TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/11/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- UC LA Presidente
- AG Di IS Componente
- IC DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2422/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
LO RA;
e
, rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Speranza Faenza;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente questo Parte_1 CP_1
Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a
Gallipoli in data 06/06/2015 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2015). Hanno R.G.V.G. 2422/2024
precisato che dalla loro unione sono nati (Gallipoli, Persona_1
18/08/2016) e (Gallipoli, 29/09/2018). Persona_2
Nel ricorso depositato in data 30/05/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati senza ingerenze reciproche: la casa coniugale di via Ancona n. 4, con tutto il mobilio, verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà insieme ai due figli. CP_1
2) I minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
3) In ordine all'esercizio del diritto di visita si stabilisce quanto segue. Tenuto conto del fatto che il sig. durante la Pt_1 settimana lavora per almeno 10 ore al giorno, avrà facoltà di vedere i due figli minori, anche quotidianamente, compatibilmente con le esigenze degli stessi, previo accordo telefonico con la sig.ra da concordare con un preavviso di CP_1 un giorno. A fine settimana alterni i bambini staranno col padre dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 20:00 di domenica nel periodo invernale, pernottando presso di lui, in quello estivo tale orario sarà esteso fino alle ore 21:00. Nel caso di disaccordo, i figli potranno stare con il padre il martedì e giovedì dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00 in inverno, fino alle ore 21:00 in estate, nella settimana in cui non pernotteranno con lo stesso genitore, mentre per la settimana successiva staranno con il padre nei giorni di lunedì, mercoledì e il sabato dalle ore 17:00 e fino alle ore 20:00 della domenica.
Durante le festività: • Nel periodo natalizio, secondo il principio dell'alternanza annuale tra i genitori, le fasi di permanenza dei minori saranno così suddivise: - dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 10,00 del 25 con la madre;
- dalle ore 10,00 del 25 dicembre alle ore 10,00 del 26 con il padre;
- dalle ore 10,00 del
26 dicembre con la madre e quindi dalla mattina seguente varrà il calendario ordinario. • Per quanto riguarda il 31 dicembre, 1°
2 R.G.V.G. 2422/2024
gennaio e 6 gennaio questi spetteranno ad entrambi i genitori alternativamente: - dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore
10,00 del 1° gennaio con il padre per il 2023/2024 con la madre l'anno successivo;
- dalle ore 10,00 del 1° gennaio alle ore 10,00 del 2 gennaio con la madre per il 2024 e quindi varrà il calendario extra scolastico;
con il padre l'anno successivo. - dalle ore 8.30 del 6 gennaio alle ore 20.30 con il padre per il 2024, con la madre l'anno successivo. • Nel periodo pasquale, oltre al calendario ordinario, i figli trascorreranno con i genitori le festività alternandole un anno con l'altro, cosicché il giorno di
Pasqua 2024 staranno con la madre, l'anno successivo con il padre;
Pasquetta 2024 con il padre, l'anno successivo con la madre. In occasione delle altre festività (ad esempio 25 aprile,
1° maggio, ecc.) i bambini rimarranno alternativamente con la madre e con il padre, che li terrà con sé dalle ore 12,30 del giorno precedente alle ore 20,00 del giorno festivo.
4) I coniugi si impegnano a non ostacolare in alcun modo la frequentazione dei figli con i rispettivi familiari.
5) I coniugi si impegnano altresì ad evitare di tenere in presenza dei figli comportamenti, frequentazioni o abitudini di vita che possano turbare lo sviluppo psichico e affettivo dei minori ed il loro rapportarsi con entrambi.
6) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il sig. Pt_1 si impegna a corrispondere, mediante bonifico alla sig.ra CP_1
, l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) mensili in ragione
[...] di € 250,00 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese;
l'assegno unico per i figli sarà percepito, per l'intero, dalla sig.ra
, la quale dichiara espressamente di rinunciare al contributo CP_1 al proprio mantenimento.
7) I coniugi concorreranno ognuno per il 50% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, ecc.) che si dovessero rendere necessarie in favore dei figli.
3 R.G.V.G. 2422/2024
8) I coniugi dichiarano, ad ogni effetto, di non aver null'altro a pretendere reciprocamente sotto il profilo patrimoniale avendo acclarato ogni residuo rapporto di tale natura.
9) Gli istanti convengono che l'autovettura modello Dacia Duster, di proprietà del sig. e nell'attuale disponibilità della sig.ra Pt_1
, venga da quest'ultima restituita al primo entro e non oltre CP_1 il giorno 30.06.2024.
10) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto ed al rilascio di autonomo passaporto ai figli con espressa autorizzazione a recarsi all'estero insieme al padre o alla madre, per vacanza e per periodi che non supereranno i giorni quindici consecutivi.
11) Le spese di questo procedimento restano interamente compensate fra le parti, ed i rispettivi legali rinunciano al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 28/03/2025).
1.3.- All'udienza del 30/05/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative e modificative:
- a precisazione della condizione sub 6 del ricorso introduttivo, allo stato, l'A.U.U. ammonta nella misura intera ad € 402,00;
- in sostituzione della condizione sub 7: le spese straordinarie inerenti alla prole saranno ripartite per il 60% a carico di e per il Parte_1
40% a carico di;
esse saranno regolamentate secondo il CP_1 pertinente protocollo del Tribunale di Lecce
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate e modificate in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
4 R.G.V.G. 2422/2024
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2422/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 30/05/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Galatina Parte_1
(LE), 27/07/1990) e (Gallipoli (LE), 06/05/1992) alle CP_1 condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate e modificate all'udienza del 30/05/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gallipoli per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
IC DE UC LA
5