Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
3830/2024 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 22/05/2025, alle ore 10.03, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per il dott. Gianluca Martorana, praticante abilitato, in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. Ceccio il quale insiste in atti e rappresenta che è ancora pendente il giudizio di opposizione ad una delle due cartelle fondanti l'atto impugnato nella presente sede e che permane il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di detta cartella come rappresentato in atti;
chiede la decisione;
per ESSINA l'Avv. G. Ungaro Controparte_2 in sostituzione dell'Avv. S. Interdonato il quale insiste e si riporta in atti;
Il Presidente di Sezione Il Giudice invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto ed in diritto Con citazione 26.09.2024, notificata lo stesso giorno, nato a Controparte_1
Messina in data 04.09.1971 (C.F. ), ivi residente in [...]
234, ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfilippo Ceccio (C.F.
) del Foro di Messina, elettivamente domiciliato, anche ai fini delle C.F._2 comunicazioni telematiche, in Messina, via G. Bruno n. 106 (pec numero di fax 090/695025), come da procura alle liti Email_1 in atti, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202400001635/000, Fascicolo n. 2024/27066, nonché le cartelle di pagamento e i ruoli sottesi, notificata in data 6.9.2024 con la quale la Regione Sicilia – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – e per essa l'Agente della Riscossione – aveva richiesto la somma di euro 339.993,79 in forza di due cartelle di pagamento: cartella di pagamento n. 29520180012037212001, asseritamente notificata in data 6.2.2019, cartella di pagamento n. 29520180015086400001, asseritamente notificata in data 25.6.2019, peraltro impugnate dallo stesso attore/opponente con autonomi ricorsi;
deduceva che la cartella nr. 29520180015086400001 era stata sospesa dal Giudice adito in seno al giudizio nr. 4885.2019
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chiedeva la sospensione del presente giudizio stante la pendenze di due distinte opposizioni avverso le cartelle di pagamento fondanti l'atto impugnato nella presente sede;
si doleva a) della violazione dell'art. 17 del dlgs. 46/1999, imputando alla Regione di essersi avvalsa illegittimamente della riscossione coattiva per l'esazione di un credito esigibile invece iure privatorum;
b) del fatto che la comunicazione impugnata facesse leva su una cartella di pagamento con efficacia sospesa;
ù c) della carenza di motivazione dell'atto impugnato;
d) del difetto di motivazione in ordine agli interessi rivendicati;
e) dell'omessa notifica della prodromica intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 comma 2 DPR 602/1973; f) della maturata prescrizione degli interessi;
g) della notifica dell'atto impugnato a soggetto carente di legittimazione invero cessato dalla carica di amministratore della società al 2009; Controparte_3 così concludeva:
“1) In via pregiudiziale, sospendere la provvisoria esecutorietà della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202400001635/000, notificata in data 6.9.2024 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs. n. 546/92, per la coesistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”;
2) Sempre in via pregiudiziale, disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.;
3) Dichiarare la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 17 D.lgs. 46/1999;
4) Dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e, pertanto, in violazione di legge;
5) Dichiarare la illegittimità dell'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto e/o carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa, anche in ordine agli interessi di mora e oneri di riscossione;
6) Dichiarare l'illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici. Violazione dell'art. 50, co. 2 D.P.R. n. 602/1973;
7) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli interessi;
8) Dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento per carenza di legittimazione passiva;
9) Condannare parti convenute alla refusione delle spese, dei diritti ed onorari di causa, oltra IVA e CPA, con distrazione a favore dello scrivente procuratore”.
Si costituiva l' , con sede in Roma, Via G. Grezar 14 Controparte_4
(c.f. e p.i. , subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, P.IVA_1 anche processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia, tra cui Controparte_5
in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito
[...] con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria n.81 presso lo studio dell'avv. Stefania Interdonato (C.F.: ; n. Fax 0908967133; C.F._3
che la rappresenta e difende giusta procura in atti, la quale Email_2 chiedeva del ricorso il rigetto.
Non si costituiva la Regione Sicilia.
All'udienza del 22.5.2025 la causa, dopo la discussione orale, era decisa.
pagina2 di 5 La controversia ha ad oggetto la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e fondata su due cartelle di pagamento per l'importo totale di euro 339.993,79 a titolo di recupero crediti per occupazione abusiva di aree demaniali.
In ordine alla preliminare istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. è sufficiente osservare che all'accoglimento di essa non può giungersi senza evidenza alcuna dell'effettività – rectius: attualità – della pendenza dei due giudizi civili indicati;
in tal senso non può reputarsi sufficiente la produzione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella nr. 29520180015086400001 adottato dal giudice designato in seno al giudizio nr. 4885.2019 RGAC.
Non è ammissibile nella presente sede la formulazione della doglianza facente leva sulla pretesa violazione della disposizione di cui all'art. 17 del dlgs 1999 n. 46 e, quindi, sull'illegittimo ricorso alla esazione mediante ruolo per un credito esigibile, invece, iure privatorum; doglianza che l'odierna parte attrice avrebbe dovuto far valere, nel termine di rito, con l'impugnazione delle due cartelle di pagamento fondanti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata nella presente sede.
Coglie nel segno la doglianza facente leva sulla pretesa illegittimità dell'atto impugnato nella presente sede per la porzione di esso facente leva sul provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento nr. 29520180015086400001 adottato dal giudice designato in seno al giudizio nr. 4885.2019 RGAC;
infatti, a fronte della sterilizzazione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento citata, l'ente Regione Sicilia – e per esso l'esattore – non avrebbe potuto minacciare, con l'atto impugnato nella presente sede, a tutela di un credito in parte evidentemente (ma temporaneamente) inesigibile, l'iscrizione di ipoteca. Infondata nel merito è la doglianza facente leva sulla pretesa carenza di motivazione dell'atto impugnato. Infatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata contiene un chiaro riferimento alle cartelle fondanti la richiesta di pagamento e la minacciata azione esecutiva;
al contempo vi sono chiari riferimenti ai crediti fondanti la richiesta di pagamento. Il tenore dell'atto impugnato consente, in altri termini, al sig. Controparte_1 di ricostruire con facilità la natura della pretesa, la sua origine, la sua consistenza, il legittimo ente impositore. Sul tema dell'illegittima determinazione degli interessi va richiamata l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte e della Suprema Corte di Cassazione (a tale proposito si cfr. la sentenza n. 2281/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che enuncia il seguente principio di diritto :" .....Nel caso in cui, invece la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre l'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo"); orbene, la semplice lettura dell'atto impugnato consente di comprendere la natura dei tributi esatti, la base normativa legittimante la richiesta degli interessi, la decorrenza degli interessi richiesti. Va, infine, affermata l'infondatezza nel merito della dedotta illegittimità dell'atto impugnato quale discenderebbe – per tesi dell'attore – dall'omessa notifica dell'intimazione rilevante ex art. 50 del D.p.r. 602/1973; sebbene la doglianza sia in antitesi con la dedotta violazione dell'art. 17 su citato, non v'è dubbio alcuno che l'intimazione citata non deve pagina3 di 5 precedere l'atto impugnato nella presente sede;
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'iscrizione ipotecaria esattoriale non necessitano di prodromica notificazione di intimazione ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1073 perché l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50 citato deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione e non anche gli atti ad essa preordinati e strumentali. La dedotta pendenza dei due giudizi citati (dei quali si sconosce l'esito, salve le deduzioni a verbale dell'odierno opponente) si pone – in ragion dell'effetto sul decorso del termine di prescrizione prodotto (id est: la sospensione) dalla stessa pendenza dei giudizi - in antitesi logica con la contestata consumazione del termine di prescrizione del credito per interessi;
sicché la doglianza per la genericità e laconicità della sua formulazione (è stata omessa l'indicazione del dies a quo e del dies ad quem) deve essere dichiarata irricevibile ovvero inammissibile. Inammissibile, infine, la doglianza facente leva sulla notifica all'attore persona fisica delle cartelle fondanti l'atto impugnato nella presente sede;
trattasi di doglianza che l'attore avrebbe dovuto far valere, nel termine di rito, con l'impugnazione delle due cartelle di pagamento. In parziale accoglimento delle domande va dichiarata illegittimo l'atto impugnato per la porzione di esso facente leva sulla cartella di pagamento nr. 29520180015086400001. Legittimo compensare per ½ le spese di lite con la condanna dei resistenti al pagamento in favore dell'attore del residuo mezzo liquidato in dispositivo secondo il valore della controversia, quattro fasi del giudizio, parametri minimi, spese e compensi distratti in favore del Difensore dell'attore Avv. G. Ceccio.
p.q.m.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 3830.2024 R.G. promossa da nato a [...] in data [...] (C.F. ), ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...], ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfilippo Ceccio (C.F. ) del Foro di Messina, elettivamente C.F._2 domiciliato, anche ai fini delle comunicazioni telematiche, in Messina, via G. Bruno n. 106 (pec numero di fax 090/695025), come da procura alle Email_1 liti in atti, parte attrice, contro costituiva l' , con sede in Controparte_4
Roma, Via G. Grezar 14 (c.f. e p.i. , subentrata a titolo universale nei rapporti P.IVA_1 giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, tra cui
, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 Controparte_5 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria n.81 presso lo studio dell'avv. Stefania Interdonato (C.F.: ; n. Fax 0908967133; che la C.F._3 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti, convenuta, e Regione Sicilia, Dipartimento dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta contumace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) dichiara illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202400001635/000, Fascicolo n. 2024/27066, per la porzione di essa facente leva sulla cartella di pagamento nr. 29520180015086400001; b) dichiara compensate nella misura di ½ le spese di lite con la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della parte attrice del residuo mezzo liquidato in euro 5.615,00
pagina4 di 5 oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato se versato, spese e compensi distratti in favore del Difensore dell'attore Avv. G. Ceccio. Messina, il 22.5.2025 Il Presidente della II Sezione Civile Dott. U. Scavuzzo
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