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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 457/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1787/2022 depositato il 28/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 Sas Di Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 199/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 26/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020404111 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020404111 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404248 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404251 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404250 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404249 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1787/2022 RGA la società “Ricorrente_5 s.a.s. di Ricorrente_3”, ha chiesto la riforma della sentenza della CTP di Bari n. 199/6/2022, depositata il 26/01/2022, di rigetto dei ricorsi riuniti, con condanna al pagamento delle spese per complessivi € 2.000,00, oltre accessori, proposti avverso gli avvisi di accertamento, meglio indicati in epigrafe.
Con rituali controdeduzioni è costituita nel presente giudizio di gravame l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Bari che ha eccepito l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
La società contribuente presentava cinque domande di definizione delle controversie tributarie pendenti di cui all'art. 1, commi da 186 a 202, della L. n. 197/2022. Con istanza in data 26/07/2023 la difesa della società contribuente ha richiesto l'estinzione del presente giudizio in considerazione del pagamento puntuale dello somme dovute per cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 14/01/2026, udito il Relatore, e sentiti l'Avv. Nominativo_1, in delega dell'Avv. Difensore_1, per la società contribuente, che ha insistito poer l'estinzione del giudizio, e il Dott. Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, che, preso atto dell'istanza di definizione delle cinque domande di definizione delle liti pendenti presentate dalla società contribuente, ha dichiarato che all'Ufficio risulta la regolarità delle relative pratiche e, pertanto, ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata della materia del contendere. Terminata la discussione, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione delle pendenze tributarie de quibus, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, è fondata, tanto in ragione della regolarità della pratica di definizione agevolata dichiarata dall'Ufficio in udienza come da verbale.
Com'è noto, infatti, l'art. 46, 1° del D.lgs. 546/1992, stabilisce che: <il giudizio di estingue in tutto o parte, nei casi definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e ogni altro caso cessazione della materia del contendere>>.
Orbene, nella fattispecie in esame, la regolarità delle pratiche di definizione delle controversie tributarie pendenti, come riconosciuto in giudizio dall'Ufficio, comporta la cessazione della materia del contendere.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, 1° comma, del D.lgs. n. 546/1992.
3) Ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che ha anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 4^ dichiara, ai sensi dell'art. 46, 1°
e 3° comma, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere disponendo l'integrale compensazione delle spese.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1787/2022 depositato il 28/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 Sas Di Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 199/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 26/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020404111 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020404111 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404248 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404251 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404250 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404249 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1787/2022 RGA la società “Ricorrente_5 s.a.s. di Ricorrente_3”, ha chiesto la riforma della sentenza della CTP di Bari n. 199/6/2022, depositata il 26/01/2022, di rigetto dei ricorsi riuniti, con condanna al pagamento delle spese per complessivi € 2.000,00, oltre accessori, proposti avverso gli avvisi di accertamento, meglio indicati in epigrafe.
Con rituali controdeduzioni è costituita nel presente giudizio di gravame l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Bari che ha eccepito l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
La società contribuente presentava cinque domande di definizione delle controversie tributarie pendenti di cui all'art. 1, commi da 186 a 202, della L. n. 197/2022. Con istanza in data 26/07/2023 la difesa della società contribuente ha richiesto l'estinzione del presente giudizio in considerazione del pagamento puntuale dello somme dovute per cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 14/01/2026, udito il Relatore, e sentiti l'Avv. Nominativo_1, in delega dell'Avv. Difensore_1, per la società contribuente, che ha insistito poer l'estinzione del giudizio, e il Dott. Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, che, preso atto dell'istanza di definizione delle cinque domande di definizione delle liti pendenti presentate dalla società contribuente, ha dichiarato che all'Ufficio risulta la regolarità delle relative pratiche e, pertanto, ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata della materia del contendere. Terminata la discussione, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione delle pendenze tributarie de quibus, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, è fondata, tanto in ragione della regolarità della pratica di definizione agevolata dichiarata dall'Ufficio in udienza come da verbale.
Com'è noto, infatti, l'art. 46, 1° del D.lgs. 546/1992, stabilisce che: <il giudizio di estingue in tutto o parte, nei casi definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e ogni altro caso cessazione della materia del contendere>>.
Orbene, nella fattispecie in esame, la regolarità delle pratiche di definizione delle controversie tributarie pendenti, come riconosciuto in giudizio dall'Ufficio, comporta la cessazione della materia del contendere.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, 1° comma, del D.lgs. n. 546/1992.
3) Ai sensi dell'art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, <nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che ha anticipate>>.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 4^ dichiara, ai sensi dell'art. 46, 1°
e 3° comma, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere disponendo l'integrale compensazione delle spese.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026