Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1310/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 27 maggio 2025
All'udienza del 27/05/2025 alle ore 11.27 innanzi al dott. Piero Viola sono presenti l'avv.
Massimiliano Callea, per delega dell'avv. Giosuè Domenico Megna, nell'interesse dell'opponente , l'avv. Federica Romano, per delega dell'avv. Gabriella Parte_1
Morgillo, nell'interesse della . Controparte_1
Nessuno è presente per l' già Controparte_2 costituito.
L'avv. Callea preliminarmente riferisce che l'opponente ha proposto domanda di rateizzazione del debito che è in fase di adempimento e conseguentemente chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere. In subordine si riporta all'atto di opposizione ed insiste.
L'avv. Romano si oppone alle richieste dell'attore, si riporta ai propri scritti difensivi e chiede il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite.
I difensori delle parti, in assenza di richieste istruttorie ed autorizzati in tal senso, precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e discutono la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
si riunisce in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della sotto estesa sentenza
R.G. n. 1310/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
(c.f. nato a [...] l'[...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giosuè Domenico Megna
- opponente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Morgillo
- opposta -
e
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2
- opposta -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27/05/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione del 10/11/2024 ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. n.
09420249015481058000 notificata dalla in data Controparte_1
5/11/2024 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 limitatamente al credito già portato sulla cartella esattoriale n. 09420150013211124000 (formalmente notificata in data 23/11/2015, sanzione amministrativa ITL anno 2013, € 4.971,08) e n.
09420170001881561000 (formalmente notificata in data 24/03/2017, sanzione amministrativa ITL anno 2015, € 794,83).
L'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali e dei titoli esecutivi prodromici ed ha eccepito la conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento per il vizio proprio costituito, appunto, dall'omessa notifica degli atti presupposti con irregolarità della sequenza procedimentale imposta dalla legge e dell'omessa motivazione. Ha, altresì, dedotto che trattandosi di credito sorto non oltre il
2015 (a giudicare dal ruolo) e non avendo ricevuto validi atti interruttivi si è maturato il termine prescrizionale quinquennale con conseguente estinzione del credito del quale ha chiesto la formale declaratoria.
La si è costituita eccependo la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva per la censura sull'omessa notifica dell'atto impositivo originario.
Nel merito, ha dedotto che la cartella esattoriale n. 09420150013211124000 è stata
2 ritualmente notificata in data 10/11/2015 ai sensi dell'art.140 cpc con successivo invio della raccomandata informativa rimasta in compiuta giacenza (doc 1 del fascicolo di parte) e che la cartella esattoriale n. 09420170001881561000 è stata ritualmente notificata in data 24/03/2017 via pec (doc. 2 del fascicolo di parte); ha, altresì, riferito che successivamente sono stati notificati i seguenti ulteriori atti interruttivi della prescrizione:
- pignoramento presso terzi n. 09484201600005295001, notificato in data
26/09/2016 via pec (doc. 3),
- intimazione di pagamento n. 09420169007605322000, notificata in data
26/10/2016 via pec (doc. 4),
- intimazione di pagamento n. 09420179007446700000, notificata in data
28/09/2017 via pec (doc. 5),
- intimazione di pagamento n. 09420199013705861000, notificata in data
3/12/2019 via pec (doc. 6),
- intimazione di pagamento n. 09420229004151470000, notificata in data
8/06/2022 via pec (doc. 7),
- intimazione di pagamento n. 09420239007668873000, notificata in data
18/09/2023 via pec (doc. 8).
L' si è costituito eccependo la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva per le fasi successive alla formazione del ruolo. Nel merito ha dedotto la regolarità della procedura di imposizione delle sanzioni amministrative atteso che l'ordinanza ingiunzione n. 376/2014, emessa in data
13/05/2014, è stata notificata n data 13-21/05/2014 per compiuta giacenza, mentre l'ordinanza-ingiunzione n. 66/2016, emessa in data l'8/03/2016, è stata notificata in data
8-11/03/2016 direttamente a mani del trasgressore.
La causa è stata istruita in via documentale, atteso che nessuna delle parti ha depositato memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. e formulato richieste di prova costituenda.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata.
Si è detto che oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento n.
09420249015481058000 notificata dalla in data Controparte_1
5/11/2024 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 limitatamente al credito già portato sulla cartella esattoriale n. 09420150013211124000 (formalmente notificata in data 23/11/2015, sanzione amministrativa ITL anno 2013, € 4.971,08) e n.
09420170001881561000 (formalmente notificata in data 24/03/2017, sanzione amministrativa ITL anno 2015, € 794,83).
A sostegno della domanda l'opponente ha indicato il vizio di omessa notificazione degli atti presupposti con il plurimo effetto:
3 - dell'illegittimità in sé dell'intimazione di pagamento per l'irregolarità della sequenza procedurale;
- della prescrizione quinquennale maturata dall'insorgenza del credito, atteso che il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento opposta notificata in data 5/12/2024, con la conseguente estinzione del credito ed illegittimità dell'intimazione opposta.
I – I motivi relativi all'omessa notifica dell'atto presupposto ed alla mancata motivazione quali vizi formale dell'intimazione impugnata costituiscono giuridicamente un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., soggetta al termine decadenziale dei 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Il principio è del tutto pacifico nell'elaborazione giurisprudenziale (per un'applicazione nella giurisprudenza del Distretto cfr. Trib Reggio Calabria n. 265 del 25/02/2020) e trova esaustivo riscontro argomentativo nel rilievo che in siffatta ipotesi l'opponente si duole della modalità della procedura di riscossione, del rispetto della giusta sequela procedurale, e non anche dell'esistenza stessa della posizione debitoria.
Sufficiente al riguardo risulta il richiamo alle argomentazioni espresse dalla Suprema
Corte (Cass. n. 21080 del 19/10/2015: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R.
n. 602 del 1973”).
Nel caso in esame l'intimazione opposta è stata notificata in data 5/11/2024 – il dato è riferito dallo stesso opponente – e la citazione in opposizione è stata redatta in data
10/11/2024, risultando così oggettivamente rispettato il termine dei 20 giorni imposto perentoriamente dall'art. 617 comma 1 c.p.c..
La circostanza dell'omessa notifica degli originari atti impositivi e delle successive cartelle esattoriali è, tuttavia, oggettivamente smentita dalla documentazione prodotta tanto dall'agente per la riscossione, quanto dall'ente impositore.
Al riguardo è sufficiente osservare che l' ha allegato sia Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione n. 376/2014 notificata n data 13-21/05/2014 per compiuta giacenza (doc. 2 del fascicolo di parte), sia l'ordinanza-ingiunzione n. 66/2016 notificata in data 8-11/03/2016 direttamente a mani del debitore (doc. 4 del fascicolo di parte).
4 ha poi allegato la cartella esattoriale n. Controparte_1
09420150013211124000 notificata in data 10/11/2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con successivo invio della raccomandata informativa rimasta in compiuta giacenza (doc 1 del fascicolo di parte) e la cartella esattoriale n. 09420170001881561000 notificata in data
24/03/2017 via pec (doc. 2 del fascicolo di parte).
Nessuna delle predette notifiche è stata contestata dall'opponente che, nonostante la rituale costituzione delle controparti e la richiamata allegazione documentale, non ha depositato le memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c..
Le notifiche, dunque, devono ritenersi processualmente utilizzabili.
Pertanto, la domanda in parte qua va rigettata.
II – Si è detto che l'opponente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti oltre che per il vizio proprio dell'intimazione anche per invocare la maturata prescrizione quinquennale.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
Il credito azionato con l'intimazione opposta è una sanzione amministrativa soggetta normalmente alla prescrizione quinquennale (Cass. n. 20425 del 25/08/2017: “Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi
o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo", di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” – nello stesso senso Cass. n. 8752 del 04/04/2017).
Si è detto che l'agente per la riscossione successivamente alle cartelle esattoriali ha notificato al debitore i seguenti ulteriori atti interruttivi della prescrizione:
- pignoramento presso terzi n. 09484201600005295001, notificato in data
26/09/2016 via pec (doc. 3),
- intimazione di pagamento n. 09420169007605322000, notificata in data
26/10/2016 via pec (doc. 4),
- intimazione di pagamento n. 09420179007446700000, notificata in data
28/09/2017 via pec (doc. 5),
- intimazione di pagamento n. 09420199013705861000, notificata in data
3/12/2019 via pec (doc. 6),
5 - intimazione di pagamento n. 09420229004151470000, notificata in data
8/06/2022 via pec (doc. 7),
- intimazione di pagamento n. 09420239007668873000, notificata in data
18/09/2023 via pec (doc. 8).
Nessuna di tali notificazioni è stata specificamente contestata dall'opponente nelle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. di talchè devono ritenersi processualmente utilizzabili.
La notifica degli atti interruttivi sopra richiamati consente l'agevole riscontro del mancato perfezionamento del termine quinquennale.
Il credito oggetto di causa, pertanto, è ancora attuale e la domanda di estinzione per prescrizione va rigettata.
La circostanza riferita dall'opponente all'udienza di discussione – peraltro contestata dall'agente per la riscossione e non documentata – inerente alla rateizzazione del debito risulta non determinante ai fini del decidere atteso che la mera rateizzazione ancora nella sua prima fase non determinerebbe estinzione dell'intero debito.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (senza la fase istruttoria non espletata;
fase decisoria al minimo per la sostanziale sovrapposizione con gli atti introduttivi in assenza di sviluppi istruttori) ed in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della e dell Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
- Rigetta l'opposizione.
- Condanna alla refusione in favore dell' Parte_1 [...]
in solido, delle spese di lite che Controparte_3 liquida in complessivi € 1.702,00, oltre spese for. 15%, cpa e iva come per legge.
- Condanna alla refusione in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.702,00, Controparte_1 oltre spese for. 15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Gabriella Morgillo dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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