Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1031/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1031/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. FRANCESCO GIAMPAOLO (C.F. pec CodiceFiscale_2
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. e qui di seguito Controparte_1 P.IVA_1 anche solo o , Controparte_1 CP_2
con gli avv.ti GIOVANNA MOLLICA (C.F. CodiceFiscale_3
e GIUSEPPE MOLLICA (C.F. Email_2
CodiceFiscale_4 Email_3
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 639/2019, pubblicata in data 29/05/2019 ed emessa a definizione del proc. n. 1611/2017 R.G..
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.12.2024 (con riserva in decisione poi comunicata in data 9.12.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione iscritto a ruolo il 24.10.2017 la parte attrice Parte_1
ha adito il Tribunale di Locri, instaurando il procedimento di prime cure (R.G. n.
[...]
1611/17) e ivi in particolare deducendo che:
(1) al piano seminterrato del suo immobile, sito in Piazza De Maio nel Comune di Platì (in
Catasto al fg. 13, p.lla 1258, sub 3) e utilizzato come deposito di derrate alimentari, si erano verificati fenomeni infiltrativi;
(2) tali infiltrazioni erano conseguenza dei lavori effettuati dall'Amministrazione Comunale sulla strada sovrastante il locale – lavori finalizzati a portare l'acqua nella fontana di cui alla predetta Piazza e nel corso dei quali il mezzo escavatore aveva lesionato la vicina condotta fognaria, creando una situazione insalubre risoltasi solo nel giugno 2016;
(3) i danni complessivamente patiti e di cui era responsabile, ex art. 2051 c.c., il CP_1 convenuto, ammontavano a € 325.000,00
I.1.2.- A seguito poi di rinnovazione dell'atto di citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7), c.p.c. [cfr. provvedimento del 2.03.2018], con comparsa del 4.07.2018 si è costituito il contestando le avverse prospettazioni e in particolare Controparte_1
eccependo:
(A) la nullità dell'atto di citazione ex artt. 164, comma IV, e 163, n. 4), c.p.c.;
(B) l'infondatezza nel merito, in ogni caso, della domanda avversaria per difetto di prova del nesso causale, nonché genericità e indeterminatezza anche sotto il profilo del quantum.
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti e l'audizione di n. 2 testi ( , classe 1965, e , classe Testimone_1 Testimone_1
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1990, entrambi esaminati all'udienza dell'8.05.2019), è stata emessa la sentenza qui appellata
(sent. n. 639/2019 del 29/05/2019), nella quale il Tribunale ha:
(A) rigettato la domanda attorea;
(B) regolato le spese di lite, condannando l'attore alla loro refusione in favore della controparte.
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello la parte , Parte_1 instaurando, innanzi alla presente Corte, l'odierno giudizio di gravame (n. 1031/2019 R.G.) e ivi in particolare lamentando che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la prova del nesso causale emergeva:
(A) dalla documentazione prodotta e in particolare dalla missiva del prot. n. 9154 CP_1 dell'11.12.2013 (all. 5 fasc. attoreo di 1° grado);
(B) dal difetto di contestazione da parte del convenuto, con conseguente operatività CP_1 dell'art. 115 c.p.c..
I.2.2.- Con comparsa del 30.08.2019 si è poi costituito in questo grado il CP_3
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
[...]
(A) l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'avverso appello;
(B) la sua infondatezza, in ogni caso, nel merito, alla luce della propria contestazione (già intervenuta in prime cure) e del difetto di prova, da parte dell'attore, degli elementi costitutivi della domanda avanzata.
I.2.4.- Con provvedimento del 25.-29.09.2020, disattesa ogni contraria richiesta di estromissione, l'appello è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento del
6.12.2024 (con riserva in decisione poi comunicata in data 9.12.2024), il giudizio di gravame
è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, è da precisarsi che:
(A) è da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di
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appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n.
7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da disattendere, a ciò conseguendo la conferma della sentenza di prime cure.
V.- Giova muovere, a tal riguardo, dal rilievo per cui l'odierna controversia pacificamente verte su una domanda ex art. 2051 c.c. [disposizione espressamente invocata dall'istante (cfr. pag. 3, punto 11), dell'atto di citazione di 1° grado) e chiaramente emergente dal “complesso delle allegazioni in fatto ed in diritto svolte dall'attore” (cfr. pag. 4 della sentenza di 1° grado)], gravando conseguentemente proprio e solo sull'attore istante per il “danno cagionato da cosa in custodia” “l'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno” e dunque “dimostrare … che il fatto sia causalmente riconducibile” proprio e solo “alla res”
(“non essendo sufficiente la mera occasionalità”, ma occorrendo invece “provare” appunto
“il nesso causale”), in quanto, come noto, l'art. 2051 c.c., pur prescindendo dalla colpa, “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale”, chiaramente integrante il criterio, imprescindibile e ineludibile, fondante l'imputazione di responsabilità (dovendosi trattare di un danno appunto “cagionato” “dalla cosa” custodita) e il cui difetto è del tutto
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assorbente e pregiudiziale [essendo pacifico che “la mancanza di nesso causale tra la cosa ed il danno” precluda lo scrutinio di ogni ulteriore profilo e questione (ivi compreso “l'onere della prova del caso fortuito” - il quale pacificamente “costituisce” “un posterius” “logico” e dunque “subentra solo se il danneggiato” previamente “provi … che il fatto sia causalmente riconducibile alla res”) e integra un insuperabile difetto che ex se “rende inapplicabile l'art.
20151 c.c.”, imponendo il rigetto della domanda in tal senso sperimentata] (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14/06/2024, n. 16666; Cass. civ., 9/11/2020, n. 25018; Cass. civ., 18/01/2018, n.
1103; Cass. civ., 29/07/2016, n. 15761].
V.1.- Ciò detto e ferme le valutazioni, già svolte in prime cure e qui non più rimeditabili [in quanto non gravate (v. supra, sub III., punto (B)], in ordine alle prove testimoniali e alla loro inidoneità a dimostrare il predetto nesso causale [cfr. pagg. 6-7, punto 6.2., della sentenza di
1° grado], la parte appellante ne ha qui invocato l'intervenuta dimostrazione sulla scorta, per un verso, della prospettata natura “confessoria” della missiva del convenuto prot. n. CP_1
9154 dell'11.12.2013 [v. supra, sub I.2.1., punto (A), nonché infra, sub VI.], nonché, per altro verso, della dedotta “mancata contestazione” da parte del medesimo e della CP_1 conseguente operatività dell'art. 115 c.p.c. [v. supra, sub I.2.1., punto (B), nonché infra, sub
VII.-VII.2.].
VI.- E tuttavia, muovendo dal predetto documento comunale prot. n. 9154 dell'11.12.2013
(prodotto sub all. 5 fasc. attoreo di 1° grado), è pacificamente da escludersi il suo valore di atto ammissivo ex art. 2730 c.c. munito di valore probatorio ex art. 2733, comma II, c.c. e persino idoneo ad esimere la parte attrice dal fornire la prova dell'imprescindibile fatto costitutivo della domanda da essa sperimentata [v. supra, sub V.], considerando che:
(A) una tale “valenza confessoria” non potrebbe invero attribuirsi neanche a una “missiva”
“con la quale”, in thesi, il soggetto addirittura “riconosc[esse] la propria responsabilità”, “in quanto la confessione, secondo la nozione di cui all'art. 2730 c.c., deve avere per oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, con la conseguenza che non ha valore di confessione” neanche “l'ammissione che un determinato evento dannoso sia ascrivibile” a sé o “a propria colpa”, “trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico” [cfr., ex multis, Cass. civ., 16/06/1990, n. 6059 e Cass. civ., 30/07/2002, n. 11266 – peraltro relativa proprio a una “missiva” di un “ ed evidenziando la non CP_1
“attribuibil[ità]” a essa di “valenza confessoria” “di sorta”];
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(b) a fronte di ciò è a fortiori evidente che alcuna valenza ammissiva possa assegnarsi alla missiva in atti, invero non contenente alcuna contra se pronuntiatio o ammissione di responsabilità [trattandosi di un mero riscontro all'altrui diffida legale del 28.11.2013 (e non già di una “spontanea” “presa in carico” della problematica – cfr., invece, pag. 9, ult. cpv., dell'atto di appello) nel quale peraltro viene esclusivamente rappresentato che il “problema segnalato” sarebbe stato oggetto di approfondimenti volti a “verificare” le eventuali e
“possibili” “infiltrazioni di acqua” (cfr. all. 5 fasc. attoreo di 1° grado), senza invero in alcun modo “ammettere” o “confessare” la riferibilità eziologica di tali “possibili” fenomeni infiltrativi a condotte a sé imputabili o a beni comunali ovvero la sussistenza di alcuna propria responsabilità per il fenomeno segnalato dal privato], da ciò non potendo che conseguire il rigetto di tale primo profilo di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (A)].
VII.- Parimenti da disattendere risulta altresì la seconda doglianza fatta qui valere [v. supra, sub I.2.1., punto (B)], non potendosi evidentemente ritenere il predetto nesso eziologico
“dimostrato” neanche sulla scorta del prospettato difetto di contestazione ex adverso, considerando tanto la natura dell'elemento asseritamente non contestato [v. infra, sub VII.1.], quanto, in ogni caso, l'insussistenza nel caso di specie degli estremi della “non contestazione” ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c. [v. infra, sub VII.2.].
VII.1.- Quanto al primo versante, occorre rammentare che il predetto principio opera per i
“fatti storici”, ma “non” risulta operante “rispetto a fattispecie giuridiche”, peraltro “a carattere fortemente valutativo”- che invece “devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c.” -, come “l'accertamento del diritto al risarcimento” e appunto proprio la sussistenza del “nesso di causalità” [cfr. Cass. civ.,
19/08/2019, n. 21460 e Cass. civ., 28/09/2016, n. 19181].
VII.2.- Quanto, poi, al secondo versante, e dunque alla concreta inconfigurabilità, in ogni caso, degli estremi di un tale meccanismo istruttorio, occorre osservare che:
(A) esso implica ed esige un chiaro e riconoscibile contegno non contestativo – di per sé chiaramente da escludersi nel caso in cui la linea difensiva e il sistema di argomentazioni adottate della parte convenuta risultino globalmente inconciliabili con la prospettazione attorea, a fronte della cui allegazione generica degli “elementi oggettivi dell'illecito” “delle ipotesi di responsabilità aquiliana oggettiva disciplinate dal Codice civile” (e dunque del nesso causale dell'art. 2051 c.c.) è poi senz'altro sufficiente, in ossequio al principio di c.d. circolarità e proporzionalità degli oneri di allegazione e contestazione, l'inequivoca deduzione
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del convenuto di “sostanziale mancata prova degli assunti attorei” ad escludere qualsivoglia
“effetto di relevatio ab onere probandi” rispetto ai predetti “elementi oggettivi”, considerando che, “in difetto di una” tempestiva e specifica “allegazione dei fatti”, i predetti “elementi oggettivi”, di cui sia stata contestata la mancata prova, rimangono pertanto integralmente
“sottoposti all'ordinario onere probatorio” proprio e solo “dell'attore” ed è del tutto
“impossibil[e]” “fare applicazione del principio di non contestazione” [cfr., ex multis, Cass. civ., 28/08/2024, n. 23214; Cass. civ., 4/12/2019, n. 31704; Cass. civ., 22/09/2017, n. 22055;
Cass. civ., 24/10/2017, n. 25148; Cass. civ., 9/02/2012, n. 1878; Cass. 10/03/2006, n. 5161;
Cass. civ., 13/06/2005, n. 12636; Cass. civ., Sez. un., 17/06/2004, n. 11353; Cass. civ.,
6/02/2004, n. 2299; Cass. civ., 20/10/2000, n. 13904, nonché, nel merito e proprio per un caso di domanda ex art. 2051 c.c. nei confronti di un per danni asseritamente derivanti da CP_1
impianto fognario, Trib. Napoli Nord, 11/10/2023, n. 4035];
(B) nel caso di specie è evidente che ricorra appunta una tale “impossibilità” di invocare il meccanismo ex art. 115 c.p.c., considerando che: (a) nell'ambito del proprio atto di citazione
[al quale farsi esclusivamente riferimento, considerando che per valutare “la specificità dell'allegazione” cui correlare “l'onere di contestazione” occorre aver esclusivamente riguardo alle “affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti”: cfr. Cass. civ., 8/02/2018, n. 3022; Cass. n. 22055/2017, cit.; Cass. civ., 6/04/2016, n.
6606; Cass. civ., 21/06/2016, n. 12748] l'attore si era limitato a dedurre che le infiltrazioni sarebbero state “conseguenza dei lavori sulla strada soprastante il locale in oggetto”, con deduzione non meglio dettagliata, né dimostrata dai documenti esibiti (v. supra, sub VI., nonché infra, sub VIII.); (b) a fronte di ciò il convenuto aveva inequivocabilmente e CP_1
chiaramente contestato l'altrui domanda e in particolare il profilo del nesso eziologico fin dalla prima difesa utile, sottolineando già nella propria comparsa di costituzione del
4.07.2018 (come emergente per tabulas e altresì correttamente evidenziato in prime cure – cfr. pag. 6, 3° cpv., inciso al 2° rigo, della sentenza qui gravata) l'esclusivo onere dell'istante di provare tale elemento costitutivo (“l'attore” “deve provare” “il nesso di causalità, ossia la derivazione del danno da una cosa – deve provare sia il danno sia tale derivazione”, “chi agisce per ottenere il risarcimento deve individuare chiaramente la derivazione del danno stesso”, “il danneggiato … è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità”: cfr. pagg. 5-6, punti B. e C., della predetta comparsa del 4.07.2018) ed eccependo “il difetto di nesso causale fra il danno e l'evento” (cfr. pag. 6, punto C., della medesima comparsa di
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costituzione), avendo pertanto sviluppato una linea argomentativa chiaramente incompatibile con l'ammissione di quest'ultimo elemento (inequivocabilmente negato – “difetto di nesso causale”) e del tutto sufficiente a escludere la relevatio di cui all'art. 115 c.p.c. (avendo rimarcato a più riprese l'onere attoreo rimasto inottemperato, e dunque evidenziato la
“sostanziale mancata prova degli assunti attorei”), a ciò non potendo che conseguire, pur sotto questo angolo visuale, il rigetto anche della seconda doglianza dell'appellante [v. supra, sub
I.2.1., punto (B)].
VIII.- A fronte di quanto precede, occorre dunque evidentemente confermare la reiezione del gravame proposto [v. supra, sub IV.].
E ciò considerando la complessiva inaccoglibilità dei motivi qui prospettati e comunque della domanda fatta valere dall'odierno appellante e già attore in prime cure, non avendo quest'ultimo ottemperato all'onere probatorio su di sé gravante e in particolare dimostrato l'ineludibile nesso causale fra res e danno [prova senz'altro a carico del danneggiato (v. supra, sub V.)], trattandosi di fatto costitutivo della domanda ex art. 2051 c.c. pacificamente insuscettibile di ritenersi qui provato tanto a mezzo dei testi esaminati in prime cure [v. supra, sub V.1., nonché pagg. 6-7, punto 6.2., della sentenza di 1° grado], quanto per il tramite del meccanismo di non contestazione [v. supra, sub VII.-VII.2.], quanto sulla scorta dell'all. 5 fasc. attoreo di 1° grado [v. supra, sub VI.] ovvero degli altri documenti esibiti ex latere actoris [chiaramente non comprovanti l'oggettiva sussistenza del nesso invocato - trattandosi di note dell'attore (cfr. all. 1, 2 e 4 medesimo fasc.) ovvero di indagini sviluppate sulla base di quanto da lui “riferito” (cfr. all. 3 e 8 medesimo fasc.) e invero delineanti solo gli eventuali interventi di ripristino e la condizione dei luoghi, ma non già puntualmente comprovanti la derivazione causale di quest'ultima proprio e solo da una res comunale] e con carenza probatoria poi evidentemente non surrogabile o sopperibile sulla scorta dell'approfondimento peritale richiesto [evidentemente di natura “del tutto esplorativa”
(nonché da svolgersi su un “contesto fattuale del tutto alterato”, non essendo stati espletati
“accertamenti tecnici preventivi”) ed essendo pacifico che il nesso causale sia elemento costitutivo da esclusivamente provarsi dall'attore istante (v. ancora supra, sub V.), “non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti”, né “essere utilizzat[a] al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” ovvero per “compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, atteso che in tal caso mediante la C.T.U. si
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finirebbe per “stimare la fondatezza della pretesa esercitata” sulla scorta di “temi estranei all'oggetto della domanda” e “in base a fatti diversi” da quelli allegati e provati, e così per
“impropriamente … supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio”, essendo pacifico che
“l'accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. un., 1/02/2022, n. 3086 e Cass. civ., 23/06/2015, n. 12921)].
IX.- Ribadita, pertanto, la reiezione dell'appello sperimentato [v. supra, sub VIII.] e l'insussistenza di ulteriori questioni qui scrutinabili [poiché non più sub iudice – v. supra, sub
III., punto (B)] e venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e
Cass., 14/10/2013, n. 23226], esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo:
(A) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e al valore della causa (€ 32.500,00, come dichiarato dall'appellante e coincidente con la somma domandata anche in questa sede), con relativa applicabilità dello scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00;
(C) tenendo conto di tutte le fasi, ivi compresa quella di trattazione [in quanto “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350
c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857; Cass. civ., 29/12/2022, n. 37994; Cass. civ.,
26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)] e quella decisionale [ex se spettante a prescindere dal deposito di scritti conclusivi (cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/09/2023, n.
26483)], nonché apportando tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
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IX.1.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 1031/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 639/2019, pubblicata in data 29/05/2019 ed emessa a definizione del proc. n. 1611/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del appellato, spese liquidate in € 4.996,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre CP_1
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 12 marzo 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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