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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 3006/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3006 del R.G.A.C dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione ad esecuzione ex art 615 cpc e vertente:
TRA
( ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla Via Giovanni XXIII, presso lo studio degli Avv.ti Nazzareno Rubino
e Sabatino Falduto, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al presente ricorso;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. e per essa il , in persona del Ministro p.t., Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui all'espositiva l'intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa di cui alla cartella di pagamento n.ro 13920070006316124000 azionata con l'intimazione di pagamento
n.ro 13920239000384442000 e per effetto provvedere al suo integrale annullamento nonché dichiarare che non ha diritto di procedere alla riscossione Controparte_1 coattiva nei confronti dell'opponente sulla base degli atti sopra indicati. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione preventiva all'esecuzione proponeva Parte_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 13920239000384442000, notificata in data 23.06.2023, con cui l' intimava il pagamento, entro cinque giorni dal Controparte_1 ricevimento della stessa, della complessiva somma di € 75.013,58 a pena di ricorso ad esecuzione forzata, precisando che la stessa traesse origine, tra le altre, anche dal mancato pagamento della cartella di pagamento n. 13920070006316124000, notificata in data 17.09.2007, relativa a somme richieste a titolo di contributi per sanzioni amministrative ex Legge 689/1981 e Dlgs 507/99 per complessivi € 60.467,44, comprensivi di maggiorazioni a titolo di ritardato pagamento, interessi e sanzioni.
In particolare, l'odierno ricorrente fondava la propria domanda di annullamento del provvedimento impugnato, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla predetta cartella di pagamento, atteso il decorso del termine intercorrente tra la data di notifica di quest'ultima, avvenuta in data
17.09.2007 e quella di ricevimento dell'intimazione, oggetto di odierna impugnazione, avvenuta in data 23.06.2023, senza che né il Concessionario né l'Ente impositore, , Controparte_2
avessero notificato nelle more atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla art. 28 della L. 689/1981.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, i convenuti e la Controparte_1
, non si costituivano in giudizio e con ordinanza del Controparte_2
9.12.2023, ne veniva dichiarata la contumacia con contestuale differimento dell'udienza al
9.02.2024.
A scioglimento della riserva assunta a detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 20 settembre 2024 ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Con ordinanza dell'8 novembre 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.
****
In via preliminare occorre dichiarare la contumacia delle parti convenute che, benchè ritualmente citate in giudizio hanno preferito non costituirsi.
Prima di analizzare il merito della controversia, occorre precisare che parte ricorrente ha correttamente ricondotto la domanda azionata nell'alveo dell'art. 615 cpc. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha precisato che in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi:
a) Opposizione ai sensi della L.689/1981(ora disciplinata dall'art.6 d.lgs.150/2011), allorchè sia mancata la notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione;
b) opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615 cpc (che si pone come strumento autonomo ed alternativo all'opposizione di cui alla L.689/1981) allorchè si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, come la prescrizione( Cass. 22.10.2010 n. 2819), circostanza quest'ultima oggetto della presente controversia.
Fatta tale doverosa premessa occorre precisare che nel merito, ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte ricorrente sia fondata e debba trovare, pertanto, accoglimento rilevandosi sussistente la violazione contestata.
Non appare superfluo rammentare che, anche con riguardo alle sanzioni amministrative, vale il principio, sancito dall'art. 2934 c.c., secondo cui “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
La dottrina che si è occupata delle sanzioni amministrative pecuniarie, ha affrontato il tema con particolare riguardo al suo oggetto cercando di chiarire se si prescrive l'illecito o il diritto ad escutere la sanzione e, dunque, se il termine quinquennale, di cui all'art.28L.689/1981, origini dal momento in cui si verifica la violazione, oppure dal momento in cui nasce l'obbligazione.
La l. n. 689/1981 ha, in parte, dato risposta al problema, sebbene la formulazione contenuta nell'art. 28 non appaia chiarissima, laddove stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni “dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha chiarito che la prescrizione opera con riguardo, sia alla violazione che alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito, oltre che del diritto a riscuotere la somma e, anche se l'articolo 28 l. n. 689/1981 riferisce la prescrizione al “diritto
a riscuotere le somme dovute”, tale formulazione deve essere interpretata alla luce del sistema complessivo che tale legge disegna.
In particolare, secondo la Corte, il diritto di credito dell'amministrazione sorge direttamente dalla violazione, che si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza ingiunzione di pagamento ha l'effetto di “determinare la somma dovuta” come vuole l'art. 18, c. 2, l. 689/1981. (cfr Cass. civ.
n. 9310/1992; Cass. civ., n. 9211/1992, Cass. civ., n. 5896/2007)
A sostegno di questa interpretazione, la sentenza richiama l'articolo 14, ultimo comma, della legge
689/1981, secondo il quale la mancata o tardiva notifica della violazione determina l'estinzione dell'”obbligazione” di pagare la somma dovuta, affermazione dalla quale si evincerebbe che l'obbligazione esiste già prima che venga emessa l'ordinanza ingiunzione. In definitiva, la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 28 si riferisce, non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria in forza dell'emanazione dell'ordinanza, ma anche allo stesso potere dell'amministrazione di applicare la sanzione prevista dalla legge per la violazione commessa.
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche nel caso in esame, occorre capire se il termine prescrizionale di 5 anni intercorrente tra la notifica della cartella di pagamento e quella di intimazione di pagamento, oggetto di impugnazione, sia maturato o viceversa sia stato interrotto.
Per quel che attiene, nello specifico, l'interruzione della prescrizione, l'art. 28 della l. n. 689/1981 rinvia alle disposizioni del codice civile, ossia agli artt. 2943 e 2945 c.c., disciplinanti gli eventi interruttivi della prescrizione.
Sul tema, vengono in rilievo una serie di problematiche anche per il necessario adattamento alla funzione amministrativa della disciplina civilistica, rispetto alle quali la giurisprudenza ha fornito soluzioni non sempre univoche.
L'art. 2943 c.c. stabilisce che “la prescrizione è … interrotta da ogni … atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma 4), venendo così in rilievo, in quanto idonei ad interrompere la prescrizione, il verbale di contestazione, con il quale si dà atto immediatamente che è stata rilevata l'infrazione del precetto, l'atto di notificazione del verbale di accertamento della violazione e, infine, la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Quanto ai requisiti, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere: l'indicazione chiara del soggetto obbligato (elemento soggettivo); l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, da cui si evince inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a particolare rigore formale, non richiede l'uso di formule solenni, nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è chiaro nel ribadire che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa
e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione
o ad una richiesta di pagamento”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010).
Quanto detto non può non riflettersi sul piano probatorio: allorquando, infatti, il debitore eccepisca l'intervenuta prescrizione del termine stabilito dalla legge, è onere del creditore dimostrare in giudizio di aver posto in essere eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 c.c.) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ex art. 2943, c.c.).
Deve trattarsi, ovviamente, di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficiente generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi.
La stessa Corte di Cassazione evidenzia che per interrompere la prescrizione occorre che il debitore abbia conoscenza dell'atto che il creditore gli ha inviato;
conoscenza che si ha solo nel momento in cui la raccomandata giunge all'indirizzo dell'utente (Cass. sent. n. 13588/2009).
Tutto ciò premesso, nella vicenda in esame il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione della somma contenuta nella cartella di pagamento come sopra meglio specificata e sottesa, tra le altre, all'ingiunzione impugnata, in quanto nessuna richiesta di pagamento è pervenuta prima dell'ingiunzione oggetto della presente impugnazione e notificata solamente in data 23.06.2023.
Detta eccezione, che non è stata contestata né dall'Ente impositore, , né Controparte_2
dalla concessionaria per la riscossione, , in quanto soggetti che Controparte_1 hanno scelto la contumacia, qualificabile come “eccezione in senso stretto” risulta, in quanto tale, fondata correttamente su fatti allegati dal ricorrente, dai quali è agevolmente desumibile l'inerzia in capo ai sopradetti titolari del diritto di credito, quale elemento costitutivo ai fini della maturazione della prescrizione e necessario al fine di accertarne e, per l'effetto, dichiararne la relativa estinzione.
