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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice relatore
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 203/2024 avente per oggetto: Divorzio Contenzioso
Promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Parte_1
Ciaravino
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nato a [...], il [...] CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, ogni istanza contraria rigettata, In via principale pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. N. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sir. , ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
autorizzare ai sensi dell'art. 5 c. 3 L. 898/1970 la Sig.ra al mantenimento del cognome attuale Parte_1
assunto a seguito del matrimonio in Romania con il Sig. ; in subordine, nella denegata CP_1
e non creduta ipotesi di non applicabilità della legge italiana: 1) dichiarare ai sensi dell'art. 373 comma I lett. b) e c) del codice civile romeno lo scioglimento del matrimonio tra la Sig.ra Parte_1
ed il Sir. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] CP_1
alla annotazione della sentenza;
2) dichiarare il mantenimento in favore della Sig.ra Parte_1 del cognome “ ” assunto a seguito del matrimonio ai sensi dell'art. 383 del codice civile Pt_1
romeno. Vinte le spese di giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2024 ha dedotto: di aver contratto matrimonio con l'odierno Pt_1
convenuto in data 18.71992 a Dulcesti in Romania, con atto trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Pistoia al n. 89), Parte II, Serie C (cfr. doc. 1 e 2); che dall'unione sono nate due figlie,
(9.12.1993) e (18.3.1998), entrambe maggiorenni ed autosufficienti;
Persona_1 Persona_2
di essere separata di fatto dal marito da oltre dieci anni, essendosi trasferita in Italia per motivi economici e lavorativi;
di aver depositato in data 9.01.2017 davanti al Tribunale della Spezia ricorso per la separazione personale;
che in data 24.05.2018 è stata emessa sentenza di separazione tra i coniugi, passata in giudicato;
che da allora non vi è stata alcuna riconciliazione, i rapporti tra le parti essendo del tutto assenti.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio in oggetto, con autorizzazione al mantenimento del cognome attuale.
All'udienza prevista per la comparizione personale delle parti il convenuto, pur ritualmente notificato
(in rinnovazione) in Romania, non è comparso ed è stato dichiarato contumace.
Fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 u.c.
c.p.c.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Preliminarmente, si osserva: che sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi degli artt. 3 lett. a) punto v
(nel territorio italiano, alla Spezia, avendo risieduto da oltre un anno prima dell'avvio Parte_1
della causa) e 5 del Reg. (UE) 1111/2019; che in punto status è applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1259/2010 (che prevede che: “In caso di conversione della separazione personale in divorzio, la legge applicata alla separazione personale si applica anche al divorzio”).
Nel merito, sussistono i presupposti per la pronuncia richiesta.
L'opposizione alla prosecuzione della convivenza, confermata per tutto il corso del processo dalla ricorrente, nonché l'impossibilità di una riconciliazione fra i coniugi rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n.2) lett. b), dato che la separazione si è protratta ininterrottamente oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dalla data di comparizione innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda nel presente giudizio.
L'assenza di figli minorenni o non ancora indipendenti, così come di domande di mantenimento tra le parti, comporta che il Collegio deve pronunciarsi esclusivamente sullo status. Resta da esaminare la domanda avente ad oggetto il cognome, la ricorrente avendo dedotto di essere
“riconosciuta nel mondo del lavoro nella qualità di collaboratrice domestica di grande esperienza ed affidabilità con il cognome del marito, divenuto parte integrante dell'identità personale, sociale e di vita di relazione”.
Si richiama Cass. n. 23291/2015, secondo cui: “In caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri, il diritto della moglie di utilizzare
l'esclusivo cognome del marito, acquisito, con il consenso di quest'ultimo, al momento dell'assunzione del vincolo, va delibato sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla
Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino … non assumendo alcun rilievo che la cessazione del rapporto coniugale sia stata dichiarata e regolata dalla legge di un altro Stato …”.
A venire in rilievo è, dunque, l'art. 383 del codice civile rumeno, che prevede che di regola con il divorzio ciascun coniuge torni a portare il nome che aveva prima del matrimonio e che una parte possa essere autorizzata dal giudice a mantenere il nome portato durante il matrimonio solo per giustificate ragioni, legate all'interesse di un coniuge o dei figli.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'ulteriore richiesta in oggetto non meriti accoglimento, stante la genericità di quanto dedotto a fondamento della stessa dalla parte.
La natura del giudizio, la necessità di una pronuncia costitutiva di divorzio e la mancata opposizione del convenuto giustificano la non ripetibilità delle spese sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e nel luogo e nella data Parte_1 CP_1
e iscritto nei registri dello Stato civile di cui in narrativa;
rigetta la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione al mantenimento del cognome attuale, assunto a seguito del matrimonio in Romania.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia in data 29.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice relatore
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 203/2024 avente per oggetto: Divorzio Contenzioso
Promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Parte_1
Ciaravino
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nato a [...], il [...] CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, ogni istanza contraria rigettata, In via principale pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. N. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sir. , ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
autorizzare ai sensi dell'art. 5 c. 3 L. 898/1970 la Sig.ra al mantenimento del cognome attuale Parte_1
assunto a seguito del matrimonio in Romania con il Sig. ; in subordine, nella denegata CP_1
e non creduta ipotesi di non applicabilità della legge italiana: 1) dichiarare ai sensi dell'art. 373 comma I lett. b) e c) del codice civile romeno lo scioglimento del matrimonio tra la Sig.ra Parte_1
ed il Sir. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] CP_1
alla annotazione della sentenza;
2) dichiarare il mantenimento in favore della Sig.ra Parte_1 del cognome “ ” assunto a seguito del matrimonio ai sensi dell'art. 383 del codice civile Pt_1
romeno. Vinte le spese di giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2024 ha dedotto: di aver contratto matrimonio con l'odierno Pt_1
convenuto in data 18.71992 a Dulcesti in Romania, con atto trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Pistoia al n. 89), Parte II, Serie C (cfr. doc. 1 e 2); che dall'unione sono nate due figlie,
(9.12.1993) e (18.3.1998), entrambe maggiorenni ed autosufficienti;
Persona_1 Persona_2
di essere separata di fatto dal marito da oltre dieci anni, essendosi trasferita in Italia per motivi economici e lavorativi;
di aver depositato in data 9.01.2017 davanti al Tribunale della Spezia ricorso per la separazione personale;
che in data 24.05.2018 è stata emessa sentenza di separazione tra i coniugi, passata in giudicato;
che da allora non vi è stata alcuna riconciliazione, i rapporti tra le parti essendo del tutto assenti.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio in oggetto, con autorizzazione al mantenimento del cognome attuale.
All'udienza prevista per la comparizione personale delle parti il convenuto, pur ritualmente notificato
(in rinnovazione) in Romania, non è comparso ed è stato dichiarato contumace.
Fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 u.c.
c.p.c.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Preliminarmente, si osserva: che sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi degli artt. 3 lett. a) punto v
(nel territorio italiano, alla Spezia, avendo risieduto da oltre un anno prima dell'avvio Parte_1
della causa) e 5 del Reg. (UE) 1111/2019; che in punto status è applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1259/2010 (che prevede che: “In caso di conversione della separazione personale in divorzio, la legge applicata alla separazione personale si applica anche al divorzio”).
Nel merito, sussistono i presupposti per la pronuncia richiesta.
L'opposizione alla prosecuzione della convivenza, confermata per tutto il corso del processo dalla ricorrente, nonché l'impossibilità di una riconciliazione fra i coniugi rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n.2) lett. b), dato che la separazione si è protratta ininterrottamente oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dalla data di comparizione innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda nel presente giudizio.
L'assenza di figli minorenni o non ancora indipendenti, così come di domande di mantenimento tra le parti, comporta che il Collegio deve pronunciarsi esclusivamente sullo status. Resta da esaminare la domanda avente ad oggetto il cognome, la ricorrente avendo dedotto di essere
“riconosciuta nel mondo del lavoro nella qualità di collaboratrice domestica di grande esperienza ed affidabilità con il cognome del marito, divenuto parte integrante dell'identità personale, sociale e di vita di relazione”.
Si richiama Cass. n. 23291/2015, secondo cui: “In caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri, il diritto della moglie di utilizzare
l'esclusivo cognome del marito, acquisito, con il consenso di quest'ultimo, al momento dell'assunzione del vincolo, va delibato sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla
Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino … non assumendo alcun rilievo che la cessazione del rapporto coniugale sia stata dichiarata e regolata dalla legge di un altro Stato …”.
A venire in rilievo è, dunque, l'art. 383 del codice civile rumeno, che prevede che di regola con il divorzio ciascun coniuge torni a portare il nome che aveva prima del matrimonio e che una parte possa essere autorizzata dal giudice a mantenere il nome portato durante il matrimonio solo per giustificate ragioni, legate all'interesse di un coniuge o dei figli.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'ulteriore richiesta in oggetto non meriti accoglimento, stante la genericità di quanto dedotto a fondamento della stessa dalla parte.
La natura del giudizio, la necessità di una pronuncia costitutiva di divorzio e la mancata opposizione del convenuto giustificano la non ripetibilità delle spese sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e nel luogo e nella data Parte_1 CP_1
e iscritto nei registri dello Stato civile di cui in narrativa;
rigetta la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione al mantenimento del cognome attuale, assunto a seguito del matrimonio in Romania.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia in data 29.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI