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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. IN IB RR Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. UL AI Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. , in persona del procuratore ad negotia Parte_1 P.IVA_1
dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Reggiani del Foro di Parte_2
Reggio Emilia e dall'Advocat Rodolfo Reggiani, avvocato stabilito iscritto all'Ordine degli
Avvocati di Siracusa, per mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello
Appellante
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 ), rappresentate e difese dall'Avv. Maria Antonietta Pititto per C.F._2
mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione con appello incidentale
Appellati e appellanti incidentali
Conclusioni dell'appellante:
premesso ogni opportuno accertamento, in totale riforma della sentenza n. 4017/2019 del
Tribunale di Palermo pubblicata in data 17.09.2019 - Rep. n. 8644/2019 del 17.09.2019 e notificata in data 19.02.2020;
in via principale, rigettare tutte le domande proposte in primo grado da parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto, e per conseguenza accertare e dichiarare che Pt_1 Parte_1
nulla deve alla società e alle garanti;
[...] Controparte_1
in via subordinata, disporre, attraverso rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio in atti, la ricostruzione del rapporto bancario intercorso tra e Parte_1
che tenga in debita considerazione: Controparte_1
- le condizioni economiche oggetto di variazione da parte del a Parte_1
decorrere dal giorno 15.10.2004 e in prosieguo fino all'estinzione del rapporto sulla base dei documenti di sintesi periodicamente inviati alla società correntista;
- la legittima capitalizzazione degli interessi in via trimestrale bilaterale e simmetrica a decorrere dal giorno 15.10.2004 e in prosieguo fino all'estinzione del rapporto sulla base dei documenti di sintesi periodicamente inviati alla società correntista;
2 - le commissioni, spese e valute legittimamente concordate, a decorrere dal giorno 15.10.2004
e in prosieguo fino all'estinzione del rapporto sulla base dei documenti di sintesi periodicamente inviati alla società correntista;
con vittoria di spese, competenze e onorari per i due gradi di giudizio e condanna degli attori/appellati alla restituzione delle somme già corrisposte dal in Parte_1
forza della soccombenza in primo grado come da disposizioni di bonifico allegati.
Conclusioni delle appellanti incidentali:
ritenere e dichiarare inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal con atto notificato il 17.3.2020 avverso la sentenza n. Parte_1
4017/2019 emessa dal Tribunale di Palermo e pubblicata il 17 settembre 2019 e, per l'effetto rigettarlo;
accogliere per la forma l'appello incidentale proposto da e dai suoi fidejussori CP_1
e avverso la sentenza n. 4017/2019 del Tribunale di Controparte_2 Controparte_3
Palermo e per l'effetto:
ritenere e dichiarare la nullità e inesistenza di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente n. 819 in mancanza delle relative pattuizioni scritte;
ritenere e dichiarare che il conto corrente oggetto di giudizio, in assenza di valida pattuizione scritta, va tutto rielaborato ai tassi sostitutivi previsti dall'art.117 t.u.b., senza alcuna forma di capitalizzazione degli interessi e senza applicazione di commissioni e spese non pattuite;
confermare per il resto la sentenza impugnata;
3 ai fini istruttori, disporre il richiamo del Ctu al fine di rielaborare il conto corrente de quo
come specificato nei motivi di appello incidentale;
condannare al pagamento delle spese e dei compensi del presente Parte_1
giudizio in favore di e dei suoi fidejussori, e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_3
da liquidarsi nella misura media dei parametri di legge e da distrarsi a favore del
[...]
procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4017 del 17.09.2019, il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente le domande proposte da e dai fideiussori di questa, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ha accertato la nullità del contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n.
[...]
010/0000819-0 acceso dalla società il 14.6.1994 e ha Pt_3 Parte_1
rideterminato in € 73.407,62 a credito della correntista, il saldo del rapporto alla data del
30.9.2014, in luogo del saldo pari a 0 risultante dalle scritture contabili della banca,
dichiarando in conseguenza le fideiubenti liberate dall'obbligo di garanzia. Ha inoltre condannato l'istituto di credito al risarcimento del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in € 25.000,00, arrecato alla società correntista con l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia di una rilevante esposizione a sofferenza.
In dettaglio, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale:
4 - ha riscontrato l'assenza nel documento contrattuale di apertura del conto corrente delle condizioni economiche da applicare al rapporto, sussistenti, invece, ed espressamente sottoscritte nel documento del 29.5.1996;
- ha ritenuto non applicabili le modifiche contrattuali peggiorative intervenute nel corso del tempo perché prive di sottoscrizione per accettazione della società correntista;
- ha dichiarato nulla, per difetto di determinatezza, la commissione di massimo scoperto,
disponendo l'espunzione delle relative poste dal saldo del rapporto;
- ha accertato il carattere usurario dei tassi applicati in determinati trimestri, disponendone la riconduzione entro soglia;
- ha accertato l'illegittimità della revoca degli affidamenti in essere e della segnalazione a sofferenza della e, configurata una responsabilità da inesatte informazioni in Controparte_1
capo alla banca segnalante, l'ha condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla società, considerati sussistenti in re ipsa, equitativamente quantificati in € 25.000,00;
- ha regolato le spese di lite ponendole, al pari delle spese per la consulenza tecnica, a carico della società convenuta.
ha proposto appello avverso la sentenza dolendosi: Parte_1
i) dell'accoglimento della domanda risarcitoria della correntista in considerazione dell'omessa dimostrazione di ciascuno degli elementi definitori della responsabilità aquiliana,
ovvero illegittimità della condotta della banca e sussistenza di un evento oggettivamente
5 risarcibile e di un rapporto di causalità tra condotta di e danno Parte_1
lamentato;
ii) dell'affermata inefficacia delle proposte di modifica del contratto inviate alla società
correntista a partire dal 2004, tramite le quali aveva comunicato la Parte_1
variazione dei prezzi e delle condizioni economiche già oggetto di convenzione, incidendo,
in particolare, sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulla commissione di massimo scoperto;
iii) dell'omesso rilievo dell'inadempimento della società correntista, attrice in accertamento negativo del credito, all'onere della prova su di essa gravante, segnatamente all'onere della produzione della serie integrale di scalari, riepiloghi delle competenze ed estratti conto, tale per cui la ricostruzione del saldo avrebbe potuto svolgersi limitatamente al periodo a partire dal quale (1° gennaio 2014) erano versati in atti tutti i documenti contabili.
e hanno chiesto il rigetto dell'appello e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
proposto appello incidentale denunziando:
I) la violazione dell'art. 116 c.p.c. per aver il Tribunale ritenuto approvate e dunque applicabili le condizioni economiche riportate nel documento del 29.5.1996, con il quale la società correntista si sarebbe, invece, limitata ad approvare le nuove condizioni e non anche a ratificare quelle in essere;
II) la mancata espunzione dal salo finale di conto di quanto versato dalla correntista a titolo di capitalizzazione degli interessi.
6 Unicamente l'appello principale è meritevole di -peraltro- limitato accoglimento.
Procedendo nella disamina secondo la tecnica dei punti di motivazione giova invero osservare:
i) quanto al primo motivo di impugnazione principale, non può non darsi atto del compiuto tramonto, nell'attuale sistema della responsabilità civile, della categoria concettuale del danno in re ispa, in più occasioni e in differenti ambiti avversata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 17/10/2019 n. 26485, Cass. civ., sez. III, 26/09/2019
n. 23987, Cass. civ., sez. I, 06/09/2019 n. 22381, Cass. civ., sez. VI, 18/07/2019 n. 19434,
Cass. civ., sez. III, 24/04/2019 n. 11203, Cass. civ., sez. III, 04/04/2019 n. 9348, Cass. civ.,
sez. III, 28/02/2019 n. 5807, solo per citare alcune delle pronunzie più recenti), così che la parte che formula istanza di tutela risarcitoria è gravata dall'onere di allegare e comprovare gli elementi fattuali necessari a far emergere, anche mediante ricorso a presunzioni semplici,
il pregiudizio risentito e a delinearne l'intensità, onde consentire al giudice di pervenire a una liquidazione connotata da effettiva capacità di ristoro. Anche in riferimento al danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, consistente in una
“perdita” o in “mancato guadagno” eziologicamente riconducibile alla condotta della banca,
la giurisprudenza di legittimità esige che il pregiudizio sia provato in termini diretti,
considerando non meritevole di tutela risarcitoria una generica dichiarazione di compromissione dell'accesso al credito, in assenza della prova del subito pregiudizio patrimoniale. A tal riguardo Cass. 25.1.2017, n. 1931 ha ribadito “il principio, solidamente
7 ancorato al dettato dell'articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite
dell'articolo 2056 c.c., secondo cui il danno una conseguenza dell'illecito (ovvero
dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata
dall'ordinamento sotto specie di «perdita» ovvero di «mancato guadagno», collegati alla
lesione dell'interesse protetto per li rami del nesso di causalità. Basterà allo scopo citare
Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ore si evidenzia che la tesi del danno in re ipsa
«snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza
dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento
lesivo»: i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria,
mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione
compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni
(sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della
responsabilità civile. Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per
così dire in re ipsa, e cioè -più precisamente- goda di facilitazioni agganciate al congegno
presuntivo (articoli 2727- 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente
determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze
specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la
«perdita», deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte
dell'interessato”.
8 Quanto osservato non muta neppure quando oggetto della domanda sia un danno non patrimoniale, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che anche il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente
in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. Ord.
n. 7594/2018).
Poste queste premesse, nel caso in esame, la società correntista non ha fornito prova né delle perdite economiche subite, né della lesione della propria reputazione commerciale.
Quanto alle prime, la circostanza che abbia proceduto all'estinzione Controparte_1
dell'esposizione oggetto di segnalazione tramite il versamento di circa € 148.000,00,
corrispondente al saldo negativo del conto risultante alla data del 23.09.2014, non dimostra l'esistenza di un danno patrimoniale, né dà contezza del suo effettivo ammontare, essendosi la società limitata ad allegare, senza tuttavia fornire supporto probatorio, che l'inattesa perdita di liquidità aveva comportato una riduzione dell'attività di impresa, per la sopravvenuta impossibilità di effettuare necessari investimenti finanziari già programmati, e che le era stato precluso l'acceso ad altre linee di credito.
Neppure vi è prova, quanto ai profili non patrimoniali, del disagio e della mortificazione sofferta per il discredito commerciale che sarebbe derivato dalla segnalazione. Discredito che,
per vero, neppure emerge dalla copiosa corrispondenza versata in atti (cfr. doc. 7 e ss. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) dalla quale è dato piuttosto evincere che società con la quale la correntista intratteneva ulteriori rapporti di credito, CP_4
9 avendo avuto notizia della scopertura segnalata da , si era limitata a minacciare la Pt_4
revoca dei finanziamenti in essere se non avesse ripianato la propria posizione CP_1
debitoria nei confronti del . E poiché ha dato prova di solidità Parte_1 CP_1
finanziaria, ripianando la scopertura, non solo la minaccia non ha avuto attuazione, ma la reputazione commerciale di ne è risultata semmai rinforzata. Controparte_1
E' poi indispensabile evidenziare che, come attesta la documentazione in atti, la posizione di
è stata segnalata da tra i rischi a revoca, non nella Controparte_1 Parte_1
categoria sofferenze.
La segnalazione dei crediti alla Centrale Rischi è disciplinata da diverse fonti, tra le quali assume rilievo centrale la circolare della Banca d'Italia 11 febbraio 1991 n. 139, (modificata da ultimo con aggiornamento dell'11.2.2025), che con le “Istruzioni per gli intermediari creditizi” detta le regole operative per la segnalazione che costoro sono chiamati a operare.
All'epoca dei fatti di causa (2014), la materia era disciplinata da tali istruzioni nel testo risultante dall'aggiornamento del 29.4.2011. Il Capitolo II, Sez. II, p.
1.3 di tali istruzioni stabiliva che “nella categoria di censimento rischi a revoca confluiscono le aperture di
credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza
prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere
indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa. Confluiscono, inoltre, tra i rischi a
revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di
censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti)”; il p.
1.5 prevedeva inoltre che “nella
10 categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti
di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni
sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita
formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o
personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia
sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. L'appostazione a sofferenza implica una
valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e
non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del
debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione
a sofferenza.”
La distinzione tra segnalazione rischi a revoca e la segnalazione a sofferenza non è di poco conto: con la prima l'intermediario finanziario si limita a dare atto della condizione di insoluto, rilevata con criteri oggettivi e vincolati, in cui versa il rapporto bancario, mentre con la seconda è chiamato a compiere una valutazione discrezionale circa la sussistenza di gravi difficoltà nel rientro del credito.
Nel concreto, poiché neppure ha formulato riguardo alla propria correntista una Pt_4
prognosi di “insolvenza” o di situazione a questa equiparabile, non è dato cogliere, neppure in termini teorici, l'attitudine lesiva della condotta della banca.
La domanda risarcitoria proposta da con l'atto di citazione introduttivo del Controparte_1
giudizio di primo grado deve dunque essere respinta, conseguendone la revoca della
11 statuizione di condanna di al pagamento di € 25.000,00. Essendovi Parte_1
prova dell'intervenuta esecuzione della statuizione di primo grado (doc. 3 allegato all'atto di appello, denominato “copia contabile di bonifico per soccombenza”), deve Controparte_1
essere condannata alla restituzione di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda
(coincidente con la notifica dell'atto di appello, eseguita il 17.3.2020), dovendosi presumere ex art. 2033 c.c., a maggior ragione a cospetto di una statuizione giudiziale, la buona fede dell'accipiens, sino al dì dell'effettivo pagamento.
ii) il secondo motivo di impugnazione principale con il quale la banca invoca il legittimo esercizio del jus variandi, riservatole dall'art. 20 del contratto, per l'introduzione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi non merita accoglimento ed il relativo capo della sentenza impugnata va dunque confermato,
seppur con diverse motivazioni.
Il diritto potestativo di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali attribuito agli istituti di credito già dalla L. 17.2.1992, n. 154 e poi con l'introduzione dell'art. 118 nel corpo del Testo Unico Bancario (D.lgs n. 385/1993) è stato oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore che, in ragione della potenziale attitudine di tale facoltà a degenerare in strumento di prevaricazione, ne hanno circoscritto i presupposti legittimanti. Se, dunque, nella formulazione originaria dell'art. 118 TUB, l'esercizio del jus variandi era subordinato al rispetto di pochi presupposti (espressa previsione contrattuale), neppure interamente disciplinati in via diretta nel testo, in quanto rimessi all'iniziativa del CICR, con l'intervento
12 normativo del 2006, le condizioni applicative si sono arricchite di ulteriori presupposti formali e sostanziali (generalizzata subordinazione dell'esercizio del diritto alla ricorrenza di un giustificato motivo, in termini che rimangono indifferenti alla qualità della controparte della banca, se consumatore o impresa;
comunicazione della modifica da rendere in via individuale e strettamente formale;
obbligo del preavviso di 30 giorni;
richiamo espresso all'art. 1341,
comma II, c.c., poi espunto dalle novelle successive). Un ulteriore momento di svolta nell'evoluzione della disciplina del jus variandi si colloca nell'anno 2010 quando il D.Lgs.
13.8.2010 n. 141, di attuazione della direttiva 2008/48 CE, non solo ha ribadito che il giustificato motivo rappresenta il banco di prova della legittimità dell'esercizio del diritto potestativo, ma ha precisato che suscettibili di modifica sono le condizioni “previste” dal contratto. E', quest'ultimo, mero chiarimento ermeneutico poiché la cautela ermeneutica imposta dalla deroga al principio di immodificabilità dei pacta senza il consenso di entrambe le parti e, ancor più in radice, ineludibili esigenze di coerenza con la regola della trasparenza bancaria fissata all'art. 117, comma 4, TUB e dell'ineludibile corollario logico che impone la completezza del contratto impediscono di affermare che alla banca sia consentito ricorrere al meccanismo regimentato del jus variandi per arricchire il regolamento negoziale con nuovi prezzi e condizioni o introdurre per tale via condizioni destinate a sostituire clausole invalide.
L'art. 118 TUB, invero, consente unicamente la modifica di previsioni negoziali già esistenti e validamente pattuite -una clausola invalida, infatti, è ontologicamente inefficace e la sua sostituzione equivale sul piano degli effetti giuridici a introduzione ex nihilo- senza conferire
13 il potere di inserire clausole e condizioni nuove, non contemplate dalle parti al momento della stipula del contratto.
Ne discende l'impossibilità di condividere la ricostruzione prospettata dalla società appellante la quale mira a legittimare, per tale via, l'applicazione al rapporto di conto corrente della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della c.m.s.
Con specifico riguardo alla c.m.s., deve poi rilevarsi che i documenti disciplinanti le condizioni economiche applicate al contratto non rispondono al canone di necessaria determinatezza/determinabilità ex art. 1346 c.c. così che la relativa clausola deve considerarsi affetta da nullità, sanabile solo all'esito di nuova pattuizione.
Alle medesime conclusioni, a fortiori, deve pervenirsi con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. L'art. 10 del contratto del 5.2.1997, col quale le parti hanno convenuto che “la banca si riserva di concordare con i propri clienti la liquidazione degli
interessi maturati a loro favore per periodi inferiori al termine annuale”, per un verso,
correttamente, subordina la variazione del criterio di liquidazione a un accordo con il correntista (la banca si riserva di concordare), e sotto altro profilo nulla prova circa la successiva conclusione di accordi in tal senso.
E', inoltre, da tempo consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, per i contratti bancari stipulati, come quello in esame, prima del 2000 richiede, ai fini dell'introduzione della capitalizzazione infrannuale con pari periodicità di interessi debitori e creditori, la stipula di un accordo espresso tra le parti, escludendo la legittimità del ricorso
14 alle modalità contemplate dall'art. 7 della delibera CICR del 7.2.2000 (comunicazione al correntista e pubblicazione di avviso sulla GURI). “La dichiarazione di illegittimità
costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che
costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta
delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale
provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole
che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine
di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni
precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere
all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione
(cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779)” (Cass. civ., sez. I,
21/6/2021, n. 17634).
iii) parimenti infondato è il terzo motivo di appello principale con il quale Pt_1
si duole del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società
[...]
correntista.
L'incompleta produzione degli estratti di conto corrente curata da Controparte_5
che registra lo svolgersi del rapporto contrattuale dal 30.6.2000 sino al 30.9.2014 con modeste soluzioni di continuità relative agli scalari del 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003,
15 31/03/2007, 30/06/2007, 30/09/2007, 31/12/2007, 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008,
31/12/2008, 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009, 31/03/2010, 30/06/2010,
30/09/2010, 31/12/2010, 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014; al riepilogo competenze per i periodi chiusi al 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014;
alla lista movimenti dal 01/01/2003 al 30/11/2003, quella del mese di dicembre 2013 e del trimestre chiuso al 30/06/2014- è invero obiettivamente inidonea a deprivare di attendibilità
il ricalcolo del saldo operato dal consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio.
Se è vero che il rapporto di conto corrente si connota in termini unitari, così che il saldo finale
è il risultato della somma algebrica di tutti i precedenti movimenti contabili in dare in dare e avere, è pur vero tuttavia che la produzione parziale degli estratti conto non inibisce la neutralizzazione del saldo intermedio ove inalterato si presenti nel passaggio da un saldo all'altro l'andamento del rapporto e affidabili risultino i capisaldi: “Deve poi osservarsi …
che, per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario (avendo esso ad oggetto
l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di
riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente: Cass. 5 dicembre
2011, n. 25943; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; cfr. pure Cass. 28 febbraio 2017, n. 5071),
non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta
siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In particolare, non pare corretto affermare,
in termini generali e astratti, che, in presenza di una documentazione incompleta
dell'andamento del conto si imponga di disattendere comunque la domanda di condanna al
16 pagamento proposta dalla banca, risultando precluso al giudice di "amputare"
dall'esposizione debitoria del cliente l'importo che si assume maturato in relazione alle
movimentazioni del conto, non documentate, di complessivo segno negativo per lo stesso
correntista. E' certamente vero, infatti, che il rapporto di conto corrente, unitariamente
strutturato, postula operazioni di segno opposto non integranti distinti e autonomi rapporti
di debito e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali l'azzeramento unilaterale delle
risultanze possa valere alla stregua di rinuncia (così la cit. Cass. 16 aprile 2018, n. 9365
cit.). Ma è altrettanto vero che, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe
improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle
movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della
banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in
senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un
adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e
comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi
che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore
l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento
del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare
tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile. (Cass. civ. 2/5/2019,
n.11543, in motivazione).
17 Ciò chiarito, va poi considerato, in fatto, che il consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio ha precisato che “la mancanza della suddetta documentazione non ha comunque
comportato difficoltà specifiche in quanto la fase di “controllo numeri”, relativa alla
trasposizione su foglio elettronico, è stata svolta per un numero sufficiente di periodi che
hanno consentito la verifica anche per i periodi mancanti. I movimenti non disponibili sono
relativi a pochi periodi e non in misura tale da influenzare in maniera significativa il risultato
delle elaborazioni” (pag. 6, relazione di c.t.u. depositata il 9.9.2016).
Ne consegue che, senza tema di pervenire a risultati aberranti o, comunque, distanti dall'effettivo andamento del rapporto, il ricalcolo del saldo è stato correttamente svolto muovendo dal primo estratto conto versato in atti fino all'ultimo disponibile (30.9.2014),
dovendo pertanto escludersi che l'omessa integrale documentazione del rapporto si sia tradotta in un'insanabile sottrazione della correntista all'onere su di essa gravante a termini dell'art. 2697 c.c..
iv) quanto al primo motivo di impugnazione incidentale, con il quale Controparte_1
lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che con il contratto sottoscritto il 29.5.1996 erano state approvate tutte le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente, quando, invece, le sole condizioni accettate e sottoscritte dalla correntista erano quelle riportate nella seconda parte del dettaglio condizioni, denominate
“condizioni nuove”, le uniche contrassegnate con una X, è agevole osservare che il
18 documento contrattuale del 29.5.1996 ha compiutamente regolarizzato l'accordo negoziale conferendogli la veste formale imposta ad substantiam dall'art. 117 TUB.
Il documento, invero, risulta espressamente sottoscritto dalla società correntista, la quale, per tal via, risulta essere stata resa edotta delle condizioni economiche applicate al rapporto, sia quelle già in essere in via di fatto, riportate nel primo riquadro, che per tale via si ammantano della prescritta forma scritta, sia quelle “nuove”, riportate nel secondo riquadro.
Non assume, dunque, alcun rilievo la circostanza che sia stata spuntata solo la casella relativa all'approvazione delle nuove condizioni applicate al rapporto.
v) infondato, in ultimo, è anche il secondo motivo di impugnazione incidentale con il quale, sull'assunto del mantenimento nel saldo del rapporto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, lamenta la violazione degli artt.112 c.p.c., 1283 c.c. e Controparte_1
117 TUB.
La doglianza è infondata in fatto, poiché della invalidità, mai adeguatamente sanata, della clausola di capitalizzazione infrannuale dei soli interessi passivi, hanno tenuto conto tanto il c.t.u. quanto il giudice di primo grado.
L'analisi della relazione del 9.9.2016 rivela che le ipotesi di ricalcolo del saldo finale elaborate dal c.t.u. prevedono in un caso (Ipotesi A) l'applicazione della capitalizzazione trimestrale a far data dal 2004 e nell'altro (Ipotesi B condivisa dal Tribunale), invece,
l'esclusione della capitalizzazione per tutto il periodo di vigenza contrattuale. Chiarisce,
infatti, il c.t.u. che nell'elaborazione dell'Ipotesi B ha applicato solo le condizioni indicate nel
19 contratto del 1996, nel quale non è prevista la capitalizzazione reciproca e nell'altro caso
(ipotesi A) dal 1996 al 2004 le previsioni del contratto originario e poi dal 2004 le condizioni modificate unilateralmente dalla banca con il meccanismo del 118 TUB, in questo caso inserendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi. E' questa la ragione del divario di circa € 40.000,00 intercorrente tra un'ipotesi ricostruttiva e l'altra: invero, tenuto conto che la c.m.s., come chiarito dal c.t.u., è stata espunta in entrambe le ricostruzioni del saldo per tutto il periodo di vigenza contrattuale, tale differenza non può dipendere unicamente dal lieve ritocco delle condizioni economiche previste dal 2004, facendo massimo gioco proprio la capitalizzazione, eliminata tout-court nell'Ipotesi B). Prova indiretta, ma chiara della conclusione è offerta dal tenore delle osservazioni alla c.t.u. depositate dal consulente della società attrice, il quale propone di sostituire gli interessi convenzionali con il tasso 117 TUB,
ma non si lamenta della mancata espunzione della capitalizzazione. Dalla c.t.p. di parte attrice promana un ulteriore argomento di controprova: là ove, a pag. 10, indica in euro 45.562,38 il saldo rettificato ottenuto applicando gli interessi al saggio convenzionale riguardando a un periodo di vigenza contrattuale più ridotto (ovvero partendo dal 2005) ed escludendo la capitalizzazione trimestrale, conferma comparativamente che il saldo rettificato (di maggiore ammontare) computato dal c.t.u. in riferimento all'intera estensione temporale del rapporto è,
del pari, al netto degli effetti indotti dalla capitalizzazione degli interessi passivi.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello principale, deve disporsi la revoca della statuizione di condanna risarcitoria in favore di contenuta nella sentenza Controparte_1
20 di primo grado. La pronuncia impugnata merita invece di essere confermata in punto di ricalcolo del saldo del conto corrente, che resta determinato in € 73.407,62 a credito della società correntista in conformità alla seconda delle ipotesi formulate dal CTU.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, come determinato dall'accoglimento solo parziale dell'impugnazione principale e dal rigetto integrale dell'appello incidentale,
ricorrono i presupposti per compensare in ragione di metà tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, dovendo la restante quota liquidata in conformità ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per lo scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed
€ 260.000, in € 6.200,00 per il giudizio di primo grado e in € 4.500,00 -di cui € 1.450,00 per la fase di studio, € 950,00 per la fase introduttiva ed € 2.500,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere posta a carico della banca. Di entrambi gli importi deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore degli appellanti incidentali,
dichiaratosi antistatario.
Considerato che ha corrisposto all'Avv. Maria Antonietta Pititto, Parte_1
procuratore antistatario di parte attrice, la somma liquidata dal Tribunale a titolo di spese,
deve essere pronunziata la condanna del difensore antistatario alla restituzione in favore della banca appellante della differenza tra quanto ricevuto e quanto oggetto della liquidazione operata in questa sede.
P.Q.M.
21 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4017 del 17.9.2019, appellata in via principale da e in via incidentale da Parte_1 Controparte_1 [...]
e rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata CP_2 Controparte_3
dalla società correntista con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e condanna alla restituzione, in favore di di € 25.000,00, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda (17.3.2020) fino all'effettiva corresponsione;
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
compensa tra le parti in ragione della metà le spese di lite e condanna Parte_1
al pagamento della restante metà, liquidata in € 6.2000,00 per il primo grado di giudizio e in
€ 4.500,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese forfettarie ex D.M. 55/2014;
dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Maria Antonietta Pititto,
dichiaratasi antistataria, che condanna alla restituzione in favore di Parte_1
della differenza tra quanto ricevuto e quanto qui liquidato.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti incidentali il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 18 settembre 2025.
