Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 114
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto corretta la contestazione ai sensi dell'art. 54 bis citato del mancato pagamento dell'imposta dichiarata e non pagata, poiché il pagamento effettuato dall'accollante con compensazione di un proprio credito non può essere riconosciuto dall'Agenzia quale pagamento dell'imposta dovuta dal debitore.

  • Rigettato
    Mancata sospensione degli interessi di mora nel periodo emergenziale

    La Corte ha osservato che la comunicazione di irregolarità è stata inviata al contribuente in data successiva al periodo preso in considerazione dall'art. 157 del DL 34/2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 114
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 114
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo