Articolo 6 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 gennaio 1963
>
Versione
23 aprile 1967
>
Versione
1 gennaio 2019
Art. 6.

Le societa' possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle societa' fiduciarie e alle societa' e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. ((A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la societa' Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle societa' emittenti tali strumenti))
I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla societa' dei relativi dati.
Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilita', il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'articolo 5. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo articolo 7.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente