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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/09/2025, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12814/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12814/2020 promossa da:
[...]
, entrambe con il patrocinio dell'avv. MANZONI MICHELE Parte_1
ATTRICI contro
, con il patrocinio degli avv.ti SANSEGOLO FRANCESCO e TR
PUSCEDDU ELENA
ZANARDINI , con il patrocinio dell'avv. DUCOLI CLAUDIA CP_2
CONVENUTI
(GIA' con il Controparte_3 Controparte_4 patrocinio dell'avv. MOLINARI RAFFAELE
TERZA CHIAMATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sig.re e Parte_1 Parte_1 convenivano in giudizio i sig.ri e , deducendo quanto Controparte_5 Controparte_6 segue.
Le sig.re e in qualità di proprietarie dell'immobile sito in Pisogne, via Bonomi Pt_1 Parte_1
n.13, decidevano di effettuare delle opere di straordinaria manutenzione sul medesimo, nello specifico, demolizione manto copertura del tetto, realizzazione di una nuova copertura, demolizione tramezze interne esistenti, realizzazione isolamento a cappotto esterno e manutenzione straordinaria del secondo piano e sottotetto.
Tali opere venivano affidate all'impresa edile AN e la Direzione dei lavori all'ing. CP_5
(doc. 1).
[...]
Deducevano che nel mese di novembre 2018, a seguito di forti piogge si sarebbe riscontrata la presenza di infiltrazioni di acqua piovana all'interno dell'abitazione (doc. 2) pertanto, le attrici in data 13.12.2018 inviavano ai convenuti formale diffida ai sensi dell'art. 1669 c.c. inerente ai gravi asseriti difetti dell'immobile (doc. 3). I convenuti si accordavano con le attrici al fine di effettuare un sopralluogo presso l'immobile de quo in data 1.4.2019 (doc. 4) a seguito del quale, i convenuti avrebbero riconosciuto la sussistenza dei suddetti vizi e avrebbero proposto degli interventi risolutori che sarebbero stati effettuati dalla Controparte_7
In data 15.5.2019, individuava le difformità dell'immobile e provvedeva Controparte_7 all'eliminazione dei vizi, da cui sarebbe derivato lo strappo della guaina (doc. 5).
In data 11.6.2019, a seguito di ulteriori piogge, si sarebbero verificate ulteriori infiltrazioni, prontamente denunciate dalle attrici ai convenuti (docc. 8 e 9).
Deducevano altresì che vi sarebbero ulteriori difetti imputabili ai convenuti, nello specifico, il sottofondo della pavimentazione e/o il massetto di copertura degli impianti dell'appartamento al piano secondo sarebbero stati realizzati con spessori inferiori rispetto al dovuto e le quote di posa dei controtelai delle porte scorrevoli interne sarebbero stati posati ad una quota più alta di 1/1,5 cm pertanto, le attrici richiedevano un accertamento tecnico preventivo volto a verificare la sussistenza di tali vizi, e il c.t.u. nominato accertava la presenza dei suddetti vizi quantificando le opere necessarie al fine della rimozione in complessivi 16.800,00 euro oltre iva da imputarsi ai convenuti, tuttavia il C.t.u. poneva a carico delle attrici una responsabilità del 50% delle infiltrazioni verificatesi a causa di mancata manutenzione periodica dell'immobile ed inoltre, riscontrava l'idoneità all'uso dell'immobile de quo (doc. 13).
In ultimo, esponevano che vi sarebbero state ulteriori infiltrazioni tra agosto e settembre 2020
(doc. 14).
2 Chiedevano in via principale di accertare la sussistenza dei vizi e difetti lamentati e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni accertati pari a 16.800,00 euro oltre iva, interessi e spese legali sia del giudizio di A.t.p. che del presente e al rimborso del compenso versato all'arch. pari a 2.839,06 euro, così come liquidato in sede di A.t.p. o nella somma CP_8 maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la Controparte_6 prescrizione e decadenza delle attrici dall'azione di cui all'art. 1667 c.c. posto che, la denuncia relativa ai vizi lamentati dalle stesse risalirebbe a ben oltre due anni dalla consegna dell'immobile e in ogni caso, anche qualora i vizi riscontrati dalle attrici si riconducessero alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., le stesse sarebbero decadute da tale azione, posto che i vizi non sono stati denunciati entro un anno dalla scoperta.
Nel merito, esponeva che il Ctu avrebbe asserito di non aver potuto individuare le cause del vizio relativo al cedimento del sottofondo/massetto della pavimentazione dell'appartamento al secondo piano con assoluta certezza, pertanto, la responsabilità non potrebbe imputarsi alla sola ditta esecutrice posto che, si tratterebbe di un errore progettuale ed inoltre, l'ing. in qualità CP_1 di Direttore dei lavori avrebbe dovuto vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, essendo corresponsabile pertanto, con la ditta esecutrice dei vizi lamentati.
Esponeva inoltre che, le problematiche afferenti alle infiltrazioni del piano sottotetto sarebbero imputabili esclusivamente alla parte attrice, stante la carenza di manutenzione negli anni successivi alla consegna dell'opera ed inoltre, la stessa avrebbe incaricato alcuni lavori ad imprese nominate personalmente, in particolare, avrebbe incaricato la per la Controparte_7 sistemazione dei vizi riscontrati sulla linea vita, la quale durante l'esecuzione degli stessi, avrebbe strappato una guaina protettiva pertanto, l'opera visionata dal Ctu sarebbe diversa rispetto a quella consegnata dalla AN. Deduceva in ultimo, di non aver mai riconosciuto alcunché in merito ai suddetti vizi al contrario, l'ing. avrebbe gestito personalmente CP_1 ogni questione con la committenza, decidendo autonomamente quali lavori svolgere, quali materiali utilizzare e come procedere, rendendo lo mero esecutore delle opere Per_1 commissionate.
In via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare la decadenza e/o la prescrizione dell'azione proposta dalle sig.re e . Parte_1 Parte_1
Nel merito, rigettare tutte le domande formulate da parti attrici nei propri confronti perché infondate in fatto e in diritto.
L'ing. ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione e TR decadenza delle attrici dell'azione di cui all'art. 1667 c.c. posto che, le stesse hanno denunciato i vizi de quo in data 13.12.2018 mentre, la scoperta degli stessi sarebbe risalente all'agosto 2018
3 inoltre, deduceva che sarebbe spirato il termine di decadenza di due anni dalla consegna dell'opera, avvenuta nel 2012.
Inoltre, contestava le fotografie prodotte dalle attrici (docc. 14,15 e 16) poiché sarebbero riferibili ad infiltrazioni avvenuto successivamente all'Atp, tra fine agosto e settembre 2020 e per le quali, le attrici non avrebbero avanzato alcuna denuncia.
In merito alle risultanze dell'Atp, esponeva che il Ctu avrebbe escluso la responsabilità del
Direttore dei lavori in merito ai vizi relativi alla soletta e alla caldana e lo riteneva responsabile nella quota del 20% per i vizi legati alle infiltrazioni di acqua dal tetto posto che, lo stesso non avrebbe “vigilato” e verificato correttamente in merito alla posa del torrino posto sulla copertura, effettuata da parte di AN inoltre, sosteneva che il deterioramento del torrino, rilevato dal
Ctu, sarebbe rinvenibile nella mancata manutenzione da parte delle attrici pertanto, riteneva che la propria responsabilità sarebbe azzerata o al massimo, sarebbe responsabile per una quota pari a
1.600,00 euro, che si sarebbe offerto di corrispondere alle attrici.
Chiedeva preliminarmente di dichiararsi la decadenza e/o la prescrizione dell'azione promossa da e nei confronti dall'ing. con conseguente Parte_1 Parte_1 TR rigetto e autorizzare la chiamata in causa di Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l'Italia, con la quale l'ing. ha in essere un contratto di assicurazione inerente TR al rischio oggetto del presente giudizio, affinché quest'ultimo possa vedersi manlevato e garantito.
Nel merito, chiedeva di rigettare tutte le domande formulate nei propri confronti, perché infondate in fatto e in diritto. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, condannare Zurich Insurance PLC - Rappresentanza Generale per l'Italia a tenere indenne o manlevare l'ing. dal pagamento di ogni somma che fosse TR condannato a pagare per i fatti dedotti in giudizio, in forza della garanzia assicurativa.
In via di ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, disporsi la riduzione in tutto o in parte della quota di danno patito dalle attrici e imputabile all'ing. ed eventualmente condannarsi in via di regresso TR CP_6
già titolare dell'omonima impresa individuale, a mantenere indenne e manlevare l'ing.
[...] da ogni somma che quest'ultimo fosse condannato a pagare in favore delle TR attrici, anche pro quota.
già , (di seguito ), ritualmente costituitasi in Controparte_9 Controparte_4 CP_3 giudizio, ha dedotto l'inapplicabilità della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 12MA1182 al caso de quo posto che, non si tratterebbe di vizi che renderebbero il bene inutilizzabile all'uso a cui è destinato né a una diminuzione del valore dell'immobile, difatti dalla suddetta polizza risulta espressamente previsto come la Compagnia sia obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto debba corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
4 risarcimento per i danni …materiali all'opera progettata e/o diretta dallo stesso, in conseguenza di sua rovina, totale o parziale e/o gravi difetti, nonché per le perdite patrimoniali causate al committente per mancata rispondenza dell'opera all'uso a cui è destinata, ma in questo caso, a condizione che i gravi difetti che la rendano inidonea all'uso siano “…riscontrati entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori”.
Eccepiva inoltre, la decadenza e prescrizione delle attrici dall'azione di cui all'art. 1667 c.c. in quanto, la denuncia dei vizi sarebbe intervenuta oltre due anni dopo la consegna dell'opera. In merito al vizio relativo all'infiltrazione di acqua nel sottotetto, deduceva che il Ctu avrebbe riconosciuto una responsabilità a carico dall'ing. per la quota del 20% pertanto, a CP_1 fronte di un costo di sistemazione dello stesso, quantificato dal Ctu in 10.000,00 euro, si tratterebbe di un importo assorbito dalla franchigia prevista contrattualmente.
Chiedeva in via principale e nel merito di respingersi ogni domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'Ing. in quanto illegittima ed infondata, con conseguente TR assorbimento della domanda di manleva formulata, da quest'ultimo, nei confronti di
[...]
. CP_4
In via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità, anche soltanto minoritaria, dell'Ing.
rigettarsi la domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti di TR
, stante la non operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza in Controparte_4 atti.
In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità, anche soltanto minoritaria, dell'Ing. e di ritenuta operatività della garanzia, respingersi comunque la TR domanda di manleva formulata dall'assicurato, previa graduazione delle singole responsabilità, limitatamente alla sua quota di responsabilità minoritaria, per essere l'importo ritenuto dovuto integralmente assorbito dalla franchigia contrattuale.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e Ctu con il seguente quesito“ esaminati atti e documenti di causa, ivi compresi i documenti prodotti dalle attrici in data 11 gennaio 2023, in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., tenuto conto della relazione di ATP, determini le quote di responsabilità attribuibili agli odierni convenuti, con indicazione specifica
e puntuale delle cause e concause che l'hanno determinata, nonché il valore e gli interventi necessari all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati”. Successivamente, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
5 *
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Preliminarmente, risultano infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dai convenuti in merito all'azione promossa dalle attrici relativamente al calo del sottofondo e alle infiltrazioni nel sottotetto posto che, i vizi lamentati da parte delle attrici risultano inquadrabili nella disciplina di cui all'art. 1669 c.c. difatti, la garanzia per difetti dell'opera apprestata in favore del committente segue il regime prescritto dall'art. 1669 c.c. laddove, si tratti di gravi difetti. Sul punto, più volte la Corte di Cassazione ha definito gravi difetti anche le “carenze costruttive dell'opera da intendere altresì quale singola unità abitativa che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera quali i rivestimenti o pavimentazione, purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ” (Cass. Sent. 15846/17).
Inoltre, nella nozione di gravi difetti rientrano pacificamente le infiltrazioni di acqua piovana nonché la realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte (Cass. Sez. 6,
Sent. n. 1423 del 18.01.2019; Cass. Sez. 2, Sent. n. 15846 del 26 giugno 2017; Trib. Bolzano,
Sent. n. 964 /2018). Nello specifico, l'art. 1669 c.c. prescrive che “[…] se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno”. A tal riguardo, si evidenzia che, per costante giurisprudenza, la scoperta “si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (spesso attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente […] la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo (ovvero manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti), salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (Cass. Civ., Ordinanza n. 13707/2023; ex multis, Cass. Civ., Sentenza n. 4249/2010) peraltro, la Corte ha ribadito che la conoscenza dei vizi non si perfeziona finché il committente non abbia acquisito consapevolezza piena della loro esistenza, gravità, e delle cause tecniche che li hanno determinati e che, tale consapevolezza non può prescindersi da accertamenti tecnici appropriati. Di conseguenza, il termine annuale per la denuncia decorre non dal primo manifestarsi del sintomo del vizio, ma dal momento in cui il
6 committente, anche per il tramite di consulenze tecniche, ottiene una comprensione completa del difetto, nella sua reale entità e nelle sue cause (Cass. Ord. 7206/2025).
Alla luce di quanto detto, si rileva che parte attrice ha acquisito la piena consapevolezza dell'esistenza dei suddetti vizi, della loro gravità e delle cause che li hanno determinati mediante l'esperimento dell'Atp, espletata nel corso del 2019 e nel 2020 ha provveduto all'instaurazione del presente giudizio;
pertanto, non risulta essere decaduta dall'azione di cui all'art. 1669 c.c.
Nel merito, dalle risultanze dell'elaborato peritale si è evinto che, per quanto riguarda i vizi afferenti alla soletta e alla caldana di livellazione realizzate tra il primo e secondo piano dell'immobile “come illustrato nel dettaglio nella relazione dell'accertamento tecnico preventivo
(relazione dell'ATP pagine 10-11-12), il sottoscritto è propenso a ritenere che ci sia stato un cedimento di uno degli strati che compongono la stratigrafia del solaio ed il probabile cedimento del sottofondo e/o massetto può aver causato un ribassamento della quota del pavimento” e ancora “Non è possibile individuare con assoluta sicurezza una causa certa, ma si può sostenere che il calo della pavimentazione sia causato dalla errata realizzazione del massetto e/o del sottofondo e che la responsabilità possa essere attribuita esclusivamente all'impresa che aveva in carico le opere, l' . Sul punto, non coglie nel segno la tesi sostenuta da TR0 parte del convenuto AN, il quale riteneva l'assenza di una propria responsabilità relativamente alle ipotesi avanzate dal Ctu circa le possibili case del lamentato vizio, ravvisabili nel “cedimento del pannello isolante in polistirolo/polistirene che potrebbe essersi schiacciato;
se il massetto non ha sufficiente possibilità di dilatazione orizzontale ed essendo bloccato nella parte alta della pavimentazione può essere stato schiacciato il pannello in EPS sottostante che ha resistenza e compressione inferiore” ovvero nel “cedimento del massetto e del sottofondo alleggerito sottostante perché autolivellante potrebbe essere stato miscelato non perfettamente ed aver avuto una consistenza con troppa acqua che asciugandosi ha tirato troppo”. In particolare, il convenuto AN riteneva che entrambe le ipotesi formulate dal Ctu in merito alle eventuali cause di tale vizio, sarebbero imputabili al progettista/direttore dei lavori in quanto, non sarebbero state valutate correttamente le possibili dilatazioni dei materiali inoltre, sosteneva che l'impresa edile AN si sarebbe unicamente limitata a posare quanto indicato dal progettista/direttore dei lavori. Tale affermazione risulta generica e non specificamente argomentata difatti, non sono stati individuati in maniera dettagliata tali materiali né la corretta posa degli stessi peraltro, è evidente che le ipotesi formulate dal Ctu riguardo le cause determinanti il suddetto vizio, sono rinvenibili nelle attività espletate da parte dell'impresa edile
AN a fortiori considerando che, si tratta di attività elementari per le quali non risulta necessaria “l'alta sorveglianza” da parte del direttore dei lavori, il quale non poteva sostituirsi all'appaltatore nell'esecuzione delle attività sopra descritte per contro, l'impresa edile AN non ha fornito alcun supporto probatorio atto a comprovare di aver eseguito correttamente le suddette lavorazioni. Si evidenzia che il direttore dei lavori non può sostituirsi all'appaltatore
7 nelle attività di sua competenza, ma ha il dovere di vigilare sull'esecuzione dei lavori, controllando la conformità al progetto e alle normative, difatti il suo ruolo è di supervisione e controllo, non di esecuzione diretta dei lavori pertanto, non può sostituirsi all'appaltatore nell'organizzazione del cantiere, nella gestione delle maestranze o nell'approvvigionamento dei materiali, difatti, l'appaltatore rimane responsabile della corretta esecuzione dei lavori.
Per quanto attiene al vizio riguardante le infiltrazioni d'acqua verificatesi nel sottotetto, il Ctu ha stabilito “secondo quanto emerso dagli atti e dalla relazione di ATP si può ritenere con certezza che sulle falde a nord ed ovest del tetto possano esserci delle infiltrazioni d'acqua dal torrino che non era dotato di regolare embrice in rame o piombo, ma di un elemento in plastica privo di incastro e sigillatura e successivamente strappato ((allegato 01 alla relazione di ATP – fotografie nn. 32 – 33 – 34) “…Per cui il sottoscritto CTU ritiene che non possa essere un'unica causa a determinare le infiltrazioni d'acqua dal tetto al piano sottostante, ma un insieme di fattori e questo vale, sempre secondo il CTU, anche in seno alle responsabilità dei soggetti in causa. Riassumendo, secondo il CTU, ciò che ha determinato le infiltrazioni d'acqua nella zona specifica del torrino è stato lo stesso elemento che non era dotato di regolare embrice in rame o piombo, ma di un elemento in plastica privo di incastro e sigillatura e per questo motivo si ritiene che la responsabilità possa essere attribuita all'Impresa AN che ha fornito e posato il torrino, ma anche al Direttore Lavori che non ha vigilato e verificato quanto posato” e ancora, ha affermato “Tenuto conto di quanto espresso in precedenza il CTU ritiene che debba essere addebitata all'impresa AN, esecutrice dei lavori, una parte di responsabilità pari al
30% in particolare per l'errata fornitura ed esecuzione del torrino ed una parte di responsabilità pari al 20% al Direttore Lavori per non aver vigilato sull'esecuzione del torrino. Per quanto riguarda il rimanente 50% il CTU ritiene di poter attribuire responsabilità specifiche alla parte ricorrente per quanto riguarda la mancata manutenzione periodica”.
Conclusivamente, in punto di quantum dovuto, il Ctu ha stimato un costo di 5.800,00 euro oltre
Iva ed 1/3 delle spese tecniche complessive pari a 1.000,00 euro per l'esecuzione degli interventi necessari ad eliminare i vizi in merito alla soletta e caldana di livellazione realizzate tra il primo e secondo piano dell'immobile, in particolare ha stabilito “Il sottoscritto ritiene corretto e ribadisce quanto enunciato nella sua relazione di ATP. Per quanto riguarda gli interventi necessari per l'eliminazione del vizio il CTU premette che si tratta di un abbassamento del pavimento nell'ordine di pochi millimetri che non comporto problemi strutturali, ma problemi estetici che possono essere risolti con interventi non invasivi. Il sottoscritto, in virtù della premessa, consiglia la rimozione completa della stuccatura tra battiscopa e pavimento riempiendo poi la fuga con sigillante poliuretano e/o siliconico e la rimozione e successiva riposa degli stipiti e delle porte interne compreso la sostituzione del controtelaio della porta scorrevole della lavanderia. Il costo di tali interventi può essere così riassunto:
1. rimozione completa della stuccatura tra battiscopa e pavimento, riempimento della fuga con sigillante
8 poliuretano e/o siliconico compreso di manodopera e materiali a corpo € 1.200,00 IVA esclusa
2. rimozione e successiva riposa degli stipiti delle porte interne dell'appartamento compreso di manodopera, eventuale regolazione dei controtelai esistenti delle porte scorrevoli a scomparsa e sostituzione delle cornici delle porte che si dovessero rovinare a corpo € 3.000,00 IVA esclusa 3. rimozione e successiva riposa degli stipiti della porta interna della lavanderia dell'appartamento compreso di manodopera, sostituzione del controtelaio della porta compreso di ogni opera necessaria di ripristino (rifacimento intonaco e/o rivestimento ceramico, tinteggiatura) €
1.600,00 IVA esclusa”. Il suddetto importo, pari a complessivi 6.800,00 euro deve essere imputato all'impresa edile AN posto che, il Ctu in merito a tale vizio ha ritenuto “la responsabilità esclusiva dell'impresa AN pari al 100%”.
In relazione agli interventi volti all'eliminazione dei vizi afferenti alle infiltrazioni d'acqua al piano sottotetto dell'immobile, il Ctu ha stabilito un costo pari a 8.000,00 euro oltre Iva e 2/3 delle spese tecniche complessive pari a 2.000,00 oltre Iva per un totale complessivo di 10.000,00 euro oltre Iva. Nello specifico, ha affermato “Il sottoscritto, in virtù della premessa, consiglia la rimozione e successiva sostituzione delle tegole rotte e sigillate compreso la tegola ventilata, la posa di un nuovo torrino con embrice in rame e/o piombo, la verifica di tenuta e sigillatura dei punti della linea vita, dell'antenna, la verifica di ogni altro elemento critico quale ad esempio i velux, il colmo sulla falda a nord e la scossalina ad ovest. Il costo di tali interventi può essere così riassunto:
1. Fornitura e posa in opera di castello di servizio realizzato con ponteggio di risalita per accedere sul tetto compreso di relazione tecnica a corpo € 900,00 IVA esclusa 2.
Fornitura e posa in opera di argano per la salita e discesa dei materiali a corpo € 350,00 IVA esclusa 3. Fornitura e posa in opera di protezioni sulle gronde del tetto con l'ausilio di piattaforma aerea a corpo € 1.500,00 IVA esclusa 4. Fornitura e posa in opera di un nuovo torrino con embrice in rame e/o piombo compreso di manodopera e materiali a corpo € 350,00
IVA esclusa 5. Rimozione compreso di smaltimento e successiva sostituzione delle tegole rotte e sigillate incluso l'intervento sullo sfiato e sulla tegola ventilata compreso manodopera e materiali sui lati nord ed ovest del tetto a corpo € 2.000,00 IVA esclusa 6. Verifica di tenuta e sigillatura dei punti della linea vita compreso di manodopera e materiali a corpo € 1.000,00 IVA esclusa 7. Verifica di tenuta e sigillatura dell'antenna e di ogni altro elemento critico quale ad esempio i velux, il colmo tra la falda Ovest e la falda Sud “aperto” compreso di manodopera e materiali a corpo € 1.200,00 IVA esclusa 8. Prolungamento della scossalina Est (circa 23 m, sviluppo 40 cm) compreso di manodopera e materiali a corpo € 700,00 IVA esclusa”. In particolare, le percentuali di responsabilità sono state suddivise dal Ctu nel modo seguente
“Impresa AN percentuale di responsabilità pari al 30% in particolare per l'errata realizzazione del torrino;
- Ing. (Direttore Lavori) percentuale di responsabilità pari CP_1
9 al 20% solo ed esclusivamente per l'errata vigilanza sulla realizzazione del torrino- parte attrice percentuale di responsabilità pari al 50% per la mancata manutenzione periodica”.
Quanto alla domanda di manleva azionata da parte dall'ing. nei confronti di , la CP_1 CP_3 stessa non può trovare accoglimento in quanto, seppur la polizza assicurativa n. 12MA1182 risulta valida ed efficace a copertura dei i fatti per cui è causa, posto che la stessa prevede la garanzia assicurativa per l'assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle prestazioni professionali, si rileva che la stessa prevede una franchigia pari a 10.000,00 euro e considerato che l'ing. è tenuto alla corresponsione in favore di CP_1 parte attrice della somma pari a 2.000,00 euro, nulla è dovuto a quest'ultimo da parte di CP_3 poiché il danno causato dall'assicurato è inferiore al suddetto limite pertanto, risulta totalmente assorbito dalla franchigia prevista contrattualmente.
Le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. r.g. 10990/2019, esse vanno integralmente compensate tra parte attrice e i convenuti AN e stante la CP_1 soccombenza reciproca.
Le spese di lite del presente procedimento vanno poste a carico dei convenuti nella misura dell'80% a carico di AN e del 20% a carico di e si liquidano in euro 4.861,05 di CP_5 cui euro 4.227,00 per competenze professionali (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e istruttoria e minimi per decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta per ciascuna fase) ed euro 634,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica e contributo unificato.
Le spese di lite della terza chiamata ed il convenuto vanno compensate in CP_3 CP_5 ragione della sussistenza dell'assicurazione, qui non tenuta a manlevare solo perché rientrante nei limiti idi franchigia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna il convenuto AN a corrispondere in favore di parte attrice l'importo di euro
9.800,00 oltre iva, rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
Condanna il convenuto a corrispondere in favore di parte attrice l'importo di euro CP_1
2.000,00 oltre iva rivalutazione ed interessi da dovuto al saldo;
Condanna i convenuti e AN a rifondere a parte attrice le spese legali come CP_5 liquidato in narrativa e secondo la ripartizione ivi idnicata.
Spese di lite compensate tra parte attrice e i convenuti e AN per procedimento CP_1
ATP.
Spese di lite compensate tra e terza chiamata. CP_5
10 Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte attrice nella misura del
50% ed il restante a carico dei convenuti con vincolo di solidarietà.
Brescia, 29 settembre 2025 Il Giudice
Elena Fondrieschi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12814/2020 promossa da:
[...]
, entrambe con il patrocinio dell'avv. MANZONI MICHELE Parte_1
ATTRICI contro
, con il patrocinio degli avv.ti SANSEGOLO FRANCESCO e TR
PUSCEDDU ELENA
ZANARDINI , con il patrocinio dell'avv. DUCOLI CLAUDIA CP_2
CONVENUTI
(GIA' con il Controparte_3 Controparte_4 patrocinio dell'avv. MOLINARI RAFFAELE
TERZA CHIAMATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sig.re e Parte_1 Parte_1 convenivano in giudizio i sig.ri e , deducendo quanto Controparte_5 Controparte_6 segue.
Le sig.re e in qualità di proprietarie dell'immobile sito in Pisogne, via Bonomi Pt_1 Parte_1
n.13, decidevano di effettuare delle opere di straordinaria manutenzione sul medesimo, nello specifico, demolizione manto copertura del tetto, realizzazione di una nuova copertura, demolizione tramezze interne esistenti, realizzazione isolamento a cappotto esterno e manutenzione straordinaria del secondo piano e sottotetto.
Tali opere venivano affidate all'impresa edile AN e la Direzione dei lavori all'ing. CP_5
(doc. 1).
[...]
Deducevano che nel mese di novembre 2018, a seguito di forti piogge si sarebbe riscontrata la presenza di infiltrazioni di acqua piovana all'interno dell'abitazione (doc. 2) pertanto, le attrici in data 13.12.2018 inviavano ai convenuti formale diffida ai sensi dell'art. 1669 c.c. inerente ai gravi asseriti difetti dell'immobile (doc. 3). I convenuti si accordavano con le attrici al fine di effettuare un sopralluogo presso l'immobile de quo in data 1.4.2019 (doc. 4) a seguito del quale, i convenuti avrebbero riconosciuto la sussistenza dei suddetti vizi e avrebbero proposto degli interventi risolutori che sarebbero stati effettuati dalla Controparte_7
In data 15.5.2019, individuava le difformità dell'immobile e provvedeva Controparte_7 all'eliminazione dei vizi, da cui sarebbe derivato lo strappo della guaina (doc. 5).
In data 11.6.2019, a seguito di ulteriori piogge, si sarebbero verificate ulteriori infiltrazioni, prontamente denunciate dalle attrici ai convenuti (docc. 8 e 9).
Deducevano altresì che vi sarebbero ulteriori difetti imputabili ai convenuti, nello specifico, il sottofondo della pavimentazione e/o il massetto di copertura degli impianti dell'appartamento al piano secondo sarebbero stati realizzati con spessori inferiori rispetto al dovuto e le quote di posa dei controtelai delle porte scorrevoli interne sarebbero stati posati ad una quota più alta di 1/1,5 cm pertanto, le attrici richiedevano un accertamento tecnico preventivo volto a verificare la sussistenza di tali vizi, e il c.t.u. nominato accertava la presenza dei suddetti vizi quantificando le opere necessarie al fine della rimozione in complessivi 16.800,00 euro oltre iva da imputarsi ai convenuti, tuttavia il C.t.u. poneva a carico delle attrici una responsabilità del 50% delle infiltrazioni verificatesi a causa di mancata manutenzione periodica dell'immobile ed inoltre, riscontrava l'idoneità all'uso dell'immobile de quo (doc. 13).
In ultimo, esponevano che vi sarebbero state ulteriori infiltrazioni tra agosto e settembre 2020
(doc. 14).
2 Chiedevano in via principale di accertare la sussistenza dei vizi e difetti lamentati e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni accertati pari a 16.800,00 euro oltre iva, interessi e spese legali sia del giudizio di A.t.p. che del presente e al rimborso del compenso versato all'arch. pari a 2.839,06 euro, così come liquidato in sede di A.t.p. o nella somma CP_8 maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la Controparte_6 prescrizione e decadenza delle attrici dall'azione di cui all'art. 1667 c.c. posto che, la denuncia relativa ai vizi lamentati dalle stesse risalirebbe a ben oltre due anni dalla consegna dell'immobile e in ogni caso, anche qualora i vizi riscontrati dalle attrici si riconducessero alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., le stesse sarebbero decadute da tale azione, posto che i vizi non sono stati denunciati entro un anno dalla scoperta.
Nel merito, esponeva che il Ctu avrebbe asserito di non aver potuto individuare le cause del vizio relativo al cedimento del sottofondo/massetto della pavimentazione dell'appartamento al secondo piano con assoluta certezza, pertanto, la responsabilità non potrebbe imputarsi alla sola ditta esecutrice posto che, si tratterebbe di un errore progettuale ed inoltre, l'ing. in qualità CP_1 di Direttore dei lavori avrebbe dovuto vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, essendo corresponsabile pertanto, con la ditta esecutrice dei vizi lamentati.
Esponeva inoltre che, le problematiche afferenti alle infiltrazioni del piano sottotetto sarebbero imputabili esclusivamente alla parte attrice, stante la carenza di manutenzione negli anni successivi alla consegna dell'opera ed inoltre, la stessa avrebbe incaricato alcuni lavori ad imprese nominate personalmente, in particolare, avrebbe incaricato la per la Controparte_7 sistemazione dei vizi riscontrati sulla linea vita, la quale durante l'esecuzione degli stessi, avrebbe strappato una guaina protettiva pertanto, l'opera visionata dal Ctu sarebbe diversa rispetto a quella consegnata dalla AN. Deduceva in ultimo, di non aver mai riconosciuto alcunché in merito ai suddetti vizi al contrario, l'ing. avrebbe gestito personalmente CP_1 ogni questione con la committenza, decidendo autonomamente quali lavori svolgere, quali materiali utilizzare e come procedere, rendendo lo mero esecutore delle opere Per_1 commissionate.
In via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare la decadenza e/o la prescrizione dell'azione proposta dalle sig.re e . Parte_1 Parte_1
Nel merito, rigettare tutte le domande formulate da parti attrici nei propri confronti perché infondate in fatto e in diritto.
L'ing. ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione e TR decadenza delle attrici dell'azione di cui all'art. 1667 c.c. posto che, le stesse hanno denunciato i vizi de quo in data 13.12.2018 mentre, la scoperta degli stessi sarebbe risalente all'agosto 2018
3 inoltre, deduceva che sarebbe spirato il termine di decadenza di due anni dalla consegna dell'opera, avvenuta nel 2012.
Inoltre, contestava le fotografie prodotte dalle attrici (docc. 14,15 e 16) poiché sarebbero riferibili ad infiltrazioni avvenuto successivamente all'Atp, tra fine agosto e settembre 2020 e per le quali, le attrici non avrebbero avanzato alcuna denuncia.
In merito alle risultanze dell'Atp, esponeva che il Ctu avrebbe escluso la responsabilità del
Direttore dei lavori in merito ai vizi relativi alla soletta e alla caldana e lo riteneva responsabile nella quota del 20% per i vizi legati alle infiltrazioni di acqua dal tetto posto che, lo stesso non avrebbe “vigilato” e verificato correttamente in merito alla posa del torrino posto sulla copertura, effettuata da parte di AN inoltre, sosteneva che il deterioramento del torrino, rilevato dal
Ctu, sarebbe rinvenibile nella mancata manutenzione da parte delle attrici pertanto, riteneva che la propria responsabilità sarebbe azzerata o al massimo, sarebbe responsabile per una quota pari a
1.600,00 euro, che si sarebbe offerto di corrispondere alle attrici.
Chiedeva preliminarmente di dichiararsi la decadenza e/o la prescrizione dell'azione promossa da e nei confronti dall'ing. con conseguente Parte_1 Parte_1 TR rigetto e autorizzare la chiamata in causa di Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l'Italia, con la quale l'ing. ha in essere un contratto di assicurazione inerente TR al rischio oggetto del presente giudizio, affinché quest'ultimo possa vedersi manlevato e garantito.
Nel merito, chiedeva di rigettare tutte le domande formulate nei propri confronti, perché infondate in fatto e in diritto. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, condannare Zurich Insurance PLC - Rappresentanza Generale per l'Italia a tenere indenne o manlevare l'ing. dal pagamento di ogni somma che fosse TR condannato a pagare per i fatti dedotti in giudizio, in forza della garanzia assicurativa.
In via di ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, disporsi la riduzione in tutto o in parte della quota di danno patito dalle attrici e imputabile all'ing. ed eventualmente condannarsi in via di regresso TR CP_6
già titolare dell'omonima impresa individuale, a mantenere indenne e manlevare l'ing.
[...] da ogni somma che quest'ultimo fosse condannato a pagare in favore delle TR attrici, anche pro quota.
già , (di seguito ), ritualmente costituitasi in Controparte_9 Controparte_4 CP_3 giudizio, ha dedotto l'inapplicabilità della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 12MA1182 al caso de quo posto che, non si tratterebbe di vizi che renderebbero il bene inutilizzabile all'uso a cui è destinato né a una diminuzione del valore dell'immobile, difatti dalla suddetta polizza risulta espressamente previsto come la Compagnia sia obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto debba corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
4 risarcimento per i danni …materiali all'opera progettata e/o diretta dallo stesso, in conseguenza di sua rovina, totale o parziale e/o gravi difetti, nonché per le perdite patrimoniali causate al committente per mancata rispondenza dell'opera all'uso a cui è destinata, ma in questo caso, a condizione che i gravi difetti che la rendano inidonea all'uso siano “…riscontrati entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori”.
Eccepiva inoltre, la decadenza e prescrizione delle attrici dall'azione di cui all'art. 1667 c.c. in quanto, la denuncia dei vizi sarebbe intervenuta oltre due anni dopo la consegna dell'opera. In merito al vizio relativo all'infiltrazione di acqua nel sottotetto, deduceva che il Ctu avrebbe riconosciuto una responsabilità a carico dall'ing. per la quota del 20% pertanto, a CP_1 fronte di un costo di sistemazione dello stesso, quantificato dal Ctu in 10.000,00 euro, si tratterebbe di un importo assorbito dalla franchigia prevista contrattualmente.
Chiedeva in via principale e nel merito di respingersi ogni domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'Ing. in quanto illegittima ed infondata, con conseguente TR assorbimento della domanda di manleva formulata, da quest'ultimo, nei confronti di
[...]
. CP_4
In via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità, anche soltanto minoritaria, dell'Ing.
rigettarsi la domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti di TR
, stante la non operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza in Controparte_4 atti.
In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità, anche soltanto minoritaria, dell'Ing. e di ritenuta operatività della garanzia, respingersi comunque la TR domanda di manleva formulata dall'assicurato, previa graduazione delle singole responsabilità, limitatamente alla sua quota di responsabilità minoritaria, per essere l'importo ritenuto dovuto integralmente assorbito dalla franchigia contrattuale.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e Ctu con il seguente quesito“ esaminati atti e documenti di causa, ivi compresi i documenti prodotti dalle attrici in data 11 gennaio 2023, in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., tenuto conto della relazione di ATP, determini le quote di responsabilità attribuibili agli odierni convenuti, con indicazione specifica
e puntuale delle cause e concause che l'hanno determinata, nonché il valore e gli interventi necessari all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati”. Successivamente, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
5 *
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Preliminarmente, risultano infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dai convenuti in merito all'azione promossa dalle attrici relativamente al calo del sottofondo e alle infiltrazioni nel sottotetto posto che, i vizi lamentati da parte delle attrici risultano inquadrabili nella disciplina di cui all'art. 1669 c.c. difatti, la garanzia per difetti dell'opera apprestata in favore del committente segue il regime prescritto dall'art. 1669 c.c. laddove, si tratti di gravi difetti. Sul punto, più volte la Corte di Cassazione ha definito gravi difetti anche le “carenze costruttive dell'opera da intendere altresì quale singola unità abitativa che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera quali i rivestimenti o pavimentazione, purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ” (Cass. Sent. 15846/17).
Inoltre, nella nozione di gravi difetti rientrano pacificamente le infiltrazioni di acqua piovana nonché la realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte (Cass. Sez. 6,
Sent. n. 1423 del 18.01.2019; Cass. Sez. 2, Sent. n. 15846 del 26 giugno 2017; Trib. Bolzano,
Sent. n. 964 /2018). Nello specifico, l'art. 1669 c.c. prescrive che “[…] se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno”. A tal riguardo, si evidenzia che, per costante giurisprudenza, la scoperta “si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (spesso attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente […] la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo (ovvero manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti), salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (Cass. Civ., Ordinanza n. 13707/2023; ex multis, Cass. Civ., Sentenza n. 4249/2010) peraltro, la Corte ha ribadito che la conoscenza dei vizi non si perfeziona finché il committente non abbia acquisito consapevolezza piena della loro esistenza, gravità, e delle cause tecniche che li hanno determinati e che, tale consapevolezza non può prescindersi da accertamenti tecnici appropriati. Di conseguenza, il termine annuale per la denuncia decorre non dal primo manifestarsi del sintomo del vizio, ma dal momento in cui il
6 committente, anche per il tramite di consulenze tecniche, ottiene una comprensione completa del difetto, nella sua reale entità e nelle sue cause (Cass. Ord. 7206/2025).
Alla luce di quanto detto, si rileva che parte attrice ha acquisito la piena consapevolezza dell'esistenza dei suddetti vizi, della loro gravità e delle cause che li hanno determinati mediante l'esperimento dell'Atp, espletata nel corso del 2019 e nel 2020 ha provveduto all'instaurazione del presente giudizio;
pertanto, non risulta essere decaduta dall'azione di cui all'art. 1669 c.c.
Nel merito, dalle risultanze dell'elaborato peritale si è evinto che, per quanto riguarda i vizi afferenti alla soletta e alla caldana di livellazione realizzate tra il primo e secondo piano dell'immobile “come illustrato nel dettaglio nella relazione dell'accertamento tecnico preventivo
(relazione dell'ATP pagine 10-11-12), il sottoscritto è propenso a ritenere che ci sia stato un cedimento di uno degli strati che compongono la stratigrafia del solaio ed il probabile cedimento del sottofondo e/o massetto può aver causato un ribassamento della quota del pavimento” e ancora “Non è possibile individuare con assoluta sicurezza una causa certa, ma si può sostenere che il calo della pavimentazione sia causato dalla errata realizzazione del massetto e/o del sottofondo e che la responsabilità possa essere attribuita esclusivamente all'impresa che aveva in carico le opere, l' . Sul punto, non coglie nel segno la tesi sostenuta da TR0 parte del convenuto AN, il quale riteneva l'assenza di una propria responsabilità relativamente alle ipotesi avanzate dal Ctu circa le possibili case del lamentato vizio, ravvisabili nel “cedimento del pannello isolante in polistirolo/polistirene che potrebbe essersi schiacciato;
se il massetto non ha sufficiente possibilità di dilatazione orizzontale ed essendo bloccato nella parte alta della pavimentazione può essere stato schiacciato il pannello in EPS sottostante che ha resistenza e compressione inferiore” ovvero nel “cedimento del massetto e del sottofondo alleggerito sottostante perché autolivellante potrebbe essere stato miscelato non perfettamente ed aver avuto una consistenza con troppa acqua che asciugandosi ha tirato troppo”. In particolare, il convenuto AN riteneva che entrambe le ipotesi formulate dal Ctu in merito alle eventuali cause di tale vizio, sarebbero imputabili al progettista/direttore dei lavori in quanto, non sarebbero state valutate correttamente le possibili dilatazioni dei materiali inoltre, sosteneva che l'impresa edile AN si sarebbe unicamente limitata a posare quanto indicato dal progettista/direttore dei lavori. Tale affermazione risulta generica e non specificamente argomentata difatti, non sono stati individuati in maniera dettagliata tali materiali né la corretta posa degli stessi peraltro, è evidente che le ipotesi formulate dal Ctu riguardo le cause determinanti il suddetto vizio, sono rinvenibili nelle attività espletate da parte dell'impresa edile
AN a fortiori considerando che, si tratta di attività elementari per le quali non risulta necessaria “l'alta sorveglianza” da parte del direttore dei lavori, il quale non poteva sostituirsi all'appaltatore nell'esecuzione delle attività sopra descritte per contro, l'impresa edile AN non ha fornito alcun supporto probatorio atto a comprovare di aver eseguito correttamente le suddette lavorazioni. Si evidenzia che il direttore dei lavori non può sostituirsi all'appaltatore
7 nelle attività di sua competenza, ma ha il dovere di vigilare sull'esecuzione dei lavori, controllando la conformità al progetto e alle normative, difatti il suo ruolo è di supervisione e controllo, non di esecuzione diretta dei lavori pertanto, non può sostituirsi all'appaltatore nell'organizzazione del cantiere, nella gestione delle maestranze o nell'approvvigionamento dei materiali, difatti, l'appaltatore rimane responsabile della corretta esecuzione dei lavori.
Per quanto attiene al vizio riguardante le infiltrazioni d'acqua verificatesi nel sottotetto, il Ctu ha stabilito “secondo quanto emerso dagli atti e dalla relazione di ATP si può ritenere con certezza che sulle falde a nord ed ovest del tetto possano esserci delle infiltrazioni d'acqua dal torrino che non era dotato di regolare embrice in rame o piombo, ma di un elemento in plastica privo di incastro e sigillatura e successivamente strappato ((allegato 01 alla relazione di ATP – fotografie nn. 32 – 33 – 34) “…Per cui il sottoscritto CTU ritiene che non possa essere un'unica causa a determinare le infiltrazioni d'acqua dal tetto al piano sottostante, ma un insieme di fattori e questo vale, sempre secondo il CTU, anche in seno alle responsabilità dei soggetti in causa. Riassumendo, secondo il CTU, ciò che ha determinato le infiltrazioni d'acqua nella zona specifica del torrino è stato lo stesso elemento che non era dotato di regolare embrice in rame o piombo, ma di un elemento in plastica privo di incastro e sigillatura e per questo motivo si ritiene che la responsabilità possa essere attribuita all'Impresa AN che ha fornito e posato il torrino, ma anche al Direttore Lavori che non ha vigilato e verificato quanto posato” e ancora, ha affermato “Tenuto conto di quanto espresso in precedenza il CTU ritiene che debba essere addebitata all'impresa AN, esecutrice dei lavori, una parte di responsabilità pari al
30% in particolare per l'errata fornitura ed esecuzione del torrino ed una parte di responsabilità pari al 20% al Direttore Lavori per non aver vigilato sull'esecuzione del torrino. Per quanto riguarda il rimanente 50% il CTU ritiene di poter attribuire responsabilità specifiche alla parte ricorrente per quanto riguarda la mancata manutenzione periodica”.
Conclusivamente, in punto di quantum dovuto, il Ctu ha stimato un costo di 5.800,00 euro oltre
Iva ed 1/3 delle spese tecniche complessive pari a 1.000,00 euro per l'esecuzione degli interventi necessari ad eliminare i vizi in merito alla soletta e caldana di livellazione realizzate tra il primo e secondo piano dell'immobile, in particolare ha stabilito “Il sottoscritto ritiene corretto e ribadisce quanto enunciato nella sua relazione di ATP. Per quanto riguarda gli interventi necessari per l'eliminazione del vizio il CTU premette che si tratta di un abbassamento del pavimento nell'ordine di pochi millimetri che non comporto problemi strutturali, ma problemi estetici che possono essere risolti con interventi non invasivi. Il sottoscritto, in virtù della premessa, consiglia la rimozione completa della stuccatura tra battiscopa e pavimento riempiendo poi la fuga con sigillante poliuretano e/o siliconico e la rimozione e successiva riposa degli stipiti e delle porte interne compreso la sostituzione del controtelaio della porta scorrevole della lavanderia. Il costo di tali interventi può essere così riassunto:
1. rimozione completa della stuccatura tra battiscopa e pavimento, riempimento della fuga con sigillante
8 poliuretano e/o siliconico compreso di manodopera e materiali a corpo € 1.200,00 IVA esclusa
2. rimozione e successiva riposa degli stipiti delle porte interne dell'appartamento compreso di manodopera, eventuale regolazione dei controtelai esistenti delle porte scorrevoli a scomparsa e sostituzione delle cornici delle porte che si dovessero rovinare a corpo € 3.000,00 IVA esclusa 3. rimozione e successiva riposa degli stipiti della porta interna della lavanderia dell'appartamento compreso di manodopera, sostituzione del controtelaio della porta compreso di ogni opera necessaria di ripristino (rifacimento intonaco e/o rivestimento ceramico, tinteggiatura) €
1.600,00 IVA esclusa”. Il suddetto importo, pari a complessivi 6.800,00 euro deve essere imputato all'impresa edile AN posto che, il Ctu in merito a tale vizio ha ritenuto “la responsabilità esclusiva dell'impresa AN pari al 100%”.
In relazione agli interventi volti all'eliminazione dei vizi afferenti alle infiltrazioni d'acqua al piano sottotetto dell'immobile, il Ctu ha stabilito un costo pari a 8.000,00 euro oltre Iva e 2/3 delle spese tecniche complessive pari a 2.000,00 oltre Iva per un totale complessivo di 10.000,00 euro oltre Iva. Nello specifico, ha affermato “Il sottoscritto, in virtù della premessa, consiglia la rimozione e successiva sostituzione delle tegole rotte e sigillate compreso la tegola ventilata, la posa di un nuovo torrino con embrice in rame e/o piombo, la verifica di tenuta e sigillatura dei punti della linea vita, dell'antenna, la verifica di ogni altro elemento critico quale ad esempio i velux, il colmo sulla falda a nord e la scossalina ad ovest. Il costo di tali interventi può essere così riassunto:
1. Fornitura e posa in opera di castello di servizio realizzato con ponteggio di risalita per accedere sul tetto compreso di relazione tecnica a corpo € 900,00 IVA esclusa 2.
Fornitura e posa in opera di argano per la salita e discesa dei materiali a corpo € 350,00 IVA esclusa 3. Fornitura e posa in opera di protezioni sulle gronde del tetto con l'ausilio di piattaforma aerea a corpo € 1.500,00 IVA esclusa 4. Fornitura e posa in opera di un nuovo torrino con embrice in rame e/o piombo compreso di manodopera e materiali a corpo € 350,00
IVA esclusa 5. Rimozione compreso di smaltimento e successiva sostituzione delle tegole rotte e sigillate incluso l'intervento sullo sfiato e sulla tegola ventilata compreso manodopera e materiali sui lati nord ed ovest del tetto a corpo € 2.000,00 IVA esclusa 6. Verifica di tenuta e sigillatura dei punti della linea vita compreso di manodopera e materiali a corpo € 1.000,00 IVA esclusa 7. Verifica di tenuta e sigillatura dell'antenna e di ogni altro elemento critico quale ad esempio i velux, il colmo tra la falda Ovest e la falda Sud “aperto” compreso di manodopera e materiali a corpo € 1.200,00 IVA esclusa 8. Prolungamento della scossalina Est (circa 23 m, sviluppo 40 cm) compreso di manodopera e materiali a corpo € 700,00 IVA esclusa”. In particolare, le percentuali di responsabilità sono state suddivise dal Ctu nel modo seguente
“Impresa AN percentuale di responsabilità pari al 30% in particolare per l'errata realizzazione del torrino;
- Ing. (Direttore Lavori) percentuale di responsabilità pari CP_1
9 al 20% solo ed esclusivamente per l'errata vigilanza sulla realizzazione del torrino- parte attrice percentuale di responsabilità pari al 50% per la mancata manutenzione periodica”.
Quanto alla domanda di manleva azionata da parte dall'ing. nei confronti di , la CP_1 CP_3 stessa non può trovare accoglimento in quanto, seppur la polizza assicurativa n. 12MA1182 risulta valida ed efficace a copertura dei i fatti per cui è causa, posto che la stessa prevede la garanzia assicurativa per l'assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle prestazioni professionali, si rileva che la stessa prevede una franchigia pari a 10.000,00 euro e considerato che l'ing. è tenuto alla corresponsione in favore di CP_1 parte attrice della somma pari a 2.000,00 euro, nulla è dovuto a quest'ultimo da parte di CP_3 poiché il danno causato dall'assicurato è inferiore al suddetto limite pertanto, risulta totalmente assorbito dalla franchigia prevista contrattualmente.
Le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. r.g. 10990/2019, esse vanno integralmente compensate tra parte attrice e i convenuti AN e stante la CP_1 soccombenza reciproca.
Le spese di lite del presente procedimento vanno poste a carico dei convenuti nella misura dell'80% a carico di AN e del 20% a carico di e si liquidano in euro 4.861,05 di CP_5 cui euro 4.227,00 per competenze professionali (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e istruttoria e minimi per decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta per ciascuna fase) ed euro 634,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica e contributo unificato.
Le spese di lite della terza chiamata ed il convenuto vanno compensate in CP_3 CP_5 ragione della sussistenza dell'assicurazione, qui non tenuta a manlevare solo perché rientrante nei limiti idi franchigia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna il convenuto AN a corrispondere in favore di parte attrice l'importo di euro
9.800,00 oltre iva, rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
Condanna il convenuto a corrispondere in favore di parte attrice l'importo di euro CP_1
2.000,00 oltre iva rivalutazione ed interessi da dovuto al saldo;
Condanna i convenuti e AN a rifondere a parte attrice le spese legali come CP_5 liquidato in narrativa e secondo la ripartizione ivi idnicata.
Spese di lite compensate tra parte attrice e i convenuti e AN per procedimento CP_1
ATP.
Spese di lite compensate tra e terza chiamata. CP_5
10 Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte attrice nella misura del
50% ed il restante a carico dei convenuti con vincolo di solidarietà.
Brescia, 29 settembre 2025 Il Giudice
Elena Fondrieschi
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