Articolo 57 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 56Articolo 58
Versione
30 giugno 1874
Art. 57.

Gli avvocati, i procuratori e sostituti procuratori che a termini delle leggi vigenti hanno acquistato il diritto di essere ammessi all'esercizio della loro professione e che non hanno assunto tale esercizio, o lo hanno abbandonato volontariamente, ovvero per cagione di impiego o d'altra professione incompatibile, conservano il loro diritto e potranno farsi inscrivere nell'albo presentando i documenti giustificativi e rinunziando all'impiego o alla professione incompatibile.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874