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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 09/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9509/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:44 sono presenti l'avv. PEZZANO MARIA in sostituzione dell'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9509 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SOLLENA GASPARE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 09/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001962880;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di, che liquida complessivamente in € 442,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza- CP_3
2 ingiunzione n. OI-001962880, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto presupposto e violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981 e chiedendone l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
Va preliminarmente rilevato che la parte resistente (come allegato dalla parte ricorrente) ha dato prova della notifica di un atto di accertamento, ma non di quello richiamato dall'ordinanza ingiunzione impugnato.
Infatti, mente l'ordinanza ingiunzione ingiunzione n. OI-001962880 impugnata è stata emessa e notificata quale conseguenza dell'atto di accertamento n. 5500.07/11/2019.0628483, gli atti notificati al ricorrente depositati dal resistente sono il n. 5500.29/05/20219.0628335 e
5500.29/05/20219.0628334 cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001966949.
Essendo quindi ciò sufficiente a ritenere non notificato l'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata dal ricorrente.
Dovendo ritenere così per questo motivo, meritevole di accoglimento il ricorso, va comunque osservato che l'accertamento relativo all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Appare infatti evidente che, in difetto dell'atto di accertamento presupposto dell'ordinanza, si rende impossibile ogni valutazione in merito alle eccezioni di decadenza formulate dal ricorrente.
Va quindi ricordato che la mancata notifica dell'atto di accertamento al contribuente determina la nullità dell'ordinanza ingiunzione (cfr. per tutte:
Cass. sez. V^ n. 12832/2022), con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'ordinanza impugnata.
3
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 09/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 09/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9509/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:44 sono presenti l'avv. PEZZANO MARIA in sostituzione dell'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9509 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SOLLENA GASPARE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 09/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001962880;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di, che liquida complessivamente in € 442,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza- CP_3
2 ingiunzione n. OI-001962880, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto presupposto e violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981 e chiedendone l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
Va preliminarmente rilevato che la parte resistente (come allegato dalla parte ricorrente) ha dato prova della notifica di un atto di accertamento, ma non di quello richiamato dall'ordinanza ingiunzione impugnato.
Infatti, mente l'ordinanza ingiunzione ingiunzione n. OI-001962880 impugnata è stata emessa e notificata quale conseguenza dell'atto di accertamento n. 5500.07/11/2019.0628483, gli atti notificati al ricorrente depositati dal resistente sono il n. 5500.29/05/20219.0628335 e
5500.29/05/20219.0628334 cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001966949.
Essendo quindi ciò sufficiente a ritenere non notificato l'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata dal ricorrente.
Dovendo ritenere così per questo motivo, meritevole di accoglimento il ricorso, va comunque osservato che l'accertamento relativo all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Appare infatti evidente che, in difetto dell'atto di accertamento presupposto dell'ordinanza, si rende impossibile ogni valutazione in merito alle eccezioni di decadenza formulate dal ricorrente.
Va quindi ricordato che la mancata notifica dell'atto di accertamento al contribuente determina la nullità dell'ordinanza ingiunzione (cfr. per tutte:
Cass. sez. V^ n. 12832/2022), con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'ordinanza impugnata.
3
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 09/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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