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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
Il Presidente delegato Dott.ssa Manuela Velotti
Nel procedimento R.G. n. 1716/2025 avente ad oggetto opposizione a decreto di liquidazione onorari ex artt. 82, 84 e 170 d.P.R. 30/05/2002 n. 115 e art. 281 decies c.p.c. promosso da
AVV. (C.F. ), in giudizio personalmente ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato come in atti (pec: ) Email_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'avv. ha assistito come difensore d'ufficio il sig. Aurelio IO nel Parte_1
procedimento penale n. 2878/2011 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna,
n. 4189/2015 R.G. App. Corte d'Appello di Bologna, n. 12674/2018 del Registro Generale della Corte
Suprema di Cassazione;
nell'ambito di detto procedimento l'avv. ha proposto ricorso per Pt_1 cassazione avverso la sentenza di appello del 12.9.2017 della Corte d'Appello di Bologna, e la
Suprema Corte, con la sentenza n. 52360/2018 del 03.10.2018, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato.
Con istanza del 14.6.2024, dato atto che le attività di recupero del credito professionale nei confronti del proprio cliente hanno dato esito negativo, l'avv. ha domandato alla Prima Sezione Penale Pt_1
dell'intestata Corte di liquidare spese e compensi relativi al giudizio innanzi alla Corte di cassazione per un importo determinato sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi penali pagina 1 di 3 avanti alla corte di cassazione, pari a euro 2.315,34 [€ 3.015,00 - € 1.005,00 (riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002) + € 301,50 (aumento del 15% rimborso spese forfettarie) + € 3,84 (spese esenti documentate) = € 2.315,34] oltre IVA e CPA, ove dovute.
Con decreto del 28.10.2024, notificato il 04.11.2024, la Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di
Bologna ha ritenuto potersi liquidare all'avv. la somma complessiva di euro 800,00 Parte_1
oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge.
Avverso il decreto di liquidazione del compenso l'avv. in data 17.11.2024, ha proposto Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R n. 115/2002, censurando il provvedimento per avere la
Prima Sezione Penale liquidato una somma complessiva inferiore al minimo edittale previsto dalle tabelle ministeriali del D.M. 55/2014 per i giudizi penali avanti alla Corte di cassazione, senza specificare le varie voci che concorrono a formare l'importo liquidato, in violazione dell'art. 12 dello stesso decreto, somma da considerarsi, inoltre, inadeguata e inidonea a compensare il lavoro svolto;
ha pertanto chiesto al Presidente della Corte di liquidargli una somma pari a euro 2.315,34 oltre IVA e
CPA.
Il , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Il ricorso è fondato.
L'attività per la quale l'odierno opponente ha chiesto la liquidazione, documentata in atti, è consistita nell'esame e studio degli atti, nella redazione del Ricorso per Cassazione basato su due motivi di doglianza, nella partecipazione all'udienza del 03.10.2018 avanti alla Corte Suprema di Cassazione,
Quarta Sezione Penale, nella discussione orale e nell'esame e studio della sentenza della Corte
Suprema di Cassazione n. 52360/2018.
Nella decisione oggi impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha liquidato una somma che decurta di oltre il 50% i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi penali avanti la Corte di cassazione, in violazione della disposizione di cui all'art. 12, co. 1, ultimo periodo del decreto stesso, a norma del quale “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati (fino al 50 per cento), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Pertanto, in riforma del provvedimento impugnato, va liquidata a titolo di onorario in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 2.010,00, già applicata le riduzioni di 1/3 ex art. 106 bis
D.P.R. 115/2002, oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge.
pagina 2 di 3 Tenuto conto della mancata costituzione del , che non si è opposto al ricorso, Controparte_1
sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione e in conseguente riforma del decreto, opposto liquida a titolo di onorario in favore del ricorrente avv. la somma complessiva di euro 2.010,00, oltre Parte_1
spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge;
spese compensate.
Si comunichi.
Bologna, 7 aprile 2025
Il Presidente F.F.
dott.ssa Manuela Velotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
Il Presidente delegato Dott.ssa Manuela Velotti
Nel procedimento R.G. n. 1716/2025 avente ad oggetto opposizione a decreto di liquidazione onorari ex artt. 82, 84 e 170 d.P.R. 30/05/2002 n. 115 e art. 281 decies c.p.c. promosso da
AVV. (C.F. ), in giudizio personalmente ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato come in atti (pec: ) Email_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'avv. ha assistito come difensore d'ufficio il sig. Aurelio IO nel Parte_1
procedimento penale n. 2878/2011 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna,
n. 4189/2015 R.G. App. Corte d'Appello di Bologna, n. 12674/2018 del Registro Generale della Corte
Suprema di Cassazione;
nell'ambito di detto procedimento l'avv. ha proposto ricorso per Pt_1 cassazione avverso la sentenza di appello del 12.9.2017 della Corte d'Appello di Bologna, e la
Suprema Corte, con la sentenza n. 52360/2018 del 03.10.2018, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato.
Con istanza del 14.6.2024, dato atto che le attività di recupero del credito professionale nei confronti del proprio cliente hanno dato esito negativo, l'avv. ha domandato alla Prima Sezione Penale Pt_1
dell'intestata Corte di liquidare spese e compensi relativi al giudizio innanzi alla Corte di cassazione per un importo determinato sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi penali pagina 1 di 3 avanti alla corte di cassazione, pari a euro 2.315,34 [€ 3.015,00 - € 1.005,00 (riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002) + € 301,50 (aumento del 15% rimborso spese forfettarie) + € 3,84 (spese esenti documentate) = € 2.315,34] oltre IVA e CPA, ove dovute.
Con decreto del 28.10.2024, notificato il 04.11.2024, la Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di
Bologna ha ritenuto potersi liquidare all'avv. la somma complessiva di euro 800,00 Parte_1
oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge.
Avverso il decreto di liquidazione del compenso l'avv. in data 17.11.2024, ha proposto Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R n. 115/2002, censurando il provvedimento per avere la
Prima Sezione Penale liquidato una somma complessiva inferiore al minimo edittale previsto dalle tabelle ministeriali del D.M. 55/2014 per i giudizi penali avanti alla Corte di cassazione, senza specificare le varie voci che concorrono a formare l'importo liquidato, in violazione dell'art. 12 dello stesso decreto, somma da considerarsi, inoltre, inadeguata e inidonea a compensare il lavoro svolto;
ha pertanto chiesto al Presidente della Corte di liquidargli una somma pari a euro 2.315,34 oltre IVA e
CPA.
Il , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Il ricorso è fondato.
L'attività per la quale l'odierno opponente ha chiesto la liquidazione, documentata in atti, è consistita nell'esame e studio degli atti, nella redazione del Ricorso per Cassazione basato su due motivi di doglianza, nella partecipazione all'udienza del 03.10.2018 avanti alla Corte Suprema di Cassazione,
Quarta Sezione Penale, nella discussione orale e nell'esame e studio della sentenza della Corte
Suprema di Cassazione n. 52360/2018.
Nella decisione oggi impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha liquidato una somma che decurta di oltre il 50% i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi penali avanti la Corte di cassazione, in violazione della disposizione di cui all'art. 12, co. 1, ultimo periodo del decreto stesso, a norma del quale “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati (fino al 50 per cento), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Pertanto, in riforma del provvedimento impugnato, va liquidata a titolo di onorario in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 2.010,00, già applicata le riduzioni di 1/3 ex art. 106 bis
D.P.R. 115/2002, oltre spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge.
pagina 2 di 3 Tenuto conto della mancata costituzione del , che non si è opposto al ricorso, Controparte_1
sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione e in conseguente riforma del decreto, opposto liquida a titolo di onorario in favore del ricorrente avv. la somma complessiva di euro 2.010,00, oltre Parte_1
spese forfettizzate (15%) e contributo CNPA e IVA come per legge;
spese compensate.
Si comunichi.
Bologna, 7 aprile 2025
Il Presidente F.F.
dott.ssa Manuela Velotti
pagina 3 di 3