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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 29.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.742/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord sezione lavoro n.397/2022 pubblicata il 21.1.2022
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv.to S. Marchetti
APPELLANTI
E
non costituita Controparte_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti, infermieri alle dipendenze della Controparte_1
( presso l'Ospedale di Giugliano, presso Parte_1 Pt_2
l'Ospedale di Pozzuoli) rappresentavano al Giudice di primo grado:
-di aver rispettato il seguente orario di lavoro: lunedì
08,00/14,00; martedì 14,00/20,00; mercoledì 20,00/08,00 (cd. turno lungo o notturno) fino al giovedì (cd. smonto); venerdì riposo;
sabato 08,00/14,00; domenica 14,00/20,00 e così via, -che con il CC Integrativo di categoria (triennio 1998/2001) all'art. 10, comma 2, era stato esplicitamente ridotto, per il dipendente turnista, l'orario di lavoro a 35 ore settimanali,
-che, successivamente, con il CCNL integrativo siglato il
20/09/2001, all'art.40 era stato introdotto l'istituto della cd.
Banca delle ore,
-che essi avevano svolto, a decorrere dal dicembre 2013, le proprie mansioni articolate nei turni sopra indicati, per un totale settimanale che aveva esorbitato le 35 ore, eseguendo attività lavorative a favore dell'Ente straordinarie
(quantificate negli allegati conteggi) accumulando, nel periodo dicembre 2013-dicembre 2018, al netto dello straordinario liquidato a diverso titolo (es. diurno, festivo, notturno), in
“banca ore” un credito orario di “trentaseiesime ore” autorizzate,
-che lo svolgimento della 36ma ora settimanale costituiva la
“prima ora di lavoro straordinario” da accumulare (rectius: accreditare) sul “conto-ore” personale nella “banca delle ore”
e, dunque, da essere retribuita con la maggiorazione del 15%
(art. 34 co.8, CCNL 07/04/1999),
-di aver diritto al pagamento, pertanto, delle somme di euro
€.1.984,227 (il ) e di €.4.030,218 (il ) quale Parte_1 Pt_2 credito retributivo straordinario accumulato nel periodo
01/12/2013-31/12/2018.
Cont La convenuta contestava la domanda rilevando:
-che il contratto integrativo aziendale era stato sottoscritto dalla soppressa ex , quindi era ad essa inapplicabile, Pt_3
-che, comunque, tale contrattazione aziendale era in contrasto con le previsioni di contrattazione nazionale, limitandosi ad una indiscriminata e generalizzata riduzione dell'orario di lavoro di tutto il personale turnista,
pag. 2/7 -che dai prospetti riepilogativi delle ore settimanali di effettiva presenza in servizio si desumeva come il numero di ore di straordinario liquidate mensilmente assorbisse ogni “36ma” oggetto di rivendicazione.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Hanno proposto appello i due lavoratori eccependo la violazione da parte del Tribunale dell'art.115 c.p.c. per aver valutato circostanze di fatto non introdotte dalle parti;
rilevando che per il lavoro straordinario vi era stata una autorizzazione implicita (attraverso la predisposizione dei turni) senza necessità, come asserito in sentenza, di una successiva
Cont autorizzazione;
osservando che la stessa aveva liquidato lo straordinario a partire dalla 37ma ora, chiedendo, previo accertamento dello svolgimento di 121,5
( ) e 233,50 ( ) ore di lavoro straordinario, di Parte_1 Pt_2 condannare l' al pagamento delle somme Controparte_1
(rispettivamente) di €.1.984,22 e €.4.030,21, quali indennità di lavoro straordinario per 36ma ora settimanale, con il favore delle spese di lite.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del 17.4.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc (decreto del 13.3.25 regolarmente comunicato alle parti); alla udienza del 17.4.25, in assenza di deposito di note, il Collegio rinvia la causa alla udienza del 29.5.25 sempre ex art.127 ter cpc onerando parte appellante del deposito della prova della notifica dell'appello in difetto di costituzione dell'appellata (ordinanza regolarmente comunicata al difensore dell'appellante); alla udienza del 29.5.25 parte pag. 3/7 appellante né depositava note di udienza né la prova della notifica dell'appello.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, 1° comma, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo
IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24,
n.17368/18).
pag. 4/7 Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009,
n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato
(con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del 2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione
Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del
17.4.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex pag. 5/7 art.435 c.p.c., non ha depositato le note, omettendo altresì di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 17.4.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione della appellata non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma
17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo pag. 6/7 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 29.5.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 29.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.742/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord sezione lavoro n.397/2022 pubblicata il 21.1.2022
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv.to S. Marchetti
APPELLANTI
E
non costituita Controparte_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti, infermieri alle dipendenze della Controparte_1
( presso l'Ospedale di Giugliano, presso Parte_1 Pt_2
l'Ospedale di Pozzuoli) rappresentavano al Giudice di primo grado:
-di aver rispettato il seguente orario di lavoro: lunedì
08,00/14,00; martedì 14,00/20,00; mercoledì 20,00/08,00 (cd. turno lungo o notturno) fino al giovedì (cd. smonto); venerdì riposo;
sabato 08,00/14,00; domenica 14,00/20,00 e così via, -che con il CC Integrativo di categoria (triennio 1998/2001) all'art. 10, comma 2, era stato esplicitamente ridotto, per il dipendente turnista, l'orario di lavoro a 35 ore settimanali,
-che, successivamente, con il CCNL integrativo siglato il
20/09/2001, all'art.40 era stato introdotto l'istituto della cd.
Banca delle ore,
-che essi avevano svolto, a decorrere dal dicembre 2013, le proprie mansioni articolate nei turni sopra indicati, per un totale settimanale che aveva esorbitato le 35 ore, eseguendo attività lavorative a favore dell'Ente straordinarie
(quantificate negli allegati conteggi) accumulando, nel periodo dicembre 2013-dicembre 2018, al netto dello straordinario liquidato a diverso titolo (es. diurno, festivo, notturno), in
“banca ore” un credito orario di “trentaseiesime ore” autorizzate,
-che lo svolgimento della 36ma ora settimanale costituiva la
“prima ora di lavoro straordinario” da accumulare (rectius: accreditare) sul “conto-ore” personale nella “banca delle ore”
e, dunque, da essere retribuita con la maggiorazione del 15%
(art. 34 co.8, CCNL 07/04/1999),
-di aver diritto al pagamento, pertanto, delle somme di euro
€.1.984,227 (il ) e di €.4.030,218 (il ) quale Parte_1 Pt_2 credito retributivo straordinario accumulato nel periodo
01/12/2013-31/12/2018.
Cont La convenuta contestava la domanda rilevando:
-che il contratto integrativo aziendale era stato sottoscritto dalla soppressa ex , quindi era ad essa inapplicabile, Pt_3
-che, comunque, tale contrattazione aziendale era in contrasto con le previsioni di contrattazione nazionale, limitandosi ad una indiscriminata e generalizzata riduzione dell'orario di lavoro di tutto il personale turnista,
pag. 2/7 -che dai prospetti riepilogativi delle ore settimanali di effettiva presenza in servizio si desumeva come il numero di ore di straordinario liquidate mensilmente assorbisse ogni “36ma” oggetto di rivendicazione.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Hanno proposto appello i due lavoratori eccependo la violazione da parte del Tribunale dell'art.115 c.p.c. per aver valutato circostanze di fatto non introdotte dalle parti;
rilevando che per il lavoro straordinario vi era stata una autorizzazione implicita (attraverso la predisposizione dei turni) senza necessità, come asserito in sentenza, di una successiva
Cont autorizzazione;
osservando che la stessa aveva liquidato lo straordinario a partire dalla 37ma ora, chiedendo, previo accertamento dello svolgimento di 121,5
( ) e 233,50 ( ) ore di lavoro straordinario, di Parte_1 Pt_2 condannare l' al pagamento delle somme Controparte_1
(rispettivamente) di €.1.984,22 e €.4.030,21, quali indennità di lavoro straordinario per 36ma ora settimanale, con il favore delle spese di lite.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del 17.4.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc (decreto del 13.3.25 regolarmente comunicato alle parti); alla udienza del 17.4.25, in assenza di deposito di note, il Collegio rinvia la causa alla udienza del 29.5.25 sempre ex art.127 ter cpc onerando parte appellante del deposito della prova della notifica dell'appello in difetto di costituzione dell'appellata (ordinanza regolarmente comunicata al difensore dell'appellante); alla udienza del 29.5.25 parte pag. 3/7 appellante né depositava note di udienza né la prova della notifica dell'appello.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, 1° comma, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo
IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24,
n.17368/18).
pag. 4/7 Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009,
n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato
(con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del 2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione
Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del
17.4.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex pag. 5/7 art.435 c.p.c., non ha depositato le note, omettendo altresì di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 17.4.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione della appellata non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma
17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo pag. 6/7 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 29.5.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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