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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 303/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G. 303/2023; avente a oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
GI CI (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Alife (CE) alla Via Anfiteatro
n. 100;
Appellante
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo
OL (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Mondragone (CE) alla Via
Domiziana n. 317;
Appellata
E
(C.F. Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Ciotte (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio sito in Dragoni (CE) alla Via Rione degli Angeli n. 15;
Appellata/Appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 604/2022 del Giudice di Pace di chiedendo, in via preliminare, dichiararsi Controparte_3 il difetto di legittimazione del e, nel merito, il Parte_1 rigetto della domanda, accolta in primo grado.
Si costituiva l'appellata , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza resa in primo grado.
Si costituiva, altresì, l'appellata , Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando, a sua volta, appello incidentale sulla percentuale di corresponsabilità stabilita dal
Giudice di prime cure.
Con ordinanza del 14.07.2025 la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti e pari a
30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
In fatto
- 2 -
Con atto di citazione in primo grado Controparte_2 conveniva in giudizio il per chiedere la Parte_1 condanna di questi al risarcimento delle lesioni subite in occasione del sinistro descritto. Premetteva che in data
13.06.2020, alle ore 18:00 circa, nel mentre stava percorrendo a piedi il marciapiede di Via Caduti sul lavoro nel territorio del
Comune di , inciampava e rovinava al suolo a causa di una Pt_1 mattonella basculante, non visibile e non segnalata.
Rappresentava che, a causa della caduta e delle lesioni riportate, si recava presso il P.S. del P.O. di Controparte_3 ove le veniva riscontrata la frattura della rotula sinistra. Si soffermava sulle successive fasi di carattere sanitario.
Richiamava la relazione medica di parte. Invocava la responsabilità del quale Ente proprietario del Parte_1 marciapiede.
Costituitosi il eccepiva preliminarmente la Parte_1 nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. ed il difetto di legittimazione passiva, atteso che Via Caduti sul lavoro era strada di proprietà della , tant'è Controparte_1 che era anche denominata S.P. 300. Invocava l'art. 2 comma 7 del Codice della Strada, avendo il Comune di una Pt_1 popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Nel merito, evidenziava l'imprecisione e la genericità nell'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda. Contestava le modalità di verificazione dell'evento, ritenendo che la responsabilità fosse da ascriversi alla stessa attrice, che non avrebbe adottato la dovuta attenzione e diligenza. Contestava, altresì, la quantificazione dei danni.
- 3 -
Alla prima udienza del 26.01.2022 il chiedeva Parte_1 la chiamata in causa della per consentire Controparte_1 la quale il Giudice di Pace rinviava all'udienza del 06.04.2022.
La eccepiva a sua volta la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione perché generico ed evasivo nell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda. Con riferimento a quanto eccepito dal Parte_1
, evidenziava che benché il marciapiede, percorrendo il
[...] quale era caduta l'attrice, fosse posto ai margini della carreggiata della S.P. 300, lo stesso era stato realizzato dall'Anas in epoca antecedente alla declassificazione della strada da S.S. 158 a S.P. 300 e, in ogni caso, la consegna della strada ex statale in favore della aveva Controparte_1 riguardato solo la carreggiata e non anche le pertinenze della stessa. Nel merito, al pari del evidenziava Parte_1 come, tenuto conto dell'orario diurno e delle dedotte condizioni del marciapiede, la responsabilità dell'evento fosse da ascriversi esclusivamente alla scorretta ed imprudente condotta dell'attrice e contestava il quantum.
Svolte le attività istruttorie, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda e – ritenuta l'attrice corresponsabile per 2/3 - condannava il solo al risarcimento in Parte_1 suo favore della somma di € 2.121,66, oltre spese di lite compensate al 50%, rigettando la domanda nei confronti della
, con compensazione delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di quest'ultima.
Con il presente appello parte appellante censura la decisione del Giudice di prime cure, che avrebbe erroneamente ritenuto il
- 4 -
custode del marciapiede percorso dalla Parte_1 per il solo fatto di aver eseguito i relativi lavori di CP_2 sistemazione. Evidenzia che detti lavori di sistemazione sono stati eseguiti in epoca postuma rispetto alla data del sinistro ed esclusivamente per rimediare all'inerzia della CP_1 [...]
e contesta quanto da quest'ultima eccepito in ordine CP_1 alla cessione della sola strada e non anche del marciapiede, invocando l'art. 3 comma 1 n. 33 del Codice della Strada, che classificherebbe il marciapiede come parte integrante della strada stessa. Nel merito, eccepisce la lacunosità delle dichiarazioni testimoniali e contesta la quantificazione del danno.
La , dal canto suo, preliminarmente Controparte_1 eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. Ripropone le eccezioni già presentate in primo grado in ordine alla legittimazione passiva del solo Parte_1
Chiede, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza resa in primo grado.
L'appellata eccepisce, preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito, ritiene che il Giudice di Pace abbia correttamente considerato l'onere di custodia in capo al e valutato le Parte_1 risultanze della prova testimoniale espletata. Chiede, dunque, il rigetto dell'appello. Spiega, a sua volta, appello incidentale finalizzato ad ottenere l'integrale accoglimento della domanda, senza alcuna attribuzione di corresponsabilità.
Sull'inammissibilità
- 5 -
Sia l'appello principale che quello incidentale sono ammissibili in quanto entrambi strutturati secondo i dettami richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Non sussistono, poi, i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 348-bis ss. c.p.c.
In diritto
L'appello principale va rigettato.
Con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva, questo Giudice ritiene di condividere quanto statuito dal
Giudice di prime cure in ordine al potere di controllo effettivo esercitato dal sul marciapiede percorso Parte_1 dall'attrice.
A tal proposito, l'incontestata e documentata esecuzione dei lavori di sistemazione del marciapiede da parte del Parte_1
consente di attribuire in capo ad esso il potere di “governo
[...] della cosa”, a nulla rilevando, a tal fine, che i lavori siano stati effettuati in epoca successiva al sinistro o che siano stati eseguiti esclusivamente per rimediare all'inerzia della CP_1
quale ente proprietario della strada, risultando –
[...]
d'altra parte – tale ultima circostanza esclusivamente dedotta e non provata.
Fermo quanto sopra, con riferimento all'eccepita lacunosità delle dichiarazioni testimoniali, deve rilevarsi come, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, entrambi i testi escussi hanno confermato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, l'attrice, nel mentre percorreva a piedi il marciapiede di Via Caduti sul lavoro in a causa di una Pt_1 mattonella “basculante” costituente la pavimentazione del
- 6 -
marciapiede stesso, cadeva e riportava lesioni personali, nonché che il descritto stato dei luoghi non era né segnalato né visibile, poiché la mattonella in questione non appariva prima facie sconnessa.
Va, invece, accolto l'appello incidentale.
Sebbene non possa condividersi quanto sostenuto dal Pt_1 secondo cui vi sarebbe stato un atteggiamento talmente imprudente dell'attrice a tal punto da interrompere il nesso causale, è altrettanto vero, che come si evince dalle foto depositate dalla stessa attrice e dalla documentazione allegata dal e dalla in ordine ai lavori di sistemazione Pt_1 CP_1 eseguiti, le condizioni della strada preesistenti a detti lavori avrebbero richiesto l'adozione di maggiore cautela da parte dell'attrice.
Tale comportamento poco accorto si ritiene che abbia concorso a cagionare il danno, seppur non in misura primaria, né dominante ma secondaria, sicché può ritenersi giustificata una riduzione del risarcimento pari al 20% ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.
Venendo al quantum, questo giudice ritiene di dover recepire le indicazioni del CTU (di cui alla consulenza svolta in questa sede), che ha ritenuto sussistenti postumi permanenti per una percentuale pari al 4%, nonché una ITT di 13 giorni, una ITP al
75% di 15 giorni, una ITP al 50% di 15 giorni e una ITP al 25% di 17 giorni.
Ne consegue che, in assenza di prova giustificante un aumento per sofferenza o per personalizzazione, applicandosi le Tabelle
Milanesi vigenti al momento della pronuncia in primo grado,
- 7 -
tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto, va riconosciuto l'importo, all'attualità, di € 7.180,00; somma che va devalutata al momento del fatto e, su tale entità, vanno applicati gli interessi sulla medesima di anno in anno rivalutata fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, con risultante pari a € 6.643,91.
Ne deriva che, sottraendo l'importo del 20% per quanto prima riferito, il va condannato al pagamento di € 5.315,12, Pt_1 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado sino al soddisfo.
Sulle spese
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Rigetta l'appello principale;
• Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 604/2022 del Giudice di Pace di
Controparte_3
- 8 -
o Condanna il al pagamento, in Parte_1 favore di , dell'importo di € Controparte_2
5.315,12, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
o Condanna il al pagamento delle Parte_1 spese di primo grado in favore di CP_2
, pari a € 130,00 per spese ed €
[...]
1.990,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, per onorari, con attribuzione;
o Condanna il al pagamento delle Parte_1 spese di primo grado in favore della CP_1
, pari ad € 1.990,00, oltre IVA, CPA e spese
[...] generali come per legge;
• Condanna il al pagamento delle spese di Parte_1 secondo grado in favore di , pari ad Controparte_2
€ 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
• Condanna il al pagamento delle spese di Parte_1 secondo grado in favore della , pari Controparte_1 ad € 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Pone le spese di CTU a carico del;
Parte_1
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico del dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna
- 9 -
impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 06.11.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G. 303/2023; avente a oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
GI CI (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Alife (CE) alla Via Anfiteatro
n. 100;
Appellante
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo
OL (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Mondragone (CE) alla Via
Domiziana n. 317;
Appellata
E
(C.F. Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Ciotte (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio sito in Dragoni (CE) alla Via Rione degli Angeli n. 15;
Appellata/Appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 604/2022 del Giudice di Pace di chiedendo, in via preliminare, dichiararsi Controparte_3 il difetto di legittimazione del e, nel merito, il Parte_1 rigetto della domanda, accolta in primo grado.
Si costituiva l'appellata , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza resa in primo grado.
Si costituiva, altresì, l'appellata , Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando, a sua volta, appello incidentale sulla percentuale di corresponsabilità stabilita dal
Giudice di prime cure.
Con ordinanza del 14.07.2025 la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti e pari a
30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
In fatto
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Con atto di citazione in primo grado Controparte_2 conveniva in giudizio il per chiedere la Parte_1 condanna di questi al risarcimento delle lesioni subite in occasione del sinistro descritto. Premetteva che in data
13.06.2020, alle ore 18:00 circa, nel mentre stava percorrendo a piedi il marciapiede di Via Caduti sul lavoro nel territorio del
Comune di , inciampava e rovinava al suolo a causa di una Pt_1 mattonella basculante, non visibile e non segnalata.
Rappresentava che, a causa della caduta e delle lesioni riportate, si recava presso il P.S. del P.O. di Controparte_3 ove le veniva riscontrata la frattura della rotula sinistra. Si soffermava sulle successive fasi di carattere sanitario.
Richiamava la relazione medica di parte. Invocava la responsabilità del quale Ente proprietario del Parte_1 marciapiede.
Costituitosi il eccepiva preliminarmente la Parte_1 nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. ed il difetto di legittimazione passiva, atteso che Via Caduti sul lavoro era strada di proprietà della , tant'è Controparte_1 che era anche denominata S.P. 300. Invocava l'art. 2 comma 7 del Codice della Strada, avendo il Comune di una Pt_1 popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Nel merito, evidenziava l'imprecisione e la genericità nell'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda. Contestava le modalità di verificazione dell'evento, ritenendo che la responsabilità fosse da ascriversi alla stessa attrice, che non avrebbe adottato la dovuta attenzione e diligenza. Contestava, altresì, la quantificazione dei danni.
- 3 -
Alla prima udienza del 26.01.2022 il chiedeva Parte_1 la chiamata in causa della per consentire Controparte_1 la quale il Giudice di Pace rinviava all'udienza del 06.04.2022.
La eccepiva a sua volta la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione perché generico ed evasivo nell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda. Con riferimento a quanto eccepito dal Parte_1
, evidenziava che benché il marciapiede, percorrendo il
[...] quale era caduta l'attrice, fosse posto ai margini della carreggiata della S.P. 300, lo stesso era stato realizzato dall'Anas in epoca antecedente alla declassificazione della strada da S.S. 158 a S.P. 300 e, in ogni caso, la consegna della strada ex statale in favore della aveva Controparte_1 riguardato solo la carreggiata e non anche le pertinenze della stessa. Nel merito, al pari del evidenziava Parte_1 come, tenuto conto dell'orario diurno e delle dedotte condizioni del marciapiede, la responsabilità dell'evento fosse da ascriversi esclusivamente alla scorretta ed imprudente condotta dell'attrice e contestava il quantum.
Svolte le attività istruttorie, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda e – ritenuta l'attrice corresponsabile per 2/3 - condannava il solo al risarcimento in Parte_1 suo favore della somma di € 2.121,66, oltre spese di lite compensate al 50%, rigettando la domanda nei confronti della
, con compensazione delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di quest'ultima.
Con il presente appello parte appellante censura la decisione del Giudice di prime cure, che avrebbe erroneamente ritenuto il
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custode del marciapiede percorso dalla Parte_1 per il solo fatto di aver eseguito i relativi lavori di CP_2 sistemazione. Evidenzia che detti lavori di sistemazione sono stati eseguiti in epoca postuma rispetto alla data del sinistro ed esclusivamente per rimediare all'inerzia della CP_1 [...]
e contesta quanto da quest'ultima eccepito in ordine CP_1 alla cessione della sola strada e non anche del marciapiede, invocando l'art. 3 comma 1 n. 33 del Codice della Strada, che classificherebbe il marciapiede come parte integrante della strada stessa. Nel merito, eccepisce la lacunosità delle dichiarazioni testimoniali e contesta la quantificazione del danno.
La , dal canto suo, preliminarmente Controparte_1 eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. Ripropone le eccezioni già presentate in primo grado in ordine alla legittimazione passiva del solo Parte_1
Chiede, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza resa in primo grado.
L'appellata eccepisce, preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito, ritiene che il Giudice di Pace abbia correttamente considerato l'onere di custodia in capo al e valutato le Parte_1 risultanze della prova testimoniale espletata. Chiede, dunque, il rigetto dell'appello. Spiega, a sua volta, appello incidentale finalizzato ad ottenere l'integrale accoglimento della domanda, senza alcuna attribuzione di corresponsabilità.
Sull'inammissibilità
- 5 -
Sia l'appello principale che quello incidentale sono ammissibili in quanto entrambi strutturati secondo i dettami richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Non sussistono, poi, i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 348-bis ss. c.p.c.
In diritto
L'appello principale va rigettato.
Con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva, questo Giudice ritiene di condividere quanto statuito dal
Giudice di prime cure in ordine al potere di controllo effettivo esercitato dal sul marciapiede percorso Parte_1 dall'attrice.
A tal proposito, l'incontestata e documentata esecuzione dei lavori di sistemazione del marciapiede da parte del Parte_1
consente di attribuire in capo ad esso il potere di “governo
[...] della cosa”, a nulla rilevando, a tal fine, che i lavori siano stati effettuati in epoca successiva al sinistro o che siano stati eseguiti esclusivamente per rimediare all'inerzia della CP_1
quale ente proprietario della strada, risultando –
[...]
d'altra parte – tale ultima circostanza esclusivamente dedotta e non provata.
Fermo quanto sopra, con riferimento all'eccepita lacunosità delle dichiarazioni testimoniali, deve rilevarsi come, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, entrambi i testi escussi hanno confermato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, l'attrice, nel mentre percorreva a piedi il marciapiede di Via Caduti sul lavoro in a causa di una Pt_1 mattonella “basculante” costituente la pavimentazione del
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marciapiede stesso, cadeva e riportava lesioni personali, nonché che il descritto stato dei luoghi non era né segnalato né visibile, poiché la mattonella in questione non appariva prima facie sconnessa.
Va, invece, accolto l'appello incidentale.
Sebbene non possa condividersi quanto sostenuto dal Pt_1 secondo cui vi sarebbe stato un atteggiamento talmente imprudente dell'attrice a tal punto da interrompere il nesso causale, è altrettanto vero, che come si evince dalle foto depositate dalla stessa attrice e dalla documentazione allegata dal e dalla in ordine ai lavori di sistemazione Pt_1 CP_1 eseguiti, le condizioni della strada preesistenti a detti lavori avrebbero richiesto l'adozione di maggiore cautela da parte dell'attrice.
Tale comportamento poco accorto si ritiene che abbia concorso a cagionare il danno, seppur non in misura primaria, né dominante ma secondaria, sicché può ritenersi giustificata una riduzione del risarcimento pari al 20% ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.
Venendo al quantum, questo giudice ritiene di dover recepire le indicazioni del CTU (di cui alla consulenza svolta in questa sede), che ha ritenuto sussistenti postumi permanenti per una percentuale pari al 4%, nonché una ITT di 13 giorni, una ITP al
75% di 15 giorni, una ITP al 50% di 15 giorni e una ITP al 25% di 17 giorni.
Ne consegue che, in assenza di prova giustificante un aumento per sofferenza o per personalizzazione, applicandosi le Tabelle
Milanesi vigenti al momento della pronuncia in primo grado,
- 7 -
tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto, va riconosciuto l'importo, all'attualità, di € 7.180,00; somma che va devalutata al momento del fatto e, su tale entità, vanno applicati gli interessi sulla medesima di anno in anno rivalutata fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, con risultante pari a € 6.643,91.
Ne deriva che, sottraendo l'importo del 20% per quanto prima riferito, il va condannato al pagamento di € 5.315,12, Pt_1 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado sino al soddisfo.
Sulle spese
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Rigetta l'appello principale;
• Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 604/2022 del Giudice di Pace di
Controparte_3
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o Condanna il al pagamento, in Parte_1 favore di , dell'importo di € Controparte_2
5.315,12, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
o Condanna il al pagamento delle Parte_1 spese di primo grado in favore di CP_2
, pari a € 130,00 per spese ed €
[...]
1.990,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, per onorari, con attribuzione;
o Condanna il al pagamento delle Parte_1 spese di primo grado in favore della CP_1
, pari ad € 1.990,00, oltre IVA, CPA e spese
[...] generali come per legge;
• Condanna il al pagamento delle spese di Parte_1 secondo grado in favore di , pari ad Controparte_2
€ 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
• Condanna il al pagamento delle spese di Parte_1 secondo grado in favore della , pari Controparte_1 ad € 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Pone le spese di CTU a carico del;
Parte_1
• Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento a carico del dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna
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impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 06.11.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
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