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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1342 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocata Ester Parte_1
FE DI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Valdinievole 11
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 per procura generale alle liti, dall'avvocato Guido Eudizi ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1869/2023 pubblicata in data 22/11/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, respingeva, con irripetibilità delle spese di lite, il ricorso presentato da al fine Parte_1 di fare valere il suo preteso diritto al riconoscimento, in relazione all'infortunio lavorativo occorsogli il 23/01/2020 a seguito del quale sosteneva di avere riportato postumi, in misura pari almeno al 16%, maggiori di quelli, pari al 6%, riconosciutigli dall' in sede CP_1 amministrativa.
Avverso tale decisione ha proposto appello fondato su un unico e Parte_1 articolato motivo.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando di avere riportato, a seguito Parte_1 dell'infortunio subito sul lavoro il 23/01/2020, “esiti cicatriziali di ferita lacero-contusa con secondaria limitazione funzionale” rivendicando il riconoscimento di postumi permanenti in misura pari almeno al 16%.
Il Tribunale, previo espletamento di CTU medico legale, respingeva la domanda accertando la correttezza dei postumi riconosciuti dall' CP_1
L'odierno appellante contesta con quello che costituisce un unico e articolato motivo, l'erroneità delle conclusioni raggiunte all'esito degli accertamenti peritali condivise dal Tribunale.
L'appello risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio, dopo avere accertato che l'odierno appellante è affetto da “esiti cicatriziali ad impegno funzionale sfumato di flc polso dx in destrimane”, quantificava il danno biologico subito in misura, pari complessivamente al 7% superiore rispetto a quella del 6% riconosciuta dal Tribunale all'esito della precedente fase di giudizio.
Dopo avere rilevato come all'odierno appellante fosse stato riconosciuto un danno biologico nella misura del 6% “secondo i Codici 267 e 36 della norma vigente” osservava tuttavia che “ Considerato che gli esiti menomativi incidenti e qualificanti come danno biologico permanente possono ragionevolmente assurgere al 4% cod 36 ed al 4% cod 267, considerato che non va applicata la somma matematica bensì il criterio riduttivo, ritengo congrua una valutazione del 7% “.
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente, tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma avverso le quali le parti non hanno, nel corso delle operazioni peritali, presentato osservazioni critiche). Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi il diritto dell'appellante alla percezione, in misura di legge, dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 7%, (anzichè al 6%) con conseguente condanna dell' all'erogazione CP_1 delle maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi legali come per legge.
Si ritiene, che l'accoglimento parziale della domanda in misura minima rispetto a quanto rivendicato dall'odierno appellante (il quale aveva sostenuto con il ricorso di primo grado di avere riportato postumi in misura almeno pari al 16%) giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi gradi del giudizio mentre le spese di CTU, separatamente liquidate, dovranno essere poste definitivamente a carico dell' stante CP_1
l'irripetibilità delle spese di lite ex art. 152 disp. att c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 7 % e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi CP_1 come per legge.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi gradi del giudizio.
Pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu di entrambi i gradi del giudizio CP_1 liquidate con separato decreto.
Roma, 13.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1342 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocata Ester Parte_1
FE DI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Valdinievole 11
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 per procura generale alle liti, dall'avvocato Guido Eudizi ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1869/2023 pubblicata in data 22/11/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, respingeva, con irripetibilità delle spese di lite, il ricorso presentato da al fine Parte_1 di fare valere il suo preteso diritto al riconoscimento, in relazione all'infortunio lavorativo occorsogli il 23/01/2020 a seguito del quale sosteneva di avere riportato postumi, in misura pari almeno al 16%, maggiori di quelli, pari al 6%, riconosciutigli dall' in sede CP_1 amministrativa.
Avverso tale decisione ha proposto appello fondato su un unico e Parte_1 articolato motivo.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando di avere riportato, a seguito Parte_1 dell'infortunio subito sul lavoro il 23/01/2020, “esiti cicatriziali di ferita lacero-contusa con secondaria limitazione funzionale” rivendicando il riconoscimento di postumi permanenti in misura pari almeno al 16%.
Il Tribunale, previo espletamento di CTU medico legale, respingeva la domanda accertando la correttezza dei postumi riconosciuti dall' CP_1
L'odierno appellante contesta con quello che costituisce un unico e articolato motivo, l'erroneità delle conclusioni raggiunte all'esito degli accertamenti peritali condivise dal Tribunale.
L'appello risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio, dopo avere accertato che l'odierno appellante è affetto da “esiti cicatriziali ad impegno funzionale sfumato di flc polso dx in destrimane”, quantificava il danno biologico subito in misura, pari complessivamente al 7% superiore rispetto a quella del 6% riconosciuta dal Tribunale all'esito della precedente fase di giudizio.
Dopo avere rilevato come all'odierno appellante fosse stato riconosciuto un danno biologico nella misura del 6% “secondo i Codici 267 e 36 della norma vigente” osservava tuttavia che “ Considerato che gli esiti menomativi incidenti e qualificanti come danno biologico permanente possono ragionevolmente assurgere al 4% cod 36 ed al 4% cod 267, considerato che non va applicata la somma matematica bensì il criterio riduttivo, ritengo congrua una valutazione del 7% “.
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente, tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma avverso le quali le parti non hanno, nel corso delle operazioni peritali, presentato osservazioni critiche). Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi il diritto dell'appellante alla percezione, in misura di legge, dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 7%, (anzichè al 6%) con conseguente condanna dell' all'erogazione CP_1 delle maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi legali come per legge.
Si ritiene, che l'accoglimento parziale della domanda in misura minima rispetto a quanto rivendicato dall'odierno appellante (il quale aveva sostenuto con il ricorso di primo grado di avere riportato postumi in misura almeno pari al 16%) giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi gradi del giudizio mentre le spese di CTU, separatamente liquidate, dovranno essere poste definitivamente a carico dell' stante CP_1
l'irripetibilità delle spese di lite ex art. 152 disp. att c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 7 % e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi CP_1 come per legge.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi gradi del giudizio.
Pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu di entrambi i gradi del giudizio CP_1 liquidate con separato decreto.
Roma, 13.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario