Art. 2. 1. La domanda di ripristino e' presentata alla prefettura che aveva decretato, in forza della normativa di cui all'articolo 1, l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome.
2. Essa va corredata da un estratto per riassunto dell'atto di nascita con tutte le annotazioni e rettificazioni e da uno stato di famiglia.
3. Il prefetto, accertata l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome in forza della normativa di cui all'articolo 1, ripristina il cognome nella forma originaria, previa revoca del precedente decreto.
4. Se la provincia, corrispondente alla suddetta prefettura, non fa piu' parte del territorio della Repubblica, la domanda di ripristino e' presentata alla prefettura di Trieste, corredata, oltreche' dell'estratto di cui al comma 2, da un atto di notorieta' che attesti l'assunzione o attribuzione del nuovo cognome.
2. Essa va corredata da un estratto per riassunto dell'atto di nascita con tutte le annotazioni e rettificazioni e da uno stato di famiglia.
3. Il prefetto, accertata l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome in forza della normativa di cui all'articolo 1, ripristina il cognome nella forma originaria, previa revoca del precedente decreto.
4. Se la provincia, corrispondente alla suddetta prefettura, non fa piu' parte del territorio della Repubblica, la domanda di ripristino e' presentata alla prefettura di Trieste, corredata, oltreche' dell'estratto di cui al comma 2, da un atto di notorieta' che attesti l'assunzione o attribuzione del nuovo cognome.