Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1461/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] n. 1/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Di
Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...] n. 1/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simona
Pitino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
27.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio co ncordatario a CA (R G ) il 04.09.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 148, parte II,
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 06.08.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed in caso di cambio di residenza sia per il primo cambio consequenziale alla presente separazione sia a quelli eventualmente futuri, di darne tempestiva comunicazione l'uno all'altra, e viceversa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La casa coniugale, sita in CA (Rg),nella Via Vanella 181 n.1/A di proprietà di Parte_1
rimane assegnata alla sig.ra e ai figli minori e . Parte_2 Persona_3 Persona_4
3. I figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento degli stessi insieme alla madre presso la casa coniugale sita in CA, nella Via
Vanella 181 n.1/A ove continueranno a risiedere con la madre;
Compatibilmente con le inclinazioni e le esigenze dei figli, i rapporti fra genitori e figli saranno regolamentati secondo i piani genitoriali relativi a ciascun minore allegati al presente ricorso di cui faranno parte integrante che entrambi i ricorrenti dichiarano di aver compilato di comune accordo.
In particolare i figli potranno stare con il padre 2 pomeriggi la settimana dalle ore 16 alle ore 20 in inverno e dalle ore 18 alleni ore 23 in estate e inizialmente alla separazione trascorreranno alternativamente una settimana il sabato e una settimana la domenica con il padre, mentre successivamente e non prima di sei mesi dall'omologa della separazione, trascorreranno con il padre i fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera;
nel fine settimana che i minori staranno con la madre, il padre potrà avere i figli con sè 3 pomeriggi la settimana. Inoltre tutte le festività saranno alternate e 15 giorni in estate da concordarsi in funzione delle ferie. Resta inteso che i ricorrenti, se entrambi d'accordo e nell'esigenza preminente dei figli, potranno modificare sia le giornate che gli orari.
4. La sig.ra rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in Parte_2
suo favore, essendo nelle condizioni di rendersi economicamente autosufficiente;
5. Il sig. corrisponderà direttamente alla sig.ra con decorrenza Parte_1 Parte_2
a partire da deposito del presente ricorso e comunque entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
350,00 rivalutabile in base agli indici ISTAT quale contributo al mantenimento dei figli minori, di cui € 175,00 per il figlio ed € 175,00 per la figlia , almeno sino a quando gli stessi non Per_1 Per_2
saranno economicamente autosufficienti. La suddetta somma, verrà aumenta ad € 500,00 qualora venisse revocato o ridotto di almeno 200,00 euro l'assegno unico universale;
6. Il sig. autorizza sin d'ora l' alla distrazione dell'assegno unico in favore della Parte_1 CP_1
sig.ra per intero che avrà diritto a percepirlo;
Parte_2
7. Per quanto riguarda le spese straordinarie, scolastiche (comprese visite guidate e/o gite), sanitarie e sportive, il sig. contribuirà per il 50% degli importi, che verranno corrisposti alla Parte_1
sig.ra , previo accordo delle spese fra le parti previa esibizione dei relativi Parte_2
documenti di spesa giustificativi e/o avvisi di pagamento e/o preventivi;
per la regolamentazione delle suddette spese e delle relative voci di riferimento i coniugi concordano di fare riferimento alle linee guida del CNF predisposte ed adottate dai Tribunali;
8. l'autovettura targata DD817TB della Sig.ra resterà definitivamente in Parte_2
proprietà esclusiva della stessa, come già alla stessa intestata, la quale pertanto si farà carico di ogni onere relativo alla stessa, mentre l'autovettura targata DV546SM resterà definitivamente in proprietà esclusiva del Sig. , come già allo stesso intestata, il quale, pertanto, si farà Parte_1
carico di ogni onere relativo alla stessa;
9. Ogni singolo genitore potrà portare con sé i figli minori fuori dal territorio della Repubblica Italiana solo con il consenso scritto dell'altro coniuge.
10. I coniugi dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, e con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare definitivamente ogni reciproca pretesa economica;
I coniugi dichiarano altresì che non esistono, alla data di proposizione del presente ricorso, altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande e/o domande ad esse connesse.
11. I coniugi, infine, impegnandosi sin d'ora a mantenere ferme tutte le superiori condizioni pattuite, subordinatamente all'omologa integrale delle stesse, dichiarano di darvi provvisoria esecuzione già sin dalla data di firma del presente ricorso e deposito dello stesso presso la cancelleria del Tribunale di Ragusa.
12. Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia.”; che l'udienza di comparizione del dì 16.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concor dat ario a CA (RG) in data 04.09.2010, con atto trascritto nel registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 148, parte II, serie A, anno 2010;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CA (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.1.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti