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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 912/2025 R.G. avente ad oggetto la Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) promosso da nata a [...] A Cremano (NA) il 28/07/1987, C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Cangiano C.F._1
e da
, nato a [...] il [...] , C.F.: , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Anna Maria Cangiano
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al
4.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto, personalmente Parte_1 CP_1 sottoscritto e depositato in data 02/04/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“ 1) affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre sig.ra con Per_1 Parte_1 collocamento prevalente presso la casa della stessa, in caso contrario dare alla sig.ra maggiore capacità decisoria sulle questioni importanti riguardanti il Parte_1 minore;
Per_1
2) Il sig. , concorrerà al mantenimento ordinario nella misura di Euro 250,00 CP_1
(duecentocinquanta/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 06 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per il figlio minore , purché Per_1 previamente concordate e documentate come previste nel Protocollo di Intesa sottoscritto presso l'Intestato Tribunale di Nola;
3) L'Assegno Unico Familiare verrà corrisposto al 100% alla madre sig.ra Parte_1 che sarà usato a esclusivo favore del minore;
Per_1
4) Per quel che concerne il Diritto di visita del padre va stabilito che stante la sua lontananza, in quanto vive nella città di Porto Mantovano-(MN), avrà diritto di vedere il proprio figlio secondo le seguenti modalità: dato che il minore negli ultimi anni ha avuto pochi contatti con il padre, se non telefonici, per i primi tempi, i genitori di comune accordo dichiarano che lo stesso minore non pernotterà con il padre nei week end a Lui assegnati e nei giorni festivi a Lui assegnati di diritto, ma farà rientro presso l'abitazione della madre.
Quando il minore avrà raggiunto la consapevolezza del proprio padre, e, ove non sarà necessaria la presenza della madre (sempre nel pieno rispetto dei bisogni ed esigenze del minore ), verrà osservato il tradizionale calendario di visite così stabilito: Per_1
1) il padre potrà trascorrere con il figlio un fine settimana ogni mese, e con Per_1 pernottamento, dalle ore 10:00 del sabato (o dall'uscita da scuola del sabato) fino alle ore
19,30 della domenica, con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre.
2) Nel periodo estivo, il padre trascorrerà con il figlio un periodo consecutivo di Per_1 giorni 15 (quindici) nei mesi di festività scolastiche (giugno-settembre). Previo accordo preventivo di almeno due mesi prima sul turno da stabilire. Il tutto sempre compatibilmente
2 con le esigenze del minore.
3) Nelle festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio , ad anni alterni con la Per_1 madre, dalle ore 9,00 del 24 alle ore 9,00 del 25 dicembre, ovvero dalle ore 9,00 del 25 dicembre alle ore 9,00 del 26 dicembre, salvo diverso accordo tra le parti. Inoltre, sempre nelle festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio , ad anni alterni con la madre, Per_1 dalle ore 9,00 del 31 dicembre alle ore 9,00 del 1 gennaio, ovvero dalle ore 9,00 del 1 gennaio alle ore 9,00 del 2 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti, salvo diverso accordo tra le parti.
4) Nelle festività della Santa Pasqua, sempre ad anni alterni con la madre, il padre trascorrerà con il figlio dalle ore 9,00 del giorno di Pasqua alle ore 9,00 del Lunedi Per_1 in Albis, ovvero dalle ore 9,00 del Lunedi in Albis alle ore 9,00 del martedì, salvo diverso accordo tra le parti. 5) Il papà può tenere con sé il piccolo paolo nel giorno della festa del papà, del suo onomastico e compleanno, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, mentre il compleanno, l'onomastico e la festa della mamma saranno festeggiati con tale genitore. 6)
Il compleanno e l'onomastico del piccolo saranno festeggiati con entrambi i genitori Per_1 in orari diversi o giorni diversi nel pieno rispetto dell'esigenze e passioni del minore . Per_1
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi. I genitori del minore prestano, sin d'ora, reciproco Per_1 assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli minori negli stessi.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al
4.6.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza . In particolare dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
3 La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti la prole, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e dei figli.
In merito alla richiesta di affido esclusivo congiuntamente avanzata dalle parti, stando alle risultanze in atti, tenuto conto della notevole distanza geografica tra il padre ed il minore nonché dei turni di lavoro che interessano il sig. , si ritiene attuabile nell' esclusivo CP_1 interesse del minore, il regime di affido esclusivo dello stesso alla madre con diritto di visita paterno come precisato in ricorso e confermato nelle note di udienza.
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento Per_1 privilegiato presso la casa della stessa sita in Cercola di Napoli alla Via Ferrovia n. 35;
- disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra euro 250,00 CP_1 Pt_1 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 6 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso il 4.6.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 912/2025 R.G. avente ad oggetto la Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) promosso da nata a [...] A Cremano (NA) il 28/07/1987, C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Cangiano C.F._1
e da
, nato a [...] il [...] , C.F.: , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Anna Maria Cangiano
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al
4.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto, personalmente Parte_1 CP_1 sottoscritto e depositato in data 02/04/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“ 1) affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre sig.ra con Per_1 Parte_1 collocamento prevalente presso la casa della stessa, in caso contrario dare alla sig.ra maggiore capacità decisoria sulle questioni importanti riguardanti il Parte_1 minore;
Per_1
2) Il sig. , concorrerà al mantenimento ordinario nella misura di Euro 250,00 CP_1
(duecentocinquanta/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 06 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per il figlio minore , purché Per_1 previamente concordate e documentate come previste nel Protocollo di Intesa sottoscritto presso l'Intestato Tribunale di Nola;
3) L'Assegno Unico Familiare verrà corrisposto al 100% alla madre sig.ra Parte_1 che sarà usato a esclusivo favore del minore;
Per_1
4) Per quel che concerne il Diritto di visita del padre va stabilito che stante la sua lontananza, in quanto vive nella città di Porto Mantovano-(MN), avrà diritto di vedere il proprio figlio secondo le seguenti modalità: dato che il minore negli ultimi anni ha avuto pochi contatti con il padre, se non telefonici, per i primi tempi, i genitori di comune accordo dichiarano che lo stesso minore non pernotterà con il padre nei week end a Lui assegnati e nei giorni festivi a Lui assegnati di diritto, ma farà rientro presso l'abitazione della madre.
Quando il minore avrà raggiunto la consapevolezza del proprio padre, e, ove non sarà necessaria la presenza della madre (sempre nel pieno rispetto dei bisogni ed esigenze del minore ), verrà osservato il tradizionale calendario di visite così stabilito: Per_1
1) il padre potrà trascorrere con il figlio un fine settimana ogni mese, e con Per_1 pernottamento, dalle ore 10:00 del sabato (o dall'uscita da scuola del sabato) fino alle ore
19,30 della domenica, con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre.
2) Nel periodo estivo, il padre trascorrerà con il figlio un periodo consecutivo di Per_1 giorni 15 (quindici) nei mesi di festività scolastiche (giugno-settembre). Previo accordo preventivo di almeno due mesi prima sul turno da stabilire. Il tutto sempre compatibilmente
2 con le esigenze del minore.
3) Nelle festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio , ad anni alterni con la Per_1 madre, dalle ore 9,00 del 24 alle ore 9,00 del 25 dicembre, ovvero dalle ore 9,00 del 25 dicembre alle ore 9,00 del 26 dicembre, salvo diverso accordo tra le parti. Inoltre, sempre nelle festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio , ad anni alterni con la madre, Per_1 dalle ore 9,00 del 31 dicembre alle ore 9,00 del 1 gennaio, ovvero dalle ore 9,00 del 1 gennaio alle ore 9,00 del 2 gennaio, salvo diverso accordo tra le parti, salvo diverso accordo tra le parti.
4) Nelle festività della Santa Pasqua, sempre ad anni alterni con la madre, il padre trascorrerà con il figlio dalle ore 9,00 del giorno di Pasqua alle ore 9,00 del Lunedi Per_1 in Albis, ovvero dalle ore 9,00 del Lunedi in Albis alle ore 9,00 del martedì, salvo diverso accordo tra le parti. 5) Il papà può tenere con sé il piccolo paolo nel giorno della festa del papà, del suo onomastico e compleanno, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, mentre il compleanno, l'onomastico e la festa della mamma saranno festeggiati con tale genitore. 6)
Il compleanno e l'onomastico del piccolo saranno festeggiati con entrambi i genitori Per_1 in orari diversi o giorni diversi nel pieno rispetto dell'esigenze e passioni del minore . Per_1
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi. I genitori del minore prestano, sin d'ora, reciproco Per_1 assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli minori negli stessi.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al
4.6.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza . In particolare dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
3 La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti la prole, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e dei figli.
In merito alla richiesta di affido esclusivo congiuntamente avanzata dalle parti, stando alle risultanze in atti, tenuto conto della notevole distanza geografica tra il padre ed il minore nonché dei turni di lavoro che interessano il sig. , si ritiene attuabile nell' esclusivo CP_1 interesse del minore, il regime di affido esclusivo dello stesso alla madre con diritto di visita paterno come precisato in ricorso e confermato nelle note di udienza.
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento Per_1 privilegiato presso la casa della stessa sita in Cercola di Napoli alla Via Ferrovia n. 35;
- disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra euro 250,00 CP_1 Pt_1 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 6 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso il 4.6.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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