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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 588/2025 r.g.v.g.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 588/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto reclamo ex art. 51 del decreto legislativo n. 14/2019 avverso sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, vertente tra:
con sede a Cosenza, in via G. Barrio n. 10 - c/o - codice Parte_1 CP_1 fiscale: e domicilio digitale: in persona del legale P.IVA_1 Email_1 rappresentante p.t., nato a [...] l'[...] (codice fiscale Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Luca Barbuto ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in Roma, via Arno n. 2, come da procura allegata al ricorso in appello, con indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
CP_2
[...
[...] con socio unico, in persona del Presidente del C.d.A., ,
[...] Controparte_3 con sede legale a Milano, corso Concordia n. 11, partita i.v.a. rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Alberto Longo del Foro di Milano, con n. di telefax 02.8052700 e indirizzo di posta elettronica certificata con studio Email_3 professionale in Milano, via Molino delle Armi, n. 2/A, elettivamente domiciliata, come da procura allegata in atti;
Reclamata costituita in giudizio nonché
Curatela della liquidazione giudiziale in persona del curatore;
CP_4 Parte_1
Reclamata non costituita in giudizio
Conclusioni delle parti:
il procuratore della reclamante chiede: “la Ecc.ma Corte D'Appello di Parte_1
Catanzaro, in riforma della sentenza n. 27/2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale n.18/2025, pubbl. il 07/04/2025 - Rep. n. 33/2025 del 07/04/2025 notificata in data 7/4/2025, resa dal Tribunale di Cosenza - Sezione della crisi d'impresa e dell'insolvenza - iscritta al ruolo generale n. 15-1/2025, Voglia: 1) In cautelare, disporre la sospensione della sentenza impugnata per i motivi rappresentati in premessa;
2) Nel merito, revocare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare la non procedibilità della procedura instaurata a seguito del Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, non sussistendo i requisiti dimensionali per la fallibilità della 3) Pronunciarsi Parte_1 sulla liquidazione delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;
il procuratore della chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro CP_2 adita, contrariis reiectis, accertati i fatti come in narrativa, così giudicare: In via cautelare: rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata non essendo stato provato il periculum in mora;
In via principale, nel merito: rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 27/2025 pubblicata il
07.04.2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari”.
[...] Svolgimento del processo
1. Il giudizio di apertura della liquidazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Cosenza e la sentenza del Tribunale
Con ricorso presentato il 18.2.2025, ai sensi degli artt. 40 e ss. del decreto legislativo n.
14/2019 (codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza), la società ha adito il CP_2
Tribunale di Cosenza, affinché venisse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
A fondamento della domanda, la società ricorrente ha affermato che: a) vantava un credito nei confronti della per un importo complessivo di euro 26.771,16, Parte_1 accertato in via giudiziale, che era rimasto insoluto, anche a seguito del tentativo di pignoramento di somme di danaro o di altri beni della società debitrice;
b) l'ammontare complessivo dei debiti scaduti della società resistente, tenuto conto, anche, di quelli per i quali risultava avere subito protesti, era pari ad euro 47.528,00 e, quindi, superava la soglia prevista dall'art. 49, comma 5°, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza; c) la situazione descritta evidenziava lo stato di insolvenza della società.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita nel giudizio davanti al Tribunale la società resistente, cosicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Quindi, acquisiti i documenti concernenti la situazione debitoria della nei Parte_1 confronti dell'Erario e dell' ed i bilanci depositati presso la Camera di Commercio e CP_5 le dichiarazioni dei redditi della società, nonché l'elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento dell' di Cosenza, il Tribunale di Cosenza con Controparte_6 sentenza n. 27/2025 del 26.3.2025, pubblicata il 7.4.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
In particolare, il Tribunale ha rilevato che: I) la società resistente aveva debiti di importo complessivo superiore alla soglia di cui all'art. 49, comma 5°, del decreto legislativo n.
14/2019 (segnatamente, oltre al debito nei confronti della ricorrente, risultava un carico debitorio verso l'Erario di oltre 34.000 euro nonché protesti per circa 20.000,00 euro); II) per quanto dai bilanci per gli anni 2021 e 2022, si evincesse che la società non aveva i requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale, di cui all'art. l'art. 2, comma 1, lett. d), la mancanza del bilancio per il 2023 non consentiva di comprovare che, anche per tale anno, non fossero stati superati i limiti dimensionali previsti dalla disposizione suddetta;
III) il requisito dell'insolvenza si desumeva dalla infruttuosità della l'esecuzione mobiliare tentata dalla società ricorrente, dalla presenza dei protesti a carico della società debitrice e dalla esiguità del valore dei suoi beni patrimoniali, desumibile dai bilanci depositati, nonché dalla circostanza che la voce di attivo maggiormente rilevante era costituita dalle rimanenze, di cui, tuttavia, risultava difficile apprezzare il valore, anche in ragione dell'andamento reddituale della società che, sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi, appariva fortemente in perdita.
2. Il presente giudizio di reclamo
Con ricorso presentato il 6.5.2025, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 14/2019, la ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza, rilevando, in via Parte_1 preliminare, che era consentito, in sede di reclamo, produrre nuovi documenti e che: I) anche sulla base di quanto appositamente prodotto in allegato al reclamo (relazione del dott. Per_1 nonché documentazione contabile relativa all'anno 2023) e di quanto già acquisito in
[...] sede istruttoria di primo grado, in relazione agli anni 2021 e 2022, era dimostrato il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti all'art. 2, lettera d), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, poiché, nell'anno 2023, come nei precedenti, l'attivo patrimoniale complessivo ammontava ad € 152.922,30, i ricavi lordi complessivi ammontavano ad € 159.716,19 e l'ammontare dei debiti era pari ad € 324.694,53; II) il
Tribunale aveva errato nel ritenere che la mancanza del bilancio del 2023 fosse determinante per la declaratoria di apertura della liquidazione, pur in presenza della relativa dichiarazione dei redditi, da cui emergevano elementi probatori tendenti ad escludere il superamento delle soglie di legge;
III) la decisione impugnata era viziata da difetto di motivazione. Ha concluso come sopra riportato.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio di reclamo la CP_2 contestandone il fondamento e, dopo avere premesso che era onere della società reclamante dimostrare, con supporto documentale, di rientrare nell'alveo delle “imprese minori”, ha sostenuto non assolto, nel caso in esame, tale onere, dato che: a) la relazione prodotta, a firma del dott. commercialista, attestante la mancanza dei requisiti di Per_1
“fallibilità” della era di formazione unilaterale e non valeva a sanare la Parte_1 mancanza di presentazione del bilancio di esercizio per l'anno 2023, non consentendo alcuna verifica;
b) la copia del libro unico contenente registri dell'Iva ed il libro giornale per il solo anno 2023 era priva di attestazione di conformità da parte del notaio. Ha contestato, inoltre, il fondamento del motivo, con cui la società reclamante lamentava il difetto di motivazione della sentenza. La società reclamata ha, quindi, concluso come sopra riportato.
La Curatela della liquidazione giudiziale, invece, non si è costituita nel giudizio di reclamo.
L'udienza di discussione del reclamo del 25.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza suddetta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve rilevarsi la regolarità del contraddittorio nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale della non costituitasi nel giudizio di reclamo, Parte_1 cosicché deve essere dichiarata la sua contumacia.
Il reclamo è infondato, risultando condivisibili le valutazioni e le considerazioni svolte dal
Tribunale nella sentenza impugnata, da intendersi richiamata, così come le difese, di tenore analogo, della resistendo, in particolare, le argomentazioni poste a fondamento CP_2 della sentenza ai motivi di reclamo fondati sulla produzione documentale operata dalla
[...]
