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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 23/10/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1259 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 22/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. MICHELE DINGHILE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nelle conclusioni formulate Parte_1 nel ricorso introduttivo, si riporta ai precedenti scritti difensivi, contesta le conclusioni del CTU in quanto viziate da incoerenze e contraddizioni medico/legali.
Pertanto, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico/legale e si evidenzia che agli atti è depositata dichiarazione di non soccombenza ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Ai fini della pratica forense il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note hanno partecipato la Dott.ssa e la Dott.ssa . Persona_1 Persona_2 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_3 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
01/10/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento - In via principale: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO + L. 104 ART. 3 C.
3 - In subordine: INABILITA' LAVORATIVA -
100% + L. 104 ART. 3 C.
3 - In ulteriore subordine INABILITA' LAVORATIVA – INVALIDITA'
100%), non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –, rigettata la richiesta di rinnovo perché la perizia appare completa e esaustiva, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“IE MULTIPLO IgG kappa. STADIO ISS II. IPERTENSIONE ARTERIOSA.
IPERCOLESTEROLEMIA. SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTE AI QUESITI
Il ricorrente, è un soggetto di 48 anni, che in data 21/11/2023 veniva sottoposto a visita di revisione dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' civile, delle consizioni visive e della sordita' che poneva diagnosi di: IE MULTIPLO IgG KAPPA IN FOLLOW-UP. NEGATIVO
(E.ESAMI DEL 05/04/2023 QUADRO DI RISPOSTA COMPLETA STRINGENTE Scr.
0. riconosciuto
INVALIDO con riduzione permanente della capacita' lavorativa dal 74% al 99% (art.2 e 13 L.
118/71 e art.9 DL 509/88).
Percentuale 80 % data decorrenza 21/11/2023. In data 21/11/2023 veniva sottoposta a visita di revisione della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap e con diagnosi di: IE
MULTIPLO IgG KAPPA IN FOLLOW-UP. NEGATIVO (E.ESAMI DEL 05/04/2023 QUADRO DI
RISPOSTA COMPLETA STRINGENTE Scr.
0. Veniva riconosciuto portatore di handicap (comma1 art.3).
Contro tale decisione proponeva ricorso alla Magistratura.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto indennita' di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980, specificandone la decorrenza;
pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971, ovverosia se il ricorrente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, specificandone la decorrenza.; verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 l. 104/92”.
In riferimento a quanto previsto dalle tabelle del D.M.05.02.92, si può così riassumere e quindi considerare: CP_ I. Il mieloma multiplo non figura tra le patologie tabellate, avvalendosi delle linee guida del' che attribuiscono al mieloma multiplo stadio II una percentuale di invalidità tra il 51 e l'80%.
Confermiamo la stessa percentuale di invalidità che è stata assegnata dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile,il 21/11/23,dell'80%.).
II. Voce 2204-2205 sindrome depressiva endoreattiva 10%-25% : il ricorrente presenta un evidente deflessione del tono dell'umore, inquadro tra le due voci ed attribuisco la percentuale media del 15% il disturbo psichiatrico del ricorrente.
Applicando a dette voci il calcolo riduzionistico di Balthazard, su patologie plurime e coesistenti, interessanti organi ed apparati diversi si arriva alla conclusione che la percentuale invalidante che si apprezza sulla Sig. è del 83 %. Pt_1
Per cui rispondendo al quesito postomi dal Giudice, ”Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto:
- all'indennita' di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 il CTU risponde che il sig. Parte_1 ha una riduzione della capacita' lavorativa del 83% per cui non ha diritto all'indannita' di accompagnamento;
- alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971, ovverosia se il ricorrente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, il CTU risponde che il sig. ha una riduzione della capacita' lavorativa del Parte_1
83% per cui non ha diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971
- verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 l. 104/92, il CTU risponde che il sig. non ha diritto al riconoscimento dell'art. 3 comma 3 l. 104/92. “ Parte_1
(v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata. Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 23/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 22/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. MICHELE DINGHILE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nelle conclusioni formulate Parte_1 nel ricorso introduttivo, si riporta ai precedenti scritti difensivi, contesta le conclusioni del CTU in quanto viziate da incoerenze e contraddizioni medico/legali.
Pertanto, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico/legale e si evidenzia che agli atti è depositata dichiarazione di non soccombenza ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Ai fini della pratica forense il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note hanno partecipato la Dott.ssa e la Dott.ssa . Persona_1 Persona_2 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_3 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
01/10/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento - In via principale: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO + L. 104 ART. 3 C.
3 - In subordine: INABILITA' LAVORATIVA -
100% + L. 104 ART. 3 C.
3 - In ulteriore subordine INABILITA' LAVORATIVA – INVALIDITA'
100%), non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –, rigettata la richiesta di rinnovo perché la perizia appare completa e esaustiva, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“IE MULTIPLO IgG kappa. STADIO ISS II. IPERTENSIONE ARTERIOSA.
IPERCOLESTEROLEMIA. SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTE AI QUESITI
Il ricorrente, è un soggetto di 48 anni, che in data 21/11/2023 veniva sottoposto a visita di revisione dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' civile, delle consizioni visive e della sordita' che poneva diagnosi di: IE MULTIPLO IgG KAPPA IN FOLLOW-UP. NEGATIVO
(E.ESAMI DEL 05/04/2023 QUADRO DI RISPOSTA COMPLETA STRINGENTE Scr.
0. riconosciuto
INVALIDO con riduzione permanente della capacita' lavorativa dal 74% al 99% (art.2 e 13 L.
118/71 e art.9 DL 509/88).
Percentuale 80 % data decorrenza 21/11/2023. In data 21/11/2023 veniva sottoposta a visita di revisione della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap e con diagnosi di: IE
MULTIPLO IgG KAPPA IN FOLLOW-UP. NEGATIVO (E.ESAMI DEL 05/04/2023 QUADRO DI
RISPOSTA COMPLETA STRINGENTE Scr.
0. Veniva riconosciuto portatore di handicap (comma1 art.3).
Contro tale decisione proponeva ricorso alla Magistratura.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto indennita' di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980, specificandone la decorrenza;
pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971, ovverosia se il ricorrente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, specificandone la decorrenza.; verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 l. 104/92”.
In riferimento a quanto previsto dalle tabelle del D.M.05.02.92, si può così riassumere e quindi considerare: CP_ I. Il mieloma multiplo non figura tra le patologie tabellate, avvalendosi delle linee guida del' che attribuiscono al mieloma multiplo stadio II una percentuale di invalidità tra il 51 e l'80%.
Confermiamo la stessa percentuale di invalidità che è stata assegnata dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile,il 21/11/23,dell'80%.).
II. Voce 2204-2205 sindrome depressiva endoreattiva 10%-25% : il ricorrente presenta un evidente deflessione del tono dell'umore, inquadro tra le due voci ed attribuisco la percentuale media del 15% il disturbo psichiatrico del ricorrente.
Applicando a dette voci il calcolo riduzionistico di Balthazard, su patologie plurime e coesistenti, interessanti organi ed apparati diversi si arriva alla conclusione che la percentuale invalidante che si apprezza sulla Sig. è del 83 %. Pt_1
Per cui rispondendo al quesito postomi dal Giudice, ”Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto:
- all'indennita' di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 il CTU risponde che il sig. Parte_1 ha una riduzione della capacita' lavorativa del 83% per cui non ha diritto all'indannita' di accompagnamento;
- alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971, ovverosia se il ricorrente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, il CTU risponde che il sig. ha una riduzione della capacita' lavorativa del Parte_1
83% per cui non ha diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971
- verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 l. 104/92, il CTU risponde che il sig. non ha diritto al riconoscimento dell'art. 3 comma 3 l. 104/92. “ Parte_1
(v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata. Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 23/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini