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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/04/2024, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. __________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
Prima SEZIONE CIVILE
La D.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: lesione personale promossa:
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Vanessa Impeduglia ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera N°2983/17 del COA competente
ATTORE
CONTRO
, in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 pro.tempore rappresentata con l'Avv.Daniele Aiello
CONVENUTA
nato a Francofonte l [...] in [...] e n.q. Controparte_2 di erede della moglie nata a [...] il Controparte_3 19.09.1966
nata Lentini il 23.07.1989 n.q. di erede di Controparte_4 CP_3
[...] CONVENUTA
nata a [...] il [...] n.q. di erede di Controparte_5 CP_3
[...]
CONVENUTI contumaci
Le parti all'udienza delll'9.01.2024 precisavano le conclusioni riportandosi a tutti i rispettivi atti difensivi e verbali di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione
In data 01.04.2015 alle ore 19,00 circa il sig. alla Parte_1 guida del proprio motociclo HONDA SH- KF tg CC95885 percorreva in
Francofonte la via ON. S. Franco con direzione di marcia verso il centro allorquando giunto all'altezza del civico N°67 rimaneva coinvolto nell'incidente stradale per cui è causa.
Assume parte attrice che il convenuto alla guida del Controparte_2 veicolo RENAULT CLIO TG AV 611ED di proprietà della sig.ra CP_3 ed assicurata con la , nell'effettuare la Controparte_1 manovra di retromarcia per ripartire dalla sosta andava ad impattare contro il motociclo che a sua volta andava a sbattere contro il muro di cemento posto alla sua sinistra.
Soccorso e trasportato all'Ospedale i medici gli Org_1 diagnosticarono “ frattura scomposta terzo medio distale della diafisi femorale sx, Trauma cranico con flc ragione sopraciliare sx e mano sx;
escoriazione agli arti regione zigomatica sx ed al mento”.
Fallito ogni tentativo di bonario componimento oggi cita le convenute a comparire innanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti e quantificati in euro 62.483,00.
Si è costituita la Compagnia Assicuratrice meglio identificata in epigrafe che ha eccepito preliminarmente il mancato uso del casco da parte del danneggiato e l'assenza di patente guida e dunque l'infondatezza della domanda per esclusiva colpa dell'attore.
Gli altri convenuti epigrafati sono rimasti contumaci.
Il procedimento è stato istruito a mezzo l'assunzione di interrogatorio formale dell'attore, prove orali e CTU MDL.
Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 9.01.2024 è stato trattenuto in decisione sulle rassegnate conclusioni delle parti e decisa allo scadere dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso
L'odierno contenzioso trova la ragion d'essere nell'incidente stradale assunto dall'attore come avvenuto per esclusiva colpa del convenuto che facendo retromarcia per uscire dallo stallo dove Controparte_2 era parcato, investiva il motociclo a bordo del quale nel frangente sopraggiungeva.
Tale dinamica è stata riferita ai Vigili Urbani di Francofonte dal terzo trasportato che viaggiava a bordo del motociclo condotto da Parte_1
e confermata altresì dal teste escusso all'udienza del
[...] 29.09.2021 che ebbe a riferire di aver visto l'incidente perché
“avvenuto davanti al muretto della villa di Francofonte su cui ero seduto” e rispondendo sull'art.3 del capitolato di prova di parte attrice che chiedeva” Vero o meno che il sig. frenava per evitare l'impatto con il mezzo Pt_1 che procedeva in retromarcia “ rispondendo specificava che “Posso solo dire che
(il ha tentato di frenare perché la macchina è uscita dallo Pt_1 stallo improvvisamente”(cfr. teste ). Testimone_1
Anche nel rendere il deferito interrogatorio formale Parte_1 confermava la dinamica dell'incidente e confessava altresì di non aver indossato correttamente il casco perché lo aveva tenuto slacciato.
Riscontrata quindi la prova in ordine sia alla verificazione del sinistro sia in ordine alla dinamica dello stesso-rimasta comunque incontestata-
a questo punto occorre accertare preliminarmente se sussiste il nesso eziologico tra il sinistro e l'evento dannoso de quo, nonché verificare se nella fattispecie siano intervenute delle concause, come ad esempio un comportamento irregolare da parte del danneggiato, che possano aver concorso a determinare l'evento dannoso o addirittura interrotto il nesso causale tanto da risultare causa esclusiva dell'evento.
Per quanto concerne il nesso causale tra sinistro stradale e lesioni riportati dall'istante, si può certamente sostenerne la sussistenza alla luce della copiosa documentazione medica in atti, del verbale redatto dai
Vigili Urbani intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, delle risultanze testimoniali acquisite e soprattutto del giudizio di compatibilità espresso dal CTU medico-legale tra lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro.
Accertato quanto sopra, occorre verificare altresì se il danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo e – nello specifico- se indossasse correttamente il casco protettivo al momento dell' evento traumatico ciò al fine di ridurre ex art. 1227 c.c., laddove dovesse risultare provata tale circostanza, il risarcimento del danno dovuto al danneggiato.
Occorre infatti rammentare che l'art. 171 codice della strada (d.lgs.
285/1992) prevede che "Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati ... "
Deve ritenersi, alla luce delle chiare ed inequivoche conclusioni cui è pervenuto il CTU, la cui relazione medico-legale, in quanto immune da vizi e lacune, è pienamente condivisibile e deve intendersi integralmente riportata e trascritta in questa sede, che l'attore, al momento dell' evento traumatico non indossasse il casco in maniera corretta, circostanza comunque dallo stesso confessata in sede di assunzione di interrogatorio formale.
Come detto, tale fatto colposo del danneggiato importa la riduzione del risarcimento del danno, ex art. 1227 c.c.
La Suprema Corte infatti ha osservato sul punto che "l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a sé stesso, con conseguente riduzione della somma da corrisponderle, ove venga accertato in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone un antecedente causale" (Cass., sez. III, n. 26568/2010).
Nel caso di specie il non corretto uso del casco ha certamente influito sull'eziologia del danno, atteso che l'uso corretto ne avrebbe potuto ridurre gli effetti lesivi.
Non può invece escludersi del tutto il risarcimento con riferimento alle voci di danno richiesto, trattandosi di fattore solo concorrente, inidoneo da solo a determinare l'evento; è evidente infatti che se non vi fosse stato il sinistro stradale, il mancato /scorretto uso del casco non avrebbe di per sé potuto recare alcun danno all'attore ma piuttosto, inserendosi nella sequenza causale che indubbiamente collega il fatto del conducente dell'autovettura investitrice con il trauma cranico, la interrompe ma non la elide del tutto con la sovrapposizione di una serie causale nuova, autonoma e autosufficiente.
Dunque la colpa omissiva della vittima nella determinazione della conseguenza del danno a lui ascrivibile per l'omesso e/o uso scorretto del casco, unitamente alla condotta commissiva del responsabile che ha contributo a generare le lesioni per non aver usato la ordinaria prudenza e diligenza nell'uscire a retromarcia da uno stallo fatta invece in maniera improvvisa, circostanza rimasta incontestata, fanno propendere per il concorso di colpa di entrambe le parti con conseguente riduzione dell'ammontare dovuto all'attore quale risarcimento del danno che si ritiene congrua nella misura del 30%
Relativamente dunque alla determinazione del quantum debeatur alla luce delle risultanze CTU ed in conseguenziale applicazione della tabelle di
Milano micro lesioni si può liquidare la somma comprensiva delle spese mediche ritenute congrue dal perito, di complessivi euro 20.393,52 che in applicazione della riduzione del 30% ammonta complessivamente ad euro
14.275,00.
Accolta la domanda nei termini indicati, le spese di lite seguono il principio della soccombenza che vanno distratte a favore dell' Erario essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che in applicazione del DM 55/14 aggiornato DM N°147/2022 si liquidano in euro
2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15% ,IVA e CPA se dovuti, unitamente alle spese vive di euro 786,00; spese di CTU definitivamente a carico dei soccombenti solidalmente.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario D.ssa P.Fugallo
Reictis adversis
Dichiara la contumacia di Controparte_2 Controparte_4 CP_5
[...] -Condanna solidalmente la in persona Controparte_1 del suo legale rapp.te pro.tempore e Controparte_2 Controparte_4 e al pagamento a favore di per le Controparte_5 Parte_1 causali di cui in premessa, della complessiva somma di euro 14.275,00.
Su tale somma, calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
-Condanna solidalmente i convenuti alle spese di lite che in applicazione del DM 55/14 aggiornato DM N°147/2022 si liquidano in euro 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15% ,IVA e CPA se dovuti, unitamente alle spese vive di euro 786,00 tutte da distrarre a favore dell'Erario per essere parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
-Le spese di CTU restano a definitivo ed integrale carico di parte convenuta solidalmente.
Cosi deciso
Siracusa 19.04.2024
Il GI
D.ssa P.Fugallo