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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'IN EO, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11118/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240093936684000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento notificata dall'AdER in data 26.3.2024 in relazione al controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/72 sul Modello IVA/2020 per l'anno di imposta 2019, per un ammontare complessivo di euro 9.887,57, di cui euro 6.884,91 a titolo di omesso versamento IVA.
Secondo l'Ufficio, il ricorrente aveva accollato il debito d'imposta ad un terzo soggetto, che aveva versato quanto dovuto mediante l'utilizzo in compensazione di un proprio credito d'imposta; il controllo automatizzato sul Modello Iva per l'anno successivo aveva evidenziato un omesso versamento IVA per l'anno 2019 pari al debito oggetto del precedente accollo.
Il ricorrente impugna la cartella, rappresentando l'avvenuto pagamento del debito tramite accollo, eccependo il difetto di motivazione dell'atto impugnato e, in subordine, la mancata sospensione dell'applicazione degli interessi di mora nel periodo emergenziale.
In particolare, con riferimento al primo motivo, osserva che il disconoscimento delle compensazioni avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico “Atto di recupero motivato”, secondo il disposto dell'art. 1, comma
421 della L. 311/04, confermato dall'art. 1 DL 124/19; pertanto, la modalità di rettifica cartolare di cui all'art. 54 bis citato non poteva essere utilizzata.
L'Agenzia delle Entrate DP I di Roma, costituitasi in giudizio, ha rilevato che l'accollo del debito d'imposta
è consentito soltanto con il relativo pagamento da parte dell'accollante, mentre è esclusa dalla legge la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti dell'accollante; con riferimento al caso in esame, l'Ufficio ha osservato che - non avendo l'accollante provveduto al pagamento del debito di Ricorrente_1, bensì operato una compensazione con un proprio credito – la violazione dell'art. 1 del DL 124/19 ha comportato il disconoscimento del versamento tramite compensazione e la contestazione all'Ricorrente_1 per mancato versamento dell'imposta dovuta.
L'Agenzia ha chiesto il rigetto degli altri motivi di ricorso, in quanto infondati.
L'AdER non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che, in base all'articolo 1 del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, “1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante”. In tal senso si è espressa di recente anche la Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza n. 3930/2025, ha enunciato il seguente principio di diritto : “In tema di compensazione di obbligazioni tributarie, poiché l'accollo di debiti erariali assume solo efficacia di accollo interno nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ne deriva che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato, e che, pur relativamente a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva, presupposto già prescritto dall'art.17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, comporta che anche per le annualità precedenti l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, convertito con modificazioni, dalla l. n. 157 del 2019, né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né che l'accollato può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante”. Ne consegue che, stante il divieto normativo, il pagamento effettuato dall'accollante con compensazione di un proprio credito non può essere riconosciuto dall'Agenzia quale pagamento dell'imposta dovuta dal debitore.
Appare, pertanto, corretta la contestazione ai sensi dell'art. 54 bis citato del mancato pagamento dell'imposta dichiarata e non pagata.
Non vi sono vizi nella motivazione del provvedimento impugnato, che consente - e di fatto ha consentito – un'adeguata difesa da parte del contribuente;
la cartella risulta poi conforme ai requisiti richiesti dall'art. 25
DPR 602/73.
In ultimo, con riferimento alla sospensione degli interessi, si osserva che la comunicazione di irregolarità è stata inviata al contribuente nel dicembre 2022, in data successiva al periodo preso in considerazione dall'art. 157 del DL 34/2020.
Il ricorso va, dunque, integralmente respinto, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite in favore della sola Agenzia delle Entrate, considerato che l'AdER non si è costituita nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EO D'GO AS DR
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'IN EO, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11118/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240093936684000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento notificata dall'AdER in data 26.3.2024 in relazione al controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/72 sul Modello IVA/2020 per l'anno di imposta 2019, per un ammontare complessivo di euro 9.887,57, di cui euro 6.884,91 a titolo di omesso versamento IVA.
Secondo l'Ufficio, il ricorrente aveva accollato il debito d'imposta ad un terzo soggetto, che aveva versato quanto dovuto mediante l'utilizzo in compensazione di un proprio credito d'imposta; il controllo automatizzato sul Modello Iva per l'anno successivo aveva evidenziato un omesso versamento IVA per l'anno 2019 pari al debito oggetto del precedente accollo.
Il ricorrente impugna la cartella, rappresentando l'avvenuto pagamento del debito tramite accollo, eccependo il difetto di motivazione dell'atto impugnato e, in subordine, la mancata sospensione dell'applicazione degli interessi di mora nel periodo emergenziale.
In particolare, con riferimento al primo motivo, osserva che il disconoscimento delle compensazioni avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico “Atto di recupero motivato”, secondo il disposto dell'art. 1, comma
421 della L. 311/04, confermato dall'art. 1 DL 124/19; pertanto, la modalità di rettifica cartolare di cui all'art. 54 bis citato non poteva essere utilizzata.
L'Agenzia delle Entrate DP I di Roma, costituitasi in giudizio, ha rilevato che l'accollo del debito d'imposta
è consentito soltanto con il relativo pagamento da parte dell'accollante, mentre è esclusa dalla legge la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti dell'accollante; con riferimento al caso in esame, l'Ufficio ha osservato che - non avendo l'accollante provveduto al pagamento del debito di Ricorrente_1, bensì operato una compensazione con un proprio credito – la violazione dell'art. 1 del DL 124/19 ha comportato il disconoscimento del versamento tramite compensazione e la contestazione all'Ricorrente_1 per mancato versamento dell'imposta dovuta.
L'Agenzia ha chiesto il rigetto degli altri motivi di ricorso, in quanto infondati.
L'AdER non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che, in base all'articolo 1 del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, “1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante”. In tal senso si è espressa di recente anche la Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza n. 3930/2025, ha enunciato il seguente principio di diritto : “In tema di compensazione di obbligazioni tributarie, poiché l'accollo di debiti erariali assume solo efficacia di accollo interno nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ne deriva che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato, e che, pur relativamente a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva, presupposto già prescritto dall'art.17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, comporta che anche per le annualità precedenti l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, convertito con modificazioni, dalla l. n. 157 del 2019, né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né che l'accollato può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante”. Ne consegue che, stante il divieto normativo, il pagamento effettuato dall'accollante con compensazione di un proprio credito non può essere riconosciuto dall'Agenzia quale pagamento dell'imposta dovuta dal debitore.
Appare, pertanto, corretta la contestazione ai sensi dell'art. 54 bis citato del mancato pagamento dell'imposta dichiarata e non pagata.
Non vi sono vizi nella motivazione del provvedimento impugnato, che consente - e di fatto ha consentito – un'adeguata difesa da parte del contribuente;
la cartella risulta poi conforme ai requisiti richiesti dall'art. 25
DPR 602/73.
In ultimo, con riferimento alla sospensione degli interessi, si osserva che la comunicazione di irregolarità è stata inviata al contribuente nel dicembre 2022, in data successiva al periodo preso in considerazione dall'art. 157 del DL 34/2020.
Il ricorso va, dunque, integralmente respinto, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite in favore della sola Agenzia delle Entrate, considerato che l'AdER non si è costituita nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
EO D'GO AS DR