CA
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott. Massimo Gullino Presidente dott. . Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 428/2022 R.G.L., vertente
TRA
, CF , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. corrente in Roma, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria,
Viale Calabria 82, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli, CF pec C.F._1
t, Email_1
appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Murdaca, CF CP_1
, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio C.F._2
di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Bovalino alla via Spagnolo Morisciano n. 12, pec fax 0964/61106 Email_2
appellato
E
in liquidazione coatta Controparte_2
amministrativa, in persona del Commissario liquidatore appellata contumace
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato in data 7.2.2020 ha esposto: CP_1
-che, dal 7 gennaio 2004, ha prestato attività lavorativa in favore di , fino al mese CP_2
di aprile 2014 e, successivamente, in favore di , subentrata nelle funzioni Parte_2
e nelle competenze di CP_2
-che, previo esame dell'estratto contributivo, ha accertato che, negli anni 2005 e 2006 non è stata integralmente inserita la contribuzione lavorativa;
-che, in particolare, per l'anno 2005, risultano versta e conteggiate 230 giornate, a fronte di 308 e, per l'anno 2006, risultano versate e conteggiate 224 giornate, a fronte di 302;
-che ha diritto al riconoscimento completo di tutto il periodo contributivo per gli anni
2005 e 2006;
-che il lavoratore è legittimato ad agire.
Ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il mancato adempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro col versamento solo parziale a favore del ricorrente dei contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006; per l'effetto voler disporre a carico dell'Afor la costituzione presso l'ente di una rendita vitalizia
(riserva matematica) ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, pari alla quota di pensione spettante in forza degli omessi contributi;
in subordine condannare l' al CP_2
risarcimento del danno da irregolarità contributiva subito da parte del ricorrente x articolo 2116 c.c. secondo comma in forza degli omessi contributi da quantificarsi nella somma di € 3000, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che si accerterà in corso di causa a mezzo di CTU contabile o in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice;
condannare l' al pagamento delle spese e competenze CP_2
di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore costituito anticipatario”.
Contumace l' , si è costituito l'INPS, eccependo l'incompetenza territoriale del CP_2
giudice adito, in favore del giudice del lavoro di Reggio Calabria, la prescrizione del diritto vantato, nonché il difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei Conti, nell'ipotesi in cui trovasse applicazione la disciplina di cui alla legge n. 28 del 2019, la propria carenza di legittimazione passiva, in ordine alla domanda di risarcimento del danno ex art.2116 c.c., formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Reggio Calabria;
in via subordinata: respingere la domanda di accredito della contribuzione relativa agli anni 2005 e 2006 in ragione dell'intervenuta prescrizione della contribuzione stessa;
in via di ulteriore subordine, qualora si ritenga non prescritta la contribuzione per effetto dell'applicazione della
L.n.28/2018 dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della
Corte dei Conti competente per territorio;
in estremo subordine: previa verifica del rapporto di lavoro, per il caso di accoglimento della domanda subordinata di parte ricorrente diretta ad ottenere la costituzione di rendita vitalizia ex art.13 l.n.229/1962, condannare al versamento in favore dell'Inps della riserva matematica relativa CP_2
al periodo di contribuzione prescritto relativo agli anni 2005 e 2006, detratta la sola contribuzione già versata, da determinarsi anche a mezzo di CTU contabile per la quale fin d'ora si insta. Con vittoria di spese nei confronti della parte che risulterà soccombente”.
2.La sentenza di primo grado.
Il primo giudice argomentava come segue.
Con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva, l'INPS era litisconsorte necessario, poiché l'obbligo di versamento dei contributi si configurava come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, doveva trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso era idonea a produrre effetti (Sez. L., Sentenza n. 20827 del 11/09/2013; Sez. L - , Sentenza n.
17320 del 19/08/2020).
Infondata era l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, formulata dall'INPS sull'assunto che la controversia rientrava nelle ipotesi di cui all'art. 444, comma 3, c.p.c.
La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione aveva affermato che la domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'obbligo contributivo apparteneva - ove il datore di lavoro in forza di speciale rapporto convenzionale fosse onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell'Istituto di previdenza - alla competenza del giudice del luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c., non essendo configurabile una controversia tra datore di lavoro e ente di previdenza, con conseguente inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dall'art. 444, terzo comma, c.p.c. (Cass. civ. n.
3114/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21364 del 15/10/2010 Sez. L., Ordinanza n. 3114 del 09/02/2009). Nel merito, osservava che, come eccepito dall'INPS, i contributi obbligatori dei lavoratori dipendenti si prescrivevano in cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuti essere versati (termine valido dal 01.01.1996); pertanto, una volta decorso il quinquennio, i contributi non avrebbero più potuto essere versati.
Nel caso in cui il lavoratore avesse denunciato l'omissione contributiva del datore di lavoro, il termine di prescrizione diventava decennale e, in ogni caso, una volta spirato il termine prescrizionale, l'INPS non solo non poteva richiedere i contributi, ma neanche riceverli, qualora il lavoratore avesse voluto versarli spontaneamente, non essendo la prescrizione rinunciabile, operando di diritto (Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
8956 del 14/05/2020).
Nel caso di specie, il ricorrente agiva per la regolarizzazione contributiva relativamente agli anni 2005 e 2006, in ordine ai quali il termine prescrizionale sarebbe decorso.
Tuttavia, non poteva non tenersi conto dell'art. 19 del D.L. n. 4 del 2019, convertito in
L. 28/2019, che aveva inserito, nell'ambito dell'art. 3 della L. 335/1995 il comma 10 bis, a mente del quale: “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9
e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale termine era stato ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n.
162/2019, convertito in legge n. 8/2020, fino al 31. 12.2020.
Tale norma non poteva essere intesa come mera sospensione dei termini prescrizionali non ancora maturati alla data del 31.12.2014, poiché l'inciso “non si applica” lasciava intendere che, per tutti i periodi contributivi antecedenti al 31.12.2014, il termine di prescrizione non trovava applicazione fino al 31.12.2022, con la conseguenza che il datore di lavoro poteva versare i contributi e l'INPS doveva riceverli.
La normativa in questione si applicava all' che rientrava nel novero delle CP_2
pubbliche amministrazioni ai sensi del D.L.G.L.S. 165/2001, quale ente pubblico non economico.
Pertanto, essendo provato lo svolgimento del rapporto di lavoro, come si evinceva dalle buste paga versate in atti e non oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro (non costituito), la domanda principale era fondata, posto che dalle buste paga emergeva anche il numero di giornate contributive spettanti nel periodo oggetto di causa.
Il ricorrente aveva allegato un estratto contributivo INPS, dal quale emergeva il numero di contributi versati per il periodo oggetto di giudizio, risultando allegata e provata l'omissione contributiva commessa dall' con conseguente obbligo per questi di CP_2 procedere alla regolarizzazione contributiva, che l'INPS, in applicazione della citata normativa, doveva ricevere.
Nel merito, era infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Corte dei Conti, nell'ipotesi di applicazione del 19 D.L. 4/2019, convertito in legge 28/2019, che rendeva il ricorrente equiparabile ad un dipendente pubblico, posto che erano da ricondurre alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le controversie funzionali alla pensione: pertanto, non solo quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione, ma anche quelle relative ai problemi connessi, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione dei periodi assicurativi ecc.. (Sez. Un. n. 11849 del 2016).
La giurisprudenza aveva precisato che la giurisdizione apparteneva alla Corte dei Conti
a condizione che, nel caso di lavoratori in servizio, la controversia non implicasse un effetto diretto ed immediato anche nei confronti del datore di lavoro, sotto il profilo dell'insorgenza, in conseguenza del riconoscimento del diritto del lavoratore medesimo alla copertura previdenziale, di obblighi datoriali di qualunque specie.
In tali casi, invece, la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro in essere, doveva essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 15057/2017 che non riguardava comunque, nello specifico, la domanda ex art. 80 L. 388/2000).
Era questa la fattispecie oggetto di giudizio, posto che la controversia aveva un effetto diretto e immediato nei confronti del datore di lavoro.
L'accoglimento della domanda principale assorbiva l'esame delle domande formulate in via subordinata, che postulavano l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione contributiva.
Infatti, l'art. 13 L. 1962/1338 recitava: “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all di costituire, nei casi Parte_1
previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. (...)”.
Il presupposto dell'applicazione della normativa era l'impossibilita di versare i contributi per sopravvenuta prescrizione, che non si era verificata nella specie, posto che il presupposto per l'azione risarcitoria disciplinata dall'art. 2116 c.c. era costituito dalla prescrizione del credito contributivo, dal momento che, una volta che si fossero realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determinava l'attualizzarsi del danno risarcibile per il lavoratore, che consisteva nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (Cass. civ., Sez. L -, Sentenza n. 27660 del
30/10/2018), circostanza non ricorrente nella specie..
Per questi motivi
, con sentenza emessa il 16.12.2021 il Tribunale di Locri dichiarava che l' ra tenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente CP_2 per l'anno 2005, con il riconoscimento di complessive di 308 giornate effettive e per l'anno 2006, per 302 giornate effettive, che l'INPS era tenuto a ricevere, non essendo decorso il termine prescrizionale.
Compensava le spese di lite nei confronti dell'INPS e condannava l' alla CP_2
rifusione delle spese di lite.
3 Il giudizio in grado di appello.
La sentenza è stata gravata dall'INPS, per i motivi che seguono.
Con il primo censurava il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, fondato su un presupposto - datore di lavoro onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell'Istituto di previdenza - non ricorrente nella fattispecie in esame, in cui la contribuzione era versata da ad Inps presso la Sede territoriale CP_2
di competenza (Reggio Calabria): tale contribuzione afferiva al Fondi Pensioni
Lavoratori Dipendenti e l'Inps pagava ai dipendenti di il trattamento CP_2
pensionistico una volta maturato il diritto. Non vi era ragione di dubitare dell'applicazione dell'art. 444, comma 3, c.p.c..
Con il secondo motivo, in via subordinata, affermava che la sentenza aveva pronunciato ultra petita, posto che il ricorrente non aveva chiesto l'accredito della contribuzione prescritta sulla propria posizione assicurativa, ma aveva chiesto che, accertato l'omesso versamento dei contributi da parte di la stessa fosse condannata a versare la CP_2 riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia ovvero fosse condannata al risarcimento del danno.
Né valeva a superare quanto sopra, la circostanza che il ricorso contenesse un riferimento al principio di automaticità delle prestazioni, in quanto le domande giudiziali potevano essere accolte nei limiti delle conclusioni e il ricorrente non aveva chiesto l'accredito automatico della contribuzione prescritta, formulando domande dirette solo nei confronti di (e non di Inps, convenuto esclusivamente in quanto CP_2
gestore della posizione assicurativa e al fine della completezza del contraddittorio) per ottenere il risarcimento del danno da omissione contributiva ovvero il versamento della riserva matematica.
Con il terzo motivo censurava la sentenza in punto di prescrizione dei contributi previdenziali di normativa introdotta dall'art. 19 del D.L. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 28 del 2019, dovendo essere esclusa l'applicabilità del comma 10 bis art. 3 L.
335/95.
Non poteva ritenersi applicabile la sospensione del termine di prescrizione esclusivamente in virtù della mera riconducibilità del rapporto di lavoro a un rapporto alle dipendenze di una delle amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/01.
Affinché la sospensione potesse trovare applicazione era necessario che il corrispondente obbligo contributivo fosse insorto in relazione a dipendenti di amministrazioni pubbliche ex D. Lgs. 165/01, la cui iscrizione risultava presso una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici ( per le pensioni dei Pt_3
dipendenti degli enti locali CPDEL, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari CPUG, per le pensioni dei sanitari CPS, per le pensioni agli Pt_3 Pt_3
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate CPI, dei trattamenti Pt_3
pensionistici ai dipendenti dello Stato CTPS).
Nella fattispecie in esame, l'appellato non era iscritto a nessuna delle gestioni previdenziali esclusive dei dipendenti pubblici, risultando invece iscritto nel “regime generale” (ovvero nell'AGO, assicurazione generale obbligatoria).
Il dipendente, infatti, era stato assunto, al di fuori di un pubblico concorso, con un contratto di diritto privato per svolgere le mansioni di operaio idraulico forestale e quindi di operaio agricolo a tempo indeterminato di cui all'art. 12 D. Lgs. 375/1993, con iscrizione ai fini pensionistici all'Assicurazione Generale Obbligatoria (e non certo alle
Gestioni Esclusive) e, quindi, al Fondo pensione lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) quale lavoratore agricolo. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, le giornate di lavoro effettuate e la retribuzione corrisposta venivano dichiarate/denunciate, secondo quanto prescritto dall'art. 6 D. Lgs. 375/1993, trimestralmente dal datore di lavoro con il modello DMAG
(dichiarazione di manodopera agricola) e la posizione assicurativa veniva costituita in base ai predetti DMAG pervenuti all'INPS.
Pertanto, la sospensione del corso della prescrizione dei contributi non poteva trovare applicazione.
Con il quarto motivo affermava l'infondatezza della domanda di regolarizzazione contributiva, il difetto di legittimazione passiva dell'INPS rispetto alla domanda di condanna ex art. 2116 c.c., l'improponibilità per mancanza di previa domanda amministrativa della domanda di costituzione di rendita.
Con il quinto motivo, in via subordinata, deduceva il difetto di giurisdizione, essendo riservata la questione alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Calabria.
Con il sesto motivo, affermava che la fattispecie andava ricondotta a quella prevista dall'art. 2116 c.c. e, quindi, all'ipotesi di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno per omesso versamento contributivo ovvero di condanna del datore di lavoro al versamento della riserva matematica (con le precisazioni e limitazioni già evidenziate).
Poiché era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, come da delibera CP_2
n.539/2021 della Giunta Regionale Calabria, demandava alla Corte la valutazione se tali domande nei confronti del datore di lavoro e il cui accoglimento comportava la condanna del datore di lavoro, potessero trovare soluzione innanzi al Giudice del Lavoro ovvero dovessero trovare soluzione nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa in ragione dell'applicazione inderogabile del principio di par condicio creditorum.
Si costituiva resistendo all'appello. CP_1
Deduceva di avere richiesto nel ricorso di primo grado in via principale la condanna dell' alla costituzione presso l'ente previdenziale delle rendita vitalizia ex art. CP_2
13 della legge n. 1338 del 1962, (riserva matematica) pari alla quota di pensione spettante in forza degli omessi contributi e, in via subordinata, la condanna al risarcimento del danno da irregolarità contributiva ex art. 2116 cc secondo comma, in forza degli omessi contributi previdenziali. Pertanto, in caso di riforma della sentenza appellata per pronunciamento ultra petita, insisteva nell'accoglimento della domanda per come formulata in primo grado. In merito alla maturata prescrizione dei contributi previdenziali, osservava che la Corte di Cassazione (sentenza n. 10973 del 2015), chiamata a dirimere una controversia concernente il contratto di riferimento dei dipendenti dell' aveva affermato che, CP_2
in ragione della sua natura di ente pubblico, il CCNL di riferimento non poteva che essere che quello dei dipendenti degli enti locali.
Circa la sollevata eccezione di incompetenza territoriale, trattandosi di domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'obbligo contributivo, la competenza apparteneva al giudice del luogo di residenza del ricorrente ai sensi dell'art. 444 primo comma, non essendo configurabile una controversia tra datore di lavoro e ente di previdenza, con conseguente inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dall'art. 444 terzo comma.
In ogni caso, il giudice adito in primo grado doveva ritenersi competente in quanto oggetto della domanda era la costituzione della rendita vitalizia ove possibile o il risarcimento del danno ex art. 2116 comma 2 c.c. per omissione contributiva.
Infondata era anche l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Corte dei Conti, cui spettavano tutte le controversie funzionali alla pensione, purché la controversia non implicasse un effetto diretto ed immediato anche nei confronti del datore di lavoro, sotto il profilo dell'insorgenza, in conseguenza del riconoscimento del diritto del lavoratore medesimo alla copertura previdenziale, di obblighi datoriali di qualunque specie, evenienza, invece, ricorrente, nella fattispecie in esame.
Infatti, la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro in essere, non poteva che essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Concludeva, chiedendo, in caso di riforma della impugnata sentenza, per pronunciamento ultra petitum o per declaratoria di intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali omessi, accogliere la domanda, per come formulata in primo grado, con la condanna dell' al risarcimento del danno da irregolarità CP_2
contributiva subito da parte ricorrente ex art. 2116 comma 2 cc, ovvero, ove possibile, con la condanna al versamento in favore dell'INPS della riserva matematica atta a costituire la rendita vitalizia ex art. 13 l. 229/1962. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito anticipatario.
Non si costituiva l' in liquidazione coatta amministrativa;
nel termine del CP_2
10.5.2024 vi era il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' , non costituitasi Controparte_3
a fronte della rituale notificazione del gravame.
Il primo motivo di appello, avente ad oggetto l'incompetenza dell'adito Tribunale di
Locri, è infondato, anche se per motivi differenti da quelli posti dal Tribunale a fondamento della decisione.
Devono, infatti, trovare applicazione i principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità, secondo cui: “la domanda di regolarizzazione contributiva e la domanda di costituzione di rendita vitalizia introducono una lite che vede quali contraddittori necessari lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale” (in materia di regolarizzazione contributiva cfr. Cass., 14 maggio 2020 n. 8956; C;
in materia di costituzione di rendita vitalizia cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2009 n. 3678).
La Suprema Corte ha chiarito che “ciò che viene impropriamente denominata come
"azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo" […] altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2°,
c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno” (così Cass., 14 maggio 2020 n. 8956, cit.).
I medesimi argomenti di natura logica e sistematica portano a ritenere che anche l'azione promossa dal lavoratore per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L.
1338/1962 (per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all'ente previdenziale della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso resta obbligato)
rappresenti una species dell'azione risarcitoria, contraddistinta dalla peculiarità che, anziché una domanda risarcitoria in proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica all'ente previdenziale.
Ricondotte le azioni in esame alla fattispecie risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c., deve ritenersi che esse abbiano natura contrattuale, in quanto la responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2116 c.c., per il danno cagionato al lavoratore rimasto privo della prestazione a causa della mancata o irregolare contribuzione, è fondata sull'inadempienza di un'obbligazione imposta ex lege al datore di lavoro;
esse introducono, al pari di quella fondata sull'art. 2116, comma 2, c.c., una controversia individuale di lavoro (e non una controversia previdenziale), come tale soggetta, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai criteri dell'art. 413 c.p.c. e non già dell'art. 444 c.p.c. (cfr. Cass. 28 novembre 1994 n. 10121), profilo, quest'ultimo non oggetto di contestazione.
Così qualificata la domanda proposta diviene priva di rilevanza la circostanza dedotta dall'appellante, secondo cui la contribuzione era versata da ad Inps presso la sede CP_2
territoriale di competenza.
È infondata, dunque, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Locri in funzione di giudice del lavoro, con conseguente rigetto del motivo di gravame.
La qualificazione della domanda, come sopra operata, rende infondato il secondo motivo di appello, con il quale è stato ascritto all'impugnata sentenza il vizio di ultrapetizione.
Invero, se la domanda proposta integra una domanda risarcitoria proposta dal lavoratore in proprio favore, con la peculiarità di petitum individuata dalla citata Cass., 14 maggio
2020 n. 8956, la pronunciata condanna al versamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, integra proprio quella peculiare modalità di risarcimento, “quale misura finalizzata alla rimozione del danno”.
Nel prosieguo, esaminando il terzo e quarto motivo di appello, va considerato che – pur in assenza di impugnazione della sentenza da parte del datore di lavoro, rimasto contumace sia in primo che in secondo grado - sussiste l'interesse dell'istituto previdenziale a far valere l'asserita insussistenza del credito contributivo, per intervenuta prescrizione (cfr. terzo motivo di impugnazione), alla luce del principio consolidato, ribadito anche di recente, secondo cui “… la prescrizione, ai sensi dell'art.
3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle
parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e
l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento
(Sez. L - , Ordinanza n. 13820 del 19/05/2023).
Più in generale, la Suprema Corte ha precisato che l'interesse a impugnare dell'ente previdenziale trova fondamento “In considerazione del carattere imperativo delle norme che disciplinano i trattamenti previdenziali e della esigenza della corretta ricostruzione dei rapporti tra e assicurati in coerenza con il Controparte_4 principio di legalità' dell'azione della pubblica amministrazione.
(Sez. L, Sentenza n. 13183 del 09/09/2003)
Ciò premesso, il motivo di appello è infondato.
Esso muove dall'assunto secondo cui l'art. 3 L. 335/1995 comma 10 bis - che esclude l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei termini di prescrizione di cui ai commi 9
e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014 - non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto riguarderebbe soltanto ”… una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici ( per le pensioni dei Pt_3
dipendenti degli enti locali CPDEL, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari CPUG, Cassa per le pensioni dei sanitari CPS, per le pensioni agli Pt_3
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate CPI, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato CTPS).
Tuttavia, da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “fini della contrattazione collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente "dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario".
(Sez. L, Sentenza n. 10973 del 27/05/2015)
Proprio in considerazione di tale collocazione all'interno della contrattazione collettiva di diritto pubblico, la stessa pronuncia ha accertato la nullità di clausole di contratti collettivi di diritto privato che garantivano benefici ulteriori ai lavoratori, non previsti dalla contrattazione pubblica, con ciò confermando la soluzione già adottata da altra pronuncia di legittimità, con cui sono state dichiarate “… nulle per violazione dell'art.
1419, secondo comma, cod. civ. le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali
che le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che - in violazione degli artt.
2, 40 e 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile - riconoscono ai dipendenti dell
[...]
ente pubblico non economico, un trattamento Parte_4
economico di migliore favore (nella specie, con incrementi su indennità lavorative) rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di diritto privato - abilitato con legge regionale (nella specie, la legge reg. Calabria del 19 ottobre 1992, n. 20) a disciplinare il rapporto lavorativo dei suddetti dipendenti dell'Azienda -, comportando le clausole dei contratti integrativi oneri non previsti negli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. (Sez. L, Sentenza n. 14530 del 26/06/2014).
Pertanto, trattandosi di rapporti di lavoro a tutti gli effetti soggetti ai contratti collettivi per gli enti locali, non vi è ragione per escluderli dal trattamento contributivo sancito dal comma 10 bis di cui si discute, non potendo ipotizzarsi che al lavoratore sia riservato un trattamento regolato dal contratto collettivo pubblico solo parzialmente, che lo sottragga ad alcuni benefici non riconosciuti da tale normativa e lo privi di quelli che la medesima normativa assicura.
Anche l'assunto del difetto di giurisdizione è infondato, dovendo ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario, pur essendosi accertata la natura pubblica del rapporto di lavoro, alla luce dei principi affermati dalle SS.UU della Cassazione, con cui è stato chiarito che “Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al
30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.
(Sez. U , Ordinanza n. 15057 del 19/06/2017).
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta nel corso del rapporto di lavoro e facendo valere l'inadempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo del versamento dei contributi, pur a fronte dello svolgimento di attività lavorativa.
Nell'ordine logico giuridico delle questioni dedotte con l'atto di appello, va ora considerato che si palesa inammissibile la questione prospettata con il sesto motivo, che, se pur non esplicitandola, postula una declaratoria di improcedibilità della domanda per essere stata l' posta in liquidazione coatta amministrativa. CP_2
Sul punto va richiamato l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui: “Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere
l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con cui una parte diversa da quella dichiarata fallita nel corso del giudizio d'appello aveva denunciato la nullità della decisione, assunta dalla Corte di merito nonostante l'automatica interruzione del processo derivante dal predetto evento interruttivo)”. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 18804 del 02/07/2021).
L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'INPS a rimborsare all'appellato le spese di lite, come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari, terzo CP_1 scaglione, DM n.147/2022, distratte in favore del difensore dell'appellato, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e di CP_1 Controparte_5
, avverso la sentenza n. 1176/2021 emessa dal
[...]
Tribunale di Locri in data 16.12.2021, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
2) Condanna l'INPS alla rifusione, in favore dell'appellato delle spese di questo CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.983,00, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Nulla sulle spese tra INPS e CP_2
4) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002
n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Eugenio Scopelliti dott. Massimo Gullino