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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1812 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto contratti bancari e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Rende alla via Cutura-SS 107, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Santelli;
appellante
e
(incorporante di Controparte_1
Partita IVA Controparte_2
, con sede sociale in Torino, Piazza San P.IVA_2
Carlo n. 156, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Ferraguto (C.F. ); C.F._1 appellata Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis, dichiarare
-in via del tutto preliminare cessata la materia del contendere essendo venuto meno, per effetto dell'accordo transattivo intercorso tra la società cessionaria del credito ed il dott. l'interesse Parte_2 concreto e attuale ad ottenere una pronuncia nel merito, con compensazione delle spese tra le parti.
- In via del tutto subordinata, ovvero in caso di eventuali contestazioni, si chiede che sia dichiarata, nulla la clausola contrattuale di previsione degli interessi (corrispettivi e di mora) contenuta nel contratto di finanziamento n° 2026532 sottoscritto, tra le parti, atteso che “il tasso di interesse previsto al momento della stipula del contratto avvenuta in data 28/11/2002, risulta essere superiore al tasso soglia di usura rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo 01/10/2002 -
31/12/2002 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO
VARIABILE”; - - e per l'effetto, che sia dichiarato escluso
l'obbligo, da parte dell'odierna appellante di corrispondere, in favore dell'Istituto di Credito, i relativi interessi a qualunque titolo pattuiti (e ciò ai sensi e per effetto di quanto previsto dall' art. 1815, II c.c.); interessi, questi, che
pag. 2/7 conseguentemente dovranno essere rimborsati alla luce di quanto precisato qui di seguito;
nel merito
- che sia, quindi, riconosciuto, in favore dell'odierna appellante, il credito di € 20.819,00 (di cui € 17.185,20 per somme da recuperare ed € 3.634,13 a titolo di interessi legali), quale differenza tra le rate effettivamente pagate (e non contestate) e le rate previste dal piano di ammortamento, da cui sono stati esclusi gli interessi originariamente pattuiti (perché usurari), emersa a seguito dei conteggi eseguiti, con perizia giurata, dal C.t.p., dott.
. Persona_1
- Per l'effetto, che sia condannato il CP_2
e per questa
[...] Controparte_1
(quale società incorporante, per fusione, di
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione del suindicata somma di € 20.819,32 (o della diversa somma eventualmente accertata o ritenuta giusta ed equa) indebitamente percepita dall'Istituito di Credito;
e ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 2033 c.c.
- Che l'Istituto di credito sia conseguentemente condannato anche al pagamento degli interessi di mora sulla somma così reclamata (in quanto <<in tema di mutuo, la mancata spontanea restituzione della somma mutuata giustifica decorrenza degli interessi moratori dopo messa in mora, quale è insita nella proposizione domanda giudiziale…>> -cfr. sul punto Cass. civ., Sez. I,
07/11/2011, n. 23033).
pag. 3/7 - Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per i due gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere, l'appello proposto ex adverso e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1594/2019 emessa dal
Tribunale di Cosenza;
nel merito, in subordine: dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili e, comunque, respingere perché infondate, oltre che nuove e tardive, tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dall'appellante nel presente giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione del 26.2.2015 la società
(d'ora in poi semplicemente Parte_1
Parte agiva in giudizio nei confronti di
[...] in relazione al contratto di Controparte_3 finanziamento stipulato da in qualità di Parte_2 amministratore unico e legale rappresentante, il
28.11.2002, denunciando l'applicazione di interessi passivi in misura ultralegale, mai pattuiti pag. 4/7 contrattualmente, anatocismo, commissione di massimo scoperto, e quindi rideterminare il saldo effettivo, chiedendo condannare l'istituto di credito convenuto al pagamento del complessivo importo di euro 20.819,32 anche a titolo di indebito arricchimento.
Si costituiva , chiedendo dichiarare CP_2 nullo l'atto di citazione introduttivo del giudizio, e comunque respingere nel merito ogni istanza.
La sentenza rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
2.
Con atto di appello notificato il 17.9.2019 chiedeva la riforma della pronuncia emessa in Parte_1 primo grado, al fine di dichiarare la nullità della clausola di previsione degli interessi corrispettivi e di mora, e vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione della somma di euro 20.819,32 o della diversa somma ritenuta
.
Resisteva nelle more Controparte_1 subentrata a . Controparte_2
3.
Con le ultime note scritte, evidenziava Parte_1
l'intervenuto accordo tra la società cessionaria del credito e nella qualità, dichiarando essere venuto Parte_2 meno l'interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, chiedendo quindi dichiararsi la cessata materia del contendere con la compensazione delle spese processuali pag. 5/7 (cfr. note di trattazione scritta del 7.4.2025 e pagina 24 della comparsa conclusionale).
Sul punto la banca appellata, intendendo quanto sopra come una rinuncia all'appello ex adverso proposto, ha dichiarato di accettare, opponendosi però alla richiesta avversaria di compensazione delle spese di lite.
In atti è prodotto l'atto di transazione intervenuto fra l'attore da un lato e la Banca cessionaria, ente diverso da quello costituito in giudizio.
Il processo pertanto si estingue, essendo venuto meno ogni interesse a coltivare l'appello da parte di
Parte_1
Non può però accedersi alla richiesta di compensazione delle spese di lite e le stesse vanno liquidate in favore della banca presente in giudizio e a carico dell'attore, poiché ai sensi dell'art. 306 c.p.c, ultimo comma il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.
4.
Tenuto conto del valore dichiarato della controversia (euro 20.819,32), fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria, ci si attesta sui valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento, per la bassa complessità del giudizio.
Saranno pertanto dovuti gli importi direttamente determinati in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014, come modificati dal DM. n. 147 del
2022, oltre accessori di legge.
pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1594/2019 emessa il 16.7.2019 dal
Tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
− condanna al Parte_1 pagamento delle spese sostenute da
[...] nel presente grado di giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 7/7
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1812 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto contratti bancari e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Rende alla via Cutura-SS 107, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Santelli;
appellante
e
(incorporante di Controparte_1
Partita IVA Controparte_2
, con sede sociale in Torino, Piazza San P.IVA_2
Carlo n. 156, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Ferraguto (C.F. ); C.F._1 appellata Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis, dichiarare
-in via del tutto preliminare cessata la materia del contendere essendo venuto meno, per effetto dell'accordo transattivo intercorso tra la società cessionaria del credito ed il dott. l'interesse Parte_2 concreto e attuale ad ottenere una pronuncia nel merito, con compensazione delle spese tra le parti.
- In via del tutto subordinata, ovvero in caso di eventuali contestazioni, si chiede che sia dichiarata, nulla la clausola contrattuale di previsione degli interessi (corrispettivi e di mora) contenuta nel contratto di finanziamento n° 2026532 sottoscritto, tra le parti, atteso che “il tasso di interesse previsto al momento della stipula del contratto avvenuta in data 28/11/2002, risulta essere superiore al tasso soglia di usura rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo 01/10/2002 -
31/12/2002 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO
VARIABILE”; - - e per l'effetto, che sia dichiarato escluso
l'obbligo, da parte dell'odierna appellante di corrispondere, in favore dell'Istituto di Credito, i relativi interessi a qualunque titolo pattuiti (e ciò ai sensi e per effetto di quanto previsto dall' art. 1815, II c.c.); interessi, questi, che
pag. 2/7 conseguentemente dovranno essere rimborsati alla luce di quanto precisato qui di seguito;
nel merito
- che sia, quindi, riconosciuto, in favore dell'odierna appellante, il credito di € 20.819,00 (di cui € 17.185,20 per somme da recuperare ed € 3.634,13 a titolo di interessi legali), quale differenza tra le rate effettivamente pagate (e non contestate) e le rate previste dal piano di ammortamento, da cui sono stati esclusi gli interessi originariamente pattuiti (perché usurari), emersa a seguito dei conteggi eseguiti, con perizia giurata, dal C.t.p., dott.
. Persona_1
- Per l'effetto, che sia condannato il CP_2
e per questa
[...] Controparte_1
(quale società incorporante, per fusione, di
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione del suindicata somma di € 20.819,32 (o della diversa somma eventualmente accertata o ritenuta giusta ed equa) indebitamente percepita dall'Istituito di Credito;
e ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 2033 c.c.
- Che l'Istituto di credito sia conseguentemente condannato anche al pagamento degli interessi di mora sulla somma così reclamata (in quanto <<in tema di mutuo, la mancata spontanea restituzione della somma mutuata giustifica decorrenza degli interessi moratori dopo messa in mora, quale è insita nella proposizione domanda giudiziale…>> -cfr. sul punto Cass. civ., Sez. I,
07/11/2011, n. 23033).
pag. 3/7 - Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per i due gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere, l'appello proposto ex adverso e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1594/2019 emessa dal
Tribunale di Cosenza;
nel merito, in subordine: dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili e, comunque, respingere perché infondate, oltre che nuove e tardive, tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dall'appellante nel presente giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione del 26.2.2015 la società
(d'ora in poi semplicemente Parte_1
Parte agiva in giudizio nei confronti di
[...] in relazione al contratto di Controparte_3 finanziamento stipulato da in qualità di Parte_2 amministratore unico e legale rappresentante, il
28.11.2002, denunciando l'applicazione di interessi passivi in misura ultralegale, mai pattuiti pag. 4/7 contrattualmente, anatocismo, commissione di massimo scoperto, e quindi rideterminare il saldo effettivo, chiedendo condannare l'istituto di credito convenuto al pagamento del complessivo importo di euro 20.819,32 anche a titolo di indebito arricchimento.
Si costituiva , chiedendo dichiarare CP_2 nullo l'atto di citazione introduttivo del giudizio, e comunque respingere nel merito ogni istanza.
La sentenza rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
2.
Con atto di appello notificato il 17.9.2019 chiedeva la riforma della pronuncia emessa in Parte_1 primo grado, al fine di dichiarare la nullità della clausola di previsione degli interessi corrispettivi e di mora, e vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione della somma di euro 20.819,32 o della diversa somma ritenuta
.
Resisteva nelle more Controparte_1 subentrata a . Controparte_2
3.
Con le ultime note scritte, evidenziava Parte_1
l'intervenuto accordo tra la società cessionaria del credito e nella qualità, dichiarando essere venuto Parte_2 meno l'interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, chiedendo quindi dichiararsi la cessata materia del contendere con la compensazione delle spese processuali pag. 5/7 (cfr. note di trattazione scritta del 7.4.2025 e pagina 24 della comparsa conclusionale).
Sul punto la banca appellata, intendendo quanto sopra come una rinuncia all'appello ex adverso proposto, ha dichiarato di accettare, opponendosi però alla richiesta avversaria di compensazione delle spese di lite.
In atti è prodotto l'atto di transazione intervenuto fra l'attore da un lato e la Banca cessionaria, ente diverso da quello costituito in giudizio.
Il processo pertanto si estingue, essendo venuto meno ogni interesse a coltivare l'appello da parte di
Parte_1
Non può però accedersi alla richiesta di compensazione delle spese di lite e le stesse vanno liquidate in favore della banca presente in giudizio e a carico dell'attore, poiché ai sensi dell'art. 306 c.p.c, ultimo comma il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.
4.
Tenuto conto del valore dichiarato della controversia (euro 20.819,32), fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria, ci si attesta sui valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento, per la bassa complessità del giudizio.
Saranno pertanto dovuti gli importi direttamente determinati in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014, come modificati dal DM. n. 147 del
2022, oltre accessori di legge.
pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1594/2019 emessa il 16.7.2019 dal
Tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
− condanna al Parte_1 pagamento delle spese sostenute da
[...] nel presente grado di giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 7/7