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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 613/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 613/2023 e promossa con ricorso depositato il 26.08.2023 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. CAMPONE LUIGI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Rovereto (TN), via Cavour n. 60/b;
PARTE RICORRENTE nei confronti di c.f. , nata a [...], il [...] e residente CP_2 C.F._2
ad Arco (TN), via del Pepe n. 10; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. DONINI SARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
VIA MALFATTI 27 TRENTO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 07/05/2025;
Parte convenuta: come da verbale del 07/05/2025;
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 26.03.2023 a chiesto la regolamentazione delle Controparte_1 questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato Persona_1
a Trento il 19.06.2020, dalla loro relazione, ora terminata, e da lui riconosciuto successivamente alla madre, nonché la sostituzione del cognome materno con il suo ovvero l'aggiunta del suo cognome a quello materno.
2. Con memoria di costituzione depositata, ha contestato in fatto e in diritto le CP_2
allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. Effettuato un percorso di coordinamento genitoriale con la dott.ssa Alessandra Varricchio, attivato un percorso di educativa domiciliari e fissate numerose udienze di verifica circa l'evoluzione dei rapporti fra il padre e il minore (riconosciuto dal primo solo all'età di tre anni), all'udienza del
07.05.2025, preso atto della costante positiva evoluzione dei rapporti padre-figlio, la giudice ha formulato proposta conciliativa accettata dalle parti, le quali quindi hanno formulato conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 16.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione della proposta conciliativa formulata dalle parti all'udienza del 07.05.2025.
6. Oltre a ciò si osserva che la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore stante la sua tenera età (cinque anni) e in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
pagina2 di 3 Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. Affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
2. mandato di vigilanze e supporto al servizio sociale, per la durata di due anni dall'adozione del presente provvedimento, affinché:
a) prosegua con la progettualità, in specie con l'intervento di educativa domiciliare, con il fine di rafforzare e ampliare la relazione padre-figlio e approdare, al termine, ad una liberalizzazione delle visite padre-figlio secondo un protocollo che contempli, in lines di massima, i fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica dopo cena, presso il padre, oltre a uno-due pomeriggi infrasettimanali con cena a casa del papà;
b) favorisca la comunicazione fra i genitori, aiutandoli ad affrontare e superare eventuali criticità;
c) aiuti i genitori ad individuare le modifiche/integrazioni al protocollo di visita che si dovessero ritenere necessarie e/o opportune;
3. pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore Controparte_1
pari ad € 350,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione Persona_1
ISTAT a decorre da gennaio 2025, verrà versato sul conto corrente di entro il giorno 5 Persona_2
di ogni mese;
4. pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
dette spese, disciplinate secondo le Linee Guida del C.N.F., dovranno essere concordate, quando previsto dalle predette Linee Guida, solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 150,00;
5. riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni ed i contributi previsti CP_2
dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico seguiranno il criterio della effettiva ripartizione delle spese straordinarie;
6. dà atto che ha integralmente versato la somma di € 7.400,00 a CP_2 Controparte_1
saldo e stralcio di quanto dovuto per il mantenimento ordinario del figlio minore dalla nascita
(19.06.2020) fino al mese di agosto 2023 incluso, nonché l'importo di € 450,00 a saldo e stralcio delle somme dovute per il mantenimento straordinario del figlio dalla nascita (19.06.2020) fino al mese di agosto 2023 incluso;
7. Spese di causa integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il presidente Giulio Adilardi
La giudice estensora Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 613/2023 e promossa con ricorso depositato il 26.08.2023 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. CAMPONE LUIGI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Rovereto (TN), via Cavour n. 60/b;
PARTE RICORRENTE nei confronti di c.f. , nata a [...], il [...] e residente CP_2 C.F._2
ad Arco (TN), via del Pepe n. 10; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. DONINI SARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
VIA MALFATTI 27 TRENTO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 07/05/2025;
Parte convenuta: come da verbale del 07/05/2025;
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 26.03.2023 a chiesto la regolamentazione delle Controparte_1 questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato Persona_1
a Trento il 19.06.2020, dalla loro relazione, ora terminata, e da lui riconosciuto successivamente alla madre, nonché la sostituzione del cognome materno con il suo ovvero l'aggiunta del suo cognome a quello materno.
2. Con memoria di costituzione depositata, ha contestato in fatto e in diritto le CP_2
allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. Effettuato un percorso di coordinamento genitoriale con la dott.ssa Alessandra Varricchio, attivato un percorso di educativa domiciliari e fissate numerose udienze di verifica circa l'evoluzione dei rapporti fra il padre e il minore (riconosciuto dal primo solo all'età di tre anni), all'udienza del
07.05.2025, preso atto della costante positiva evoluzione dei rapporti padre-figlio, la giudice ha formulato proposta conciliativa accettata dalle parti, le quali quindi hanno formulato conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 16.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione della proposta conciliativa formulata dalle parti all'udienza del 07.05.2025.
6. Oltre a ciò si osserva che la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore stante la sua tenera età (cinque anni) e in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
pagina2 di 3 Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. Affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
2. mandato di vigilanze e supporto al servizio sociale, per la durata di due anni dall'adozione del presente provvedimento, affinché:
a) prosegua con la progettualità, in specie con l'intervento di educativa domiciliare, con il fine di rafforzare e ampliare la relazione padre-figlio e approdare, al termine, ad una liberalizzazione delle visite padre-figlio secondo un protocollo che contempli, in lines di massima, i fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica dopo cena, presso il padre, oltre a uno-due pomeriggi infrasettimanali con cena a casa del papà;
b) favorisca la comunicazione fra i genitori, aiutandoli ad affrontare e superare eventuali criticità;
c) aiuti i genitori ad individuare le modifiche/integrazioni al protocollo di visita che si dovessero ritenere necessarie e/o opportune;
3. pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore Controparte_1
pari ad € 350,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione Persona_1
ISTAT a decorre da gennaio 2025, verrà versato sul conto corrente di entro il giorno 5 Persona_2
di ogni mese;
4. pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
dette spese, disciplinate secondo le Linee Guida del C.N.F., dovranno essere concordate, quando previsto dalle predette Linee Guida, solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 150,00;
5. riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni ed i contributi previsti CP_2
dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico seguiranno il criterio della effettiva ripartizione delle spese straordinarie;
6. dà atto che ha integralmente versato la somma di € 7.400,00 a CP_2 Controparte_1
saldo e stralcio di quanto dovuto per il mantenimento ordinario del figlio minore dalla nascita
(19.06.2020) fino al mese di agosto 2023 incluso, nonché l'importo di € 450,00 a saldo e stralcio delle somme dovute per il mantenimento straordinario del figlio dalla nascita (19.06.2020) fino al mese di agosto 2023 incluso;
7. Spese di causa integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il presidente Giulio Adilardi
La giudice estensora Giulia Paoli
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