Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 15303/24 riservata in decisione all'udienza del 16.01.2025 vertente
TRA
(C.F. (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), nella loro qualità di moglie e figli, nonché eredi del de cuius C.F._4 Per_1
, rapp.ti e difesi in virtù di mandato in atti dall'Avv. Giovanni Zara, presso il cui studio
[...] elett.te domicilia in Casapesenna (CE) alla 5° traversa Corso Europa n. 6;
ATTORI
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rapp.to e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia, in via Diaz 11;
CONVENUTO avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
In data 11.7.2014, presentò domanda di accesso al Parte_1 [...]
, ex L. n. 512/99, al fine di ottenere il pagamento Controparte_2 della somma di € 300.000,00, liquidata in suo favore, a titolo di provvisionale, dalla sentenza n. 18/2013 resa dalla Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere, per i danni patiti a seguito dell'omicidio del marito, , commesso in data 18.9.2008 da soggetti appartenenti alla criminalità Persona_1 organizzata.
Analoghe istanze presentarono , e , figli di . Pt_3 Pt_2 Parte_4 Persona_1
Con delibere n. 134, 136, 138 e 135 del 18.3.2015, il Controparte_3
accolse le domande e dispose il pagamento di quanto richiesto.
[...]
In data 7.7.2020, la sig.ra presentò altra domanda al Fondo per ottenere il pagamento della Pt_1 quota parte di € 7.003,78, a titolo di spese processuali liquidate dalla Corte di Assise di Appello di
Napoli, con la sentenza n. 20/2019, in relazione al medesimo fatto omicidiario.
Analoghe istanze presentarono , e . Pt_3 Pt_2 Parte_4 Con delibere n. 297, 300, 298 e 301 dell'8.6.2022, il Controparte_3
rigettò queste domande e revocò le precedenti delibere del 2015, disponendo il recupero
[...] della provvisionale di € 300.000,00 disposta in loro favore.
Per quel che rileva, il Comitato ritenne che la domanda non rientra nella previsione della L. 512/99, come modificata dall'art. 15, punto c) della L. 7 luglio 2016 n. 122, tenuto conto che la vittima e gli istanti non risultano essere del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nelle loro rispettive qualità di moglie e figli, nonché eredi del de cuius Parte_4 Per_1
, hanno impugnato le Delibere nn. 297, 298, 300 e 301 dell'8 giugno 2022.
[...]
In particolare, hanno dedotto che le predette delibere sarebbero illegittime perché emesse: I) per motivi non previsti dagli 14 e 15 del DPR 60/2014 che regolamenta l'accesso al
[...]
III) in contrasto con la sentenza n. 122 del 4 luglio 2024 della Corte Costituzionale;
Su tali presupposti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
<<1) accertare e dichiarare che il procedimento di revoca delle delibere emesse dal Comitato di
solidarietà è disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR n. 60/2014 e che le delibere impugnate non rientrano nei suddetti casi;
2) accertare e dichiarare che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 122 del 4 luglio 2024 impedisce alla P.A. di adottare quale motivo ostativo il rapporto di parentela o affinità tra la vittima ed i ricorrenti con soggetti gravati da precedenti penali;
3) per l'effetto revocare le delibere nn. 297,298, 300 e 301 del 2022;
4) in subordine accertare e dichiarare che il procedimento amministrativo, iniziato con le presentazioni delle istanze in data 2014 si è concluso con le delibere di accoglimento del 2015, per cui con le istanze del 07/07/2020 è iniziato un nuovo procedimento amministrativo;
5) accertare e dichiarare, in applicazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, il divieto alla P.A. convenuta di applicare il nuovo motivo ostativo previsto alla Legge 122/2016 alle delibere accolte in data 18/03/2015 e per l'effetto revocare le delibere nn. 297,298,300 e 301 del 2022;
6) Accertare e dichiarare tutte le parti ricorrenti titolari del diritto soggettivo riconosciuto loro dall'art. 4 della Legge 512 del 1999;
7) E per l'effetto condannare il Convenuto a predisporre entro e non oltre i CP_3 CP_3 termini previsti dalla Legge, tutti i provvedimenti in favore delle parti attrici, onde ottenere l'accesso al Fondo di rotazione relativamente alle spese legali riconosciute nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli n. 20/2019;
8) condannare il Convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente Giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>. Si è costituito il che ha chiesto il rigetto della domanda, ribadendo che le Controparte_1 delibere impugnate sono state adottate sulla base del parere di competenza reso dalla Prefettura con nota del 29 marzo 2021, relativo alla insussistenza del requisito soggettivo di non totale estraneità agli ambienti e ai rapporti delinquenziali della vittima e dei richiedenti il beneficio. MOTIVI DELLA DECISIONE L'art. 15, comma 1, lett. c, L. 7 luglio 2016, n. 122, stabilisce che, all'articolo 4, comma 3, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
20 ottobre 1990, n. 302».
Pertanto, il testo modificato dell'art 4 comma 3. L. 22 dicembre 1999, n. 512, è il seguente:
<<nei casi previsti dai commi e l del non sussiste quando nei confronti delle cp_2 persone indicate medesimi stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati cui all comma lettera a codice procedura penale o applicata in via una misura prevenzione ai sensi della legge maggio n. successive modificazioni ovvero risultano escluse le condizioni>
b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302>>.
Il richiamato articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302 recita:
<<
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità
permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:
a) …; b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava>>.
La giurisprudenza ha chiarito che la ratio della L. 20 ottobre 1990, n. 302 corrisponde alla ragionevole scelta legislativa di riservare uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni.
Quindi, la ratio e la lettera della legge stabiliscono che, per l'accesso al
[...]
, non è sufficiente che il beneficiario sia incensurato Parte_5
(dato che esclude solo la commissione di reati) o non sia affiliato ad una cosca mafiosa, ma si richiede che vi sia la «completa estraneità agli ambienti delinquenziali», intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso, laddove per ragioni familiari la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente molto assidua, occorrendo quindi anche la dimostrazione dell'assenza di frequentazioni di ambienti criminali ovvero di rapporti con ambiti delinquenziali (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 16844 del 25/05/2022; Sez. L -, Sentenza n. 31136 del 28/11/2019; Cons. st. Sez. IV, 14 maggio 1999, n.
845). Ove l'accertamento di questo requisito non fosse particolarmente rigoroso, la finalità della legge, volta a tutelare coloro che sono colpiti dall'azione del crimine organizzato senza avervi minimamente contribuito e/o partecipato, ne risulterebbe gravemente pregiudicata (Consiglio di Stato sez. IV, 15/05/2000, n. 2731 in motivazione).
La giurisprudenza ha anche precisato che:
• di mafia del richiedente l'accesso al fondo di rotazione, istituito dalla l. n. 512 del 1999, ha natura di prerequisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva, costituendo un elemento negativo della fattispecie legale che dà diritto all'accesso al con la CP_2 conseguenza che deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016, che, nell'introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale>>
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023).
• il requisito dell'estraneità all'ambiente mafioso è necessario per "tutti i soggetti destinatari", dovendosi comprendere nell'espressione anche i familiari delle vittime e i loro superstiti, per effetto del richiamo congiunto compiuto dagli artt. 9 bis e 4 della l. n. 302 del 1990 all'art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge, al fine di impedire l'attribuzione di strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore dei loro autori o di persone ad essi contigue, e risultando in contrasto con l'art. 3 Cost. una richiesta del requisito per le vittime e non anche per i loro familiari o aventi causa>> (Sez. L - , Sentenza n. 31136 del 28/11/2019)
• La estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali deve essere totale ed effettiva [<<venendo alla portata della disposizione di cui all comma lettera b legge n. del la sua pi condivisibile interpretazione impone escludere l beneficio anche in presenza un ragionevole dubbio ovvero sospetto non totale estraneit soggetto leso ad ambienti delinquenziali ed a rapporti con tali stato sez. iii>
n. 1349/2020; id. sez. VI, n. 2756/2007 e n. 7954/2006). … occorre infatti che detta condizione negativa di estraneità al contesto mafioso presenti i caratteri della assoluta totalità, dovendosi perciò escludere che possano rientrarsi quei casi nei quali è possibile coltivare dubbi sulla effettiva e, appunto, radicale, estraneità della vittima, dubbi che ben possono manifestarsi anche alla stregua di fatti indiziari>> (Cons. Stato n. 6221 del 10.2.2022)];
• L'onere di provare la totale estraneità della vittima "ad ambienti e rapporti delinquenziali" e che il congiunto era una vittima innocente incombe sui familiari richiedenti il beneficio (Sez.
