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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5781/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/12/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FLAVIO MERCATANTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Verdi n. 270, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Affidamento della figlia minore. La figlia minore affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre e continuerà ad avere collocazione prevalente presso la stessa durante il periodo scolastico e collocazione prevalente presso il padre durante il periodo estivo alle condizioni di cui al ricorso congiunto per la separazione che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
- Mantenimento della figlia minore. I coniugi, come previsto nel ricorso congiunto per separazione, provvederanno al mantenimento ordinario della figlia in maniera diretta avendo la minore collocazione pressoché paritaria fra i genitori, i quali sosterranno le spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e da individuarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Lucca, nella misura del 50% ciascuno e alle condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione;
1 - l'assegno unico spetterà per intero alla madre, mentre le deduzioni e detrazioni fiscali per la figlia
a carico verranno usufruite al 50% dai genitori;
- in ordine alla casa coniugale, che al momento della separazione era in comproprietà tra i coniugi, sita in Viareggio (LU) Via Dei Coltivatori Traversa II n. 17, rappresentata al Catasto Fabbricati del
Comune di Viareggio al foglio 7, mappale 806, subalterno 8, la quota pari al 50% dell'intero della sig.ra è stata trasferita al sig. come previsto e in conformità Parte_2 Parte_1
a tutte le condizioni di separazione;
- ogni altro rapporto di credito / debito reciproco è stato definito tra le parti che dichiarano pertanto che niente hanno più a chiedere o pretendere l'uno dall'altra in dipendenza delle obbligazioni assunte in costanza di matrimonio e di convivenza, in ragione della sopravvenuta crisi dell'unione, né per altra ragione o causa;
- e si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del Parte_1 Parte_2 passaporto ed altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
- la sig.ra dal giorno della separazione ha lasciato il domicilio coniugale e Parte_2 ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 12/7/2015, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
31/8/2019), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Viareggio (LU) in data 12/7/2015, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 23, Parte II,
Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2015;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/12/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FLAVIO MERCATANTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Verdi n. 270, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Affidamento della figlia minore. La figlia minore affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre e continuerà ad avere collocazione prevalente presso la stessa durante il periodo scolastico e collocazione prevalente presso il padre durante il periodo estivo alle condizioni di cui al ricorso congiunto per la separazione che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
- Mantenimento della figlia minore. I coniugi, come previsto nel ricorso congiunto per separazione, provvederanno al mantenimento ordinario della figlia in maniera diretta avendo la minore collocazione pressoché paritaria fra i genitori, i quali sosterranno le spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e da individuarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Lucca, nella misura del 50% ciascuno e alle condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione;
1 - l'assegno unico spetterà per intero alla madre, mentre le deduzioni e detrazioni fiscali per la figlia
a carico verranno usufruite al 50% dai genitori;
- in ordine alla casa coniugale, che al momento della separazione era in comproprietà tra i coniugi, sita in Viareggio (LU) Via Dei Coltivatori Traversa II n. 17, rappresentata al Catasto Fabbricati del
Comune di Viareggio al foglio 7, mappale 806, subalterno 8, la quota pari al 50% dell'intero della sig.ra è stata trasferita al sig. come previsto e in conformità Parte_2 Parte_1
a tutte le condizioni di separazione;
- ogni altro rapporto di credito / debito reciproco è stato definito tra le parti che dichiarano pertanto che niente hanno più a chiedere o pretendere l'uno dall'altra in dipendenza delle obbligazioni assunte in costanza di matrimonio e di convivenza, in ragione della sopravvenuta crisi dell'unione, né per altra ragione o causa;
- e si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del Parte_1 Parte_2 passaporto ed altro documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
- la sig.ra dal giorno della separazione ha lasciato il domicilio coniugale e Parte_2 ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 12/7/2015, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
31/8/2019), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Viareggio (LU) in data 12/7/2015, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 23, Parte II,
Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2015;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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