Art. 4.
Agli insegnanti del corso di cui all'articolo precedente e' dovuto un compenso mensile non superiore a lire 13.000 se estranei all'Amministrazione statale e di lire 6500 se dipendenti dall'Amministrazione (statale) stessa.
I compensi, previsti dal precedente comma, vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezioni per ciascuna materia impartita sia inferiore a 20.
Agli insegnanti del corso di cui all'articolo precedente e' dovuto un compenso mensile non superiore a lire 13.000 se estranei all'Amministrazione statale e di lire 6500 se dipendenti dall'Amministrazione (statale) stessa.
I compensi, previsti dal precedente comma, vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezioni per ciascuna materia impartita sia inferiore a 20.