1 -, Ordinanza n. 16844 del 25/05/2022).
Nella fattispecie di causa, le circostanze documentate dall'Amministrazione dimostrano che il requisito della «completa estraneità agli ambienti delinquenziali» non sussiste (cfr. nota CP_4
del 29 marzo 2021 e relativi allegati, depositati telematicamente il 30.10.2024).
[...]
***** Per quanto detto innanzi, le deduzioni circa la pretesa applicazione retroattiva dell'art. 15, comma 1, lett. c, L. 7 luglio 2016, n. 122, non sono condivisibili. Non osta a questa conclusione, la circostanza che l'art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016, stabilisce che «la disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge».
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che a tale norma l'intangibilità di provvedimenti che, pur nell'eventuale erroneo misconoscimento del requisito di cui s'è detto, abbiano erogato il requisito in parola, ove gli stessi non siano più suscettibili nemmeno di sindacato giurisdizionale, non certo quello di individuare il discrimine nell'esaurimento del solo iter amministrativo, per il che non si troverebbe del resto alcun supporto testuale o sistematico>> (Sez.
3 -, Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023; Sez. 3 - , Sentenza n. 28820 del 08/11/2019).
Tale conclusione è coerente con la natura, in presenza delle condizioni di legge, di diritto soggettivo alle elargizioni previste dal fondo di rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999 (Sez. U, Sentenza n.
21927 del 29/08/2008), posto che la P.A. non dispone di alcun potere di valutazione discrezionale, non solo del diritto, ma finanche dei presupposti dai quali scaturisce il diritto, attribuito direttamente dalla legge all'avente diritto, onde a tali procedimenti amministrativi, del cd. tipo accertativo, non compete l'applicazione del principio del tempus regit actum, ma - assai più semplicemente - quello della ricognizione dei presupposti stabiliti dalla legge per la «certificazione» del diritto di credito e del suo ammontare (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21306 del 20/10/2015).
Pertanto, accertata (come nella fattispecie di causa) la mancanza originaria di uno dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la elargizione, legittimamente ne viene disposta la revoca se, alla data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016, la relativa istanza non sia stata ancora definita, nel senso chiarito da Sez. 3-, Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023 e
Sez. 3 - , Sentenza n. 28820 del 08/11/2019. E cioè se la delibera che abbia erroneamente erogato il contributo in favore di un soggetto che non sia <del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali>> non sia divenuta intangibile, per non essere più suscettibile di sindacato giurisdizionale.
Per le ragioni innanzi esposte, è irrilevante che gli artt. 14 e 15 DPR n. 60/2014 non prevedano, tra i casi di revocabilità della erronea deliberazione di accoglimento, quello dell'accertamento postumo della originaria insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima. Infatti, legislazione di cui si discorre è quella del riconoscimento non già di un diritto soggettivo del singolo in qualche modo dovuto sul piano costituzionale, ma di un diritto attribuito sulla base di una scelta del legislatore che è espressione del principio solidaristico consacrato nell'art. 2 della Costituzione e come tale deve essere funzionale a tale principio>> (Sez. 3 - , Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023).
Di conseguenza, la presenza di una situazione di compromissione del soggetto beneficiario, o del congiunto dalla cui lesione origini il diritto al beneficio, con il contesto criminale rende privo di giustificazione l'intento solidaristico del legislatore e, quindi, priva di causa l'attribuzione patrimoniale che, pertanto, deve essere legittimamente recuperata.
*****
Non può essere condivisa neppure la doglianza sub III).
Premesso che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 122 del 4 luglio 2024, avrebbe
<<chiaramente stabilito che non si possono negare i benefici ai familiari delle vittime innocenti della> criminalità organizzata solo per l'esistenza di un rapporto familiare con soggetti gravati da precedenti penali>>, i ricorrenti sostengono che le delibere impugnate avrebbero revocato le precedenti elargizioni riconosciute in loro favore, delinquenziali a causa di un rapporto di parentela con (fratello della vittima) e Controparte_5
(nipote della vittima), entrambi con precedenti penali>>. Parte_2 In tal modo, sarebbero stati illegittimamente discriminati e sarebbe stato violato il proprio “diritto di agire e difendersi in giudizio”, così come statuito dall'art. 24 della Carta Costituzionale, in quanto impediti a dimostrare di meritare appieno i benefici invocati.
In contrario, si osserva quanto segue.
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024, n. 122, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado»".
In tal modo, la Corte ha eliminato la presunzione assoluta di contiguità al circuito criminale dell'aspirante al beneficio che sia parente o affine entro il quarto grado di un soggetto che sia sottoposto a un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, o che a tale misura sia già in concreto assoggettato o che, in alternativa, sia coinvolto in un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. La ragione per la quale la Corte Costituzionale è giunta a tale conclusione è che prescrive requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza. L'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n.
302 del 1990 sancisce il presupposto della totale estraneità della vittima diretta agli ambienti criminali. L'art.
9-bis della legge n. 302 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 259, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), puntualizza che le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali «sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari» e, dunque, non soltanto delle vittime dirette. Al fine di fugare ogni dubbio e di scongiurare il rischio di interpretazioni elusive, il legislatore, con l'art.
2-quinquies, comma 1, lettera b), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito, dopo aver introdotto la disposizione censurata nel presente giudizio, ha scelto di subordinare il riconoscimento delle provvidenze ai superstiti alla condizione che “il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”. È dunque immanente al sistema la necessità di una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale. L'estraneità, peraltro, non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma postula, in positivo e in senso più pregnante, la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose. Su chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi, grava l'onere di dimostrare in modo persuasivo l'estraneità, che assurge a elemento costitutivo del diritto, e la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenze. L'assetto delineato dalla legge è già presidiato da accorgimenti e da cautele, che convergono nella necessità di una disamina accurata e conducono, ove permangano dubbi, al rigetto delle domande per difetto di prova dei presupposti normativi. L'esigenza di indirizzare la solidarietà dello Stato verso le persone meritevoli è già assicurata in modo efficace dalla prescrizione di una penetrante verifica giudiziale delle condizioni tipizzate dalla legge e dal rigoroso onere probatorio imposto al beneficiario>>.
Appare perciò evidente che la Corte, pur avendo eliminato la presunzione assoluta ostativa alla concessione del beneficio, costituita dall'essere «parente o affine entro il quarto grado» di soggetti gravati dai procedimenti indicati nel citato art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), non ha certamente affermato la irrilevanza della predetta circostanza che resta, oggettivamente, un elemento assai significativo nel doveroso giudizio di assoluta estraneità del beneficiario ad ambienti e rapporti delinquenziali. Estraneità che, come ha ribadito la stessa Corte Costituzionale, chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi ha l'onere di dimostrare in modo persuasivo, offrendo la prova, positivo e in senso più pregnante, … di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose… [sicchè] … la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenze …>>. Nella fattispecie di causa, non solo questa prova non è stata data, ma non è stata neppure richiesta, pure a fronte dell'articolato quadro indiziario (ostativo alla concessione del beneficio) emergente dalle informative di polizia richiamate dalla nota prefettizia del 29 marzo 2021, riguardanti, non solo il fratello e il nipote della vittima, ma anche la vittima e gli stessi aspiranti al beneficio.
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
, e , nei confronti del va rigettata.
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1
La complessità e peculiarità della vicenda esaminata, per la quale non risultano precedenti esattamente in termini, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli – Decima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti del;
Pt_4 Controparte_1
-compensa le spese del giudizio.
Napoli, 17 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesco Pastore