Art. 6.
Le societa' possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle societa' fiduciarie e alle societa' e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. ((A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la societa' Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle societa' emittenti tali strumenti))
I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla societa' dei relativi dati.
Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilita', il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'articolo 5. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo articolo 7.
Le societa' possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle societa' fiduciarie e alle societa' e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. ((A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la societa' Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle societa' emittenti tali strumenti))
I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla societa' dei relativi dati.
Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilita', il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'articolo 5. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo articolo 7.