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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13160 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. FA SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 13160 / 2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
CA IA ND
RICORRENTE
CONTRO Co
in persona del Ministro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: in via urgente:
- disporsi l'immediata sospensione ex art. 700, c.p.c., dell'esecutività del provvedimento impugnato e di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e comunque connessi, fino alla conclusione del presente giudizio;
in via istruttoria:
1 - acquisire la documentazione che si allega;
nel merito:
- riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza ai sensi dell'art. 1, c. 1, L. n. 91 del 05 febbraio 1992 in capo al sig. nato Parte_1 a Cordoba (Argentina) il 28 marzo 1977, e ordinare al ministero dell'interno, e per esso, all'ufficiale dello stato civile di Giaveno di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.6.2025, ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il Controparte_1 proprio status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato l'[...] ad [...], come da Persona_1 certificato di nascita (cfr. doc. 2).
, emigrato in Argentina, in data 13.8.1927 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_1
(cfr. doc. 3) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 24.11.1927 il loro Persona_2 figlio (cfr. doc. 4). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino Persona_3 argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “che sul Registro Nazionale di Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per scelta maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, NON si registra a tutt'oggi il Signore o nato il Persona_1 Per_4
01/05/1904 a Acquaviva delle TI, provincia di Bari, Italia. Deceduto.” (cfr. doc. 9)
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 22.7.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 20.10.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, essendo il ricorrente residente a [...]e trovando quindi applicazione la regola generale di cui all'art. 18 c.p.c.
2 3. Nel merito, si osserva quanto segue.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato l'[...] ad [...] Persona_1
TI (BA) (cfr. doc. 2) e in data 13.8.1927 contraeva matrimonio in Argentina con la sig.ra (cfr. doc. 3); Persona_2
3 - che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti
(cfr. doc. 9);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_1 Persona_2
Argentina in data 24.11.1927 il sig. (cfr. doc. 4); Persona_3
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_3 Persona_5
Argentina in data 1.4.1949 la sig.ra del (cfr. doc. 5 e doc. 6); Per_6 Persona_7
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 5.1.1968 tra la sig.ra Parte_2
e il sig. (cfr. doc. 7) nasceva in Argentina in data 28.3.1977 il Persona_8 sig. (cfr. doc. 1), odierno ricorrente. Parte_1
5.1. Quanto al possesso del requisito della cittadinanza italiana della sig.ra Parte_3
, si osserva che, ai sensi dell'art- 236 c. 2 c.c., per provare la filiazione è sufficiente
[...] il possesso continuo dello stato di figlio, così come specificato al successivo art. 237. La norma citata prevede che “il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere”.
Come già ricordato dalla giurisprudenza di legittimità i fatti costitutivi del possesso di stato bastano, in mancanza dell'atto di nascita, a provare la filiazione (Cass. n. 14194 del 22 maggio
2024). Tale conferma trova conferma nella circolare n. 43347 del 3 ottobre 2024 del
[...]
nella quale si richiama – a seguito della sentenza della Corte di cassazione citata – CP_1 che “è possibile sopperire alla mancanza e/o al vizio dell'atto di nascita o delle relative indicazioni di paternità e maternità presenti in esso attraverso l'art. 237 c.c.”. La medesima circolare riconosce la possibilità che tale principio possa essere fatto valere esclusivamente in sede giurisdizionale (cfr. doc.11 ric.).
Nella specie, a che la sig.ra sia figlia del sig. è Parte_3 Persona_3 documentalmente provato. Tale circostanza risulta, oltre che dall'atto di riconoscimento avvenuto il 12.1.1960 (doc.6 ric.) anche dalla seguente ulteriore documentazione:
− certificato di nascita della sig.ra del , nel quale la stessa viene Per_6 Persona_7 indicata come “nipote in linea paterna di e Persona_9 Persona_2
(cfr. doc. 5 ric.);
− certificato di matrimonio tra la sig.ra e il sig. Parte_3 Persona_8 avvenuto il 5.1.1968, nel quale la signora viene indicata come “figlia di
[...] [...]
” (cfr. doc. 7 ric.). Per_3
4 5.2. Tanto premesso in ordine al possesso della cittadinanza italiana da parte della sig.ra
[...]
, si osserva che, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette Parte_3 per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Inoltre, per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost”. Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto Parte_2 trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio, sig. , Parte_1 nato in [...] il [...].
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo al ricorrente e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 - accoglie il ricorso e riconosce in capo a nato in [...] Parte_1 il 28.3.1977, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 21 ottobre 2025
Il Giudice
FA SS
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. FA SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 13160 / 2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
CA IA ND
RICORRENTE
CONTRO Co
in persona del Ministro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: in via urgente:
- disporsi l'immediata sospensione ex art. 700, c.p.c., dell'esecutività del provvedimento impugnato e di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e comunque connessi, fino alla conclusione del presente giudizio;
in via istruttoria:
1 - acquisire la documentazione che si allega;
nel merito:
- riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza ai sensi dell'art. 1, c. 1, L. n. 91 del 05 febbraio 1992 in capo al sig. nato Parte_1 a Cordoba (Argentina) il 28 marzo 1977, e ordinare al ministero dell'interno, e per esso, all'ufficiale dello stato civile di Giaveno di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.6.2025, ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il Controparte_1 proprio status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato l'[...] ad [...], come da Persona_1 certificato di nascita (cfr. doc. 2).
, emigrato in Argentina, in data 13.8.1927 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_1
(cfr. doc. 3) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 24.11.1927 il loro Persona_2 figlio (cfr. doc. 4). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino Persona_3 argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “che sul Registro Nazionale di Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per scelta maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, NON si registra a tutt'oggi il Signore o nato il Persona_1 Per_4
01/05/1904 a Acquaviva delle TI, provincia di Bari, Italia. Deceduto.” (cfr. doc. 9)
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 22.7.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 20.10.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, essendo il ricorrente residente a [...]e trovando quindi applicazione la regola generale di cui all'art. 18 c.p.c.
2 3. Nel merito, si osserva quanto segue.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato l'[...] ad [...] Persona_1
TI (BA) (cfr. doc. 2) e in data 13.8.1927 contraeva matrimonio in Argentina con la sig.ra (cfr. doc. 3); Persona_2
3 - che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti
(cfr. doc. 9);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_1 Persona_2
Argentina in data 24.11.1927 il sig. (cfr. doc. 4); Persona_3
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_3 Persona_5
Argentina in data 1.4.1949 la sig.ra del (cfr. doc. 5 e doc. 6); Per_6 Persona_7
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 5.1.1968 tra la sig.ra Parte_2
e il sig. (cfr. doc. 7) nasceva in Argentina in data 28.3.1977 il Persona_8 sig. (cfr. doc. 1), odierno ricorrente. Parte_1
5.1. Quanto al possesso del requisito della cittadinanza italiana della sig.ra Parte_3
, si osserva che, ai sensi dell'art- 236 c. 2 c.c., per provare la filiazione è sufficiente
[...] il possesso continuo dello stato di figlio, così come specificato al successivo art. 237. La norma citata prevede che “il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere”.
Come già ricordato dalla giurisprudenza di legittimità i fatti costitutivi del possesso di stato bastano, in mancanza dell'atto di nascita, a provare la filiazione (Cass. n. 14194 del 22 maggio
2024). Tale conferma trova conferma nella circolare n. 43347 del 3 ottobre 2024 del
[...]
nella quale si richiama – a seguito della sentenza della Corte di cassazione citata – CP_1 che “è possibile sopperire alla mancanza e/o al vizio dell'atto di nascita o delle relative indicazioni di paternità e maternità presenti in esso attraverso l'art. 237 c.c.”. La medesima circolare riconosce la possibilità che tale principio possa essere fatto valere esclusivamente in sede giurisdizionale (cfr. doc.11 ric.).
Nella specie, a che la sig.ra sia figlia del sig. è Parte_3 Persona_3 documentalmente provato. Tale circostanza risulta, oltre che dall'atto di riconoscimento avvenuto il 12.1.1960 (doc.6 ric.) anche dalla seguente ulteriore documentazione:
− certificato di nascita della sig.ra del , nel quale la stessa viene Per_6 Persona_7 indicata come “nipote in linea paterna di e Persona_9 Persona_2
(cfr. doc. 5 ric.);
− certificato di matrimonio tra la sig.ra e il sig. Parte_3 Persona_8 avvenuto il 5.1.1968, nel quale la signora viene indicata come “figlia di
[...] [...]
” (cfr. doc. 7 ric.). Per_3
4 5.2. Tanto premesso in ordine al possesso della cittadinanza italiana da parte della sig.ra
[...]
, si osserva che, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette Parte_3 per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Inoltre, per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost”. Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto Parte_2 trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio, sig. , Parte_1 nato in [...] il [...].
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo al ricorrente e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 - accoglie il ricorso e riconosce in capo a nato in [...] Parte_1 il 28.3.1977, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 21 ottobre 2025
Il Giudice
FA SS
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