Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2025, proposto da IMPRESA MG CAR RENTAL S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana –Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
- il Comune di Marsala, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
previa concessione di misure cautelari,
del diniego di autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza di Trapani del 21.1.25;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali;
quanto ai motivi aggiunti:
- della determinazione della Soprintendenza di Trapani n. 4823 dell’8.4.25 di conferma del diniego di autorizzazione paesaggistica n. 20250004563 / N. 060.100 del 21.1.25;
nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali; in particolare, occorrendo:
- del decreto dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 6683 del 29.12.16 di adozione del piano paesaggistico di Trapani nella parte in cui si pretendesse di attribuire immediata cogenza a tutte le norme del piano;
- del decreto dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 2694 del 15.6.17, di rettifica del precedente decreto, nella parte in cui si pretendesse di attribuire immediata cogenza a tutte le norme del piano;
Visti il ricorso introduttivo, quello per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di formale costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del 2 ottobre 2025 la dott.ssa NN LL e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con ricorso introduttivo l’IMPRESA MG CAR RENTAL S.R.L. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del diniego di autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani del 21.1.25.
Il citato diniego è stato opposto con riferimento ad una proposta progettuale tesa alla realizzazione di un fabbricato da adibire a movimento veicolare (officina meccanica / autolavaggio), su un lotto di terreno - sito in Marsala in c.da Porcospino Granatello, esteso complessivamente mq. 34.000, ricadente in “Zona E/1 Verde Agricolo” del vigente Piano Comprensoriale n. 1, con un indice di edificabilità di 0,03 mc/mq. - assoggettato a tutela ai sensi del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani. L’amministrazione ha respinto il progetto della ricorrente in quanto confliggente con le finalità di tutela di cui all’art. 25, comma 2 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico che impongono il contenimento delle eventuali nuove costruzioni, tenuto conto del contesto agro-pastorale.
Il predetto provvedimento è stato impugnato col ricorso introduttivo in epigrafe, con il quale si denunciano i seguenti vizi:
A) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3 LEGGE 7.8.90 N. 241: DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.
B) ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA ILLOGICITA’ MANIFESTA, DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO E DELLO SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA CAUSA TIPICA.
C)VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 134 E 146 D.LGS. 22.1.04 N. 42.
In sintesi difetterebbe la motivazione del provvedimento in quanto tradotta nella trasposizione lessicale dei contenuti generali del PTP, con conseguente mancata esposizione dei criteri e delle ragioni in base alle quali l’intervento progettuale in questione sarebbe da respingere.
Si è costituita in giudizio la Soprintendenza con un atto di mera forma.
Il Comune di Marsala, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Con ordinanza n. 162 del 2025, all’esito della camera di consiglio del 26 marzo 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, affinché l’amministrazione si rideterminasse sulla fattispecie con provvedimento adeguatamente e specificamente motivato.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione della Soprintendenza n. 4823 dell’8 aprile 2025 di conferma del diniego di autorizzazione lamentando:
I ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA CAUSA TIPICA, DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA ILLOGICITA’ MANIFESTA.
II VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 143 COMMA 9, 134, 136 E 156 D.LGS. 22.1.04 N. 42.
III VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3 LEGGE 7.8.90 N. 241: DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE [VIOLAZIONE ORDINANZA CAUTELARE T.A.R. CI ER SEZ. IV N. 162 DEL 28.3.25].
IV VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 6 NORME DI ATTUAZIONE PIANO PAESAGGISTICO DI TRAPANI.
V VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 143 COMMA 9, 134, 136 E 156 D.LGS. 22.1.04 N. 42.
VI VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 6 NORME DI ATTUAZIONE PIANO PAESAGGISTICO DI TRAPANI.
VII ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA CAUSA TIPICA E DELLA ILLOGICITA’ MANIFESTA.
In sintesi, la ricorrente rappresenta come l’area in questione sulla quale ha preordinato la realizzazione dell’intervento, ubicata in c.da Porcospino Granatello nel Comune di Marsala, non ricompresa nella parte del territorio del Comune di Marsala sottoposto a “vincolo di notevole interesse pubblico” di cui al D.A. n. 3991 del 18.11.1977, non sarebbe gravata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, non risultando riconducibile all’ipotesi dei beni tutelati ai sensi della Parte II di esso Codice (beni culturali), né a quella dei beni paesaggistici tutelati dall’art. 136 del medesimo D.Lgs. n. 42/04, trattandosi invece di un’area la cui tutela sarebbe prevista esclusivamente dal Piano Paesaggistico di Trapani, alle cui norme di mero indirizzo [art. 25 1.Indirizzi lett. b) Paesaggio agrario: “…mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio…”] avrebbe fatto riferimento la resistente Amministrazione, attribuendovi (senza rilevare un qualche contrasto con formali specifici vincoli preesistenti sul territorio e ricavabili dall’art. 134 del Codice) una presunta cogenza viceversa esclusa dalla sua attuale mancata approvazione in sede regionale.
In vista dell’udienza parte ricorrente ha depositato memorie.
All’udienza pubblica del 2 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
B) Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto della emanazione di un ulteriore provvedimento dell’amministrazione in merito al progetto per cui è causa, impugnato con i motivi aggiunti.
Il ricorso per motivi aggiunti è infondato, per le ragioni di seguito precisate.
Il contesto normativo di riferimento è il seguente.
L’Articolo 143 (Piano paesaggistico) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche solo “Codice”) recita:
1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
……
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
….
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.
A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
L’Articolo 134 (Beni paesaggistici) prevede:
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree ((di cui)) all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree ((di cui)) all'articolo 142;
c) ((gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e)) sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
L’Articolo 136 elenca gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico.
L’Articolo 142 individua, inoltre, le aree comunque di interesse paesaggistico sottoposte a tutela.
L’Articolo 145, al comma 3, prevede che “ Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 (( non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, )) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette ”.
All’interno della cornice di tale normativa di carattere primario, si inserisce quella contenuta, a livello regionale, nel Piano Paesaggistico, adottato con Decreto Assessoriale n. 6683 del 29/12/2016 e rettificato dal successivo Decreto Assessoriale n. 2694 del 15/06/2017, le cui norme di attuazione (“NTA”) prevedono, in particolare agli articoli 20 e 25, quanto segue:
“Art. 20 (articolazione delle norme):
Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:
2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell’art.145 del Codice.
Le aree di cui al punto 2) comprendono:
- i Beni Paesaggistici di cui all’art.134, lett. a) e b), del Codice;
- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un’appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.
Aree con livello di tutela 2) Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l’obbligo di previsione nell’ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell’edificato e dell’insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.
Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o nei parchi urbani e suburbani - anche fluviali, lacustri o marini - già previsti negli strumenti urbanistici vigenti; i relativi interventi, nonché quelli necessari al riassetto idrogeologico e/o al riequilibrio ecologico-ambientale sono consentiti previa autorizzazione paesaggistica, anche quando inclusi negli elenchi di cui al D.P.R. n. 31 del 13/2/2017.
Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura di cui all'art. 22 l.r. 71/78, nel rispetto del carattere insediativo rurale. Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010.
Art. 25 Paesaggio locale 5 “Marsala”:
b. Paesaggio agrario
- Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- conservazione dei manufatti dell’agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Paesaggio agrario”.
2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice
5f. Paesaggio agrario tradizionale delle colture specializzate e di pregio e aree di interesse archeologico comprese
Livello di Tutela 2
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:
- mantenimento e valorizzazione delle colture tradizionali arboree di uliveti e frutteti, dei vigneti;
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell’identità culturale e presidio dell’ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agrario;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l’organizzazione delle aree verdi;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per le componenti del paesaggio agrario”.
L’art. 39 delle Norme di attuazione del piano comprensoriale, inoltre, ammette in via generale la realizzazione, nelle aeree agricole, anche di attrezzature per il rifornimento, le riparazioni e il ristoro per il movimento veicolare.
Tenuto conto del contesto normativo sopra delineato si ritiene che l’amministrazione abbia fatto correttamente applicazione delle previsioni citate e che il diniego dell’8.4.25 sia sufficientemente motivato.
Le censure proposte da parte ricorrente possono essere scrutinate cumulativamente in quanto strettamente correlate.
Il progetto per cui è causa insiste su una area qualificata Zona E/1 Verde Agricolo, assoggettata a tutela ai sensi del Piano Paesaggistico e in particolare riconducibile al punto 5f “ Paesaggio agrario tradizionale delle colture specializzate e di pregio e aree di interesse archeologico comprese ”.
Parte ricorrente ha depositato una attestazione, proveniente dal Settore Pianificazione Territoriale della Città di Marsala, da cui risulta che l’area in questione:
- è interessata da servitù militare;
- ricade in zona E1 verde agricolo del piano comprensoriale n. 1;
- è individuata con Livello di tutela 2;
- non ricade nella zona a vincolo di notevole interesse pubblico;
- ha come destinazione: edilizia attinente all’agricoltura;
Ciò posto, va accertato il carattere cogente o meno degli artt. 20 e 25 delle NTA del Piano Paesaggistico, richiamati a fondamento del rigetto del progetto proposto dalla ricorrente.
Sul punto, correttamente, parte ricorrente richiama la giurisprudenza che distingue tra misure di salvaguardia, cogenti già a seguito dell’adozione del piano paesaggistico, ed indirizzi di massima, cogenti solo successivamente alla sua adozione, in coerenza con la previsione di cui all’art. 143, comma 9 del Codice dei beni culturali.
Con riferimento al Piano paesaggistico, sulla base di una attenta interpretazione del contenuto precettivo dell'art. 143 d.lgs. 42/2004, il legislatore nazionale ha operato una differente modulazione degli effetti tra: le prescrizioni di tutela, ossia le specifiche e puntuali disposizioni relative a ben individuati beni paesaggistici (come tipologicamente enucleati nell'art. 134), che ostano, sin dall'adozione del Piano, alla realizzazione di interventi di segno contrario, e le più generali previsioni, ossia gli indirizzi di massima stabiliti dal Piano, che invece acquistano cogenza (e prevalgono sulla configgente pianificazione territoriale ed urbanistica) solo con l'approvazione in sede regionale del Piano.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le norme richiamate a fondamento del predetto diniego costituiscono “misure di salvaguardia”, da ritenersi applicabili sin dall’adozione del piano paesaggistico, prevalenti sulla disciplina adottata in sede di piano comprensoriale in quanto immediatamente funzionali alla tutela dei valori paesaggistici individuati dal Piano e non riconducibili a mere enunciazioni programmatiche o di indirizzo generale.
In particolare, essendo emerso che l’area interessata dall'intervento di cui trattasi risulta individuata nel Piano Paesaggistico con livello di tutela 2 per cui vigono le prescrizioni di cui al punto 5f, nelle aree oggetto del proposto intervento, è richiesto il contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che devono essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale configurandosi tali prescrizioni come limiti sostanziali all’edificazione e non come meri criteri di orientamento pianificatorio.
L’Art. 20 delle NTA del Piano Paesaggistico, in particolare, prevede che vengano individuate:
2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell’art.145 del Codice.
Le aree di cui al punto 2) comprendono:
- i Beni Paesaggistici di cui all’art.134, lett. a) e b), del Codice;
- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un’appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.
Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura di cui all'art. 22 l.r. 71/78, nel rispetto del carattere insediativo rurale. Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010 .
Da tale contesto normativo emerge un complessivo quadro in cui il legislatore regionale ha voluto tutelare in via immediata e pregnante l’aspetto agro-pastorale del territorio, impedendo costruzioni incompatibili con tale finalità, consentendo la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura.
L’obiettivo del legislatore è quello di valorizzare la risorsa paesaggistica e gli usi agricoli tradizionali, con politiche di sostegno dell’agricoltura orientate al recupero delle colture tradizionali.
Nel caso di specie, invece, il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato da adibire a movimento veicolare (officina meccanica / autolavaggio) che appare incompatibile con le finalità di tutela sopra richiamate, quali misure di salvaguardia.
Pur non rientrando il sito nelle aree di notevole interesse pubblico, l’area, rientra in quei contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione ex art. 143, lettera e), del medesimo Codice, essendo rimessa al Piano paesaggistico la valutazione tecnico-discrezionale circa la necessità di estendere la tutela a contesti territoriali ulteriori rispetto a quelli già vincolati ex lege .
In altre parole, l’amministrazione ha formulato le NTA prevedendo misure di salvaguardia che richiamano prescrizioni puntuali non derogabili da una normativa urbanistica di minor tutela.
Infatti, il Piano Paesistico costituisce uno strumento di attuazione e specificazione del contenuto precettivo del vincolo paesaggistico, mediante l’individuazione delle incompatibilità assolute e dei criteri e dei parametri di valutazione delle incompatibilità relative, condizionando, prevalentemente in negativo, l’attività di pianificazione urbanistica del territorio.
Se è vero che la pianificazione paesaggistica e quella urbanistica perseguono diverse finalità e sono preordinate alla cura di interessi diversi, ancorché fra loro correlati: la prima, ha infatti la finalità di disciplinare, in coerenza con i valori paesaggistici ed ambientali alla base dello strumento di pianificazione territoriale, la diversa destinazione urbanistica delle zone del territorio comunale secondo principi di gestione complessiva ed armonica dello stesso, mentre quella paesaggistica tende a conformare le diverse aree, salvaguardando i valori di tutela ambientale, d’altra parte, ai sensi dell’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778).
Peraltro l’amministrazione, in sede di riedizione del potere in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ha sufficientemente motivato le ragioni non solo giuridiche ma anche fattuali poste a sostegno del diniego impugnato, esplicitando le valutazioni tecnico-discrezionali operate in ordine alla compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico di riferimento.
In particolare, l’amministrazione regionale ha rappresentato che “ l’area agricola oggetto d’intervento si caratterizza per la presenza di nuclei abitativi rurali posti lungo gli assi viari più importanti senza soluzione di continuità e, nella maggioranza dei casi, senza un centro…. le opere previste in progetto…eccedono…in un consumo eccessivo dei suoli agricoli, risultano aliene e decontestualizzate rispetto all’area tutelata, poiché non sono riconducibili alle tipologie tipiche dell’agro marsalese, caratterizzate queste ultime, da fabbricati rurali, di modeste dimensioni aggregati tra di loro con limitate aree pavimentate ad uso privato ”, formulando un giudizio complessivo di incompatibilità paesaggistica che si fonda su apprezzamenti tecnico-qualitativi non meramente astratti, ma ancorati alle caratteristiche morfologiche, insediative e percettive del sito.
Tali valutazioni rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica propria dell’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio e, in quanto tali, non risultano sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, se non nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, profili che nella specie non emergono.
In conclusione, la diversa valutazione prospettata da parte ricorrente si risolve in un dissenso sul merito tecnico dell’apprezzamento compiuto dall’amministrazione, inidoneo a fondare il sindacato giurisdizionale in assenza di profili di manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Conclusivamente il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile e quello per motivi aggiunti in quanto infondato, va rigettato.
C) Stante la complessità del quadro normativo sotteso alla presente controversia sussistono giusti motivi per compensare nei confronti della Soprintendenza costituita le spese di lite.
Nulla va disposto per le spese nei confronti del Comune di Marsala non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta quello per motivi aggiunti.
Spese compensate nei confronti della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Marsala.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna IG, Presidente FF
Luca Girardi, Primo Referendario
NN LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN LL | Anna IG |
IL SEGRETARIO