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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 5.2.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6057 / 2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Piera Merlino
CONTRO
, c.f in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difesa dall'avv. Oliviero Atzeni
Oggetto: pensione di inabilità civile
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
Con ricorso depositato in data 27 novembre 2023 parte ricorrente esponeva:
- che con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. aveva chiesto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire del beneficio relativo alla pensione di inabilità; CP_
- che costituitosi in giudizio l' e disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato un grado di invalidità inferiore al minimo necessario al riconoscimento delle prestazioni richieste;
- di aver presentato dichiarazione di dissenso;
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento delle prestazione oggetto di lite con condanna di parte resistente al pagamento delle relative spese. CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 5.2.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di inabilità (giudizio iscritto al 1 n. R.G. 5849/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che non sussistevano i requisiti sanitari richiesti.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso disposta la rinnovazione della ctu, in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente nominato ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da “Obesità (IMC 36.66) con complicanze artrosiche in soggetto con esiti artroprotesi del ginocchio dx e sx, diabete mellito tipo 2 in assenza di documentate complicanze, ipertensione arteriosa in attuale buon compenso emodinamico, note ansioso depressive reattive, esiti non invalidanti di pregresso intervento di tenolisi III dito mano dx (cod. 6441 – 7105 – 7221 – 9309 (ridotto in percentuale)- 2207).”.
E che tali patologie determinano un'invalidità del 85%.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu non specificatamente contestato- che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
Non si assoggetta l'istante al pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att c.p.c. come modificato dall'art 42 del dl n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art 76 e 77 del
Dlgs n.113/02. Le spese della ctu separatamente liquidate sono poste a carico dell' CP_2
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte così provvede:
- rigetta il ricorso;
2 - nulla per spese di lite ex art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- pone a carico dell' le spese della ctu separatamente liquidate. CP_2
Messina, 6.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 5.2.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6057 / 2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Piera Merlino
CONTRO
, c.f in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difesa dall'avv. Oliviero Atzeni
Oggetto: pensione di inabilità civile
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
Con ricorso depositato in data 27 novembre 2023 parte ricorrente esponeva:
- che con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. aveva chiesto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire del beneficio relativo alla pensione di inabilità; CP_
- che costituitosi in giudizio l' e disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato un grado di invalidità inferiore al minimo necessario al riconoscimento delle prestazioni richieste;
- di aver presentato dichiarazione di dissenso;
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento delle prestazione oggetto di lite con condanna di parte resistente al pagamento delle relative spese. CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 5.2.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di inabilità (giudizio iscritto al 1 n. R.G. 5849/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che non sussistevano i requisiti sanitari richiesti.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso disposta la rinnovazione della ctu, in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente nominato ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da “Obesità (IMC 36.66) con complicanze artrosiche in soggetto con esiti artroprotesi del ginocchio dx e sx, diabete mellito tipo 2 in assenza di documentate complicanze, ipertensione arteriosa in attuale buon compenso emodinamico, note ansioso depressive reattive, esiti non invalidanti di pregresso intervento di tenolisi III dito mano dx (cod. 6441 – 7105 – 7221 – 9309 (ridotto in percentuale)- 2207).”.
E che tali patologie determinano un'invalidità del 85%.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu non specificatamente contestato- che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
Non si assoggetta l'istante al pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att c.p.c. come modificato dall'art 42 del dl n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art 76 e 77 del
Dlgs n.113/02. Le spese della ctu separatamente liquidate sono poste a carico dell' CP_2
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte così provvede:
- rigetta il ricorso;
2 - nulla per spese di lite ex art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- pone a carico dell' le spese della ctu separatamente liquidate. CP_2
Messina, 6.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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