22 Il Consigliere est. Il Presidente
UL AI IN IB RR
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. IN IB RR Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. UL AI Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. , in persona del procuratore ad negotia Parte_1 P.IVA_1
dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Reggiani del Foro di Parte_2
Reggio Emilia e dall'Advocat Rodolfo Reggiani, avvocato stabilito iscritto all'Ordine degli
Avvocati di Siracusa, per mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello
Appellante
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 ), rappresentate e difese dall'Avv. Maria Antonietta Pititto per C.F._2
mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione con appello incidentale
Appellati e appellanti incidentali
Conclusioni dell'appellante:
premesso ogni opportuno accertamento, in totale riforma della sentenza n. 4017/2019 del
Tribunale di Palermo pubblicata in data 17.09.2019 - Rep. n. 8644/2019 del 17.09.2019 e notificata in data 19.02.2020;
in via principale, rigettare tutte le domande proposte in primo grado da parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto, e per conseguenza accertare e dichiarare che Pt_1 Parte_1
nulla deve alla società e alle garanti;
[...] Controparte_1
in via subordinata, disporre, attraverso rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio in atti, la ricostruzione del rapporto bancario intercorso tra e Parte_1
che tenga in debita considerazione: Controparte_1
- le condizioni economiche oggetto di variazione da parte del a Parte_1
decorrere dal giorno 15.10.2004 e in prosieguo fino all'estinzione del rapporto sulla base dei documenti di sintesi periodicamente inviati alla società correntista;
- la legittima capitalizzazione degli interessi in via trimestrale bilaterale e simmetrica a decorrere dal giorno 15.10.2004 e in prosieguo fino all'estinzione del rapporto sulla base dei documenti di sintesi periodicamente inviati alla società correntista;
2 - le commissioni, spese e valute legittimamente concordate, a decorrere dal giorno 15.10.2004
e in prosieguo fino all'estinzione del rapporto sulla base dei documenti di sintesi periodicamente inviati alla società correntista;
con vittoria di spese, competenze e onorari per i due gradi di giudizio e condanna degli attori/appellati alla restituzione delle somme già corrisposte dal in Parte_1
forza della soccombenza in primo grado come da disposizioni di bonifico allegati.
Conclusioni delle appellanti incidentali:
ritenere e dichiarare inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal con atto notificato il 17.3.2020 avverso la sentenza n. Parte_1
4017/2019 emessa dal Tribunale di Palermo e pubblicata il 17 settembre 2019 e, per l'effetto rigettarlo;
accogliere per la forma l'appello incidentale proposto da e dai suoi fidejussori CP_1
e avverso la sentenza n. 4017/2019 del Tribunale di Controparte_2 Controparte_3
Palermo e per l'effetto:
ritenere e dichiarare la nullità e inesistenza di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente n. 819 in mancanza delle relative pattuizioni scritte;
ritenere e dichiarare che il conto corrente oggetto di giudizio, in assenza di valida pattuizione scritta, va tutto rielaborato ai tassi sostitutivi previsti dall'art.117 t.u.b., senza alcuna forma di capitalizzazione degli interessi e senza applicazione di commissioni e spese non pattuite;
confermare per il resto la sentenza impugnata;
3 ai fini istruttori, disporre il richiamo del Ctu al fine di rielaborare il conto corrente de quo
come specificato nei motivi di appello incidentale;
condannare al pagamento delle spese e dei compensi del presente Parte_1
giudizio in favore di e dei suoi fidejussori, e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_3
da liquidarsi nella misura media dei parametri di legge e da distrarsi a favore del
[...]
procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4017 del 17.09.2019, il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente le domande proposte da e dai fideiussori di questa, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ha accertato la nullità del contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n.
[...]
010/0000819-0 acceso dalla società il 14.6.1994 e ha Pt_3 Parte_1
rideterminato in € 73.407,62 a credito della correntista, il saldo del rapporto alla data del
30.9.2014, in luogo del saldo pari a 0 risultante dalle scritture contabili della banca,
dichiarando in conseguenza le fideiubenti liberate dall'obbligo di garanzia. Ha inoltre condannato l'istituto di credito al risarcimento del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in € 25.000,00, arrecato alla società correntista con l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia di una rilevante esposizione a sofferenza.
In dettaglio, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale:
4 - ha riscontrato l'assenza nel documento contrattuale di apertura del conto corrente delle condizioni economiche da applicare al rapporto, sussistenti, invece, ed espressamente sottoscritte nel documento del 29.5.1996;
- ha ritenuto non applicabili le modifiche contrattuali peggiorative intervenute nel corso del tempo perché prive di sottoscrizione per accettazione della società correntista;
- ha dichiarato nulla, per difetto di determinatezza, la commissione di massimo scoperto,
disponendo l'espunzione delle relative poste dal saldo del rapporto;
- ha accertato il carattere usurario dei tassi applicati in determinati trimestri, disponendone la riconduzione entro soglia;
- ha accertato l'illegittimità della revoca degli affidamenti in essere e della segnalazione a sofferenza della e, configurata una responsabilità da inesatte informazioni in Controparte_1
capo alla banca segnalante, l'ha condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla società, considerati sussistenti in re ipsa, equitativamente quantificati in € 25.000,00;
- ha regolato le spese di lite ponendole, al pari delle spese per la consulenza tecnica, a carico della società convenuta.
ha proposto appello avverso la sentenza dolendosi: Parte_1
i) dell'accoglimento della domanda risarcitoria della correntista in considerazione dell'omessa dimostrazione di ciascuno degli elementi definitori della responsabilità aquiliana,
ovvero illegittimità della condotta della banca e sussistenza di un evento oggettivamente
5 risarcibile e di un rapporto di causalità tra condotta di e danno Parte_1
lamentato;
ii) dell'affermata inefficacia delle proposte di modifica del contratto inviate alla società
correntista a partire dal 2004, tramite le quali aveva comunicato la Parte_1
variazione dei prezzi e delle condizioni economiche già oggetto di convenzione, incidendo,
in particolare, sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulla commissione di massimo scoperto;
iii) dell'omesso rilievo dell'inadempimento della società correntista, attrice in accertamento negativo del credito, all'onere della prova su di essa gravante, segnatamente all'onere della produzione della serie integrale di scalari, riepiloghi delle competenze ed estratti conto, tale per cui la ricostruzione del saldo avrebbe potuto svolgersi limitatamente al periodo a partire dal quale (1° gennaio 2014) erano versati in atti tutti i documenti contabili.
e hanno chiesto il rigetto dell'appello e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
proposto appello incidentale denunziando:
I) la violazione dell'art. 116 c.p.c. per aver il Tribunale ritenuto approvate e dunque applicabili le condizioni economiche riportate nel documento del 29.5.1996, con il quale la società correntista si sarebbe, invece, limitata ad approvare le nuove condizioni e non anche a ratificare quelle in essere;
II) la mancata espunzione dal salo finale di conto di quanto versato dalla correntista a titolo di capitalizzazione degli interessi.
6 Unicamente l'appello principale è meritevole di -peraltro- limitato accoglimento.
Procedendo nella disamina secondo la tecnica dei punti di motivazione giova invero osservare:
i) quanto al primo motivo di impugnazione principale, non può non darsi atto del compiuto tramonto, nell'attuale sistema della responsabilità civile, della categoria concettuale del danno in re ispa, in più occasioni e in differenti ambiti avversata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 17/10/2019 n. 26485, Cass. civ., sez. III, 26/09/2019
n. 23987, Cass. civ., sez. I, 06/09/2019 n. 22381, Cass. civ., sez. VI, 18/07/2019 n. 19434,
Cass. civ., sez. III, 24/04/2019 n. 11203, Cass. civ., sez. III, 04/04/2019 n. 9348, Cass. civ.,
sez. III, 28/02/2019 n. 5807, solo per citare alcune delle pronunzie più recenti), così che la parte che formula istanza di tutela risarcitoria è gravata dall'onere di allegare e comprovare gli elementi fattuali necessari a far emergere, anche mediante ricorso a presunzioni semplici,
il pregiudizio risentito e a delinearne l'intensità, onde consentire al giudice di pervenire a una liquidazione connotata da effettiva capacità di ristoro. Anche in riferimento al danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, consistente in una
“perdita” o in “mancato guadagno” eziologicamente riconducibile alla condotta della banca,
la giurisprudenza di legittimità esige che il pregiudizio sia provato in termini diretti,
considerando non meritevole di tutela risarcitoria una generica dichiarazione di compromissione dell'accesso al credito, in assenza della prova del subito pregiudizio patrimoniale. A tal riguardo Cass. 25.1.2017, n. 1931 ha ribadito “il principio, solidamente
7 ancorato al dettato dell'articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite
dell'articolo 2056 c.c., secondo cui il danno una conseguenza dell'illecito (ovvero
dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata
dall'ordinamento sotto specie di «perdita» ovvero di «mancato guadagno», collegati alla
lesione dell'interesse protetto per li rami del nesso di causalità. Basterà allo scopo citare
Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ore si evidenzia che la tesi del danno in re ipsa
«snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza
dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento
lesivo»: i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria,
mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione
compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni
(sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della
responsabilità civile. Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per
così dire in re ipsa, e cioè -più precisamente- goda di facilitazioni agganciate al congegno
presuntivo (articoli 2727- 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente
determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze
specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la
«perdita», deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte
dell'interessato”.
8 Quanto osservato non muta neppure quando oggetto della domanda sia un danno non patrimoniale, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che anche il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente
in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. Ord.
n. 7594/2018).
Poste queste premesse, nel caso in esame, la società correntista non ha fornito prova né delle perdite economiche subite, né della lesione della propria reputazione commerciale.
Quanto alle prime, la circostanza che abbia proceduto all'estinzione Controparte_1
dell'esposizione oggetto di segnalazione tramite il versamento di circa € 148.000,00,
corrispondente al saldo negativo del conto risultante alla data del 23.09.2014, non dimostra l'esistenza di un danno patrimoniale, né dà contezza del suo effettivo ammontare, essendosi la società limitata ad allegare, senza tuttavia fornire supporto probatorio, che l'inattesa perdita di liquidità aveva comportato una riduzione dell'attività di impresa, per la sopravvenuta impossibilità di effettuare necessari investimenti finanziari già programmati, e che le era stato precluso l'acceso ad altre linee di credito.
Neppure vi è prova, quanto ai profili non patrimoniali, del disagio e della mortificazione sofferta per il discredito commerciale che sarebbe derivato dalla segnalazione. Discredito che,
per vero, neppure emerge dalla copiosa corrispondenza versata in atti (cfr. doc. 7 e ss. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) dalla quale è dato piuttosto evincere che società con la quale la correntista intratteneva ulteriori rapporti di credito, CP_4
9 avendo avuto notizia della scopertura segnalata da , si era limitata a minacciare la Pt_4
revoca dei finanziamenti in essere se non avesse ripianato la propria posizione CP_1
debitoria nei confronti del . E poiché ha dato prova di solidità Parte_1 CP_1
finanziaria, ripianando la scopertura, non solo la minaccia non ha avuto attuazione, ma la reputazione commerciale di ne è risultata semmai rinforzata. Controparte_1
E' poi indispensabile evidenziare che, come attesta la documentazione in atti, la posizione di
è stata segnalata da tra i rischi a revoca, non nella Controparte_1 Parte_1
categoria sofferenze.
La segnalazione dei crediti alla Centrale Rischi è disciplinata da diverse fonti, tra le quali assume rilievo centrale la circolare della Banca d'Italia 11 febbraio 1991 n. 139, (modificata da ultimo con aggiornamento dell'11.2.2025), che con le “Istruzioni per gli intermediari creditizi” detta le regole operative per la segnalazione che costoro sono chiamati a operare.
All'epoca dei fatti di causa (2014), la materia era disciplinata da tali istruzioni nel testo risultante dall'aggiornamento del 29.4.2011. Il Capitolo II, Sez. II, p.
1.3 di tali istruzioni stabiliva che “nella categoria di censimento rischi a revoca confluiscono le aperture di
credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza
prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere
indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa. Confluiscono, inoltre, tra i rischi a
revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di
censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti)”; il p.
1.5 prevedeva inoltre che “nella
10 categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti
di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni
sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita
formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o
personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia
sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. L'appostazione a sofferenza implica una
valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e
non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del
debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione
a sofferenza.”
La distinzione tra segnalazione rischi a revoca e la segnalazione a sofferenza non è di poco conto: con la prima l'intermediario finanziario si limita a dare atto della condizione di insoluto, rilevata con criteri oggettivi e vincolati, in cui versa il rapporto bancario, mentre con la seconda è chiamato a compiere una valutazione discrezionale circa la sussistenza di gravi difficoltà nel rientro del credito.
Nel concreto, poiché neppure ha formulato riguardo alla propria correntista una Pt_4
prognosi di “insolvenza” o di situazione a questa equiparabile, non è dato cogliere, neppure in termini teorici, l'attitudine lesiva della condotta della banca.
La domanda risarcitoria proposta da con l'atto di citazione introduttivo del Controparte_1
giudizio di primo grado deve dunque essere respinta, conseguendone la revoca della
11 statuizione di condanna di al pagamento di € 25.000,00. Essendovi Parte_1
prova dell'intervenuta esecuzione della statuizione di primo grado (doc. 3 allegato all'atto di appello, denominato “copia contabile di bonifico per soccombenza”), deve Controparte_1
essere condannata alla restituzione di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda
(coincidente con la notifica dell'atto di appello, eseguita il 17.3.2020), dovendosi presumere ex art. 2033 c.c., a maggior ragione a cospetto di una statuizione giudiziale, la buona fede dell'accipiens, sino al dì dell'effettivo pagamento.
ii) il secondo motivo di impugnazione principale con il quale la banca invoca il legittimo esercizio del jus variandi, riservatole dall'art. 20 del contratto, per l'introduzione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi non merita accoglimento ed il relativo capo della sentenza impugnata va dunque confermato,
seppur con diverse motivazioni.
Il diritto potestativo di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali attribuito agli istituti di credito già dalla L. 17.2.1992, n. 154 e poi con l'introduzione dell'art. 118 nel corpo del Testo Unico Bancario (D.lgs n. 385/1993) è stato oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore che, in ragione della potenziale attitudine di tale facoltà a degenerare in strumento di prevaricazione, ne hanno circoscritto i presupposti legittimanti. Se, dunque, nella formulazione originaria dell'art. 118 TUB, l'esercizio del jus variandi era subordinato al rispetto di pochi presupposti (espressa previsione contrattuale), neppure interamente disciplinati in via diretta nel testo, in quanto rimessi all'iniziativa del CICR, con l'intervento
12 normativo del 2006, le condizioni applicative si sono arricchite di ulteriori presupposti formali e sostanziali (generalizzata subordinazione dell'esercizio del diritto alla ricorrenza di un giustificato motivo, in termini che rimangono indifferenti alla qualità della controparte della banca, se consumatore o impresa;
comunicazione della modifica da rendere in via individuale e strettamente formale;
obbligo del preavviso di 30 giorni;
richiamo espresso all'art. 1341,
comma II, c.c., poi espunto dalle novelle successive). Un ulteriore momento di svolta nell'evoluzione della disciplina del jus variandi si colloca nell'anno 2010 quando il D.Lgs.
13.8.2010 n. 141, di attuazione della direttiva 2008/48 CE, non solo ha ribadito che il giustificato motivo rappresenta il banco di prova della legittimità dell'esercizio del diritto potestativo, ma ha precisato che suscettibili di modifica sono le condizioni “previste” dal contratto. E', quest'ultimo, mero chiarimento ermeneutico poiché la cautela ermeneutica imposta dalla deroga al principio di immodificabilità dei pacta senza il consenso di entrambe le parti e, ancor più in radice, ineludibili esigenze di coerenza con la regola della trasparenza bancaria fissata all'art. 117, comma 4, TUB e dell'ineludibile corollario logico che impone la completezza del contratto impediscono di affermare che alla banca sia consentito ricorrere al meccanismo regimentato del jus variandi per arricchire il regolamento negoziale con nuovi prezzi e condizioni o introdurre per tale via condizioni destinate a sostituire clausole invalide.
L'art. 118 TUB, invero, consente unicamente la modifica di previsioni negoziali già esistenti e validamente pattuite -una clausola invalida, infatti, è ontologicamente inefficace e la sua sostituzione equivale sul piano degli effetti giuridici a introduzione ex nihilo- senza conferire
13 il potere di inserire clausole e condizioni nuove, non contemplate dalle parti al momento della stipula del contratto.
Ne discende l'impossibilità di condividere la ricostruzione prospettata dalla società appellante la quale mira a legittimare, per tale via, l'applicazione al rapporto di conto corrente della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della c.m.s.
Con specifico riguardo alla c.m.s., deve poi rilevarsi che i documenti disciplinanti le condizioni economiche applicate al contratto non rispondono al canone di necessaria determinatezza/determinabilità ex art. 1346 c.c. così che la relativa clausola deve considerarsi affetta da nullità, sanabile solo all'esito di nuova pattuizione.
Alle medesime conclusioni, a fortiori, deve pervenirsi con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. L'art. 10 del contratto del 5.2.1997, col quale le parti hanno convenuto che “la banca si riserva di concordare con i propri clienti la liquidazione degli
interessi maturati a loro favore per periodi inferiori al termine annuale”, per un verso,
correttamente, subordina la variazione del criterio di liquidazione a un accordo con il correntista (la banca si riserva di concordare), e sotto altro profilo nulla prova circa la successiva conclusione di accordi in tal senso.
E', inoltre, da tempo consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, per i contratti bancari stipulati, come quello in esame, prima del 2000 richiede, ai fini dell'introduzione della capitalizzazione infrannuale con pari periodicità di interessi debitori e creditori, la stipula di un accordo espresso tra le parti, escludendo la legittimità del ricorso
14 alle modalità contemplate dall'art. 7 della delibera CICR del 7.2.2000 (comunicazione al correntista e pubblicazione di avviso sulla GURI). “La dichiarazione di illegittimità
costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che
costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta
delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale
provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole
che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine
di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni
precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere
all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione
(cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779)” (Cass. civ., sez. I,
21/6/2021, n. 17634).
iii) parimenti infondato è il terzo motivo di appello principale con il quale Pt_1
si duole del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società
[...]
correntista.
L'incompleta produzione degli estratti di conto corrente curata da Controparte_5
che registra lo svolgersi del rapporto contrattuale dal 30.6.2000 sino al 30.9.2014 con modeste soluzioni di continuità relative agli scalari del 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003,
15 31/03/2007, 30/06/2007, 30/09/2007, 31/12/2007, 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008,
31/12/2008, 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009, 31/03/2010, 30/06/2010,
30/09/2010, 31/12/2010, 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014; al riepilogo competenze per i periodi chiusi al 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014;
alla lista movimenti dal 01/01/2003 al 30/11/2003, quella del mese di dicembre 2013 e del trimestre chiuso al 30/06/2014- è invero obiettivamente inidonea a deprivare di attendibilità
il ricalcolo del saldo operato dal consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio.
Se è vero che il rapporto di conto corrente si connota in termini unitari, così che il saldo finale
è il risultato della somma algebrica di tutti i precedenti movimenti contabili in dare in dare e avere, è pur vero tuttavia che la produzione parziale degli estratti conto non inibisce la neutralizzazione del saldo intermedio ove inalterato si presenti nel passaggio da un saldo all'altro l'andamento del rapporto e affidabili risultino i capisaldi: “Deve poi osservarsi …
che, per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario (avendo esso ad oggetto
l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di
riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente: Cass. 5 dicembre
2011, n. 25943; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; cfr. pure Cass. 28 febbraio 2017, n. 5071),
non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta
siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In particolare, non pare corretto affermare,
in termini generali e astratti, che, in presenza di una documentazione incompleta
dell'andamento del conto si imponga di disattendere comunque la domanda di condanna al
16 pagamento proposta dalla banca, risultando precluso al giudice di "amputare"
dall'esposizione debitoria del cliente l'importo che si assume maturato in relazione alle
movimentazioni del conto, non documentate, di complessivo segno negativo per lo stesso
correntista. E' certamente vero, infatti, che il rapporto di conto corrente, unitariamente
strutturato, postula operazioni di segno opposto non integranti distinti e autonomi rapporti
di debito e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali l'azzeramento unilaterale delle
risultanze possa valere alla stregua di rinuncia (così la cit. Cass. 16 aprile 2018, n. 9365
cit.). Ma è altrettanto vero che, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe
improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle
movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della
banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in
senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un
adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e
comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi
che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore
l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento
del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare
tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile. (Cass. civ. 2/5/2019,
n.11543, in motivazione).
17 Ciò chiarito, va poi considerato, in fatto, che il consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio ha precisato che “la mancanza della suddetta documentazione non ha comunque
comportato difficoltà specifiche in quanto la fase di “controllo numeri”, relativa alla
trasposizione su foglio elettronico, è stata svolta per un numero sufficiente di periodi che
hanno consentito la verifica anche per i periodi mancanti. I movimenti non disponibili sono
relativi a pochi periodi e non in misura tale da influenzare in maniera significativa il risultato
delle elaborazioni” (pag. 6, relazione di c.t.u. depositata il 9.9.2016).
Ne consegue che, senza tema di pervenire a risultati aberranti o, comunque, distanti dall'effettivo andamento del rapporto, il ricalcolo del saldo è stato correttamente svolto muovendo dal primo estratto conto versato in atti fino all'ultimo disponibile (30.9.2014),
dovendo pertanto escludersi che l'omessa integrale documentazione del rapporto si sia tradotta in un'insanabile sottrazione della correntista all'onere su di essa gravante a termini dell'art. 2697 c.c..
iv) quanto al primo motivo di impugnazione incidentale, con il quale Controparte_1
lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che con il contratto sottoscritto il 29.5.1996 erano state approvate tutte le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente, quando, invece, le sole condizioni accettate e sottoscritte dalla correntista erano quelle riportate nella seconda parte del dettaglio condizioni, denominate
“condizioni nuove”, le uniche contrassegnate con una X, è agevole osservare che il
18 documento contrattuale del 29.5.1996 ha compiutamente regolarizzato l'accordo negoziale conferendogli la veste formale imposta ad substantiam dall'art. 117 TUB.
Il documento, invero, risulta espressamente sottoscritto dalla società correntista, la quale, per tal via, risulta essere stata resa edotta delle condizioni economiche applicate al rapporto, sia quelle già in essere in via di fatto, riportate nel primo riquadro, che per tale via si ammantano della prescritta forma scritta, sia quelle “nuove”, riportate nel secondo riquadro.
Non assume, dunque, alcun rilievo la circostanza che sia stata spuntata solo la casella relativa all'approvazione delle nuove condizioni applicate al rapporto.
v) infondato, in ultimo, è anche il secondo motivo di impugnazione incidentale con il quale, sull'assunto del mantenimento nel saldo del rapporto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, lamenta la violazione degli artt.112 c.p.c., 1283 c.c. e Controparte_1
117 TUB.
La doglianza è infondata in fatto, poiché della invalidità, mai adeguatamente sanata, della clausola di capitalizzazione infrannuale dei soli interessi passivi, hanno tenuto conto tanto il c.t.u. quanto il giudice di primo grado.
L'analisi della relazione del 9.9.2016 rivela che le ipotesi di ricalcolo del saldo finale elaborate dal c.t.u. prevedono in un caso (Ipotesi A) l'applicazione della capitalizzazione trimestrale a far data dal 2004 e nell'altro (Ipotesi B condivisa dal Tribunale), invece,
l'esclusione della capitalizzazione per tutto il periodo di vigenza contrattuale. Chiarisce,
infatti, il c.t.u. che nell'elaborazione dell'Ipotesi B ha applicato solo le condizioni indicate nel
19 contratto del 1996, nel quale non è prevista la capitalizzazione reciproca e nell'altro caso
(ipotesi A) dal 1996 al 2004 le previsioni del contratto originario e poi dal 2004 le condizioni modificate unilateralmente dalla banca con il meccanismo del 118 TUB, in questo caso inserendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi. E' questa la ragione del divario di circa € 40.000,00 intercorrente tra un'ipotesi ricostruttiva e l'altra: invero, tenuto conto che la c.m.s., come chiarito dal c.t.u., è stata espunta in entrambe le ricostruzioni del saldo per tutto il periodo di vigenza contrattuale, tale differenza non può dipendere unicamente dal lieve ritocco delle condizioni economiche previste dal 2004, facendo massimo gioco proprio la capitalizzazione, eliminata tout-court nell'Ipotesi B). Prova indiretta, ma chiara della conclusione è offerta dal tenore delle osservazioni alla c.t.u. depositate dal consulente della società attrice, il quale propone di sostituire gli interessi convenzionali con il tasso 117 TUB,
ma non si lamenta della mancata espunzione della capitalizzazione. Dalla c.t.p. di parte attrice promana un ulteriore argomento di controprova: là ove, a pag. 10, indica in euro 45.562,38 il saldo rettificato ottenuto applicando gli interessi al saggio convenzionale riguardando a un periodo di vigenza contrattuale più ridotto (ovvero partendo dal 2005) ed escludendo la capitalizzazione trimestrale, conferma comparativamente che il saldo rettificato (di maggiore ammontare) computato dal c.t.u. in riferimento all'intera estensione temporale del rapporto è,
del pari, al netto degli effetti indotti dalla capitalizzazione degli interessi passivi.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello principale, deve disporsi la revoca della statuizione di condanna risarcitoria in favore di contenuta nella sentenza Controparte_1
20 di primo grado. La pronuncia impugnata merita invece di essere confermata in punto di ricalcolo del saldo del conto corrente, che resta determinato in € 73.407,62 a credito della società correntista in conformità alla seconda delle ipotesi formulate dal CTU.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, come determinato dall'accoglimento solo parziale dell'impugnazione principale e dal rigetto integrale dell'appello incidentale,
ricorrono i presupposti per compensare in ragione di metà tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, dovendo la restante quota liquidata in conformità ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per lo scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed
€ 260.000, in € 6.200,00 per il giudizio di primo grado e in € 4.500,00 -di cui € 1.450,00 per la fase di studio, € 950,00 per la fase introduttiva ed € 2.500,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere posta a carico della banca. Di entrambi gli importi deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore degli appellanti incidentali,
dichiaratosi antistatario.
Considerato che ha corrisposto all'Avv. Maria Antonietta Pititto, Parte_1
procuratore antistatario di parte attrice, la somma liquidata dal Tribunale a titolo di spese,
deve essere pronunziata la condanna del difensore antistatario alla restituzione in favore della banca appellante della differenza tra quanto ricevuto e quanto oggetto della liquidazione operata in questa sede.
P.Q.M.
21 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4017 del 17.9.2019, appellata in via principale da e in via incidentale da Parte_1 Controparte_1 [...]
e rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata CP_2 Controparte_3
dalla società correntista con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e condanna alla restituzione, in favore di di € 25.000,00, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda (17.3.2020) fino all'effettiva corresponsione;
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
compensa tra le parti in ragione della metà le spese di lite e condanna Parte_1
al pagamento della restante metà, liquidata in € 6.2000,00 per il primo grado di giudizio e in
€ 4.500,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese forfettarie ex D.M. 55/2014;
dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Maria Antonietta Pititto,
dichiaratasi antistataria, che condanna alla restituzione in favore di Parte_1
della differenza tra quanto ricevuto e quanto qui liquidato.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti incidentali il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 18 settembre 2025.
22 Il Consigliere est. Il Presidente
UL AI IN IB RR
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