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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/08/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
dott.ssa Silvia Barison Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Flavio Tagliapietra
e con l'intervento del Pubblio Ministero interveniente ex lege
Preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicate in merito alla regolazione Per_ dell'affidamento, collocazione e mantenimento dei figli minori (C.F. C.F._3
Per_ nato in data [...] e (C.F. ) nata in data [...] dalla C.F._4 relazione more uxorio intrattenuta dalle parti;
pagina 1 di 4
considerato che
queste ultime si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. nelle quali hanno confermato i suddetti accordi di seguito riportati: Per_ Per_
“ 1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minorenni e , con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza della madre, in San Donà di Piave via Aquileia n. 23, presso la quale convive anche il figlio maggiorenne , avviato al lavoro ma non ancora del Per_3 tutto economicamente autosufficiente;
2) disporsi l'assegnazione dell'abitazione familiare, sita in San Donà di Piave, via Aquileia n. 23, a favore della madre, con arredi e corredi qualora di proprietà dei conduttori, con subentro nel relativo contratto di locazione;
Per_ Per_
3) disporsi che il padre possa tenere con sé i due figli minorenni e (il figlio è Per_3 maggiorenne) secondo i seguenti turni di responsabilità, ripetuti ogni due settimane, tenuto in ogni caso conto delle esigenze e degli impegni dei medesimi, in ragione della loro età, rispettivamente di quattordici e di sedici anni:
a) a weekend alternati, dalle ore 9 del sabato sino alle ore 22 della domenica;
b) durante la settimana, dalle 17 alle ore 22 del mercoledì;
c) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane esclusive e consecutive, nel corso delle quali saranno sospesi turni di responsabilità ordinari. I genitori si accorderanno sui rispettivi periodi entro il 30 del mese di aprile di ciascun anno;
d) durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; i figli trascorreranno ad anni alterni il 31 dicembre con uno o con l'altro genitore;
e) durante le vacanze pasquali ciascun genitore trascorrerà con i figli un numero equivalente di giorni, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
f) in ogni caso, i genitori potranno concordemente derogare di volta in volta il suddetti turni di responsabilità in ragione della contingenti necessità dei figli e in considerazione degli eventuali propri impegni lavorativi;
Per_ 4) disporsi che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Per_
la somma di euro 250,00 per ciascuno di loro, tenuto già conto che il c.d. assegno unico per accordo delle parti verrà percepito interamente dalla madre, somma da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 2 di 4 5) disporsi che i genitori concorrano alle spese straordinarie mediche scolastiche e sportive Per_ Per_ sostenute nell'interesse dei figli , e , nella misura del 50% ciascuno, nei termini e Per_3 con le modalità previsti nel più recente protocollo adottato dal Tribunale di Venezia;
6) disporsi che i genitori si prestino il reciproco consenso al rilascio di passaporto e/o carta di identità per l'espatrio a favore dei figli;
7) i SIi e dichiarano di aver concordato la divisione dei beni acquistati Parte_1 Pt_2 durante la convivenza come segue:
- l'auto Nissan MI targata CZ402WH, intestata al SI , rimarrà di sua esclusiva Pt_2 proprietà;
- il camper Laika targato BB823WX, intestato alla SIa verrà ceduto al CP_1 Parte_1 SI , con atti a spese del medesimo, nonché con accollo integrarle da parte del Pt_2 cessionario del finanziamento residuo pendente presso;
Parte_3
- l'auto Ford C-Max targata EF747GB, attualmente cointestata alla coppia, verrà ceduta alla SIa con atti a spese della medesima;
Parte_1
- la stufa a pellet in maiolica, attualmente in uso al piano terra dell'abitazione, rimarrà in proprietà del sig. , che potrà prelevarla quando verrà meno l'assegnazione dell'abitazione; Parte_2
- le parti si danno atto che gli odierni accordi divisionali, salvo il loro buon fine, devono intendersi satisfattivi di ogni reciproca pendenza a qualsiasi titolo per ogni rapporto pregresso tra i ricorrenti;
8) le spese di assistenza legale rimarranno a carico delle parti al 50% ciascuna, salva la solidarietà passiva dei ricorrenti”; ritenuto che siano compatibili con il superiore interesse materiale e morale della prole e con i redditi delle parti e pertanto possano essere integralmente ratificati dal Tribunale;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole;
visto l'intervento del Pubblico Ministero;
considerato che
le spese di lite vanno compensate stante la natura non contenziosa del procedimento,
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e ss. C.c. – 473 bis 51 cod. proc. Civ., provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 15.7.2025
Il Presidente
pagina 3 di 4 Dott.ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
dott.ssa Silvia Barison Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Flavio Tagliapietra
e con l'intervento del Pubblio Ministero interveniente ex lege
Preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicate in merito alla regolazione Per_ dell'affidamento, collocazione e mantenimento dei figli minori (C.F. C.F._3
Per_ nato in data [...] e (C.F. ) nata in data [...] dalla C.F._4 relazione more uxorio intrattenuta dalle parti;
pagina 1 di 4
considerato che
queste ultime si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. nelle quali hanno confermato i suddetti accordi di seguito riportati: Per_ Per_
“ 1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minorenni e , con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza della madre, in San Donà di Piave via Aquileia n. 23, presso la quale convive anche il figlio maggiorenne , avviato al lavoro ma non ancora del Per_3 tutto economicamente autosufficiente;
2) disporsi l'assegnazione dell'abitazione familiare, sita in San Donà di Piave, via Aquileia n. 23, a favore della madre, con arredi e corredi qualora di proprietà dei conduttori, con subentro nel relativo contratto di locazione;
Per_ Per_
3) disporsi che il padre possa tenere con sé i due figli minorenni e (il figlio è Per_3 maggiorenne) secondo i seguenti turni di responsabilità, ripetuti ogni due settimane, tenuto in ogni caso conto delle esigenze e degli impegni dei medesimi, in ragione della loro età, rispettivamente di quattordici e di sedici anni:
a) a weekend alternati, dalle ore 9 del sabato sino alle ore 22 della domenica;
b) durante la settimana, dalle 17 alle ore 22 del mercoledì;
c) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane esclusive e consecutive, nel corso delle quali saranno sospesi turni di responsabilità ordinari. I genitori si accorderanno sui rispettivi periodi entro il 30 del mese di aprile di ciascun anno;
d) durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; i figli trascorreranno ad anni alterni il 31 dicembre con uno o con l'altro genitore;
e) durante le vacanze pasquali ciascun genitore trascorrerà con i figli un numero equivalente di giorni, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
f) in ogni caso, i genitori potranno concordemente derogare di volta in volta il suddetti turni di responsabilità in ragione della contingenti necessità dei figli e in considerazione degli eventuali propri impegni lavorativi;
Per_ 4) disporsi che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Per_
la somma di euro 250,00 per ciascuno di loro, tenuto già conto che il c.d. assegno unico per accordo delle parti verrà percepito interamente dalla madre, somma da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 2 di 4 5) disporsi che i genitori concorrano alle spese straordinarie mediche scolastiche e sportive Per_ Per_ sostenute nell'interesse dei figli , e , nella misura del 50% ciascuno, nei termini e Per_3 con le modalità previsti nel più recente protocollo adottato dal Tribunale di Venezia;
6) disporsi che i genitori si prestino il reciproco consenso al rilascio di passaporto e/o carta di identità per l'espatrio a favore dei figli;
7) i SIi e dichiarano di aver concordato la divisione dei beni acquistati Parte_1 Pt_2 durante la convivenza come segue:
- l'auto Nissan MI targata CZ402WH, intestata al SI , rimarrà di sua esclusiva Pt_2 proprietà;
- il camper Laika targato BB823WX, intestato alla SIa verrà ceduto al CP_1 Parte_1 SI , con atti a spese del medesimo, nonché con accollo integrarle da parte del Pt_2 cessionario del finanziamento residuo pendente presso;
Parte_3
- l'auto Ford C-Max targata EF747GB, attualmente cointestata alla coppia, verrà ceduta alla SIa con atti a spese della medesima;
Parte_1
- la stufa a pellet in maiolica, attualmente in uso al piano terra dell'abitazione, rimarrà in proprietà del sig. , che potrà prelevarla quando verrà meno l'assegnazione dell'abitazione; Parte_2
- le parti si danno atto che gli odierni accordi divisionali, salvo il loro buon fine, devono intendersi satisfattivi di ogni reciproca pendenza a qualsiasi titolo per ogni rapporto pregresso tra i ricorrenti;
8) le spese di assistenza legale rimarranno a carico delle parti al 50% ciascuna, salva la solidarietà passiva dei ricorrenti”; ritenuto che siano compatibili con il superiore interesse materiale e morale della prole e con i redditi delle parti e pertanto possano essere integralmente ratificati dal Tribunale;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole;
visto l'intervento del Pubblico Ministero;
considerato che
le spese di lite vanno compensate stante la natura non contenziosa del procedimento,
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e ss. C.c. – 473 bis 51 cod. proc. Civ., provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio tenutasi in data 15.7.2025
Il Presidente
pagina 3 di 4 Dott.ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 4 di 4