(in ordine alla cui ammissibilità, peraltro, non vi è contestazione). Parte_1
Come già accennato, la società reclamante lamenta, con un primo motivo, il mancato riconoscimento, in violazione degli artt. 121 e 2, comma 1°, lett d), del decreto legislativo n. 14/2019, dei presupposti della c.d. impresa minore, ostativi alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale ed evincibili dalla relazione ed attestazione del commercialista, dott. e dalla documentazione contabile relativa all'anno 2023, unitamente a Per_1 quanto già acquisito in sede istruttoria di primo grado, in relazione agli anni 2021 e 2022.
In particolare, secondo la reclamante, da tali documenti si ricava la dimostrazione del mancato superamento dei limiti dimensionali previsti all'art. 2, lettera d), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, poiché, anche per l'anno 2023, come per i precedenti,
l'attivo patrimoniale complessivo ammontava ad € 152.922,30, i ricavi lordi complessivi ammontavano ad € 159.716,19 e l'ammontare dei debiti era pari ad € 324.694,53.
Con un secondo motivo, la reclamante si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto che la mancanza del bilancio dell'anno 2023 fosse determinante per la declaratoria di apertura della liquidazione, pur in presenza della dichiarazione dei redditi, da cui emergevano elementi probatori tendenti ad escludere il superamento delle soglie di legge.
Infine, censura la decisione impugnata per il difetto di motivazione. I motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente e, come già detto, sono infondati.
Con riguardo, ai requisiti della c.d. impresa minore, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lett. d) del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve premettersi che è onere dell'imprenditore che intende sottrarsi all'apertura della liquidazione giudiziale dimostrarli.
Tale onere non è stato assolto, con particolare riferimento ai limiti dimensionali relativi all'anno 2023, non essendo a ciò sufficiente la produzione documentale della Parte_1
e, segnatamente, la “relazione” (si tratta, in verità, di una sorta di attestazione) del dott.
[...]
e la copia delle registrazioni estratte dal libro unico contenente registri dell'Iva Per_1
e libro giornale per il solo anno 2023.
Quanto ai documenti a firma del dott. si tratta, essenzialmente, di una dichiarazione Per_1
- in verità apodittica (resa sulla base della non meglio indicata “documentazione contabile esaminata”) e, come tale, di scarsa o nulla rilevanza - circa il fatto che la società non avrebbe superato, nel 2023, i limiti dimensionali della c.d. impresa minore. Tuttavia, l'attestazione
(o, meglio, l'affermazione) non è corroborata da elementi di fatto, documentali o di altra natura, che consentano di verificarne il fondamento, cosicché si rivela, all'evidenza, inconferente.
Non è idoneo riscontro la “situazione contabile a sezioni contrapposte” allegata alla suddetta attestazione, poiché non è possibile riscontrare la correttezza dei dati riportati.
Anzi, dall'unico dato obiettivo di riscontro, costituito dal prospetto fornito da
[...]
al Tribunale circa i debiti erariali (pari a circa 34.000 euro), si evince Controparte_6
l'inattendibilità dei dati riportati nella situazione contabile prodotta, da cui emergono debiti alquanto inferiori (euro 10.320,36 per debiti nei confronti dell'Erario; euro 3.985,03 per debiti tributari entro l'esercizio successivo;
oltre debiti per euro 7.730,96 nei confronti di enti previdenziali).
Né la copia delle registrazioni estratte dal libro unico contenente registri dell'Iva e libro giornale per l'anno 2023, prescindendo dalla questione della loro attendibilità, consentono di verificare gli elementi suddetti, trattandosi di dati, evidentemente, parziali e inidonei a sostituire il bilancio, con particolare riferimento allo stato patrimoniale.
Rimangono non chiariti, infine, gli “elementi probatori tendenti ad escludere il superamento delle soglie di legge” che la reclamante pretende di desumere dalla dichiarazione dei redditi di natura fiscale per l'anno 2023.
In definitiva, la mancata produzione del bilancio per l'anno 2023, da un lato, e l'insufficienza, l'inattendibilità e la contraddittorietà degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta nel giudizio di reclamo escludono la prova dei presupposti per configurare una impresa minore, come, del resto, ritenuto dal Tribunale, con motivazione del tutto chiara, sulla base della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado.
Il reclamo, dunque, deve essere rigettato.
E' appena il caso di evidenziare che nessuna censura è stata formulata in relazione alla valutazione del Tribunale in ordine al presupposto di cui all'art. 49, comma 5°, del decreto legislativo n. 14/2019 ed a quello dello stato di insolvenza della società, peraltro, desumibile dagli elementi evidenziati dal primo giudice.
3. Le spese di lite e la condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese del giudizio di reclamo seguono la soccombenza della nei Parte_1 confronti della e, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, della CP_2 modesta complessità del giudizio e della concreta attività difensiva svolta, possono liquidarsi in complessivi euro 3.473,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte resistente
(euro 2.058,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per quella decisoria), con applicazione dei valori medi della tariffa forense per i procedimenti relativi al reclamo avverso sentenze dichiarative di fallimento (v. l'art. 4, comma 10 sexies, del d.m. n. 55/2014, aggiunto dall'art. 2, comma 1°, lett. “l” del d.m.
n. 147/2022), ridotti della metà e con esclusione della fase di trattazione, non tenutasi.
Stante il tenore della pronuncia sul reclamo (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
n. 115/2002, dell'obbligo della società reclamante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da avverso la sentenza di apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale del Tribunale di Cosenza, n. 27/2025 del 26.3.2025, pubblicata il 7.4.2025, così provvede:
- dichiara la contumacia della Curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1 - rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la al pagamento in favore della delle spese del Parte_1 CP_2 giudizio di reclamo, liquidate in euro 3.473,00, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico della società reclamante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso, il 27.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 588/2025 r.g.v.g.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 588/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto reclamo ex art. 51 del decreto legislativo n. 14/2019 avverso sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, vertente tra:
con sede a Cosenza, in via G. Barrio n. 10 - c/o - codice Parte_1 CP_1 fiscale: e domicilio digitale: in persona del legale P.IVA_1 Email_1 rappresentante p.t., nato a [...] l'[...] (codice fiscale Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Luca Barbuto ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in Roma, via Arno n. 2, come da procura allegata al ricorso in appello, con indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
CP_2
[...
[...] con socio unico, in persona del Presidente del C.d.A., ,
[...] Controparte_3 con sede legale a Milano, corso Concordia n. 11, partita i.v.a. rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Alberto Longo del Foro di Milano, con n. di telefax 02.8052700 e indirizzo di posta elettronica certificata con studio Email_3 professionale in Milano, via Molino delle Armi, n. 2/A, elettivamente domiciliata, come da procura allegata in atti;
Reclamata costituita in giudizio nonché
Curatela della liquidazione giudiziale in persona del curatore;
CP_4 Parte_1
Reclamata non costituita in giudizio
Conclusioni delle parti:
il procuratore della reclamante chiede: “la Ecc.ma Corte D'Appello di Parte_1
Catanzaro, in riforma della sentenza n. 27/2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale n.18/2025, pubbl. il 07/04/2025 - Rep. n. 33/2025 del 07/04/2025 notificata in data 7/4/2025, resa dal Tribunale di Cosenza - Sezione della crisi d'impresa e dell'insolvenza - iscritta al ruolo generale n. 15-1/2025, Voglia: 1) In cautelare, disporre la sospensione della sentenza impugnata per i motivi rappresentati in premessa;
2) Nel merito, revocare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare la non procedibilità della procedura instaurata a seguito del Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, non sussistendo i requisiti dimensionali per la fallibilità della 3) Pronunciarsi Parte_1 sulla liquidazione delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;
il procuratore della chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro CP_2 adita, contrariis reiectis, accertati i fatti come in narrativa, così giudicare: In via cautelare: rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata non essendo stato provato il periculum in mora;
In via principale, nel merito: rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 27/2025 pubblicata il
07.04.2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari”.
[...] Svolgimento del processo
1. Il giudizio di apertura della liquidazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Cosenza e la sentenza del Tribunale
Con ricorso presentato il 18.2.2025, ai sensi degli artt. 40 e ss. del decreto legislativo n.
14/2019 (codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza), la società ha adito il CP_2
Tribunale di Cosenza, affinché venisse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
A fondamento della domanda, la società ricorrente ha affermato che: a) vantava un credito nei confronti della per un importo complessivo di euro 26.771,16, Parte_1 accertato in via giudiziale, che era rimasto insoluto, anche a seguito del tentativo di pignoramento di somme di danaro o di altri beni della società debitrice;
b) l'ammontare complessivo dei debiti scaduti della società resistente, tenuto conto, anche, di quelli per i quali risultava avere subito protesti, era pari ad euro 47.528,00 e, quindi, superava la soglia prevista dall'art. 49, comma 5°, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza; c) la situazione descritta evidenziava lo stato di insolvenza della società.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita nel giudizio davanti al Tribunale la società resistente, cosicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Quindi, acquisiti i documenti concernenti la situazione debitoria della nei Parte_1 confronti dell'Erario e dell' ed i bilanci depositati presso la Camera di Commercio e CP_5 le dichiarazioni dei redditi della società, nonché l'elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento dell' di Cosenza, il Tribunale di Cosenza con Controparte_6 sentenza n. 27/2025 del 26.3.2025, pubblicata il 7.4.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
In particolare, il Tribunale ha rilevato che: I) la società resistente aveva debiti di importo complessivo superiore alla soglia di cui all'art. 49, comma 5°, del decreto legislativo n.
14/2019 (segnatamente, oltre al debito nei confronti della ricorrente, risultava un carico debitorio verso l'Erario di oltre 34.000 euro nonché protesti per circa 20.000,00 euro); II) per quanto dai bilanci per gli anni 2021 e 2022, si evincesse che la società non aveva i requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale, di cui all'art. l'art. 2, comma 1, lett. d), la mancanza del bilancio per il 2023 non consentiva di comprovare che, anche per tale anno, non fossero stati superati i limiti dimensionali previsti dalla disposizione suddetta;
III) il requisito dell'insolvenza si desumeva dalla infruttuosità della l'esecuzione mobiliare tentata dalla società ricorrente, dalla presenza dei protesti a carico della società debitrice e dalla esiguità del valore dei suoi beni patrimoniali, desumibile dai bilanci depositati, nonché dalla circostanza che la voce di attivo maggiormente rilevante era costituita dalle rimanenze, di cui, tuttavia, risultava difficile apprezzare il valore, anche in ragione dell'andamento reddituale della società che, sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi, appariva fortemente in perdita.
2. Il presente giudizio di reclamo
Con ricorso presentato il 6.5.2025, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 14/2019, la ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza, rilevando, in via Parte_1 preliminare, che era consentito, in sede di reclamo, produrre nuovi documenti e che: I) anche sulla base di quanto appositamente prodotto in allegato al reclamo (relazione del dott. Per_1 nonché documentazione contabile relativa all'anno 2023) e di quanto già acquisito in
[...] sede istruttoria di primo grado, in relazione agli anni 2021 e 2022, era dimostrato il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti all'art. 2, lettera d), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, poiché, nell'anno 2023, come nei precedenti, l'attivo patrimoniale complessivo ammontava ad € 152.922,30, i ricavi lordi complessivi ammontavano ad € 159.716,19 e l'ammontare dei debiti era pari ad € 324.694,53; II) il
Tribunale aveva errato nel ritenere che la mancanza del bilancio del 2023 fosse determinante per la declaratoria di apertura della liquidazione, pur in presenza della relativa dichiarazione dei redditi, da cui emergevano elementi probatori tendenti ad escludere il superamento delle soglie di legge;
III) la decisione impugnata era viziata da difetto di motivazione. Ha concluso come sopra riportato.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio di reclamo la CP_2 contestandone il fondamento e, dopo avere premesso che era onere della società reclamante dimostrare, con supporto documentale, di rientrare nell'alveo delle “imprese minori”, ha sostenuto non assolto, nel caso in esame, tale onere, dato che: a) la relazione prodotta, a firma del dott. commercialista, attestante la mancanza dei requisiti di Per_1
“fallibilità” della era di formazione unilaterale e non valeva a sanare la Parte_1 mancanza di presentazione del bilancio di esercizio per l'anno 2023, non consentendo alcuna verifica;
b) la copia del libro unico contenente registri dell'Iva ed il libro giornale per il solo anno 2023 era priva di attestazione di conformità da parte del notaio. Ha contestato, inoltre, il fondamento del motivo, con cui la società reclamante lamentava il difetto di motivazione della sentenza. La società reclamata ha, quindi, concluso come sopra riportato.
La Curatela della liquidazione giudiziale, invece, non si è costituita nel giudizio di reclamo.
L'udienza di discussione del reclamo del 25.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
All'esito della trattazione cartolare dell'udienza suddetta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve rilevarsi la regolarità del contraddittorio nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale della non costituitasi nel giudizio di reclamo, Parte_1 cosicché deve essere dichiarata la sua contumacia.
Il reclamo è infondato, risultando condivisibili le valutazioni e le considerazioni svolte dal
Tribunale nella sentenza impugnata, da intendersi richiamata, così come le difese, di tenore analogo, della resistendo, in particolare, le argomentazioni poste a fondamento CP_2 della sentenza ai motivi di reclamo fondati sulla produzione documentale operata dalla
[...]
(in ordine alla cui ammissibilità, peraltro, non vi è contestazione). Parte_1
Come già accennato, la società reclamante lamenta, con un primo motivo, il mancato riconoscimento, in violazione degli artt. 121 e 2, comma 1°, lett d), del decreto legislativo n. 14/2019, dei presupposti della c.d. impresa minore, ostativi alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale ed evincibili dalla relazione ed attestazione del commercialista, dott. e dalla documentazione contabile relativa all'anno 2023, unitamente a Per_1 quanto già acquisito in sede istruttoria di primo grado, in relazione agli anni 2021 e 2022.
In particolare, secondo la reclamante, da tali documenti si ricava la dimostrazione del mancato superamento dei limiti dimensionali previsti all'art. 2, lettera d), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, poiché, anche per l'anno 2023, come per i precedenti,
l'attivo patrimoniale complessivo ammontava ad € 152.922,30, i ricavi lordi complessivi ammontavano ad € 159.716,19 e l'ammontare dei debiti era pari ad € 324.694,53.
Con un secondo motivo, la reclamante si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto che la mancanza del bilancio dell'anno 2023 fosse determinante per la declaratoria di apertura della liquidazione, pur in presenza della dichiarazione dei redditi, da cui emergevano elementi probatori tendenti ad escludere il superamento delle soglie di legge.
Infine, censura la decisione impugnata per il difetto di motivazione. I motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente e, come già detto, sono infondati.
Con riguardo, ai requisiti della c.d. impresa minore, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lett. d) del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve premettersi che è onere dell'imprenditore che intende sottrarsi all'apertura della liquidazione giudiziale dimostrarli.
Tale onere non è stato assolto, con particolare riferimento ai limiti dimensionali relativi all'anno 2023, non essendo a ciò sufficiente la produzione documentale della Parte_1
e, segnatamente, la “relazione” (si tratta, in verità, di una sorta di attestazione) del dott.
