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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/12/2024, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
R.G. 674/2024
Il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona dei magistrati: dott. Giovanni De Marco presidente dott.ssa Maria Marino Merlo giudice relatore dott.ssa Viviana Scaramuzza giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento vertente tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. COVELLO TERESA;
ricorrente e
(C.F. ), assistito e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. CASABLANCA MANUELA;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio , esponendo che i due erano stati legati CP_1 per alcuni anni da una stabile relazione sentimentale e che dall'unione sono nati i figli: nato il [...]; nata il Persona_1 Persona_2
06.07.2019; e nato il [...]; che, a causa degli Persona_3
atteggiamenti violenti tenuti dal nei suoi confronti, anche in CP_1
presenza dei figli minori, ella aveva dovuto ricorrere numerose volte all'intervento dei Carabinieri della Stazione;
che per tali motivi la relazione era finita ed ella era stata costretta a trasferirsi, assieme ai figli, presso l'abitazione della madre. Ha chiesto di disporre l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, in proprio Per_1 Per_2 Per_3
favore; in subordine, di valutare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori ma con collocamento stabile/prevalente dei medesimi presso l'abitazione materna con modalità di visita da parte del padre;
di condannare a contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1
e con la corresponsione di una somma Per_1 Per_2 Per_3
mensile pari ad € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il quale ha chiesto di decidere la CP_1
collocazione dei minori presso il genitore che risulterà idoneo e disciplinare il diritto di visita DEaltro genitore nei confronti dei minori;
e, nel caso di collocazione della dei figli presso la madre, di disporre a proprio carico un contributo al mantenimento degli stessi pari a euro
300,00.
Con ordinanza in data 24/10/2024 sono stati pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti nei confronti della prole.
All'udienza del 13/12/2024 sulle conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa in decisione.
pag. 2/9 L'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337-ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Alla regola DEaffidamento condiviso può invero derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ovvero ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Ed invero secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte
l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità DEaltro;
vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. n. 24526/2010). L'affidamento esclusivo, dunque, costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore.
Nel caso di specie, non sono emersi elementi in base ai quali ritenere che l'affidamento esclusivo in favore della madre sia la soluzione maggiormente tutelante DEinteresse dei figli, atteso che non emerge una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza genitoriale del padre pag. 3/9 (valutazione che deve essere posta a fondamento di qualsiasi decisione di affidamento monogenitoriale).
Piuttosto, dall'indagine espletata in corso di causa risulta che entrambi i genitori evidenziano un profilo di personalità nonché di proiezione nel contesto sociale che alterna risorse e criticità. Risulta altresì una situazione socio familiare carente di risorse, che però appare sufficiente per fronteggiare le necessità quotidiane. Le parti sono incapaci di mantenere un dialogo costruttivo e costante e hanno investito i minori e soprattutto il primogenito di anni 10, di responsabilità Per_1
inadeguate rispetto al ruolo di figlio e all'età anagrafica dello stesso. (v. relazione servizi sociali comune di Terme Vigliatore).
Si ritiene pertanto di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
Cionondimeno, avuto riguardo alla condizione socio ambientale quale rappresentata dalle parti e dalla relazione dei servizi sociali in atti, si ritiene opportuno disporre che i Servizi Sociali e il Consultorio Familiare, come già officiati con provvedimento del 24.10.2024, continuino nel percorso di supporto per il recupero delle capacità genitoriali delle parti e per il superamento dei conflitti esistenti tra i genitori, con l'incarico ulteriore di monitorare la situazione familiare e vigilare sulle condizioni di salute dei minori, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo ed attuando gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse della prole.
Del pari, considerato che la separazione tra le parti così come il trasferimento del presti hanno comportato la riorganizzazione della famiglia in due nuclei separati e un riadattamento della condizione dei figli occorre disporre l'intervento del Dipartimento U.O. di pag. 4/9 Neuropsichiatria infantile, il quale ha comunicato che i minori verranno incontrati secondo “i tempi loro necessari all'approfondimento psicodiagnostico e nel tempo per loro ritenuto opportuno secondo specifiche esigenze cliniche” (v. comunicazione in data 13.11.2024).
Ebbene si sollecita il Modulo dipartimentale UOC neuropsichiatria, in collaborazione con i suindicati Enti, ad intraprendere il progetto di presa in carico della prole e specificamente del figlio maggiore, Per_1
affinché possa essere aiutato nello sviluppo delle risorse emotive individuali.
Agli Enti officiati spetterà anche di vigilare e monitorare l'andamento delle relazioni parentali, segnalando alle competenti Autorità giudiziarie eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Va mantenuta la collocazione dei minori presso la madre, con la quale i figli convivono stabilmente già dal momento della disgregazione della coppia e considerato altresì che il padre lavora fuori sede e, secondo quanto dallo stesso riferito agli operatori dei servizi sociali e del consultorio familiare, si assenta circa venti giorni al mese dalla Sicilia, ritornando principalmente nei fine settimana e alloggiando nella città di
Messina.
Va quindi disposta l'assegnazione della casa familiare, in favore della . Pt_1
Quanto alla frequentazione dei figli da parte del il collegio CP_1
dispone che il padre potrà vederli e tenerli con sé, durante il proprio soggiorno in Sicilia: un fine settimana, a settimane alterne dalle ore 08:00 del sabato alle ore 19:00 di domenica, comprensivo di pernotto, prelevando i minori dall'abitazione coniugale ed ivi riaccompagnandoli;
pag. 5/9 per due pomeriggi a settimana (e, in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola alle ore 21:00 (nel periodo estivo, fino alle ore 22:00), tenendo comunque conto dei loro eventuali impegni scolastici ed extrascolastici;
durante le vacanze natalizie i genitori potranno tenere con sé i figli per un periodo di sette giorni (anche consecutivi) da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, alternandosi ogni anno, nei periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, oppure, in difetto di accordo, trascorreranno due settimane nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto, anche non consecutive, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì DEGE (sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura dei figli); così analogamente per le ulteriori festività nazionali o religiose segnate in rosso sul calendario, per cui i genitori rispetteranno la regola DEalternanza, compatibilmente con le esigenze dei minori;
il giorno del compleanno di ciascun minore alternativamente a pranzo o a cena, in difetto di accordo, ogni figlio, pranzerà o cenerà con la mamma o col papà ad anni alterni;
il giorno del compleanno del padre quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé i figli dalle ore 16:00 alle ore 22:00, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione familiare.
pag. 6/9 In ordine al mantenimento da parte del genitore non collocatario, va ricordato che entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, in modo da garantire la conservazione delle abitudini e dello stile di vita precedentemente da questo godute. Sul punto, va ricordato che l'art. 315- bis c.c. stabilisce che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi. Tale articolo, infatti, dispone che i genitori devono adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Tale obbligo si configura, infatti, quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione che prescinde dalla titolarità della responsabilità genitoriale ed ha radici nella affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, secondo il disposto DEart. 30 comma 1 Cost. A tal riguardo, non si può ritenere il genitore esonerato dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio in caso di disoccupazione e/o di grave difficoltà economica.
A fronte ella situazione reddituale delle parti, così come già rappresentata nell'ordinanza in data 24/10/2024 e rispetto alla quale non sono intervenuti mutamenti, va disposto a carico del un assegno a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, che si determina in € 450,00, oltre rivalutazione annuale ed il 50 % delle spese straordinarie da sostenere per gli stessi.
L'assegno unico universale va suddiviso al 50% tra i genitori, a prescindere dall'assegno a titolo di contributo al mantenimento.
pag. 7/9 Le spese, in ragione DEesito del giudizio, che configura una soccombenza reciproca vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G.
674/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- affida ad entrambi i genitori i figli minori, Persona_1
e con collocamento prevalente presso il Persona_2 Persona_3
domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figli secondo quanto esplicitato in parte motiva;
- assegna la casa familiare a;
Parte_1
- dispone che i Servizi sociali e il Consultorio Familiare competenti per territorio, continuino la predisposizione in favore del nucleo familiare di ogni forma di intervento e di supporto in favore ed ausilio della genitorialità; che il Dipartimento U.O. di Neuropsichiatria infantile competente per territorio predisponga la necessaria attività di sostegno psicologico nei confronti dei minori;
che gli officiati Enti segnalino alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per e Persona_1 Persona_2 Per_3
secondo quanto meglio indicato in parte motiva;
[...]
- pone a carico di l'obbligo di versamento, a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, della somma mensile di €.450,00 (in ragione di €.150,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a Pt_1
pag. 8/9 , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si Pt_1
renderanno necessarie per l'interesse dei minori;
- dispone la percezione DEassegno unico in ragione del 50% per ciascun genitore;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio, in data
23/12/2024.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
RELATORE/ESTENSORE
Maria Marino Merlo Giovanni De Marco
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
R.G. 674/2024
Il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona dei magistrati: dott. Giovanni De Marco presidente dott.ssa Maria Marino Merlo giudice relatore dott.ssa Viviana Scaramuzza giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento vertente tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. COVELLO TERESA;
ricorrente e
(C.F. ), assistito e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. CASABLANCA MANUELA;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio , esponendo che i due erano stati legati CP_1 per alcuni anni da una stabile relazione sentimentale e che dall'unione sono nati i figli: nato il [...]; nata il Persona_1 Persona_2
06.07.2019; e nato il [...]; che, a causa degli Persona_3
atteggiamenti violenti tenuti dal nei suoi confronti, anche in CP_1
presenza dei figli minori, ella aveva dovuto ricorrere numerose volte all'intervento dei Carabinieri della Stazione;
che per tali motivi la relazione era finita ed ella era stata costretta a trasferirsi, assieme ai figli, presso l'abitazione della madre. Ha chiesto di disporre l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, in proprio Per_1 Per_2 Per_3
favore; in subordine, di valutare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori ma con collocamento stabile/prevalente dei medesimi presso l'abitazione materna con modalità di visita da parte del padre;
di condannare a contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1
e con la corresponsione di una somma Per_1 Per_2 Per_3
mensile pari ad € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il quale ha chiesto di decidere la CP_1
collocazione dei minori presso il genitore che risulterà idoneo e disciplinare il diritto di visita DEaltro genitore nei confronti dei minori;
e, nel caso di collocazione della dei figli presso la madre, di disporre a proprio carico un contributo al mantenimento degli stessi pari a euro
300,00.
Con ordinanza in data 24/10/2024 sono stati pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti nei confronti della prole.
All'udienza del 13/12/2024 sulle conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa in decisione.
pag. 2/9 L'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337-ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Alla regola DEaffidamento condiviso può invero derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ovvero ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Ed invero secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte
l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità DEaltro;
vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. n. 24526/2010). L'affidamento esclusivo, dunque, costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore.
Nel caso di specie, non sono emersi elementi in base ai quali ritenere che l'affidamento esclusivo in favore della madre sia la soluzione maggiormente tutelante DEinteresse dei figli, atteso che non emerge una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza genitoriale del padre pag. 3/9 (valutazione che deve essere posta a fondamento di qualsiasi decisione di affidamento monogenitoriale).
Piuttosto, dall'indagine espletata in corso di causa risulta che entrambi i genitori evidenziano un profilo di personalità nonché di proiezione nel contesto sociale che alterna risorse e criticità. Risulta altresì una situazione socio familiare carente di risorse, che però appare sufficiente per fronteggiare le necessità quotidiane. Le parti sono incapaci di mantenere un dialogo costruttivo e costante e hanno investito i minori e soprattutto il primogenito di anni 10, di responsabilità Per_1
inadeguate rispetto al ruolo di figlio e all'età anagrafica dello stesso. (v. relazione servizi sociali comune di Terme Vigliatore).
Si ritiene pertanto di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
Cionondimeno, avuto riguardo alla condizione socio ambientale quale rappresentata dalle parti e dalla relazione dei servizi sociali in atti, si ritiene opportuno disporre che i Servizi Sociali e il Consultorio Familiare, come già officiati con provvedimento del 24.10.2024, continuino nel percorso di supporto per il recupero delle capacità genitoriali delle parti e per il superamento dei conflitti esistenti tra i genitori, con l'incarico ulteriore di monitorare la situazione familiare e vigilare sulle condizioni di salute dei minori, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo ed attuando gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse della prole.
Del pari, considerato che la separazione tra le parti così come il trasferimento del presti hanno comportato la riorganizzazione della famiglia in due nuclei separati e un riadattamento della condizione dei figli occorre disporre l'intervento del Dipartimento U.O. di pag. 4/9 Neuropsichiatria infantile, il quale ha comunicato che i minori verranno incontrati secondo “i tempi loro necessari all'approfondimento psicodiagnostico e nel tempo per loro ritenuto opportuno secondo specifiche esigenze cliniche” (v. comunicazione in data 13.11.2024).
Ebbene si sollecita il Modulo dipartimentale UOC neuropsichiatria, in collaborazione con i suindicati Enti, ad intraprendere il progetto di presa in carico della prole e specificamente del figlio maggiore, Per_1
affinché possa essere aiutato nello sviluppo delle risorse emotive individuali.
Agli Enti officiati spetterà anche di vigilare e monitorare l'andamento delle relazioni parentali, segnalando alle competenti Autorità giudiziarie eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Va mantenuta la collocazione dei minori presso la madre, con la quale i figli convivono stabilmente già dal momento della disgregazione della coppia e considerato altresì che il padre lavora fuori sede e, secondo quanto dallo stesso riferito agli operatori dei servizi sociali e del consultorio familiare, si assenta circa venti giorni al mese dalla Sicilia, ritornando principalmente nei fine settimana e alloggiando nella città di
Messina.
Va quindi disposta l'assegnazione della casa familiare, in favore della . Pt_1
Quanto alla frequentazione dei figli da parte del il collegio CP_1
dispone che il padre potrà vederli e tenerli con sé, durante il proprio soggiorno in Sicilia: un fine settimana, a settimane alterne dalle ore 08:00 del sabato alle ore 19:00 di domenica, comprensivo di pernotto, prelevando i minori dall'abitazione coniugale ed ivi riaccompagnandoli;
pag. 5/9 per due pomeriggi a settimana (e, in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) dall'uscita da scuola alle ore 21:00 (nel periodo estivo, fino alle ore 22:00), tenendo comunque conto dei loro eventuali impegni scolastici ed extrascolastici;
durante le vacanze natalizie i genitori potranno tenere con sé i figli per un periodo di sette giorni (anche consecutivi) da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, alternandosi ogni anno, nei periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, oppure, in difetto di accordo, trascorreranno due settimane nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto, anche non consecutive, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì DEGE (sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura dei figli); così analogamente per le ulteriori festività nazionali o religiose segnate in rosso sul calendario, per cui i genitori rispetteranno la regola DEalternanza, compatibilmente con le esigenze dei minori;
il giorno del compleanno di ciascun minore alternativamente a pranzo o a cena, in difetto di accordo, ogni figlio, pranzerà o cenerà con la mamma o col papà ad anni alterni;
il giorno del compleanno del padre quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé i figli dalle ore 16:00 alle ore 22:00, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione familiare.
pag. 6/9 In ordine al mantenimento da parte del genitore non collocatario, va ricordato che entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, in modo da garantire la conservazione delle abitudini e dello stile di vita precedentemente da questo godute. Sul punto, va ricordato che l'art. 315- bis c.c. stabilisce che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi. Tale articolo, infatti, dispone che i genitori devono adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Tale obbligo si configura, infatti, quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione che prescinde dalla titolarità della responsabilità genitoriale ed ha radici nella affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, secondo il disposto DEart. 30 comma 1 Cost. A tal riguardo, non si può ritenere il genitore esonerato dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio in caso di disoccupazione e/o di grave difficoltà economica.
A fronte ella situazione reddituale delle parti, così come già rappresentata nell'ordinanza in data 24/10/2024 e rispetto alla quale non sono intervenuti mutamenti, va disposto a carico del un assegno a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, che si determina in € 450,00, oltre rivalutazione annuale ed il 50 % delle spese straordinarie da sostenere per gli stessi.
L'assegno unico universale va suddiviso al 50% tra i genitori, a prescindere dall'assegno a titolo di contributo al mantenimento.
pag. 7/9 Le spese, in ragione DEesito del giudizio, che configura una soccombenza reciproca vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G.
674/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- affida ad entrambi i genitori i figli minori, Persona_1
e con collocamento prevalente presso il Persona_2 Persona_3
domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figli secondo quanto esplicitato in parte motiva;
- assegna la casa familiare a;
Parte_1
- dispone che i Servizi sociali e il Consultorio Familiare competenti per territorio, continuino la predisposizione in favore del nucleo familiare di ogni forma di intervento e di supporto in favore ed ausilio della genitorialità; che il Dipartimento U.O. di Neuropsichiatria infantile competente per territorio predisponga la necessaria attività di sostegno psicologico nei confronti dei minori;
che gli officiati Enti segnalino alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per e Persona_1 Persona_2 Per_3
secondo quanto meglio indicato in parte motiva;
[...]
- pone a carico di l'obbligo di versamento, a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, della somma mensile di €.450,00 (in ragione di €.150,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a Pt_1
pag. 8/9 , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si Pt_1
renderanno necessarie per l'interesse dei minori;
- dispone la percezione DEassegno unico in ragione del 50% per ciascun genitore;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio, in data
23/12/2024.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
RELATORE/ESTENSORE
Maria Marino Merlo Giovanni De Marco
pag. 9/9