertura di credito fosse stato chiuso, cosicché il credito della fosse divenuto esigibile;
gli attori hanno ancora CP_13 trascurato di considerare la circostanza che essi avessero consentito (nel 2012 e nel 2016) alla sottoscrizione con la banca di due diversi accordi – cui è dato riconoscere valenza transattiva, essendo finalizzati a prevenire l'insorgenza di una controversia tra le parti - con i quali avevano espressamente convenuto di rimodulare gli impegni da loro assunti, anche al fine di trovare una soluzione utile al fine di consentire alla società debitrice principale, della quale erano divenuti soci di maggioranza, di far fronte alla sua posizione debitoria Né potrebbe ipotizzarsi invalidità CP_13 di tali accordi, per essere stati conclusi dai garanti sul presupposto della perdurante efficacia delle garanzie, venendo in rilievo, in ipotesi, errore diritto su questioni che avrebbero potuto formare oggetto di controversia.
La piena validità dell'accordo stipulata nel 2016 esclude, quindi, la fondatezza di ogni pretesa dei garanti per eventuali condotte della banca precedenti ad esso, nonché la fondatezza di ogni richiesta restitutoria collegata.
D'altra parte la partecipazione diretta dei garanti alla conclusione degli accordi (da ultimo all'accordo del 2016) consente di escludere la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1956
c.c..
13 La NC ha poi dimostrato l'infondatezza dell'ulteriore doglianza dei garanti circa il mancato aggiornamento della segnalazione della loro posizione presso la Centrale Rischi.
Si ritengono poi infondate le domande risarcitorie formulate nei confronti di sul CP_13 presupposto di condotte illegittime della medesima nella gestione del credito: al contrario di quanto dedotto dagli attori, risulta che la abbia consentito nel tempo, in conseguenza delle vicende CP_13 che hanno interessato la debitrice principale, a rimodulare le condizioni del rapporto con la medesima e con i garanti in base alle esigenze prospettatele, al fine di favorire il completamento del proprio programma da parte della società e che siano stati invece gli attori a disattendere gli impegni assunti.
Con specifico riguardo al pregiudizio lamentato dalla in conseguenza dell'assunta Parte_2 violazione da parte delle convenute dell'impegno assunto dalla nel 2016 a CP_13 consentire la restrizione delle ipoteche in caso di vendita degli immobili, deve evidenziarsi, in via assorbente di ogni altra deduzione delle parti sul punto, che l'art. 9 dell'accordo citato subordinava la prestazione del consenso alla restrizione delle ipoteche al previo versamento da parte della debitrice in favore dell'Istituto di credito dell'importo indicato per ogni unità o Lotto nell'Allegato
7, colonna 2; versamento, invero, che gli attori non hanno neppure allegato di avere effettuato, cosicché non sia dato ritenere alcun inadempimento delle parti convenute alle obbligazioni sulle medesime asseritamente gravanti.
Per tali motivi le domande degli attori sono accolte nei limiti sopra individuati e respinte per la restante parte.
In ragione della soccombenza largamente prevalente degli attori, le spese di lite sono poste a carico di questi ultimi e si liquidano in favore di ciascuna delle parti convenute nella misura complessiva di euro 22.426, per compensi professionali (euro 4.607, per la fase di studio, euro 3.039, per la fase introduttiva, euro 6.767, per la fase istruttoria, euro 8.013, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento parziale delle domande degli attori, dichiara la nullità parziale delle fideiussioni omnibus prestate da e in favore della convenuta , Parte_1 Parte_3 CP_13 con riferimento alle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti;
- respinge le ulteriori domande formulate dagli attori nei confronti delle parti convenute;
14 - condanna gli attori al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in favore di ciascuna delle parti convenute nella misura di euro 22.426, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice est.
UR AN
Il Presidente
TT RL
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Carmen Fernicola.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. TT RL - Presidente
Dott. UR AN - Giudice rel.
Dott. Alfredo Landi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39084 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 27 novembre 2024
TRA
(CF: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
50051 Castelfiorentino (FI), Via Verdi n. 27, in proprio e quale legale rappresentante della società con sede in Via Leonardo da Vinci n 25 50050 Montaione (FI), P.IVA e CF Parte_2
; (CF: , nato a [...] il [...] P.IVA_1 Parte_3 C.F._2
e residente a [...] tutti difesi e rappresentati dall'Avv
SS D'CO (CF: ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, CodiceFiscale_3 in via Ricasoli, 5 a Empoli (FI);
- attori
E
1 con sede in FI, viale A. Gramsci n. 34, C.F. e P. Controparte_1
I.V.A.: , in persona del Procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo P.IVA_2
FI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Empoli (FI), via Romboli n. 9; con sede in via Duca d'Aosta 10 FI ( , per il tramite della Parte_4 P.IVA_3 sua mandataria con sede in Piazza Borromeo 14, Milano (Partita Iva, codice fiscale Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
US EN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Napoli alla
Piazza Piedigrotta 9;
, ( ), anche quale liquidatore della cessata Costruzioni Ciulli S.r.l. CP_3 C.F._4 nonché quale amministratore e rappresentante della Controparte_4
( ); contumace ( ; ; P.IVA_5 Controparte_5 C.F._5 Controparte_6
( ); Controparte_7 P.IVA_6 Controparte_8
( ), in persona della legale rappresentante P.IVA_7 Controparte_8 CP_9
( ) anche quale rappresentante dello Studio Tani e Associati;
C.F._6 [...]
( ) residente in [...] 50050 Gambassi terme (FI); CP_10 C.F._7
(( ; contumaci;
CP_11 C.F._8
- convenuti nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
27 novembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e quale Parte_3 Parte_1 rappresentante legale della società convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_12
e nonché le altre parti sopra indicate, per sentir: “Quanto ai
[...] Parte_4 fideiussori: Accertare e dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità del contratto di credito fondiario dedotto in causa e per l'effetto e comunque accertare e dichiarare la nullità e/o
l'invalidità e/o l'inefficacia delle fideiussioni dedotte in causa e/o delle ridette tre clausole già censurate dalla NC d'IA e per l'effetto e comunque accertare e dichiarare che i Signori
e per tutti i motivi e le ragioni esposte, nulla dovevano (e/o devono) Parte_3 Parte_1 alla per effetto di tali fideiussioni e per l'effetto e comunque accertare e Controparte_13 dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia di tutti gli accordi e i contratti conclusi e/o sottoscritti nel 2012 e 2016 dedotti in atti (nonché dei vari negozi accessori e/o collegati e/o
2 attuativi di tali accordi) ovvero annullarli e per l'effetto e comunque condannare la CP_13
a restituire e/o a pagare ai due fideiussori l'importo di € 456.053,00 ciascuno, pari a
[...] quanto da ognuno di loro versato (nell'ipotesi minima) in forza degli accordi del 2012 e 2016
(nonché dei vari negozi accessori e/o collegati e/o attuativi di tali accordi) o, in subordine, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia dei conti vincolati a pegno n. 1048914/4 intestato a e n. 1048915/1 intestato a ovvero previo loro Parte_3 Parte_1 annullamento, condannare la a restituire e/o a pagare ai due fideiussori Controparte_13
l'importo di € 351.528,00 ciascuno, tutt'ora giacente su tali conti. In via subordinata condannare la a pagare ai due fideiussori gli stessi importi a titolo di risarcimento del Controparte_13 danno a loro prodotto, per aver aderito alla dedotta intesa anticoncorrenziale promossa dall' Pt_5 di cui in atti, ad aver quindi inserito nei contratti di fideiussione le ridette tre clausole censurate dalla NC d'IA. In via ulteriormente subordinata, qualora si ritenesse valido ed efficace
l'impegno fideiussorio dei Signori nonché le tre clausole censurate dalla NC d'IA, Pt_3 nonché validi ed efficaci gli accordi novativi conclusi nel 2012 e 2016 (nonché dei vari negozi accessori e/o collegati e/o attuativi di tali accordi), condannare la per il danno loro CP_13 prodotto dalla sua gestione negligente ed illegittima del rapporto di credito fondiario e delle varie erogazioni effettuate, danno da ragguagliarsi alla differenza tra quanto versato dai Signori Pt_3 in esecuzione dell'impegno fideiussorio contratto (anche a mezzo degli atti novativi di cui si è detto) e quanto avrebbero potuto risparmiare se il valore della garanzia ipotecaria assunta dalla avesse mantenuto il valore imposto dalla legge e dal contratto di finanziamento ovvero alla CP_13 differenza tra il 20% del valore delle fideiussioni sottoscritte e quanto effettivamente da loro pagato
o comunque prestato. In ogni caso, condannare la a risarcire ogni danno Controparte_13 causato e causando ai fideiussori (per limitazione del loro merito di credito, limitazione dell'accesso al credito ecc.) per effetto delle illegittime segnalazioni effettuate alla Centrale Rischi presso la NC d'IA (ovvero, comunque rese disponibili ad altri enti) nonché ordinare alla
e agli altri enti cui tali segnalazioni sono state comunque rese disponibili, le Controparte_13 conseguenti rettifiche, con effetto dalla sottoscrizione delle ridette fideiussioni, o in subordine da quando la si era impegnata a rettificare le relative segnalazioni con gli accordi del 2012 e CP_13
2016. In ogni caso, oltre interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. e rivalutazione monetaria dal fatto o in subordine dalla domanda giudiziale. Quanto a Fermi e ribaditi tutti Parte_2 gli accertamenti e tutte dichiarazioni di cui sopra, rideterminare i rapporti dare avere tra le parti del rapporto fondiario per cui è causa con applicazione del minor tasso tra quello sostitutivo ex art.
117 TUB ovvero quello legale e quello tempo per tempo applicato dalla e imputazione a CP_13 capitale restituito di tutto quanto indebitamente pagato negli anni da Accertare e Parte_2
3 dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia dell'ipoteca di € 9.000.000,00 iscritta a garanzia della restituzione del finanziamento fondiario per cui è causa presso i RR.II. in data 6/08/2005 al n. 1848 di formalità (doc. 35 - Iscrizione Ipoteca del 6-08-2005 Reg. gen n 7307 Reg. part. n 1848), con ordine al Conservatore di procedere senz'altro alla sua cancellazione e radiazione. Condannare la
a risarcire alla società attrice i danni prodotti dalla gestione negligente e Controparte_13 illegittima delle varie erogazioni del finanziamento fondiario, danni che si quantificano nella differenza tra l'effettivo valore delle opere sulla base delle quali sono state effettuate le varie Cont erogazioni a e l'ammontare totale di tali erogazioni. Qualora si ritengano validi ed efficaci gli accordi conclusi nel 2012 e 2016 (e i collegati negozi attuativi ed esecutivi), condannare la
[...]
e (una volta confermata l'avvenuta cessione del credito fondiario per cui è causa) CP_13
in solido tra loro a risarcire tutti i danni prodotti e producendi Parte_4 dall'inadempimento di quest'ultima a consentire le restrizioni e le riduzioni ipotecarie cui si era impegnata con tali accordi, danni che si ragguagliano al deprezzamento del Controparte_13 patrimonio sociale nella prospettiva liquidatoria concorsuale necessitata dall'indotta impossibilità della società attrice a proseguire il programma aziendale concordato con la stessa CP_13
In ogni caso, oltre interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. e rivalutazione
[...] monetaria dal fatto o in subordine dalla domanda giudiziale. Con vittoria di spese di lite…”.
Premettevano gli attori di aver rilasciato in favore della banca convenuta diverse fideiussioni omnibus, al fine di consentire alla la realizzazione di alcuni interventi immobiliari Parte_2 finanziati dalla mediante concessione di apertura di credito nelle forme del credito CP_13 fondiario, con contratto stipulato in data 29.7.2005; segnatamente la aveva concesso alla CP_13 società un finanziamento sino all'importo di € 4.500.000,00, dei quali € 1.840.000,00 da utilizzare per l'acquisto del compendio immobiliare e € 2.660.000,00 per effettuare i lavori di ristrutturazione, con durata prevista di 19 mesi, salvo proroghe;
che il contenuto delle fideiussioni fosse riproduttivo di quello dello schema contrattuale standardizzato predisposto dall'Associazione NCria IAna
(ABI) oggetto del provvedimento della NC d'IA n. 55 del 2005; che successivamente, la società attrice aveva dato avvio all'intervento edilizio e la banca aveva erogato l'intera somma concessa in finanziamento;
tuttavia, i lavori non erano stati compiuti, nonostante l'utilizzo dell'intero plafond, risultando di fatto realizzato parzialmente solo uno dei sei lotti in origine previsti (lotto A); che, all'inizio del 2012, dopo la verifica dello stato dei lavori, la banca convenuta, la debitrice principale ed anche i fideiussori, stimando il fabbisogno della società Parte_2 per l'ultimazione del lotto A in ulteriori € 1.300.000,00, erano addivenuti alla sottoscrizione di un accordo in forza del quale, al fine di rafforzare le garanzie rilasciate alla banca, i fideiussori si erano impegnati a versare alla società l'80 % delle somme per le quali era stata assunta la garanzia per
4 l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione, con conseguente liberazione per l'importo corrispondente dall'obbligazione assunta nei confronti dell'Istituto di credito;
che contestualmente erano state rideterminate le condizioni del finanziamento, che era stato trasformato in mutuo ipotecario a 15 anni, con i primi tre anni di preammortamento da corrispondere in un'unica rata con scadenza prevista per l'8.3.2015; che, nel 2016, le parti avevano stipulato un nuovo accordo, sostitutivo di quello concluso nel 2012 da intendersi risolto, con il quale e Parte_3 Pt_1
(che nel frattempo avevano acquisito il controllo della avevano costituito in
[...] Parte_2 pegno somma pari a quella per la quale avevano prestato fideiussione a garanzia dell'apertura di una nuova e separata linea di credito in favore della società, con conseguente svincolo delle garanzie personali in misura corrispondente alla valorizzazione della garanzia pignoratizia;
che erano state poi nuovamente rimodulate le condizioni del primo finanziamento concesso alla con suddivisione del debito residuo in una quota ordinaria e una quota postergata. Parte_2
Negli anni successivi i avevano versato sui conti vincolati in pegno l'importo di € Pt_3
351.528,20 ciascuno, con conseguente riduzione delle fideiussioni a € 8.033, 00; che, nel settembre del 2020, la a fronte dell'inadempimento della alle obbligazioni assunte con CP_13 Parte_2 il primo contratto, aveva ceduto il proprio credito nei confronti di Parte_4 nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione dei crediti, mantenendo la titolarità dell'ulteriore linea di credito concessa alla nel 2016. Parte_2
Nel gennaio del 2021, la prospettandosi la vendita di quattro unità del lotto A, si Parte_2 era rivolta alla chiedendo la disponibilità della cessionaria a prestare il Parte_4 consenso per l'applicazione delle restrizioni delle garanzie concordate nel 2016 al fine di procedere alla vendita degli immobili: alla richiesta la società non aveva ricevuto riscontro positivo, e per questo la lamentava che le fosse stata preclusa la prosecuzione dell'attività sociale. Parte_2
Inoltre, gli attori si dolevano del fatto che, nonostante lo svincolo quasi integrale delle fideiussioni, la banca non avesse effettuato le dovute rettifiche alla Centrale Rischi, cosicché questi ultimi risultassero ancora garanti della per l'importo di € 358.000,00 ciascuno, con Parte_2 conseguente pregiudizio in loro danno.
Tanto premesso in fatto, i fideiussori chiedevano al Tribunale di accertare la nullità delle garanzie rilasciate in favore della banca, sotto diversi profili: per indeterminatezza dell'oggetto; per violazione della normativa antitrust (quanto meno con riferimento alle clausole di sopravvivenza e di riviviscenza della garanzia e di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.), recando esse contenuto conforme a quello dello schema predisposto dell'ABI e oggetto di provvedimento della NC
d'IA e pertanto costituenti contratti a valle di intesa anticoncorrenziale (con conseguente decadenza della NC di agire nei loro confronti); per nullità della causa in ragione della non
5 meritevolezza dell'interesse tutelato. Eccepivano, altresì, la nullità dei successivi accordi conclusi con la NC, in quanto sottoscritti da parte loro sull'erroneo presupposto della validità delle garanzie.
Eccepivano poi la nullità del contratto di finanziamento, per essere stato lo stesso concesso alla società in violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma secondo TUB e per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, in quanto il finanziamento era stato parametrato all'indice
Euribor, del quale stata accertata la manipolazione sul mercato da parte della Commissione Europea con provvedimento C (2013) 8512. In subordine, chiedevano disporsi annullamento del contratto per dolo.
Ancora eccepivano la nullità del contratto di finanziamento, in ragione della mancata indicazione in Par esso dell' e della indeterminatezza o dell'usurarietà del tasso di interesse extra fido in esso indicato.
In subordine, chiedevano la condanna di al risarcimento del danno Controparte_12 derivante dalla violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B del contratto garantito;
per il danno causato dall'inserimento nelle fideiussioni delle clausole oggetto di condotta anticoncorrenziale;
per l'omessa rettifica alla Centrale Rischi dei dati relativi alle garanzie prestate da parte loro;
più in generale, per il danno derivante dalla negligente gestione da parte della NC del rapporto di credito.
La chiedeva, invece, accertarsi la nullità del finanziamento fondiario per le Parte_2 medesime ragioni dedotte dai fideiussori, conseguentemente imputarsi al capitale quanto già restituito e rideterminarsi il debito residuo con applicazione del minor tasso tra quello sostitutivo ex art. 117 TUB ovvero quello legale e quello tempo per tempo applicato dalla NC;
dichiararsi la nullità dell'ipoteca concessa;
infine, condannare la banca al risarcimento del danno derivante dalla negligente gestione del credito. Chiedeva, inoltre, la condanna in solido della CP_12
e della al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento
[...] Parte_4 dell'obbligo assunto a garantire le restrizioni ipotecarie necessarie alla vendita delle unità immobiliari, con danno ragguagliabile alla perdita di valore commerciale degli immobili ultimandi.
Si costituiva contestando integralmente quanto dedotto dagli attori e Controparte_12 chiedendo: “di rigettare tutte le domande avanzate dagli attori perché infondate in fatto ed in diritto …riconoscendo la fondiarietà del contratto di finanziamento descritto in atti stipulato il
29/07/2005 con atto ai rogiti Notaio (Rep. 27418 – Racc. 13375) e dei Persona_1 successivi atti modificativi, ovvero, in accoglimento dell'istanza ex art. 1424 c.c., convertendolo in finanziamento ipotecario ordinario.”
6 In particolare, quanto alla nullità del contratto di finanziamento fondiario del 29.7.2005 per violazione del limite di cui all'art. 38 TUB, la convenuta contestava la determinazione del valore dell'immobile dato in garanzia allegato dagli attori, e chiedeva, in via riconvenzionale, la conversione del contratto in finanziamento ipotecario ordinario. In secondo luogo, in relazione all'indice Euribor, la banca affermava la determinatezza e non arbitrarietà del tasso convenuto, essendo nota al cliente l'evoluzione del parametro;
escludeva che la sanzione della nullità prevista dalla normativa antitrust si estendesse ai contratti a valle dell'intesa; rilevava che, in ogni caso, il contratto stipulato tra le parti fosse antecedente al periodo considerato dalla Commissione Europea, circostanza che escludeva la possibilità di dichiarare il contratto nullo o di annullare lo stesso. Par Contestava che la mancata indicazione dell' determinasse la nullità del contratto ex art 117
TUB; negava l'indeterminatezza e l'usurarietà del tasso extrafido, essendo previsto un aumento inferiore a quello mediamente applicato all'epoca (aumento del 40% del TEG in luogo dell'aumento del 50%) ed essendo desumibile dal contratto la categoria di rilevazione di riferimento
(“apertura di credito in conto corrente”).
Con specifico riguardo alle domande promosse dagli attori in qualità di fideiussori, la banca escludeva che le garanzie concesse potessero considerarsi immeritevoli di tutela ex art. 1322 c.c., nonché l'indeterminatezza dell'oggetto delle fideiussioni omnibus, ravvisandosi in esse la previsione di un importo massimo garantito e contestando la nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust.
Negava, comunque, anche qualora fosse accertata la nullità delle predette clausole, la decadenza dal diritto di agire nei confronti dei garanti ex art. 1957 c.c.. Parimenti, deduceva l'inconferenza del richiamo operato dagli attori all'art. 1952 c.c..
Contestava la fondatezza di ogni richiesta risarcitoria avanzata dagli attori nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio anche , tramite la mandataria allegando, in Parte_4 Controparte_2 primo luogo, il proprio il difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande formulate nei suoi confronti, sul presupposto che esse avrebbero dovuto essere proposte nei confronti della sola
[...]
e, in subordine, chiedendo il rigetto delle domande nel merito. CP_13
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “ferma l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta in via preliminare per atti e fatti ante cessione, per il rigetto delle domande nei confronti dell'esponente in quanto del tutto inammissibili ed, altresì, infondate, per tutti i motivi esposti;
in via del tutto subordinata e per mero tuziorismo difensivo, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità del mutuo sub iudice per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, l'esponente si associa alla difesa della NC cedente in merito alla proposta istanza di conversione ex art. 1424 c.c. in finanziamento ipotecario ordinario del
7 contratto di finanziamento fondiario ipotecario stipulato il 29/07/2005 in atti;
il tutto con vittoria di spese secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori come per legge”.
Le altre parti convenute, ritualmente citate a comparire, non si costituivano in giudizio e ne era dichiarata la contumacia.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate all'udienza del 27 novembre 2024; all'esito il
Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini di legge.
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La domanda proposta dagli attori è fondata nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla in qualità di cessionaria del credito nascente dal contratto concluso dalla Parte_4 con la per effetto dell'operazione di cessione in blocco dei Parte_2 Controparte_12 crediti in sofferenza realizzata nel 2020 in relazione alla domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti, avendo gli attori proposto la domanda sul presupposto che la cessionaria fosse tenuta a consentire la restrizione dell'ipoteca iscritta sul compendio immobiliare nella titolarità della in forza dell'acquisizione della titolarità del credito garantito, cosicché l'eventuale Parte_2 infondatezza della pretesa, assunta dalla convenuta, è questione da valutare nel merito che non incide sull'ammissibilità della domanda.
Nel merito, si ritengono infondate le eccezioni di nullità sollevate dalle parti attrici con riferimento al contratto concluso dalla società in data 29.7.2005, con Parte_2 Controparte_12
in primo luogo, con riferimento all'eccepito superamento del limite di finanziabilità di cui
[...] all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), si richiama, in quanto condivisibile,
l'orientamento della Corte di Cassazione (S.U. sentenza del 16/11/2022 n. 33719), secondo il quale va escluso che esso determini la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., non assumendo la richiamata disposizione valore di norma imperativa. Il limite previsto dall'art. 38 TUB rappresenta, infatti, un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, da ritenersi non essenziale, il cui superamento può al più determinare la responsabilità dell'istituto di credito nell'ambito della c.d. vigilanza prudenziale.
In secondo luogo, si ritiene infondata l'eccezione di nullità del contratto fondata sul presupposto che il tasso di interesse in esso previsto fosse stato determinato con riferimento al parametro
Euribor, in violazione della normativa antitrust, per essere la pattuizione intervenuta a valle di intesa
8 anticoncorrenziale accertata dalla Commissione europea con provvedimento del 4 dicembre 2013.
Sul punto, appare assorbente di ogni altra considerazione la circostanza che il contratto risulta sottoscritto in data antecedente a quella in cui si sarebbe consumata l'intesa illecita, cosicché non sia dato neppure ritenere accertato che il tasso di riferimento fosse stato oggetto di manipolazione.
In ogni caso, l'eventuale accertamento di tale ultima circostanza avrebbe al più legittimato la società attrice alla proposizione di azione risarcitoria, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio connesso all'incremento di costo in ipotesi derivatole dalla manipolazione del tasso.
Né il riferimento all'Euribor ha generato in alcun modo indeterminatezza dell'oggetto del contratto essendo il parametro, alla luce delle pattuizioni contrattuali, compiutamente individuabile, trattandosi di indice conoscibile in ogni momento, calcolato e pubblicato giornalmente dall'European Banking Federation (EBF) secondo criteri prestabiliti, e costituendo un dato assolutamente univoco.
Per le stesse ragioni si ritengono insussistenti i presupposti per l'annullamento del contratto per vizi della volontà della parte finanziata.
Ancora infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento basata sul presupposto della mancata indicazione in esso dell'Isc o Taeg essendo l'indice deputato, per previsione normativa, a svolgere una mera funzione informativa in ordine al costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non già a determinare di per sé alcuna condizione del rapporto;
ne discende che, al più, potrebbe ipotizzarsi la responsabilità della per inadempimento dei suoi obblighi CP_13 informativi, con ogni conseguenza risarcitoria, nell'ipotesi in cui fosse stato allegato e provato che la parte attrice avesse subito un danno in conseguenza di esso.
Infine, infondata è la dedotta nullità del contratto per indeterminabilità e usurarietà del tasso extra fido;
infatti, quest'ultimo nel contratto è individuato nel “TEG medio vigente pubblicato dal
Ministero del Tesoro maggiorato del 40%”, cosicché, all'evidenza, in base alla condizione richiamata, il tasso extra fido potesse essere individuato per relationem con riferimento alla classificazione operata con Decreto del Ministro del Tesoro, previa riconduzione del contratto alla categoria di riferimento determinabile in ragione del suo contenuto, secondo gli ordinari canoni interpretativi.
Va poi esclusa l'usurarietà del tasso extrafido, in ragione del fatto che la convenuta maggiorazione del 40% del TEG era inferiore rispetto a quella consentita dalla soglia usuraia all'epoca vigente
(pari al 50% del TEG).
Ne discende la piena validità del titolo costitutivo del rapporto di mutuo, nonché l'infondatezza della pretesa nullità derivata delle garanzie prestate in relazione ad esso.
9 Quanto alle ulteriori doglianze sollevate dagli attori con specifico riguardo alle fideiussioni, va esclusa, in primo luogo, la fondatezza dell'eccezione di nullità di esse sollevata sul presupposto del difetto di causa per essere i contratti destinati a realizzare interessi non meritevoli di tutela: la funzione di tali garanzie - ampiamente utilizzate nella prassi bancaria - è infatti quella di agevolare l'accesso al credito mediante il rafforzamento della posizione del creditore, interesse quest'ultimo certamente meritevole di tutela. È, inoltre, ormai superata la questione postasi in tempo risalente della validità delle fideiussioni omnibus quanto ai profili di indeterminatezza dell'oggetto, venendo in rilievo garanzie prestate per obbligazioni anche future contratte dal debitore principale con previsione di un importo massimo garantito, in conformità al disposto dell'art. 1938 c.c..
I garanti hanno poi dedotto che il testo delle citate fideiussioni fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione NCria italiana, nei confronti del quale la NC
d'IA aveva avviato un'istruttoria conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 55 del 2005: con esso la NC d'IA, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli
Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Si ha riguardo, quindi, nel dettaglio, alle clausole di cui: all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”; all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considerasse intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall'Abi il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90. Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiamo per oggetto o per effetto di impedire,
10 restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – e affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, potessero contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa risultasse significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della NC d'IA si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema Abi sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza, e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è pronunciata di recente la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla NC d'IA in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale
11 costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti
“funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di
“conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse
12 di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da ultimo citato e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti sottoscritti dagli opponenti con quelle contenute nello schema predisposto dall'Abi oggetto del provvedimento della NC d'IA, di dover dichiarare la nullità delle medesime.
Gli opponenti, premettendo la nullità, tra le altre, della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c. hanno poi eccepito la decadenza della NC dal diritto di agire nei loro confronti, essendo decorso il termine di sei mesi previsto dalla disposizione invocata entro il quale la banca avrebbe dovuto proporre le sue istanze nei confronti del debitore.
Sennonché l'eccezione di decadenza è stata formulata dagli attori garanti omettendo anche solo di indicare quando il diritto della di agire nei loro confronti fosse maturato e pertanto il CP_13 momento dal quale avrebbe dovuto essere computato il termine di decadenza: non è dato del resto neppure desumere dagli atti se e quando il conto sul quale era regolata l'apertura di credito fosse stato chiuso, cosicché il credito della fosse divenuto esigibile;
gli attori hanno ancora CP_13 trascurato di considerare la circostanza che essi avessero consentito (nel 2012 e nel 2016) alla sottoscrizione con la banca di due diversi accordi – cui è dato riconoscere valenza transattiva, essendo finalizzati a prevenire l'insorgenza di una controversia tra le parti - con i quali avevano espressamente convenuto di rimodulare gli impegni da loro assunti, anche al fine di trovare una soluzione utile al fine di consentire alla società debitrice principale, della quale erano divenuti soci di maggioranza, di far fronte alla sua posizione debitoria Né potrebbe ipotizzarsi invalidità CP_13 di tali accordi, per essere stati conclusi dai garanti sul presupposto della perdurante efficacia delle garanzie, venendo in rilievo, in ipotesi, errore diritto su questioni che avrebbero potuto formare oggetto di controversia.
La piena validità dell'accordo stipulata nel 2016 esclude, quindi, la fondatezza di ogni pretesa dei garanti per eventuali condotte della banca precedenti ad esso, nonché la fondatezza di ogni richiesta restitutoria collegata.
D'altra parte la partecipazione diretta dei garanti alla conclusione degli accordi (da ultimo all'accordo del 2016) consente di escludere la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1956
c.c..
13 La NC ha poi dimostrato l'infondatezza dell'ulteriore doglianza dei garanti circa il mancato aggiornamento della segnalazione della loro posizione presso la Centrale Rischi.
Si ritengono poi infondate le domande risarcitorie formulate nei confronti di sul CP_13 presupposto di condotte illegittime della medesima nella gestione del credito: al contrario di quanto dedotto dagli attori, risulta che la abbia consentito nel tempo, in conseguenza delle vicende CP_13 che hanno interessato la debitrice principale, a rimodulare le condizioni del rapporto con la medesima e con i garanti in base alle esigenze prospettatele, al fine di favorire il completamento del proprio programma da parte della società e che siano stati invece gli attori a disattendere gli impegni assunti.
Con specifico riguardo al pregiudizio lamentato dalla in conseguenza dell'assunta Parte_2 violazione da parte delle convenute dell'impegno assunto dalla nel 2016 a CP_13 consentire la restrizione delle ipoteche in caso di vendita degli immobili, deve evidenziarsi, in via assorbente di ogni altra deduzione delle parti sul punto, che l'art. 9 dell'accordo citato subordinava la prestazione del consenso alla restrizione delle ipoteche al previo versamento da parte della debitrice in favore dell'Istituto di credito dell'importo indicato per ogni unità o Lotto nell'Allegato
7, colonna 2; versamento, invero, che gli attori non hanno neppure allegato di avere effettuato, cosicché non sia dato ritenere alcun inadempimento delle parti convenute alle obbligazioni sulle medesime asseritamente gravanti.
Per tali motivi le domande degli attori sono accolte nei limiti sopra individuati e respinte per la restante parte.
In ragione della soccombenza largamente prevalente degli attori, le spese di lite sono poste a carico di questi ultimi e si liquidano in favore di ciascuna delle parti convenute nella misura complessiva di euro 22.426, per compensi professionali (euro 4.607, per la fase di studio, euro 3.039, per la fase introduttiva, euro 6.767, per la fase istruttoria, euro 8.013, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento parziale delle domande degli attori, dichiara la nullità parziale delle fideiussioni omnibus prestate da e in favore della convenuta , Parte_1 Parte_3 CP_13 con riferimento alle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti;
- respinge le ulteriori domande formulate dagli attori nei confronti delle parti convenute;
14 - condanna gli attori al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in favore di ciascuna delle parti convenute nella misura di euro 22.426, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice est.
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Il Presidente
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Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Carmen Fernicola.
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