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e la copia delle registrazioni estratte dal libro unico contenente registri dell'Iva Per_1
e libro giornale per il solo anno 2023.
Quanto ai documenti a firma del dott. si tratta, essenzialmente, di una dichiarazione Per_1
- in verità apodittica (resa sulla base della non meglio indicata “documentazione contabile esaminata”) e, come tale, di scarsa o nulla rilevanza - circa il fatto che la società non avrebbe superato, nel 2023, i limiti dimensionali della c.d. impresa minore. Tuttavia, l'attestazione
(o, meglio, l'affermazione) non è corroborata da elementi di fatto, documentali o di altra natura, che consentano di verificarne il fondamento, cosicché si rivela, all'evidenza, inconferente.
Non è idoneo riscontro la “situazione contabile a sezioni contrapposte” allegata alla suddetta attestazione, poiché non è possibile riscontrare la correttezza dei dati riportati.
Anzi, dall'unico dato obiettivo di riscontro, costituito dal prospetto fornito da
[...]
al Tribunale circa i debiti erariali (pari a circa 34.000 euro), si evince Controparte_6
l'inattendibilità dei dati riportati nella situazione contabile prodotta, da cui emergono debiti alquanto inferiori (euro 10.320,36 per debiti nei confronti dell'Erario; euro 3.985,03 per debiti tributari entro l'esercizio successivo;
oltre debiti per euro 7.730,96 nei confronti di enti previdenziali).
Né la copia delle registrazioni estratte dal libro unico contenente registri dell'Iva e libro giornale per l'anno 2023, prescindendo dalla questione della loro attendibilità, consentono di verificare gli elementi suddetti, trattandosi di dati, evidentemente, parziali e inidonei a sostituire il bilancio, con particolare riferimento allo stato patrimoniale.
Rimangono non chiariti, infine, gli “elementi probatori tendenti ad escludere il superamento delle soglie di legge” che la reclamante pretende di desumere dalla dichiarazione dei redditi di natura fiscale per l'anno 2023.
In definitiva, la mancata produzione del bilancio per l'anno 2023, da un lato, e l'insufficienza, l'inattendibilità e la contraddittorietà degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta nel giudizio di reclamo escludono la prova dei presupposti per configurare una impresa minore, come, del resto, ritenuto dal Tribunale, con motivazione del tutto chiara, sulla base della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado.
Il reclamo, dunque, deve essere rigettato.
E' appena il caso di evidenziare che nessuna censura è stata formulata in relazione alla valutazione del Tribunale in ordine al presupposto di cui all'art. 49, comma 5°, del decreto legislativo n. 14/2019 ed a quello dello stato di insolvenza della società, peraltro, desumibile dagli elementi evidenziati dal primo giudice.
3. Le spese di lite e la condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese del giudizio di reclamo seguono la soccombenza della nei Parte_1 confronti della e, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, della CP_2 modesta complessità del giudizio e della concreta attività difensiva svolta, possono liquidarsi in complessivi euro 3.473,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte resistente
(euro 2.058,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per quella decisoria), con applicazione dei valori medi della tariffa forense per i procedimenti relativi al reclamo avverso sentenze dichiarative di fallimento (v. l'art. 4, comma 10 sexies, del d.m. n. 55/2014, aggiunto dall'art. 2, comma 1°, lett. “l” del d.m.
n. 147/2022), ridotti della metà e con esclusione della fase di trattazione, non tenutasi.
Stante il tenore della pronuncia sul reclamo (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
n. 115/2002, dell'obbligo della società reclamante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da avverso la sentenza di apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale del Tribunale di Cosenza, n. 27/2025 del 26.3.2025, pubblicata il 7.4.2025, così provvede:
- dichiara la contumacia della Curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1 - rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la al pagamento in favore della delle spese del Parte_1 CP_2 giudizio di reclamo, liquidate in euro 3.473,00, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico della società reclamante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso, il 27.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero