Sentenza 4 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/10/2021, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2021
N. 01169/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Leoncini, Andrea Azzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato
formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- – -OMISSIS- passata in giudicato in data -OMISSIS-, come da attestazione della competente Cancelleria, notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con la sentenza in epigrafe, n. -OMISSIS-, il -OMISSIS- ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- proposta dal Ministero della Salute e ha condannato il Ministero della Salute alla rifusione delle spese di causa, liquidate “in € -OMISSIS- di compensi, oltre spese generali, cp e iva”;
Considerato che i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza da parte del Ministero della Salute alla predetta sentenza, limitatamente alle spese di causa in essa liquidate, chiedendo anche che venga nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e venga fissata una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
Considerato che la sentenza per la cui ottemperanza agiscono i ricorrenti è passata in giudicato, come da documentazione depositata in giudizio, è stata regolarmente notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute in data 8 febbraio 2021 ed è, altresì, infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97;
Considerato che agli atti del presente giudizio non risulta che il Ministero della Salute abbia corrisposto le somme dovute ai ricorrenti con riferimento alle spese di causa, come liquidate dalla sentenza in epigrafe;
Ritenuto, pertanto, che il presente ricorso in ottemperanza debba essere accolto e debba essere sancito l’obbligo per l’intimato Ministro della Salute di conformarsi a quanto disposto dalla sentenza in epigrafe con riferimento alle spese di causa, provvedendo al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti a tale titolo, entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte della presente pronuncia;
Ritenuto, nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, di nominare fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o un dirigente da lui delegato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute con riferimento alle spese di causa riconosciute dalla sentenza in epigrafe, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
Ritenuto di accogliere la richiesta di condanna del Ministero della Salute al pagamento di una somma di denaro ex art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a., nei limiti dell’importo, ritenuto equo, degli interessi legali al tasso vigente, per ogni giorno di ritardo dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino al soddisfo o all’insediamento del Commissario ad acta (cfr. C.d.S., sent. n. 6724 del 18 e Ad. Plen. n.7 del 2019; Tar Veneto, sent. 593 del 2019; Tar Milano, sent. n. 1342 del 2019);
Ritenuto che le spese di lite, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate, in considerazione della serialità delle controversie concernenti l’ottemperanza al giudicato per il pagamento di somme di denaro, nella somma di €1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, con riferimento alle spese di causa in essa riconosciute, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o un dirigente da lui delegato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute relativamente alle spese di causa riconosciute dalla sentenza in epigrafe, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett.e) c.p.a., secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute a rifondere le spese di lite, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.