Sulla scorta di tali affermazioni, dunque, può concludersi affermando che l'onere probatorio gravante in capo al ricorrente, concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, è stato correttamente assolto. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, applicando in ragione del valore della controversia lo scaglione da 52.000 a
260.000 , e con applicazione dei valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, stante la non complessità della questione per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto promossa da Parte_1
nei confronti dell' e della
[...] Controparte_1
e, per essa il , disattesa e/o Controparte_4 Controparte_3 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 13920239000384442000 limitatamente al credito di cui alla cartella n.ro 13920070006316124000;
2) condanna l' e la Controparte_1 Controparte_2
, alla refusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano
[...] Parte_1 in € 759,00 per esborsi ed in euro 4.217,00 compensi, oltre rimb. Spese forf., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 16.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fortunata Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3006 del R.G.A.C dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione ad esecuzione ex art 615 cpc e vertente:
TRA
( ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla Via Giovanni XXIII, presso lo studio degli Avv.ti Nazzareno Rubino
e Sabatino Falduto, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al presente ricorso;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. e per essa il , in persona del Ministro p.t., Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui all'espositiva l'intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa di cui alla cartella di pagamento n.ro 13920070006316124000 azionata con l'intimazione di pagamento
n.ro 13920239000384442000 e per effetto provvedere al suo integrale annullamento nonché dichiarare che non ha diritto di procedere alla riscossione Controparte_1 coattiva nei confronti dell'opponente sulla base degli atti sopra indicati. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione preventiva all'esecuzione proponeva Parte_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 13920239000384442000, notificata in data 23.06.2023, con cui l' intimava il pagamento, entro cinque giorni dal Controparte_1 ricevimento della stessa, della complessiva somma di € 75.013,58 a pena di ricorso ad esecuzione forzata, precisando che la stessa traesse origine, tra le altre, anche dal mancato pagamento della cartella di pagamento n. 13920070006316124000, notificata in data 17.09.2007, relativa a somme richieste a titolo di contributi per sanzioni amministrative ex Legge 689/1981 e Dlgs 507/99 per complessivi € 60.467,44, comprensivi di maggiorazioni a titolo di ritardato pagamento, interessi e sanzioni.
In particolare, l'odierno ricorrente fondava la propria domanda di annullamento del provvedimento impugnato, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla predetta cartella di pagamento, atteso il decorso del termine intercorrente tra la data di notifica di quest'ultima, avvenuta in data
17.09.2007 e quella di ricevimento dell'intimazione, oggetto di odierna impugnazione, avvenuta in data 23.06.2023, senza che né il Concessionario né l'Ente impositore, , Controparte_2
avessero notificato nelle more atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla art. 28 della L. 689/1981.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, i convenuti e la Controparte_1
, non si costituivano in giudizio e con ordinanza del Controparte_2
9.12.2023, ne veniva dichiarata la contumacia con contestuale differimento dell'udienza al
9.02.2024.
A scioglimento della riserva assunta a detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 20 settembre 2024 ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Con ordinanza dell'8 novembre 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.
****
In via preliminare occorre dichiarare la contumacia delle parti convenute che, benchè ritualmente citate in giudizio hanno preferito non costituirsi.
Prima di analizzare il merito della controversia, occorre precisare che parte ricorrente ha correttamente ricondotto la domanda azionata nell'alveo dell'art. 615 cpc. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha precisato che in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi:
a) Opposizione ai sensi della L.689/1981(ora disciplinata dall'art.6 d.lgs.150/2011), allorchè sia mancata la notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione;
b) opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615 cpc (che si pone come strumento autonomo ed alternativo all'opposizione di cui alla L.689/1981) allorchè si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, come la prescrizione( Cass. 22.10.2010 n. 2819), circostanza quest'ultima oggetto della presente controversia.
Fatta tale doverosa premessa occorre precisare che nel merito, ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte ricorrente sia fondata e debba trovare, pertanto, accoglimento rilevandosi sussistente la violazione contestata.
Non appare superfluo rammentare che, anche con riguardo alle sanzioni amministrative, vale il principio, sancito dall'art. 2934 c.c., secondo cui “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
La dottrina che si è occupata delle sanzioni amministrative pecuniarie, ha affrontato il tema con particolare riguardo al suo oggetto cercando di chiarire se si prescrive l'illecito o il diritto ad escutere la sanzione e, dunque, se il termine quinquennale, di cui all'art.28L.689/1981, origini dal momento in cui si verifica la violazione, oppure dal momento in cui nasce l'obbligazione.
La l. n. 689/1981 ha, in parte, dato risposta al problema, sebbene la formulazione contenuta nell'art. 28 non appaia chiarissima, laddove stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni “dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha chiarito che la prescrizione opera con riguardo, sia alla violazione che alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito, oltre che del diritto a riscuotere la somma e, anche se l'articolo 28 l. n. 689/1981 riferisce la prescrizione al “diritto
a riscuotere le somme dovute”, tale formulazione deve essere interpretata alla luce del sistema complessivo che tale legge disegna.
In particolare, secondo la Corte, il diritto di credito dell'amministrazione sorge direttamente dalla violazione, che si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza ingiunzione di pagamento ha l'effetto di “determinare la somma dovuta” come vuole l'art. 18, c. 2, l. 689/1981. (cfr Cass. civ.
n. 9310/1992; Cass. civ., n. 9211/1992, Cass. civ., n. 5896/2007)
A sostegno di questa interpretazione, la sentenza richiama l'articolo 14, ultimo comma, della legge
689/1981, secondo il quale la mancata o tardiva notifica della violazione determina l'estinzione dell'”obbligazione” di pagare la somma dovuta, affermazione dalla quale si evincerebbe che l'obbligazione esiste già prima che venga emessa l'ordinanza ingiunzione. In definitiva, la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 28 si riferisce, non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria in forza dell'emanazione dell'ordinanza, ma anche allo stesso potere dell'amministrazione di applicare la sanzione prevista dalla legge per la violazione commessa.
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche nel caso in esame, occorre capire se il termine prescrizionale di 5 anni intercorrente tra la notifica della cartella di pagamento e quella di intimazione di pagamento, oggetto di impugnazione, sia maturato o viceversa sia stato interrotto.
Per quel che attiene, nello specifico, l'interruzione della prescrizione, l'art. 28 della l. n. 689/1981 rinvia alle disposizioni del codice civile, ossia agli artt. 2943 e 2945 c.c., disciplinanti gli eventi interruttivi della prescrizione.
Sul tema, vengono in rilievo una serie di problematiche anche per il necessario adattamento alla funzione amministrativa della disciplina civilistica, rispetto alle quali la giurisprudenza ha fornito soluzioni non sempre univoche.
L'art. 2943 c.c. stabilisce che “la prescrizione è … interrotta da ogni … atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma 4), venendo così in rilievo, in quanto idonei ad interrompere la prescrizione, il verbale di contestazione, con il quale si dà atto immediatamente che è stata rilevata l'infrazione del precetto, l'atto di notificazione del verbale di accertamento della violazione e, infine, la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Quanto ai requisiti, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere: l'indicazione chiara del soggetto obbligato (elemento soggettivo); l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, da cui si evince inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a particolare rigore formale, non richiede l'uso di formule solenni, nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è chiaro nel ribadire che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa
e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione
o ad una richiesta di pagamento”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010).
Quanto detto non può non riflettersi sul piano probatorio: allorquando, infatti, il debitore eccepisca l'intervenuta prescrizione del termine stabilito dalla legge, è onere del creditore dimostrare in giudizio di aver posto in essere eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 c.c.) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ex art. 2943, c.c.).
Deve trattarsi, ovviamente, di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficiente generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi.
La stessa Corte di Cassazione evidenzia che per interrompere la prescrizione occorre che il debitore abbia conoscenza dell'atto che il creditore gli ha inviato;
conoscenza che si ha solo nel momento in cui la raccomandata giunge all'indirizzo dell'utente (Cass. sent. n. 13588/2009).
Tutto ciò premesso, nella vicenda in esame il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione della somma contenuta nella cartella di pagamento come sopra meglio specificata e sottesa, tra le altre, all'ingiunzione impugnata, in quanto nessuna richiesta di pagamento è pervenuta prima dell'ingiunzione oggetto della presente impugnazione e notificata solamente in data 23.06.2023.
Detta eccezione, che non è stata contestata né dall'Ente impositore, , né Controparte_2
dalla concessionaria per la riscossione, , in quanto soggetti che Controparte_1 hanno scelto la contumacia, qualificabile come “eccezione in senso stretto” risulta, in quanto tale, fondata correttamente su fatti allegati dal ricorrente, dai quali è agevolmente desumibile l'inerzia in capo ai sopradetti titolari del diritto di credito, quale elemento costitutivo ai fini della maturazione della prescrizione e necessario al fine di accertarne e, per l'effetto, dichiararne la relativa estinzione.
Sulla scorta di tali affermazioni, dunque, può concludersi affermando che l'onere probatorio gravante in capo al ricorrente, concernente l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, è stato correttamente assolto. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, applicando in ragione del valore della controversia lo scaglione da 52.000 a
260.000 , e con applicazione dei valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, stante la non complessità della questione per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto promossa da Parte_1
nei confronti dell' e della
[...] Controparte_1
e, per essa il , disattesa e/o Controparte_4 Controparte_3 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 13920239000384442000 limitatamente al credito di cui alla cartella n.ro 13920070006316124000;
2) condanna l' e la Controparte_1 Controparte_2
, alla refusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano
[...] Parte_1 in € 759,00 per esborsi ed in euro 4.217,00 compensi, oltre rimb. Spese forf., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 16.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fortunata Esposito