Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 24.6.2025, nella causa civile iscritta al n.6417/21 R.G.
Trib.
TRA
, in persona del suo liquidatore e Parte_1 Parte_2
, nella sua qualità di fideiussore fino alla concorrenza di Controparte_1
€.15.000,00
Rappresentati e difesi dall'avv.to Sergio Caporotundo, in virtù di procura alle liti conferita in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, procuratore domiciliatario
- opponenti -
CONTRO
, “capogruppo Gruppo Bancario ”, Soc. Controparte_2 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Flora Della Rocca in virtù di procura generale per Notar del 22.10.2014 Rep. n.34137, procuratore domiciliatario Persona_1
- opposta -
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1
comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente dalla Controparte_2
opposta), sia i verbali di causa, le note di trattazione scritta e le memorie istruttorie e da ultimo le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze e le note di trattazione scritta in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Il fascicolo veniva assegnato al giudice dott.ssa M. N. Mazzone.
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza del 3.5.2022, veniva accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e si invitava parte opposta ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria che dava esito negativo. All'udienza del 27.10.2022 venivano concessi i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi all'udienza del 13.4.2023.
Nelle more del giudizio il fascicolo veniva assegnato a questo giudice.
All'udienza cartolare del 15.5.2023 veniva disposta consulenza tecnica contabile con il dott.
che prestava giuramento all'udienza del 27.6.2023, rinviando per la precisazione Persona_2 delle conclusioni all'udienza del 18.12.2023, udienza poi rinviata per una richiesta di proroga del c.t.u. all'udienza del 8.4.2024. All'udienza di rinvio parte opponente chiedeva una integrazione della consulenza alla quale parte opposta si opponeva chiedendo un rinvio per la decisione della controversia. Il giudice con ordinanza emessa all'udienza del 10.6.2024 disponeva integrarsi la consulenza con invito al c.t.u. per l'udienza del 10.9.2024.
All'udienza di rinvio si disponeva l'integrazione della consulenza e si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024. Dopo il deposito dell'integrazione della consulenza, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.6.2025, con termine alle parti per note conclusive.
2 All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Rileva il giudice che l'opposizione sia fondata nei limiti di cui appresso.
In particolare il giudice ritiene di condividere le conclusioni alle quali è giunto il c.t.u. dott.
nella consulenza e nell'integrazione della consulenza, atteso che le stesse Persona_2
appaiono immuni da vizi logici e frutto di una attenta elaborazione dei dati raccolti. Ed invero, nell'elaborato peritale non si riscontrano né errori logici né significativi e grossolani errori giuridici, in cui sia incorso il consulente, il quale, invece, ha esaurientemente risposto ai quesiti formulati dal giudice attraverso un iter logico che, partendo dall'accertamento dei fatti, ha consentito di giungere alle esposte conclusioni.
Inoltre relativamente all'entrata in vigore della norma contenuta nella Legge di Stabilità 2014 che in sostanza vieta l'anatocismo cioè la capitalizzazione (neanche annuale) degli interessi passivi (per la banca), ritiene il giudice di aderire a quella parte di giurisprudenza che ha sostenuto l'entrata in vigore della norma già dal 1 gennaio 2015.
In particolare il c.t.u. nel suo elaborato finale, dopo aver sviluppato quanto richiesto nel quesito integrativo, ha concluso :” Assenza di capitalizzazione degli interessi a partire dall'anno 2014 ;
Rielaborazione conti correnti c/c n. 0823301215075 e c/c n. 0653301215075 ; Somma complessiva non dovuta da a € 1.733,33 e €.1.521,90 con un totale pari Parte_3 CP_4
ad € 3.255,23……. Nell'ipotesi in cui si proceda con l'esclusione del criterio di capitalizzazione degli interessi passivi a partire dal 2014, l'importo non dovuto da a Parte_3
è pari a € 3.255,23. Pertanto, l'importo complessivamente dovuto da CP_4 [...]
Cont
a è di € 29.967,85…….. Somma complessiva dovuta da Parte_3
[...]
a ……. Importo da decreto ingiuntivo (saldo e/c banca) € Parte_3 CP_4
33.223,08……….Somma complessiva non dovuta da a BPP scpa come Parte_3
da rielaborazione del CTU - € 3.255,23.
Somma complessiva dovuta da a € 29.967,85”. Parte_3 CP_4
Pertanto, secondo i condivisibili calcoli effettuati dal c.t.u. la somma complessiva dovuta dalla
, nonché dal fideiussore fino alla Parte_3 Controparte_1 concorrenza di €.15.000,00, nei confronti della è pari ad €.29.967,85. Controparte_2
Alla luce di tali considerazioni, il giudice accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.1168/2021 emesso il 28.5.2021 e notificato il 24.6.2021, con il quale è stato ingiunto alla
[...]
ed a nella sua qualità di fideiussore fino Parte_3 Controparte_1
3 alla concorrenza della somma di €.15.000,00, di pagare nei confronti della , Controparte_2 la somma di €.33.223,08, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Tuttavia, per quanto emerso dall'integrazione della consulenza, condanna la società
[...]
, in persona del suo liquidatore e Magistro Parte_3 Parte_2 CP_1 nella sua qualità di fideiussore fino alla concorrenza della somma di €.15.000,00, di pagare nei confronti della , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la Controparte_2 somma di €. 29.967,85.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione promossa dalla , in persona Parte_3
del duo liquidatore , e da nella sua qualità di fideiussore Parte_2 Controparte_1 fino alla concorrenza della somma di €.15.000,00, nei confronti della Controparte_2
“capogruppo , per azioni, in persona del Controparte_5 Parte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide:
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.1168/2021 emesso il 28.5.2021 e notificato il 24.6.2021, con il quale è stato ingiunto alla ed a nella sua qualità di Parte_3 Controparte_1 fideiussore fino alla concorrenza della somma di €.15.000,00, di pagare nei confronti della
, la somma di €.33.223,08, oltre interessi e spese della procedura Controparte_2
monitoria.
2. In ragione dell'esito positivo della consulenza nei confronti degli opponenti, condanna la al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Controparte_2
€.4.000,00, oltre ad €.250,00 per spese vive, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. Sergio Caporotundo, anticipatario.
3. Le spese della consulenza e dell'integrazione sono poste definitivamente a carico della
. Controparte_2
Lecce, 24.6.2025 ore 17.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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